Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE nel Diritto

Documento dall'Università sul rinvio pregiudiziale. Il Pdf, un approfondimento di Diritto per l'Università, esplora i criteri di ammissibilità e le eccezioni al rinvio, analizzando le implicazioni delle sentenze Foto-Frost e CILFIT sulla validità e interpretazione del diritto dell'Unione.

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IL RINVIO PREGIUDIZIALE
Il rinvio pregiudiziale è una forma di consulenza che il giudice nazionale chiede alla corte di giustizia quando
non sa cosa fare in alcune situazioni che sono legate al diritto dell’Unione
Solo la Corte di Giustizia è competente in materia di rinvio pregiudiziale.
Che cos’è il rinvio pregiudiziale?
ART.267 TFUE:
“1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”.
(=atti derivati)
Ai sensi del primo comma, questioni pregiudiziali di interpretazione possono concernere sia il diritto primario che
quello derivato dell’Unione. Questioni pregiudiziali di validità possono solo concernere il diritto derivato e non
disposizioni dei Trattati in virtù del loro valore costituzionale.
Il rinvio pregiudiziale non può concernere né l’interpretazione, né la validità di norme nazionali: solo indirettamente la
Corte di Giustizia può accertare l’invalidità di tali norme con il diritto dell’Unione. Attraverso la competenza
interpretativa, la Corte può accertare l’esistenza di un conflitto interno e il diritto dell’Unione, senza poterne trarre le
conseguenze, che vanno invece determinate dai giudici nazionali.
Quindi:
1. Carattere di necessità: la decisione della Corte di giustizia è necessaria per la sentenza della giurisdizione
nazionale
2. Carattere facoltativo: la giurisdizione nazionale può fare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
3. Oggetto: la decisione pregiudiziale può riguardare questioni di interpretazione o di validità:
a. Questioni di interpretazione: diritto primario e derivato
b. Questioni di validità: solo diritto derivato
“2. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri,
tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo
punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.”
Il comma 2 riserva espressamente il potere di promuovere un rinvio pregiudiziale agli organi giurisdizionali nazionali.
Ne consegue la necessità di determinare il contenuto della nozione di “organo giurisdizionale nazionale
Cosa si intende con giurisdizione nazionale? Un organo dello Stato:
1. Stabilito con legge
2. Competente a definire controversie con effetti obbligatori per parti
3. Competente a definire controversie applicando regole giuridiche
4. Che goda di indipendenza
1
5. Che eserciti la propria funzione in contraddittorio tra le parti
Nozione univoca per tutti gli Stati membri.
Il PM italiano è una giurisdizione nazionale?
La corte costituzionale italiana, è una giurisdizione nazionale?
1
Indipendenza= non deve essere soggetto all’esecutivo e non avere interessi in comune con lesecutivo.
Ordinanza 536 del 1995: non sono una giurisdizione nazionale perché c'è un giudice a quo'
Considerato:
Che il giudice comunitario non può essere adito dalla Corte costituzionale, la quale “esercita essenzialmente una
funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica de parte
degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni:
Che pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella "giurisdizione nazionale" alla quale la riferimento il
Trattato, poiché la Corte non può essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e
profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e
storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali;
Che è invece il giudice rimettente, il quale alleghi, come nella specie, la norma comunitaria a presupposto della
censura di costituzionalità, a doversi far carico - in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia -
di adire quest'ultima.
La Corte rimette gli atti al giudice rimettente
In questa ordinanza, la Corte costituzionale italiana ha escluso di poter essere qualificata come una giurisdizione
nazionale: tale indirizzo è stato fondato sulla considerazione che il giudizio incidentale innanzi alla Corte
costituzionale non costituirebbe un giudizio autonomo quanto una fase del c.d. giudizio a quo (=fase incidentale). Il
compito di rinviare una questione alla Corte di giustizia spetterebbe al giudice a quo, il quale avrebbe il dovere di
provvedervi, definendo quindi ogni questione relativa all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione, in via
preliminare rispetto alla questione incidentale di costituzionalità. In altre parole, la pregiudizialità europea andrebbe
definita in via prioritaria rispetto a quella costituzionale.
Pur se si accogliesse tale impostazione, essa non giustificherebbe la conclusione radicale che la Corte costituzionale ha
tratto nel 1995. Nell’ambito dei giudizi in via principale, infatti, l’assenza di un giudice a quo dovrebbe indurre a
qualificare la Corte costituzionale come giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Questa conclusione è stata accolta con l’ordinanza 103 del 2008:
Ordinanza 103 del 2008
Considerato
Che, quanto ella sussistenza delle condizioni perché questa Corte sollevi davanti alla Corte di giustizia CE questione
pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario, va osservato che la Corte, costituzionale, pur nella sua
peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una
giurisdizione nazionale ai sensi del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza,
Che, nei giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa Corte è l'unico
giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia, Che, pertanto, nel giudizi di legittimità costituzionale promossi in
via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE,
La Corte costituzionale dispone di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, le seguenti questioni di
interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE...
Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha per la prima volta effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia operando nell’ambito del giudizio principale di costituzionalità. La questione che diede origine a tale
ordinanza riguarda il giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna che istituiva la “tassa sul
lusso”, impugnata dal Governo innanzi alla Corte per una serie di motivi di illegittimità, fra i quali l’asserito contrasto
con la disciplina dell’Unione europea relativa alla libertà di circolazione dei servizi e agli aiuti di Stato. La Corte
costituzionale ha motivato l’esigenza di sollevare un rinvio alla Corte di giustizia proprio in relazione al
carattere autonomo del giudizio di costituzionalità e all’assenza di un giudice a quo. Dalla motivazione
sembrerebbe emergere come la Corte costituzionale continuasse ad escludere la propria competenza a sollevare il
rinvio pregiudiziale nell’ambito dei giudizi in via incidentale.

