Documento da Inail - Direzione Centrale Rischi sul quadro normativo. Il Pdf analizza le sanzioni civili e amministrative INAIL, le inadempienze e le discipline sanzionatorie, con riferimenti legislativi per Diritto universitario.
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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.). Articoli 12, commi 1-3, 28, commi 3-7, 44 e successive modificazioni: tipologie di denunce e pagamenti del premio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.Articolo 30, sostituito dall'articolo 14 del D.lgs. n. 46/1999: interessi di mora.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Articoli 10, 16, 22, 22-bis, 23, 35 e 37, innovati dall'articolo 52 del D.lgs. n. 213/1998, dagli articoli 96-99 del D.lgs. n. 507/1999 e dall'articolo 116, commi 12 e 19, della legge n. 388/2000: limite minimo della sanzione amministrativa; pagamento in misura ridotta; giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione; violazioni cd. sostanziali; sanzione penale per l'omissione o falsità di denuncia obbligatoria.
Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia contributiva. Articolo 2, comma 11: pagamento rateale.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Articolo 1, commi 217-222 e 224: previgente sistema sanzionatorio.
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale. Articolo 2, comma 1: tasso ufficiale di riferimento (t.u.r.). Articolo 52, di modifica dell'articolo 16 della legge n. 689/1981: pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 205/1999. Articoli 96-99, di modifica/inserimento degli articoli 10, 22, 22-bis e 23 della legge n. 689/1981: limite minimo della sanzione amministrativa; giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999. Articolo 14, comma 2: sanzione amministrativa in caso di omessa o errata comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 2: province, comuni, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali.
Decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: interessi legali dal 1.1.2001.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Articolo 116, commi 8-20: nuovo sistema sanzionatorio.
Direttiva interministeriale 19 aprile 2001, in materia di riduzione delle sanzioni civili, adottata ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000.
Circolare INAIL n. 14/1998 (previgente sistema sanzionatorio).Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12/2001 (disposizioni in materia di lavoro: chiarimenti operativi)
Sul Supplemento ordinario alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302, è stata pubblicata la legge n. 388/2000 - in vigore dal 1º gennaio 2001 - che, all'articolo 116, recante "misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare", prevede dal comma 8 il nuovo sistema sanzionatorio. Come già risulta dalla previgente normativa, le inadempienze, consistenti nel mancato rispetto del "termine stabilito" dalla legge per il pagamento del premio (v. allegato n. 1), si distinguono in omissioni ed evasioni:
La nuova normativa delle sanzioni civili si applica anche alle inadempienze commesse prima del 2001, ad esclusione di quelle relative alle sanzioni già versate entro il 30 settembre 2000, trattandosi di fattispecie non comprese nella disposizione del citato articolo 116, comma 18 (v. paragrafo 3). Le ulteriori differenze del nuovo sistema sanzionatorio rispetto al precedente sono di seguito riassunte:
Tanto premesso, nei paragrafi seguenti è esposta, nell'ordine, la disciplina delle sanzioni civili e delle sanzioni amministrative per le inadempienze commesse dal 2001 e per quelle anteriori. Infine, nelle tabelle degli allegati nn. 2 e 3, è illustrato sinteticamente il nuovo sistema delle sanzioni civili in relazione alle tipologie delle inadempienze.
La nuova normativa, prevista dai commi 8-11 e 15-17 dell'articolo 116, si suddivide come segue: - disciplina ordinaria (commi 8, 9, 10 e 11), relativa al pagamento delle sanzioni nelle misure intere stabilite dalla legge, più eventuali interessi di mora; - disciplina speciale (commi 15, 16 e 17), relativa al pagamento delle sanzioni in misura ridotta fino agli interessi legali. Mentre i commi 8 e 10 regolano le tipologie delle inadempienze (omissioni ed evasioni), il comma 9 dispone l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'articolo 14 del D.lgs. n. 46/1999, in base allo specifico tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (al momento, pari all'8,4%: v. D.M. 28.7.2000 - G.U. 12.8.2000, n. 188). Nella disciplina ordinaria e pure da comprendere il comma 11, relativo al pagamento di sanzioni ed eventuali interessi di mora da parte di amministrazioni dello Stato ed enti locali. I commi 15 e 16, invece, regolano le particolari tipologie di inadempienze alle quali sono applicabili le sanzioni ridotte fino alla misura degli interessi legali. Nella disciplina speciale è pure da comprendere il comma 17, relativo al pagamento rateale ex lege n. 389/1989 fino a 60 mesi. Si espone, nell'ordine, quanto riguarda la disciplina ordinaria e la disciplina speciale.
Le nuove disposizioni prevedono, a titolo di sanzione civile, il pagamento di una somma in ragione d'anno, commisurata in percentuale all'importo del premio non versato "entro il termine stabilito" dalla legge, fino al tetto massimo del 40% o del 60% secondo il tipo di inadempienza. La sanzione civile va calcolata dalla data iniziale dell'inadempienza (giorno successivo alla scadenza di legge non rispettata) fino alla data di pagamento del premio o di raggiungimento del citato tetto massimo. Oltre il limite massimo della sanzione civile (40% o 60%), sul premio non versato maturano gli anzidetti interessi di mora, da calcolare fino alla data di pagamento del premio. Per le evasioni, tuttavia, se il premio è pagato entro il termine fissato dall'Istituto, la somma dovuta a titolo di risarcimento patrimoniale resta ferma nella misura maturata il giorno precedente la definizione dell'accertamento d'ufficio o la denuncia spontanea. Ciò posto, si evidenziano le tipologie delle inadempienze secondo l'ordine illustrato nella tabella dell'allegato n. 2: