Documento da Viviunina su Il Soggetto Pubblico Statale e la Sua Forma di Governo. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora la forma di governo italiana, analizzando il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, i tipi di maggioranza e il sistema elettorale, come descritto nell'abstract e nell'outline.
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La forma di governo si basa sul rapporto tra gli organi costituzionali, tale rapporto è riconducibile non soltanto al parametro normativo astrattamente considerato, ma anche alle concrete relazioni tra gli attori politici in un determinato momento storico (cosiddetta prassi costituzionale), pertanto la forma di governo è un concetto suscettibile di variare nel tempo, costante per i soli profili espressamente disciplinati dalla Costituzione. Un tempo era diffusa una distinzione tra: · organi costituzionali in senso proprio, le cui funzioni pubbliche sarebbero aprioristicamente determinate e definite come fondamentali · organi di rilievo costituzionale (tutti gli altri) Tale distinzione porterebbe all'indisponibilità degli organi costituzionali di essere oggetto di revisione costituzionale. La distinzione, tuttavia, non ha fondamento giuridico, poiché le funzioni pubbliche non sono suscettibili di alcuna predeterminazione a priori (lo sono solo nei limiti della disciplina costituzionale). Tutti gli organi costituzionali, per il solo fatto di essere tali, esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, e l'illegittimità della loro soppressione si basa esclusivamente sulla compatibilità della riforma costituzionale con i Principi Supremi della Carta e con i vincoli formali stabiliti per la revisione. Elemento costante della forma di governo italiana è dunque rappresentato dall'individuazione e dalla disciplina degli organi costituzionali; l'elemento variabile è dato dal concreto atteggiarsi dei reciproci rapporti. Sotto il profilo della dinamica istituzionale, l'elemento caratterizzante la forma di governo vigente è il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, ossia l'elemento di continuità politica tra tali organi espresso dalla coalizione partitica di maggioranza che caratterizza le repubbliche parlamentari. Il patto di coalizione alla base del rapporto fiduciario è composto di due elementi: · Uno programmatico, relativo alla futura attività del governo suponethe parlamentari. I patto dio · Uno strutturale, relativo alla distribuzione tra i partiti partecipanti al patto dei Ministeri e degli altri organi governativi. Nella contemporanea realtà costituzionale, sfumata la connotazione ideologica dei partiti, il grado di partecipazione dei partiti della coalizione di maggioranza alla composizione del Governo rappresenta un fattore di condizionamento centrale nell'ambito del rapporto di fiducia. A tal proposito si è parlato di multipolarità disuguale del Governo, perché il rapporto di fiducia tra esso e il Parlamento, nell'attuale realtà costituzionale, è scomposto in una pluralità di rapporti di fiducia di fatto tra i singoli partiti della collezione e il Governo stesso. Rapporti dei quali i ministri sono i garanti ma anche l'oggetto, nella prospettiva della creazione dell'indirizzo politico di governo. Ne deriva che il rapporto fiduciario dia luogo ad un sinallagma (cioè rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione), i cui termini mutano a seconda che si consideri tale rapporto dal punto di vista giuridico o da quello politico: · Nel primo caso, i soggetti del rapporto sinallagmatico sono il Parlamento e il Governo, entrambi vincolati all'attuazione del programma di governo oggetto di tale rapporto; . Nel secondo caso, i soggetti del sinallagma sono invece i partiti politici e l'oggetto del rapporto concerne la presenza di ciascuno di essi all'interno della compagine di governo. Se dal punto di vista giuridico Governo e Parlamento sono realtà distinte, esse in realtà rappresentano un soggetto politico unitario in ragione del controllo di fatto che la coalizione di maggioranza esercita sull'uno e sull'altro: anzi si può dire che quando ciascuno di tali organi evidenzia la propria autonomia