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Il Rinvio Pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale è una forma di consulenza che il giudice nazionale chiede alla corte di giustizia quando non sa cosa fare in alcune situazioni che sono legate al diritto dell'Unione Solo la Corte di Giustizia è competente in materia di rinvio pregiudiziale.

Che cos'è il rinvio pregiudiziale?

ART.267 TFUE: "1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione". (=atti derivati) Ai sensi del primo comma, questioni pregiudiziali di interpretazione possono concernere sia il diritto primario che quello derivato dell'Unione. Questioni pregiudiziali di validità possono solo concernere il diritto derivato e non disposizioni dei Trattati in virtù del loro valore costituzionale. Il rinvio pregiudiziale non può concernere né l'interpretazione, né la validità di norme nazionali: solo indirettamente la Corte di Giustizia può accertare l'invalidità di tali norme con il diritto dell'Unione. Attraverso la competenza interpretativa, la Corte può accertare l'esistenza di un conflitto interno e il diritto dell'Unione, senza poterne trarre le conseguenze, che vanno invece determinate dai giudici nazionali.

Quindi:

  1. Carattere di necessità: la decisione della Corte di giustizia è necessaria per la sentenza della giurisdizione nazionale
  2. Carattere facoltativo: la giurisdizione nazionale può fare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
  3. Oggetto: la decisione pregiudiziale può riguardare questioni di interpretazione o di validità:
    1. Questioni di interpretazione: diritto primario e derivato
    2. Questioni di validità: solo diritto derivato

"2. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione." Il comma 2 riserva espressamente il potere di promuovere un rinvio pregiudiziale agli organi giurisdizionali nazionali. Ne consegue la necessità di determinare il contenuto della nozione di "organo giurisdizionale nazionale"

Giurisdizione Nazionale

Cosa si intende con giurisdizione nazionale? >Un organo dello Stato:

  1. Stabilito con legge
  2. Competente a definire controversie con effetti obbligatori per parti
  3. Competente a definire controversie applicando regole giuridiche
  4. Che goda di indipendenza1
  5. Che eserciti la propria funzione in contraddittorio tra le parti

> Nozione univoca per tutti gli Stati membri. Il PM italiano è una giurisdizione nazionale? La corte costituzionale italiana, è una giurisdizione nazionale?

1 Indipendenza= non deve essere soggetto all'esecutivo e non avere interessi in comune con l'esecutivo.• Ordinanza 536 del 1995: non sono una giurisdizione nazionale perché c'è un giudice a quo' Considerato: Che il giudice comunitario non può essere adito dalla Corte costituzionale, la quale "esercita essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica de parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni: Che pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella "giurisdizione nazionale" alla quale la riferimento il Trattato, poiché la Corte non può essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali; Che è invece il giudice rimettente, il quale alleghi, come nella specie, la norma comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, a doversi far carico - in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia - di adire quest'ultima. La Corte rimette gli atti al giudice rimettente In questa ordinanza, la Corte costituzionale italiana ha escluso di poter essere qualificata come una giurisdizione nazionale: tale indirizzo è stato fondato sulla considerazione che il giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale non costituirebbe un giudizio autonomo quanto una fase del c.d. giudizio a quo (=fase incidentale). Il compito di rinviare una questione alla Corte di giustizia spetterebbe al giudice a quo, il quale avrebbe il dovere di provvedervi, definendo quindi ogni questione relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione, in via preliminare rispetto alla questione incidentale di costituzionalità. In altre parole, la pregiudizialità europea andrebbe definita in via prioritaria rispetto a quella costituzionale. Pur se si accogliesse tale impostazione, essa non giustificherebbe la conclusione radicale che la Corte costituzionale ha tratto nel 1995. Nell'ambito dei giudizi in via principale, infatti, l'assenza di un giudice a quo dovrebbe indurre a qualificare la Corte costituzionale come giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE. Questa conclusione è stata accolta con l'ordinanza 103 del 2008:

Ordinanza 103 del 2008

  • Ordinanza 103 del 2008 Considerato Che, quanto ella sussistenza delle condizioni perché questa Corte sollevi davanti alla Corte di giustizia CE questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto comunitario, va osservato che la Corte, costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza, Che, nei giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia, Che, pertanto, nel giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE, La Corte costituzionale dispone di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE ... Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha per la prima volta effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia operando nell'ambito del giudizio principale di costituzionalità. La questione che diede origine a tale ordinanza riguarda il giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna che istituiva la "tassa sul lusso", impugnata dal Governo innanzi alla Corte per una serie di motivi di illegittimità, fra i quali l'asserito contrasto con la disciplina dell'Unione europea relativa alla libertà di circolazione dei servizi e agli aiuti di Stato. La Corte costituzionale ha motivato l'esigenza di sollevare un rinvio alla Corte di giustizia proprio in relazione al carattere autonomo del giudizio di costituzionalità e all'assenza di un giudice a quo. Dalla motivazione sembrerebbe emergere come la Corte costituzionale continuasse ad escludere la propria competenza a sollevare il rinvio pregiudiziale nell'ambito dei giudizi in via incidentale.La qualificazione della Corte costituzionale come organo giurisdizionale ha l'effetto di incardinare la Corte nell'ambito di un sistema giurisdizionale più ampio, che vede al vertice la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il precedente orientamento della Corte costituzionale, esigendo che il giudice a quo sollevasse il rinvio pregiudiziale prima di promuovere l'eventuale giudizio incidentale di costituzionalità, aveva l'effetto di collocare la pregiudizialità europea nella fase antecedente alla pregiudizialità costituzionale, riservando quindi alla Corte costituzionale il potere di intervenire dopo la pronuncia della Corte di giustizia. Essa tendeva così a ribadire la natura del giudizio di costituzionalità come meccanismo di chiusura dell'ordinamento, evitando una subordinazione rispetto al sistema di rimedi propri dell'ordinamento dell'Unione.

Ordinanza 207 del 2013

Tale atteggiamento di netta chiusura è mutato con l'ordinanza 207 del 2013:

  • Ordinanza 207 del 2013: io sono una giurisdizione nazionale. Considerato Che, come si è già rilevato nell'ordinanza n.103 del 2008, quando davanti a questa Corte pende un giudizio di legittimità costituzionale per incompatibilità con le norme comunitarie, queste ultime, se prive di effetto diretto, rendono concretamente operativi i parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Che la questione pregiudiziale posta alla Corte di giustizia è rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale. Che questa Corte, nella citata ordinanza n.103 del 2008, ha sollevato una questione pregiudiziale di interpretazione in un giudizio in via principale. Che deve ritenersi che questa Corte abbia la natura di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE anche nei giudizi in via incidentale. La Corte costituzionale: dispone di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art.267 TFUE, le seguenti questioni ... "Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte." (art.267) Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha sollevato per la prima volta un rinvio pregiudiziale nell'ambito del giudizio incidentale di costituzionalità. Sollevando direttamente un rinvio pregiudiziale la Corte costituzionale incrementa le possibilità di esprimere, nel giudizio pregiudiziale, le esigenze di carattere costituzionale interne che possano rilevare al fine di determinare un equilibrato rapporto con l'ordinamento dell'Unione. Verrebbe in tal modo indicato alla Corte di giustizia il modo per risolvere, alla luce del proprio ordinamento, conflitti potenziali o attuali fra il diritto europeo ed esigenze costituzionali che, altrimenti, andrebbero risolte nell'ambito del giudizio di costituzionalità, creando così insanabili contrasti tra i due ordinamenti. Tale meccanismo consente quindi alla Corte costituzionale di esercitare un ruolo di stimolo nei confronti della Corte di giustizia e di influire sull'evoluzione del sistema europeo in senso più favorevole al sistema di valori proprio dell'ordinamento costituzionale.

Facoltà e Obbligo di Rinvio

  • Art.267, comma 2: dispone che quando una questione di interpretazione o di validità del diritto dell'Unione venga in essere davanti a un qualsiasi organo giudiziario, tale organo può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Tale articolo conferisce, dunque, a qualsiasi giudice nazionale una facoltà di proporre rinvio alla Corte.
  • Art.267, comma 3: prevede che "quando una questione del genere è sollevata in giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, attraverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte". Tale comma stabilisce quindi un meccanismo di rinvio obbligatorio allorché una questione di interpretazione o di validità dell'Unione sorga di fronte a un giudice di ultima istanza.

>quindi: se sorge una questione di interpretazione o di validità di una norma europea - Tutti i giudici possono sollevare un rinvio pregiudiziale o Quelli di ultima istanza devono.

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