Documento di Università sul Codice di procedura penale. Il Pdf esplora il processo penale ordinario, delineando principi e fasi dalle indagini preliminari al dibattimento, con attenzione al diritto minorile e alle competenze giurisdizionali, utile per lo studio del Diritto.
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Codice di procedura penale: disposizioni che regolano lo svolgimento del processo penale. Il processo penale è il luogo di accertamento del reato = luogo in cui è necessario accertare se un reato è stato effettivamente commesso, se l'ha commesso il soggetto sottoposto alle indagini e, nel caso di accertamento, qual è la pena che gli si deve in concreto applicare - in quanto i reati prevedono un minimo e un massimo di pena, decretati nel concreto dal giudice; l'art. 133 c.p. guida questa decisione. Esigenza: tutelare due valori contrapposti = protezione della società dal delinquente / protezione del soggetto che commette reato, che ha un diritto inviolabile e irrinunciabile, proclamato dalla Costituzione (art. 24), ossia il diritto di difesa.
La parte pubblica deve perseguire gli interessi della giustizia, e dunque richiederà l'archiviazione in caso si riscontri l'innocenza dell'imputato / il difensore deve perseguire gli interessi del suo assistito; non accertare la verità, ma assistere il cliente nel miglior modo possibile, ossia dimostrando la sua innocenza o, quando questo non sia possibile, facendo il possibile affinché gli venga attribuita la pena più mite possibile fra quelle previste dall'ordinamento.
Primo grado = fase delle indagini preliminari + fase dell'udienza preliminare + fase del dibattimento. [ Procedimento penale = tutte e tre le fasi del primo grado / Processo penale = dalla fase dell'udienza preliminare in poi. ]
· Fase delle indagini preliminari = fase indispensabile, inizia con l'iscrizione della notizia di reato (EX: denuncia, querela) nell'apposito registro (-> art. 335 c.p.p.). Il PM e polizia giudiziaria svolgono attività di indagine per capire se ci sono i presupposti per esercitare l'azione penale, dunque accertare che ci si trovi davanti a un reato, e qualcuno a cui attribuire tale reato - che ancora non è da considerarsi colpevole [Principio di presunzione di non colpevolezza = art. 27 Cost., un imputato è innocente fino alla condanna definitiva]. Queste attività, difatti, sono finalizzate a capire se ci sono elementi per iniziare un processo, non per condannare. Il Giudice delle indagini preliminari (GIP) regola le attività di indagine; si tratta di un giudice con una giurisdizione semi-piena, poiché interviene sulle richieste delle parti, insomma, opera prettamente in base alle richieste del PM. L'obiettivo di questa fase è proteggere la ricerca della verità => principio della segretezza, le indagini preliminari sono segrete. Il PM non notifica all'indagato l'iscrizione nel registro, e tutte le parti coinvolte nell'indagine sono obbligate al segreto. Tempo ordinario della fase delle indagini preliminari = 6 mesi + altre due proroghe di 6 mesi ciascuna = 18 mesi totali (per reati comuni) / 1 anno + un'altra proroga di 1 anno = 2 anni (per reati gravi). Nel caso si trovino indizi sufficienti per iniziare un processo, il PM chiede il rinvio a giudizio. Nel caso in cui, invece, si reputi che la notizia di reato sia infondata (EX: perché non ci sono indizi sufficienti, perché decade il termine massimo delle indagini, o perché si riscontra che in realtà non è stato commesso reato), il PM chiede l'archiviazione al GIP - che, nel caso concordi, emette il c.d. decreto 'de plano' di archiviazione. Nel caso la parte lesa non sia d'accordo con la richiesta di archiviazione, essa ha possibilità di opposizione, un atto attraverso il quale si cerca di convincere il GIP di non archiviare l'indagine. In questo caso il GIP ascolta le parti in udienza in camera di consiglio, potendo infine: condivide la richiesta del PM, emettendo un'ordinanza di archiviazione / disporre un'ordinanza di imputazione coatta, ossia obbligare il PM a rinviare a giudizio entro 10 giorni / disporre l'ordinanza di integrazione delle indagini, una proroga per continuare a indagare. La richiesta di rinvio a giudizio viene depositata, assieme a tutta la documentazione riguardante le indagini preliminari, presso la cancelleria del Giudice 1dell'Udienza Preliminare (GUP) = passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell'udienza preliminare.
