Appunti sul corso di sicurezza sul lavoro, Unibo

Documento da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (unibo) su Appunti Corso di Sicurezza sul Lavoro Unibo. Il Pdf approfondisce i principi di prevenzione e protezione, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, le sanzioni e gli organismi di vigilanza come ASL e INAIL, per studenti universitari di Diritto.

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13 pagine

APPUNTI CORSO DI SICUREZZA
SUL LAVORO UNIBO
Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO)
12 pag.
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TEMA 1
In occasione dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 che innova la previgente
normativa italiana sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro si è ritenuto opportuno sviluppare
questo modulo formativo in cui saranno trattati i temi della prevenzione e protezione dai rischi, dei
ruoli e delle responsabilità dei principali soggetti coinvolti illustrando principi guida e principali
contenuti della normativa vigente.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede interventi per la promozione della salute
nelle diverse situazioni sociali, compreso l'ambiente lavorativo.
Al tema della salute e della sicurezza sul lavoro la politica sociale comunitaria dedica grande
attenzione contribuendo, attraverso l'emanazione di direttive e regolamenti e la sensibilizzazione e
l'incoraggiamento all'azione degli Stati membri, a garantire migliori condizioni di lavoro ed un
elevato livello di prevenzione e protezione dai rischi.
In tutti i Paesi europei è ormai evidente lo spostamento verso la promozione di strategie preventive
anziché verso politiche di risarcimento del danno avvenuto. Ne deriva quindi, che le attività di
prevenzione non debbano essere svolte solo occasionalmente, ma gestite in maniera
integrata, globale e continuativa.
Nonostante ciò, il numero di infortuni sul lavoro non diminuisce poiché ancora troppo spesso le
normative in materia di sicurezza sul lavoro vengono considerate un costo aggiuntivo e sono mal
applicate.
Fondamentale puntare sulla collaborazione tra autorità parti sociali e lavoratori; potenziando
contemporaneamente gli strumenti di informazione per diffondere il messaggio di sicurezza e di
tutela della salute.
L'Italia recependo le indicazioni comunitarie ha introdotto nuove norme in materia di gestione della
sicurezza e salute sul lavoro.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 ed innovano il precedente Decreto 626/94 in
materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto legislativo 81/2008 è costituito da più di 300 articoli suddivisi in tredici Titoli e da allegati
tecnici.
Come il precedente Decreto 626/94 costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e
prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; descrive le misure di tutela, include obblighi, diritti,
prescrizioni e sanzioni e non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti,
ad esempio le norme degli incidenti rilevanti (Decreto legislativo 105/2015, "Seveso III"), gli
obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (Decreto
legislativo 151/2001).
Il nuovo Decreto legislativo 81/2008 definito "Testo Unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode
di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Decreto legislativo 626/1994,
definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi e i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce
regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le
sanzioni per l'inosservanza delle regole, semplifica alcune procedure ed adempimenti e migliora
alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Il Decreto 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di
rischio, a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, non ché ai soggetti ad essi equiparati.
Tra le principali novità introdotte analizziamo in dettaglio il Principio di Effettività, la Delega delle
Funzioni, la Valutazione dei Rischi, la Vigilanza e la Procedura Sanzionatoria.
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APPUNTI CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO UNIBO

Impianti Industriali e Sicurezza sul lavoro Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO) 12 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-corso-di-sicurezza-sul-lavoro-unibo/8935198/ Downloaded by: silvia-gamberini-1 (evak@hotmail.it)TEMA 1

In occasione dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 che innova la previgente normativa italiana sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro si è ritenuto opportuno sviluppare questo modulo formativo in cui saranno trattati i temi della prevenzione e protezione dai rischi, dei ruoli e delle responsabilità dei principali soggetti coinvolti illustrando principi guida e principali contenuti della normativa vigente.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede interventi per la promozione della salute nelle diverse situazioni sociali, compreso l'ambiente lavorativo.

Al tema della salute e della sicurezza sul lavoro la politica sociale comunitaria dedica grande attenzione contribuendo, attraverso l'emanazione di direttive e regolamenti e la sensibilizzazione e l'incoraggiamento all'azione degli Stati membri, a garantire migliori condizioni di lavoro ed un elevato livello di prevenzione e protezione dai rischi.

In tutti i Paesi europei è ormai evidente lo spostamento verso la promozione di strategie preventive anziché verso politiche di risarcimento del danno avvenuto. Ne deriva quindi, che le attività di prevenzione non debbano essere svolte solo occasionalmente, ma gestite in maniera integrata, globale e continuativa.

Nonostante ciò, il numero di infortuni sul lavoro non diminuisce poiché ancora troppo spesso le normative in materia di sicurezza sul lavoro vengono considerate un costo aggiuntivo e sono mal applicate.

Fondamentale puntare sulla collaborazione tra autorità parti sociali e lavoratori; potenziando contemporaneamente gli strumenti di informazione per diffondere il messaggio di sicurezza e di tutela della salute.

L'Italia recependo le indicazioni comunitarie ha introdotto nuove norme in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 ed innovano il precedente Decreto 626/94 in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto legislativo 81/2008 è costituito da più di 300 articoli suddivisi in tredici Titoli e da allegati tecnici.

