Quadro normativo delle sanzioni civili e amministrative INAIL

Documento da Inail - Direzione Centrale Rischi sul quadro normativo. Il Pdf analizza le sanzioni civili e amministrative INAIL, le inadempienze e le discipline sanzionatorie, con riferimenti legislativi per Diritto universitario.

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14 pagine

Organo:
INAIL
-
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento:
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema
sanzionatorio. Tabelle semplificative.
QUADRO NORMATIVO
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.).
Articoli 12, commi 1–3, 28, commi 3–7, 44
pagamenti del premio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.Articolo 30, sostituito dall'articolo 14 del D.lgs. n. 46/1999: interessi di mora.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.
Articoli 10, 16, 22, 22-bis, 23, 35 e 37, innovati dall'articolo 52 del D.lgs. n. 213/1998, dagli articoli 96–
99
del D.lgs. n. 507/1999 e dall'articolo 116, commi 12 e 19, della legge n. 388/2000: limite minimo della
sanzione amministrativa; pagamento in misura ridotta; giudizio di opposizione all'ordinanza-
ingiunzione;
violazioni cd. sostanziali; sanzione penale per l'omissione o falsità di denuncia obbligatoria.
Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389
, recante
disposizioni urgenti in materia contributiva.
Articolo 2, comma 11: pagamento rateale.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Articolo 1, commi 217–222 e 224: previgente sistema sanzionatorio.
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO
nell'ordinamento nazionale.
Articolo 2, comma 1: tasso ufficiale di riferimento (t.u.r.).
Articolo 52, di modifica dell'articolo 16 della legge n. 689/1981: pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa.
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 205/1999.
Articoli 96–99, di modifica/inserimento degli articoli 10, 22, 22-
bis e 23 della legge n. 689/1981: limite
minimo della sanzione amministrativa; giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999.
Articolo 14, comma 2: sanzione amministrativa in caso di omessa o errata comunicazione del codice fiscale
dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.
Articolo 2: province, comuni, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni,
consorzi cui partecipano enti locali.
Decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica: interessi legali dal 1.1.2001.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Articolo 116, commi 8–20: nuovo sistema sanzionatorio.
Direttiva interministeriale 19 aprile 2001
, in materia di riduzione delle sanzioni civili, adottata ai sensi
dell'articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000.
Circolare INAIL n. 14/1998 (previgente sistema sanzionatorio).
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12/2001
(disposizioni in materia di
lavoro: chiarimenti operativi)
SOMMARIO:
1. PREMESSA.
2. SANZIONI CIVILI: nuova disciplina.
2.1. Disciplina ordinaria: criteri di calcolo e tipologie delle inadempienze.
2.1.1. Omissione.
2.1.2. Omissione derivata da oggettive incertezze.
2.1.3. Evasione accertata d'ufficio.
2.1.4. Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi.
2.1.5. Evasione derivata da oggettive incertezze.
2.2. Disciplina ordinaria: pagamento di sanzioni civili ed interessi di mora da parte di
amministrazioni dello stato ed enti locali.
2.3. Disciplina speciale: particolari tipologie di inadempienze.
2.3.1.Omissione od evasione nelle ipotesi di procedure concorsuali.
2.3.2.Omissione nelle ipotesi di enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro.
2.3.3.Omissione od evasione nelle ipotesi di oggettive incertezze di particolare
rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale.
2.4. Disciplina speciale: pagamento rateale fino a 60 mesi.
2.5. Disciplina speciale: interessi legali.
3. SANZIONI CIVILI: disciplina per le inadempienze commesse prima del 2001.
4. PAGAMENTO DEL PREMIO EFFETTUATO IN BUONA FEDE AD UN ENTE DIVERSO
DALL'ISTITUTO.
5. SANZIONI AMMINISTRATIVE: modifiche all'articolo 35 della legge n. 689/1981.
5.1. Nuova disciplina per le violazioni dal 2001.
5.2. Disciplina per le violazioni anteriori al 2001.
6. SANZIONI AMMINISTRATIVE: altre modifiche alla legge n. 689/1981.
6.1. Articolo 10: limite minimo.
6.2. Articolo 16: pagamento in misura ridotta.
6.3. Articolo 22: opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
6.4. Articolo 22-bis : competenza per il giudizio di opposizione

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Quadro Normativo

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative.

Riferimenti Normativi

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.). Articoli 12, commi 1-3, 28, commi 3-7, 44 e successive modificazioni: tipologie di denunce e pagamenti del premio.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.Articolo 30, sostituito dall'articolo 14 del D.lgs. n. 46/1999: interessi di mora.

Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale. Articoli 10, 16, 22, 22-bis, 23, 35 e 37, innovati dall'articolo 52 del D.lgs. n. 213/1998, dagli articoli 96-99 del D.lgs. n. 507/1999 e dall'articolo 116, commi 12 e 19, della legge n. 388/2000: limite minimo della sanzione amministrativa; pagamento in misura ridotta; giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione; violazioni cd. sostanziali; sanzione penale per l'omissione o falsità di denuncia obbligatoria.

Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia contributiva. Articolo 2, comma 11: pagamento rateale.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Articolo 1, commi 217-222 e 224: previgente sistema sanzionatorio.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale. Articolo 2, comma 1: tasso ufficiale di riferimento (t.u.r.). Articolo 52, di modifica dell'articolo 16 della legge n. 689/1981: pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 205/1999. Articoli 96-99, di modifica/inserimento degli articoli 10, 22, 22-bis e 23 della legge n. 689/1981: limite minimo della sanzione amministrativa; giudizio di opposizione all'ordinanza -ingiunzione.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999. Articolo 14, comma 2: sanzione amministrativa in caso di omessa o errata comunicazione del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 2: province, comuni, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali.

Decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: interessi legali dal 1.1.2001.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Articolo 116, commi 8-20: nuovo sistema sanzionatorio.

Direttiva interministeriale 19 aprile 2001, in materia di riduzione delle sanzioni civili, adottata ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000.

Circolare INAIL n. 14/1998 (previgente sistema sanzionatorio).Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12/2001 (disposizioni in materia di lavoro: chiarimenti operativi)

Sommario

  1. PREMESSA.
  2. SANZIONI CIVILI: nuova disciplina.
    1. Disciplina ordinaria: criteri di calcolo e tipologie delle inadempienze.
      1. Omissione.
      2. Omissione derivata da oggettive incertezze.
      3. Evasione accertata d'ufficio.
      4. Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi.
      5. Evasione derivata da oggettive incertezze.
    2. Disciplina ordinaria: pagamento di sanzioni civili ed interessi di mora da parte di amministrazioni dello stato ed enti locali.
    3. Disciplina speciale: particolari tipologie di inadempienze.
      1. Omissione od evasione nelle ipotesi di procedure concorsuali.
      2. Omissione nelle ipotesi di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
      3. Omissione od evasione nelle ipotesi di oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale.
    4. Disciplina speciale: pagamento rateale fino a 60 mesi.
    5. Disciplina speciale: interessi legali.
  3. SANZIONI CIVILI: disciplina per le inadempienze commesse prima del 2001.
  4. PAGAMENTO DEL PREMIO EFFETTUATO IN BUONA FEDE AD UN ENTE DIVERSO DALL'ISTITUTO.
  5. SANZIONI AMMINISTRATIVE: modifiche all'articolo 35 della legge n. 689/1981.
    1. Nuova disciplina per le violazioni dal 2001.
    2. Disciplina per le violazioni anteriori al 2001.
  6. SANZIONI AMMINISTRATIVE: altre modifiche alla legge n. 689/1981.
    1. Articolo 10: limite minimo.
    2. Articolo 16: pagamento in misura ridotta.
    3. Articolo 22: opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
    4. Articolo 22-bis : competenza per il giudizio di opposizione
  7. Articolo 23: giudizio di opposizione.
  8. EVASIONE MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 689/1981: nuova disciplina.

Premessa

Sul Supplemento ordinario alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302, è stata pubblicata la legge n. 388/2000 - in vigore dal 1º gennaio 2001 - che, all'articolo 116, recante "misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare", prevede dal comma 8 il nuovo sistema sanzionatorio. Come già risulta dalla previgente normativa, le inadempienze, consistenti nel mancato rispetto del "termine stabilito" dalla legge per il pagamento del premio (v. allegato n. 1), si distinguono in omissioni ed evasioni:

  • l'omissione è il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie;
  • l'evasione è ogni altro mancato o ritardato pagamento del premio, connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

La nuova normativa delle sanzioni civili si applica anche alle inadempienze commesse prima del 2001, ad esclusione di quelle relative alle sanzioni già versate entro il 30 settembre 2000, trattandosi di fattispecie non comprese nella disposizione del citato articolo 116, comma 18 (v. paragrafo 3). Le ulteriori differenze del nuovo sistema sanzionatorio rispetto al precedente sono di seguito riassunte:

  • le "oggettive incertezze" sono riferite anche all'evasione;
  • la denuncia spontanea dell'evasione è prevista entro 12 mesi;
  • le sanzioni civili sono previste in due sole misure, entrambe rapportate alla durata dell'inadempienza;
  • i tetti massimi delle sanzioni civili sono il 40% ed il 60% in relazione alle tipologie di inadempienze;
  • oltre il tetto massimo della sanzione civile, sono previsti interessi di mora;
  • le amministrazioni dello Stato e gli enti locali sono tenuti al pagamento delle sanzioni civili e degli eventuali interessi di mora;
  • nelle ipotesi di oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali e disposta con criteri e modalità fissati dagli enti impositori sulla base di apposite direttive interministeriali (v. allegato n. 4);
  • nelle dette ipotesi di oggettive incertezze di particolare rilevanza e fatto doloso del terzo, il pagamento rateale ex lege n. 389/1989 (per premio e sanzioni civili ridotte) può essere consentito fino a 60 mesi, previa autorizzazione interministeriale;
  • le sanzioni amministrative per violazioni cd. sostanziali sono abolite;
  • la sanzione penale per l'omissione o falsità di denuncia obbligatoria richiede una evasione mensile accertata d'ufficio non inferiore al maggior importo fra 5 milioni e il 50% del premio complessivo dovuto (il reato si estingue con la regolarizzazione).

Tanto premesso, nei paragrafi seguenti è esposta, nell'ordine, la disciplina delle sanzioni civili e delle sanzioni amministrative per le inadempienze commesse dal 2001 e per quelle anteriori. Infine, nelle tabelle degli allegati nn. 2 e 3, è illustrato sinteticamente il nuovo sistema delle sanzioni civili in relazione alle tipologie delle inadempienze.

Sanzioni Civili: Nuova Disciplina

La nuova normativa, prevista dai commi 8-11 e 15-17 dell'articolo 116, si suddivide come segue: - disciplina ordinaria (commi 8, 9, 10 e 11), relativa al pagamento delle sanzioni nelle misure intere stabilite dalla legge, più eventuali interessi di mora; - disciplina speciale (commi 15, 16 e 17), relativa al pagamento delle sanzioni in misura ridotta fino agli interessi legali. Mentre i commi 8 e 10 regolano le tipologie delle inadempienze (omissioni ed evasioni), il comma 9 dispone l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'articolo 14 del D.lgs. n. 46/1999, in base allo specifico tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (al momento, pari all'8,4%: v. D.M. 28.7.2000 - G.U. 12.8.2000, n. 188). Nella disciplina ordinaria e pure da comprendere il comma 11, relativo al pagamento di sanzioni ed eventuali interessi di mora da parte di amministrazioni dello Stato ed enti locali. I commi 15 e 16, invece, regolano le particolari tipologie di inadempienze alle quali sono applicabili le sanzioni ridotte fino alla misura degli interessi legali. Nella disciplina speciale è pure da comprendere il comma 17, relativo al pagamento rateale ex lege n. 389/1989 fino a 60 mesi. Si espone, nell'ordine, quanto riguarda la disciplina ordinaria e la disciplina speciale.

Disciplina Ordinaria: Criteri di Calcolo e Tipologie delle Inadempienze

Le nuove disposizioni prevedono, a titolo di sanzione civile, il pagamento di una somma in ragione d'anno, commisurata in percentuale all'importo del premio non versato "entro il termine stabilito" dalla legge, fino al tetto massimo del 40% o del 60% secondo il tipo di inadempienza. La sanzione civile va calcolata dalla data iniziale dell'inadempienza (giorno successivo alla scadenza di legge non rispettata) fino alla data di pagamento del premio o di raggiungimento del citato tetto massimo. Oltre il limite massimo della sanzione civile (40% o 60%), sul premio non versato maturano gli anzidetti interessi di mora, da calcolare fino alla data di pagamento del premio. Per le evasioni, tuttavia, se il premio è pagato entro il termine fissato dall'Istituto, la somma dovuta a titolo di risarcimento patrimoniale resta ferma nella misura maturata il giorno precedente la definizione dell'accertamento d'ufficio o la denuncia spontanea. Ciò posto, si evidenziano le tipologie delle inadempienze secondo l'ordine illustrato nella tabella dell'allegato n. 2:

  • omissione;
  • omissione derivata da "oggettive incertezze";
  • evasione accertata d'ufficio;

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