persona sottoposta alle indagini / indagato > imputato soggetto informato dei fatti > testimone
Come sapere di essere indagati? Dipende dalla strategia investigativa del PM: (1) Atti garantiti = atti che richiedono la presenza del difensore (EX: interrogatorio) = invia l'avviso di garanzia, informazione di garanzia / Atti segreti. (2) Avviso di conclusione delle indagini preliminari = viene notificato all'indagato a conclusione delle indagini preliminari, ma solo quando il PM intende chiedere il rinvio a giudizio. Nell'avviso delle indagini preliminari vengono comunicate le norme di legge che si presumono violate, data e luogo del reato; entro 20 giorni l'imputato potrà visionare, tramite il suo difensore, la documentazione dell'indagine portata avanti dal PM, e deporre le proprie memorie difensive. (3) Fare richiesta alla procura, che è obbligata a rispondere, per sapere se ci sono iscrizioni a carico personale. La risposta è di due tipi: non ci sono iscrizioni suscettibili di comunicazioni / c'è la seguente iscrizione suscettibile di comunicazioni; MA nel primo caso potrebbero sussistere iscrizioni vincolate dalla segretezza, e dunque non comunicabili (per i reati gravi il PM è obbligato a segretare le indagini, mentre per i reati comuni la segretezza vige per massimo 3 mesi > tip: ripresentare la richiesta dopo tre mesi).
· Fase dell'udienza preliminare = si fa riferimento al GUP, il cui obiettivo è verificare la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM nella fase precedente. Si tratta di una fase breve, camerale, poiché svolta in camera di consiglio, in cui la documentazione (verbali di indagine redatti dal PM) viene valutata. A questo punto il GUP può emettere il decreto che dispone il giudizio, che segna il passaggio alla fase del dibattimento, nel caso condivida la richiesta di rinvio a giudizio / pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, quando il GUP ritenga che, alla luce degli elementi raccolti, il fatto non sussista / l'imputato non l'abbia commesso / il fatto non costituisca reato / il soggetto non sia imputabile o non sia punibile per altra causa. Questa sentenza non è destinata a diventare irrevocabile = il processo può sempre essere riaperto.
indizi > prove
· Fase del dibattimento = fase in cui si conformano le prove dichiarative, sulla base delle quali il giudice forma il suo convincimento e successivamente pronuncia la sentenza. Il giudice del dibattimento dipende dalla tipologia di reato commesso: il legislatore stabilisce dei criteri di attribuzione di competenza [Principio del Giudice Naturale precostituito per legge > art. 25 Cost.] e, di conseguenza, il giudice può figurare come: Corte d'Assise [-> art. 5 e ss. c.p.p.] / Tribunale - che a sua volta si divide in composizione Collegiale (quando operano tre giudici in sincronia) [-> art. 33 bis c.p.p.] o Monocratica (quando opera un solo giudice) [-> art. 33 ter c.p.p.] / Giudice di Pace [-> DPR 274/2000]. Il giudice del dibattimento è un giudice che arriva "vergine", nel senso che non è a conoscenza di tutto ciò che è avvenuto nelle due fasi precedenti. Egli forma il suo convincimento in base a ciò che avviene nella sola fase del dibattimento - ascolto dell'imputato, del perito, dei testimoni (soggetti ad esame del PM e contro-esame del difensore, seguendo una cross examination) ed in seguito pronuncerà la sua sentenza > assoluzione / proscioglimento / condanna.
2- Proscioglimento - l'imputato non è necessariamente innocente, ma il processo termina = per mancanza di condizione di procedibilità (EX: per i reati perseguibili per querela, quando quest'ultima manca o viene ritirata) / perché il reato è estinto (EX: per prescrizione).