Come il precedente Decreto 626/94 costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; descrive le misure di tutela, include obblighi, diritti, prescrizioni e sanzioni e non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio le norme degli incidenti rilevanti (Decreto legislativo 105/2015, "Seveso III"), gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (Decreto legislativo 151/2001).

Il nuovo Decreto legislativo 81/2008 definito "Testo Unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Decreto legislativo 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi e i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole, semplifica alcune procedure ed adempimenti e migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.

Il Decreto 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, non ché ai soggetti ad essi equiparati.

Tra le principali novità introdotte analizziamo in dettaglio il Principio di Effettività, la Delega delle Funzioni, la Valutazione dei Rischi, la Vigilanza e la Procedura Sanzionatoria.

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PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Per quel che riguarda il Principio di Effettività si evidenzia l'importanza di identificare i soggetti coinvolti in base alle funzioni effettivamente esercitate e non in base alla carica attribuita.

Datore di lavoro, Dirigente, Preposto vanno dunque individuati indipendentemente dall'investitura formale ma analizzando ruolo esercitato, mansione realmente svolta, poteri realmente conferiti.

Rispetto alla facoltà del Datore di Lavoro di delegare alcune specifiche funzioni in materia prevenzionistica viene precisato che la Delega a cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro e, ove non espressamente esclusa, è ammessa nel rispetto di alcuni limiti e condizioni.

Innanzitutto la Delega deve risultare da atto scritto e data certa e deve essere accettata per iscritto dal delegato che deve possedere tuti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.

La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esplicamento delle funzioni delegate concedendogli la necessaria autonomia di spesa.

Per Valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il Decreto legislativo 81/2008 sottolinea l'importanza di vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicando organi di vigilanza e relativi adempimenti.

I principali organi di vigilanza sono le Aziende Sanitarie Locali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione Territoriale del Lavoro e tra i loro compiti primari evidenziamo la verifica della presenza del documento di valutazione dei rischi e 'idoneità delle misure adottate, la designazione di addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del Medico Competente se previsto e di addetti al servizio antincendio, evacuazione, Primo Soccorso.

Gli organi di vigilanza devono inoltre verificare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori tutelando i loro diritti di consultazione e partecipazione.

Infine, il Decreto legislativo 81/2008 illustra una Procedura Sanzionatoria che introduce alcune novità in parte anticipate dalla legge delega (L. 123/2007, art.1) in base alla quale è stato emanato.

Infatti, per tutte le sanzioni per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è confermata l'applicazione del decreto legislativo 758/94 che prevede la sospensione dell'azione penale in attesa che il Datore di Lavoro ottemperi mediante regolarizzazione e pagamento dell'ammenda. A questo punto il reato potrà essere estinto.

Come già sottolineato il Decreto legislativo 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Ne consegue che, ogni azienda, debba prevedere un servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) e definire quali siano le figure della prevenzione coinvolte basandosi sulla conoscenza concreta della situazione ambientale relativa a persone, luoghi e attrezzature e procedere al controllo effettivo delle misure prese in modo da mantenere costante il livello ottimale di sicurezza.

Detto questo le principali figure coinvolte nella prevenzione sono il Datore di lavro (DL), il Dirigente e Preposto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS), il Medico Competente (MC) e il Lavoratore.

DATORE DI LAVORO DL

In base alla definizione data dall'art.2, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 nº 81 per Datore di Lavoro (DL) si intende "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Document shared on https://www.docsity.com/it/appunti-corso-di-sicurezza-sul-lavoro-unibo/8935198/ Downloaded by: silvia-gamberini-1 (evak@hotmail.it)lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

Il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, ha l'obbligo di indire almeno una volta all'anno una riunione periodica ai sensi dell'art. 35.

Dunque il Datore di lavoro è ilprimo e principale destinatario di tutti gli obblighi derivanti dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e quindi è tenuto ad osservare le misure generali di tutela della salute valutando in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tra gli obblighi non delegabili del Datore di lavoro l'art. 17 del D.lgs 81/08 indica espressamente l'elaborazione ed emissione del Documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

DIRIGENTE

In base all'art. 2, comma 1 lett. d) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 nº 81 per Dirigente si intende "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"

Le attività che ne caratterizzano e identificano la figurabattengono alla sfera dell'organizzazione del luogo sicuro, delle misure di prevenzione e protezione e della vigilanza sull'attività lavorativa. E' necessario che il dirigente riceva informazioni e formazione adeguate.

I programmi di informazione e formazione dei dirigenti (così come quelli dei preposti e dei lavoratori) sono sottoposti all'esame del datore di lavoro o suo rappresentante, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

PREPOSTO

In base all'art. 2, comma 1 lett. e) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 nº 81 per Preposto si intende "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Il Preposto è dunque chiamato a un compito di sorveglianza sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E' tenuto inoltre a segnalare al Datore di Lavoro eventuali condizioni di pericolo o deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SPP

L'art.2, comma 1 lett. I) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 nº 81 definisce il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".

Tale servizio deve essere coordinato da un responsabile appositamente designato.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)è lo specialista della sicurezza, colui che garantisce al datore di lavoro la competenza e l'apporto di natura tecnico-scientifica per tutto ciò che attiene ai problemi della sicurezza.

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