funzionale rispetto all'altro vi è il segnale di qualche sofferenza nel raccordo di maggioranza. Ne consegue che la verifica della sussistenza del rapporto di fiducia, che la Costituzione all'art. 94 disciplina espressamente quale fattore di legittimazione del governo e fattore di iniziativa parlamentare, nella prassi è divenuto una facoltà dello stesso governo volta a verificare la tenuta della sua maggioranza su singoli atti formalmenteVIVIunIna parlamentari, promuovendone la deliberazione con le stesse modalità formali della mozione di fiducia (la proposta governativa è votata per appello nominale e non è modificabile) e con le stesse conseguenze nell'ipotesi in cui la deliberazione non fosse favorevole. Di conseguenza, in presenza di un rapporto fiduciario stabile, è il Governo ad influenzare dal punto di vista politico le attività del Parlamento, e non viceversa. Per quanto riguarda la declinazione del rapporto fiduciario in senso strutturale, e quindi l'inserimento dei singoli ministri nella compagine partitica, ha attenuato l'elemento collegiale per quanto concerne la responsabilità politica dell'esecutivo, rafforzando la responsabilità individuale dei ministri verso il partito di appartenenza, rendendo pertanto non ipotizzabile alcuna potestà di revoca da parte del Presidente del Consiglio in ordine ai singoli ministri.
Ma quali sono i tipi di maggioranza?
L'esistenza di tipologie di maggioranze diversificate (e la scelta su quale adoperare nelle varie circostanze) deriva nelle intenzioni del Costituente dalla necessità di limitare l'egemonia del partito di maggioranza obbligando quest'ultimo a trovare un accordo con gli altri partiti. La previsione di una maggioranza assoluta ha senso solo se il sistema è di tipo proporzionale, mentre tale senso viene a mancare in un sistema maggioritario. La forma di governo non assicura le garanzie dal momento in cui è stato introdotto il sistema maggioritario.
L'organo principale della forma di governo italiana è il Parlamento, in quanto esso ha la funzione di legittimare tutti i principali organi della forma di governo e, talvolta, di revocare tale legittimazione riuscendo pertanto ad influenzare l'opera degli altri soggetti pubblici. Il Parlamento è disciplinato dal Titolo I della Parte II della Costituzione e consiste in un organo rappresentativo politico, collegiale, a struttura complessa e privo, nella sua unitarietà, di soggettività giuridica. Esso è composto da due organi, indipendenti l'uno dall'altro. Il principio di centralità parlamentare si estrinseca negli istituti di legittimazione e di condizionamento delle funzioni degli altri organi costituzionali. Nella realtà, nel rapporto tra Parlamento e Governo, quest'ultimo ha di fatto aumentato la propria egemonia riguardo alle funzioni parlamentari, grazie ai partiti politici e alla circostanza che i dirigenti partitici più influenti della coalizione di maggioranza rivestono incarichi di primo piano all'interno del Governo stesso (esso è infatti spesso definito come "comitato direttivo della maggioranza"). Tuttavia, la legittimazione democratica diretta del Parlamento ha spinto il Costituente a disciplinarlo quale centro di irradiazione della legittimazione democratica di tutti gli organi politici e luogo di manifestazione della relativa responsabilità, anche davanti al corpo elettorale. Il funzionamento del Parlamento e le relazioni degli organi in cui esso si compone trovano la loro disciplina nel diritto positivo costituzionale, negli atti di auto-organizzazione dei singoli organi (i cosiddetti regolamenti parlamentari) e nelle prassi e consuetudini formatisi nel corso degli anni e influenzati dai rapporti tra le forze politiche rappresentate.VIVIUnIna