Queste tre sentenze sono impugnabili, dall'imputato quanto dal PM, attraverso l'atto di appello; così si apre il secondo grado di giudizio. Il giudizio di secondo grado si dice 'cartolare', in quanto si fonda sulle prove formate nel primo dibattimento, che vengono valutate da un nuovo giudice, il cui convincimento potrà essere identico a quello del giudice di primo grado - si procederà con una conferma della sentenza, oppure diverso - si procederà con una riforma della sentenza. Tuttavia, neppure la sentenza emanata dal giudice d'appello è definitiva; anch'essa è impugnabile, proponendo ricorso in Cassazione - terzo grado (sede a Roma). La corte di Cassazione è un giudice di legittimità = essa non ha il compito di stabilire se l'imputato ha commesso il reato o meno, ma di stabilire che il processo svolto fino a quel momento sia stato svolto nel rispetto delle norme di procedura penale; si fa ricorso in Cassazione quando una parte del processo abbia interesse a verificare che il processo non si sia svolto in qualche atto di illegittimità. Nel caso la corte di Cassazione verifichi questa illegittimità, la sentenza viene annullata - senza rinvio, ed il processo si conclude lì / con rinvio, ed il processo ricomincia. Una sentenza è definitiva se non la si impugna + se ad emetterla è la corte di Cassazione.
+ Quarto grado = revisione del processo > si può avere solo in seguito a sentenza definitiva di condanna, non importa dopo quanti anni da quest'ultima. Il soggetto potrà essere assolto nel momento in cui si dimostra la sua innocenza. Riparazione dell'errore giudiziario [-> artt. 643 - 647 c.p.p.] = il legislatore ha previsto, in favore di chi sia stato prosciolto a seguito del giudizio di revisione, il diritto ad una riparazione commisurata alla durata della pena eventualmente espiata ed alle conseguenze patite.
(1) Procedimenti nei quali manca il dibattimento e si concludono nell'udienza preliminare = giudizio abbreviato + patteggiamento -> riti premiali, concessi come "premi" all'imputato che li richieda. Giudizio abbreviato = giudizio che si svolge allo stato degli atti; il GUP decide in via definitiva non sulla base delle prove, ma sulla base degli atti d'indagine espletati dal PM, siano essi segretati o meno. L'imputato che richiede il giudizio abbreviato rinuncia alle prove e al dibattimento, e qualora il giudice decidesse per una condanna, la pena si riduce di 1/3 in caso di delitto e della metà in caso di contravvenzione. Fino al 2020 anche i reati puniti con l'ergastolo subivano questa diminuzione, passando a 30anni di reclusione. Quando conviene chiedere il giudizio abbreviato? Quando gli elementi non sono sufficienti ad avere una condanna, perché passando in dibattimento, invece, si potrebbe provare la colpevolezza dell'imputato + quando le prove sono già schiaccianti nella fase delle indagini, per evitare un ergastolo pieno e sfruttare la riduzione della pena. Vantaggio dell'ordinamento giuridico, che evita l'ingolfamento + premio della riduzione della pena per allettare l'imputato. Patteggiamento = "applicazione di una pena su richiesta delle parti"; a differenza del giudizio abbreviato, col patteggiamento non ci potrà essere assoluzione o proscioglimento, solo una condanna. Non si può patteggiare qualsiasi reato, a differenza di ciò che avviene col rito abbreviato. Esiste il patteggiamento tradizionale > le parti chiedono l'applicazione di una pena quando, tenendo conto delle circostanze, ed effettuando una diminuzione fino a 1/3, non si superino i 2 anni di reclusione. Vantaggi: riduzione fino a 1/3 della pena + non si pagano le spese del processo + non si applicano le misure di sicurezza, a esclusione della confisca quando obbligatoria + non si applicano le pene accessorie + la sentenza non ha efficacia vincolante in altri giudizi + c'è l'estinzione del reato se entro due anni in caso di contravvenzione e 3