Sicurezza sul lavoro: infortunio, malattia professionale e ruoli chiave

Schemi di Formazione professionale sulla sicurezza sul lavoro: infortunio, malattia professionale e ruoli chiave. I Riassunti, utili per lo studio del Diritto, definiscono concetti fondamentali e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP.

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15 pagine

Infortunio
È un evento non voluto, con accadimento improvviso che si concretizza in una lesione
dell’organismo umano, da cui deriva una inabilità temporanea, una inabilità con postumi
permanenti o la morte. Inoltre, il D.P.R. 1124/1965 precisa che «l’infortunio consiste
in un evento lesivo da cui derivi una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore avvenuto
per causa violenta in occasione di lavoro».
Malattia professionale
La norma UNI 11046 definisce la malattia professionale come una «alterazione
psicosomatica, oggettivamente rilevabile, dipendente dall’azione di uno o più agenti
patogeni, correlata a uno o più rischi lavorativi, sufficienti a produrre uno specifico dann
(p.e. silicosi, disturbi dorso-lombari, stress).

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Anteprima

Infortunio

È un evento non voluto, con accadimento improvviso che si concretizza in una lesione dell'organismo umano, da cui deriva una inabilità temporanea, una inabilità con postumi permanenti o la morte. Inoltre, il D.P.R. 1124/1965 precisa che «l'infortunio consiste in un evento lesivo da cui derivi una lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro».

Malattia professionale

La norma UNI 11046 definisce la malattia professionale come una «alterazione psicosomatica, oggettivamente rilevabile, dipendente dall'azione di uno o più agenti patogeni, correlata a uno o più rischi lavorativi, sufficienti a produrre uno specifico danno» (p.e. silicosi, disturbi dorso-lombari, stress).

Danno, infortunio e malattia professionale

I danni arrecati ai lavoratori in assenza di adeguate misure di sicurezza possono assumere la forma di infortuni sul lavoro o di malattie professionali in funzione della tipologia di agente nocivo al quale il lavoratore è esposto e delle modalità con cui tale agente si manifesta.

Definizione di danno

DANNO Circostanza che nuoce a qualcuno o a qualcosa.

Definizione di infortunio

INFORTUNIO È l'evento traumatico avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione del lavoro.

Definizione di malattia professionale

MALATTIA PROFESSIONALE È una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e che è dovuta all'esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell'ambiente e nei luoghi in cui opera.

Danno, infortunio e malattia professionale: prevenzione

Gli infortuni o le malattie professionali avvengono quindi per mancanza di prevenzione. Nello specifico è opportuno precisare che esistono tre forme di prevenzione: quella primaria, secondaria e terziaria, come di seguito illustrato.

Prevenzione primaria

PREVENZIONE PRIMARIA Tutto ciò che può essere fatto per evitare o ridurre l'evento dannoso attraverso un'opportuna identificazione, valutazione e riduzione del rischio.

Prevenzione secondaria

PREVENZIONE SECONDARIA Diagnosi precoce che mira a individuare una specifica malattia rispetto a un determinato rischio.

Prevenzione terziaria

PREVENZIONE TERZIARIA Insieme di misure terapeutiche, comportamentali ecc. atte a impedire che una malattia già presente possa aggravarsi, dare origine a complicazioni o rendere l'individuo disabile.

Figure aziendali per la gestione dei rischi

La gestione della prevenzione in un'azienda è affidata a una organizzazione strutturata mediante diverse figure con obblighi e funzioni in materia di sicurezza.

  • RSSP
  • Progettisti
  • Medico competente
  • Fabbricanti
  • Addetti antincendio
  • Installatori

DATORE DI LAVORO

  • Addetti primo soccorso
  • RLS
  • Dirigenti
  • Preposti
  • Lavoratori

Il primo destinatario degli obblighi di sicurezza è il datore di lavoro, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro e responsabile dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro, dirigenti e preposti

Il datore di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a svolgere due attività fondamentali non delegabili verso nessun altro soggetto:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento stesso;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il testo unico richiede quindi a ciascun datore di lavoro di organizzare:

  • un servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda con a capo un responsabile;
  • di individuare un medico che si occupi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (qualora le attività lavorative lo richiedano, come verrà specificato in seguito nel dettaglio);
  • di formare una squadra di gestione delle emergenze.

Datore di lavoro, dirigenti e preposti: il dirigente

Il dirigente

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 è definito come una persona che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto

Secondo quanto espresso dal testo unico, il preposto viene individuato in una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il lavoratore

Secondo il testo unico sulla sicurezza del lavoro è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, costituito da una serie di addetti. Sia il responsabile sia gli addetti devono essere prioritariamente interni all'azienda, ma possono essere anche esterni nel caso in cui all'interno non vi siano lavoratori aventi i requisiti professionali prescritti dallo stesso testo unico.

I principali compiti del servizio di prevenzione e protezione sono:

  • l'individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione dei rischi;
  • l'identificazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Il servizio di prevenzione e protezione si occupa, inoltre, di elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e di proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico competente e sorveglianza sanitaria

Il medico competente

Il medico competente è la figura sanitaria prevista dal testo unico sulla sicurezza del lavoro, che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi e si occupa del controllo sanitario dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria

È definita come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Medico competente e sorveglianza sanitaria: tipologie e finalità

TIPOLOGIAFINALITÀ
Visita medica preventivaConstatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavo-ratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla man-sione specifica.
Visita medica periodica (di norma annuale]Controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giu-dizio di idoneità alla mansione specifica.
Visita medica su richiesta del lavoratoreEsprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, quan-do il lavoratore richiede una verifica delle sue condizioni di salute che potrebbero essere suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, posto che il medico ritenga la richiesta del lavoratore correlata ai rischi professionali.
Visita medica in occasione del cambio mansioneVerificare l'idoneità alla specifica mansione.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoroRispettare specifiche richieste della normativa vigente.
Visita medica preventiva in fase preassuntivaEffettuare valutazioni in fase preassuntiva.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoroVerificare l'idoneità alla mansione a seguito di assenza per mo-tivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Medico competente e sorveglianza sanitaria: giudizi

In base alle risultanze delle visite mediche, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Medico competente e sorveglianza sanitaria: casi previsti dal D.Lgs. 81/08

I casi in cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria sono:

  • lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168);
  • lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali (art. 176);
  • lavoratori esposti ad agenti fisici (art. 185);
  • lavoratori esposti al rumore (art. 196);
  • lavoratori esposti a vibrazioni (art. 204);
  • lavoratori esposti a campi elettromagnetici (art. 211);
  • lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali (art. 218);
  • lavoratori esposti ad agenti chimici (art. 229);
  • lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 242);
  • lavoratori esposti all'amianto (art. 259);
  • lavoratori esposti ad agenti biologici (art. 279).

Gestione delle emergenze

In particolare nelle disposizioni generali vengono indicati gli obblighi in capo al datore di lavoro, ovvero:

  • l'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
  • la designazione degli addetti antincendio e primo soccorso, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda;
  • la gestione degli interventi affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • la predisposizione di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro.

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