Il Parlamento è una struttura bicamerale costituita da due organi autonomi e distinti, aventi funzioni identiche e composizione simile: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (art 55 cost). La partizione del Parlamento in due camere omogenee (bicameralismo perfetto) avrebbe dovuto garantire una maggiore ponderazione e riflessione nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, in particolare, della funzione legislativa. Tra gli obiettivi dell'Assemblea costituente vi era anche quello di garantire, attraverso le due Camere, una qualche rappresentatività delle collettività regionali che, tuttavia, nella prassi non si è mai realizzata. La duplicazione delle funzioni di ciascuna Camera è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi dibattiti, con l'obiettivo di giungere ad una riforma costituzionale che porti ad una diversa legittimazione delle due Camere così da garantire una maggiore integrazione degli interessi costituzionalmente tutelati. Una delle proposte di riforma costituzionale è quella di affidare alla seconda camera la rappresentanza degli enti territoriali in cui si diparte la Repubblica, ma ciò è, ad avviso di chi scrive, illusorio. In primo luogo, tale proposta trascura la circostanza che la rappresentanza è comunque filtrata dai partiti politici. In questo modo, il reale elemento di distinzione sarebbe dato dalla base nazionale o locale della rappresentanza: essendo, anche in questa seconda ipotesi, l'interesse dell'ente locale rappresentato filtrato dai partiti operanti su base locale, cui il rappresentante è legato. In sostanza quindi l'unico fattore di differenziazione delle due Camere sarebbe l'influenza partitica a livello nazionale o locale, ma resterebbe comunque immutato il principale fattore di legittimazione del rappresentante, che continuerebbe ad essere il legame con la forza partita determinata. Inoltre, si osserverà che maggiore sarà il radicamento sul territorio da parte delle forze partitiche di cui i rappresentanti stessi sono espressione e minore sarà allora la tutela degli interessi di tipo territoriale da parte dei rappresentanti: così che l'affermazione dei partiti di massa porterebbe ad un equiparazione degli interessi espressi dalla Camera elettiva e da quella inizialmente concepita con finalità di rappresentanza territoriale. In conclusione, la suddetta proposta di riforma costituzionale riguardo alla composizione della Seconda Camera, non porterebbe a delle modifiche effettive rispetto all'esperienza corrente. Oltretutto gli enti territoriali sono già rappresentati all'interno della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. La Camera dei Deputati è un organo politico, collegiale, interamente rappresentativo di tutti i cittadini titolari della soggettività elettorale e composto da 400 deputati. Il Senato della Repubblica è un organo politico, collegiale, parzialmente rappresentativo di una porzione dell'elettorato identificato in base all'età (prima 25 anni, oggi, dopo la legge costituzionale del 2021, 18 anni) è composto da 200 senatori eletti e da un numero variabile di senatori nominati a vita, i quali hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica o sono stati nominati dal Presidente della Repubblica nella misura di massimo 5. La Costituzione prevede espressamente due deroghe al bicameralismo perfetto (cui si aggiunge una terza, che però non è espressamente definita tale dalla Carta): il Parlamento in seduta comune e le Commissioni bicamerali, in cui le due Camere danno luogo ad organi parlamentari unitari, con funzioni tipiche. Il Parlamento in seduta comune è composto dai deputati e dei senatori (e, nella sola ipotesi di elezione del Capo dello Stato, dai rappresentanti le Regioni), e ha il compito di conferire legittimazione democratica agli organi di garanzia e alla messa in stato d'accusa del Capo dello Stato nelle ipotesi previste dalla Costituzione. In passato si è dibattuto molto sul se considerare il Parlamento in seduta comune un organo distinto dalle due Camere o coincidente con esse. La prima ipotesi è oggi quella largamente appoggiata dalla dottrina, in quanto si ritiene che il Parlamento in seduta comune possieda una propria individualità organica, come dimostra la possibilità di adottare un proprio regolamento per il suo funzionamento e la tipicità e l'esclusività delle sue funzioni costituzionali, nonché la possibilità di integrare la sua composizione con i rappresentanti delle regioni. Il Parlamento in seduta comune non va confuso con il Comitato referente nel procedimento di messa in stato d'accusa del Capo dello Stato, che tuttavia può