Relazioni tra cibo e diritto, Università San Raffaele Roma

Slide dall'Università San Raffaele Roma su Relazioni tra cibo e diritto. Il Pdf esplora il diritto al cibo, distinguendolo da food security e food safety, analizzando gli obblighi internazionali del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, con focus sugli articoli 2 e 3, per studenti universitari di Diritto.

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Docente
Roberto
Saija
Lezione
Relazioni tra cibo e diritto 2
Roberto Saija
Relazioni tra cibo e diritto 2
2
di 18
Diritto al cibo
Il diritto al cibo è qualcosa in più e di diverso rispetto a
FOOD SECURITY
e
FOOD SAFETY
Non è solo un diritto a sfamarsi ma
DIRITTO A UNA ALIMENTAZIONE SANA, SUFFICIENTE E
ADEGUATA

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Università San Raffaele Roma

Docente Roberto Saija

Lezione Relazioni tra cibo e diritto 2U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Diritto al cibo

Il diritto al cibo è qualcosa in più e di diverso rispetto a FOOD SECURITY e FOOD SAFETY Non è solo un diritto a sfamarsi ma DIRITTO A UNA ALIMENTAZIONE SANA, SUFFICIENTE E ADEGUATA Relazioni tra cibo e diritto 2 2 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Diritto al cibo nelle convenzioni internazionali

  1. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DELLE NAZIONI UNITE, 1948, art. 25, par. 1;
  2. CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949, artt. 54 e 55;
  3. CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI, 1950 (CEDU);
  4. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, 1966;
  5. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (o Patto ONU II) del 1966;
  6. WORLD FOOD SUMMIT, 1996

Relazioni tra cibo e diritto 2 3 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Convenzione di Ginevra del 1949

Art. 54, 1º comma, I Protocollo aggiuntivo = «protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile» = vieta il far soffrire la fame ai civili come tecnica di guerra. Art. 54, 2º comma = precisa meglio ... «è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo». Relazioni tra cibo e diritto 2 4 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Convenzione di Ginevra del 1949 - Divieto di requisire i prodotti alimentari

Art. 55 = la potenza occupante non poteva requisire i prodotti alimentari che si trovavano sul territorio occupato e doveva assicurare «nella piena misura dei suoi mezzi il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali». L'inserimento all'interno delle Convenzioni di Ginevra della questione alimentare in riferimento alle popolazioni occupate permette di comprendere quanto la libertà dalla fame sia sempre stata una questione inderogabile, la cui garanzia deve (o meglio dovrebbe) riguardare ogni Stato, incluso quello occupante. Relazioni tra cibo e diritto 2 5 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

CEDU - 1950

Art. 21 (salvaguardia del diritto alla vita) = per realizzare questo diritto è imprescindibile la primaria soddisfazione del diritto ad un'alimentazione adeguata. Esempio di violazione art. 9 CEDU ( «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione») = privare un detenuto musulmano della possibilità di cibarsi nel rispetto delle regole alimentari della propria religione (accessibilità "culturale"). Ex art. 3 CEDU («Proibizione della tortura»), negare il cibo adeguato a un detenuto rientra tra le pene o trattamenti inumani o degradanti vietati. Relazioni tra cibo e diritto 2 6 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali - Art. 1

· «1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso. · 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: · a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; · b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari». Relazioni tra cibo e diritto 2 7 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Art. 2, prevede tre obblighi: · agire per la realizzazione di tale diritto con tutti i mezzi appropriati e, dunque, tramite l'adozione di misure legislative, ma altresì amministrative e giudiziarie; · agire per rendere tale diritto esigibile, garantendone il pieno esercizio a ciascun individuo (fermo restando il divieto di misure regressive); · agire mettendo a disposizione le risorse nazionali e per il tramite della cooperazione internazionale. Art. 3: «Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto», Questa norma impone agli Stati di garantire, in modo paritario tra gli individui, i diritti consacrati nel Patto, incluso quello al cibo adeguato. Relazioni tra cibo e diritto 2 8 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Obblighi del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

  • Rispettare
  • Tutelare
  • Realizzare pienamente e rendere effettivo il diritto al cibo

Relazioni tra cibo e diritto 2 9 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Contenuto normativo e obblighi per gli stati

Per molti anni il diritto al cibo non è stato salvaguardato con strumenti applicativi adeguati: solo nel 1999 il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle NU ne stabilisce il contenuto normativo e i conseguenti obblighi per gli stati. General Comment 12 = riconosce 3 requisiti: adeguatezza, disponibilità, accessibilità. Relazioni tra cibo e diritto 2 10 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il diritto a un cibo adeguato risulta tutelato implicitamente attraverso la salvaguardia: · del diritto alla vita (art. 6), che impone agli Stati di adottare misure positive in contrasto alla mortalità infantile, alla malnutrizione ed alla diffusione di epidemie; · del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti umani degradanti (art. 7); · del diritto dei detenuti ad un trattamento umano e degno (art. 10 par. 1); norma, questa, interpretata in modo estensivo dal Comitato dei diritti umani, nel senso di richiedere che gli Stati si assicurino che i detenuti, nel rispetto della dignità di questi ultimi, abbiano accesso ad un livello di cibo sufficiente, oltre che il diritto di vivere in luoghi salubri. · del diritto delle minoranze a vedere tutelata la propria cultura (art. 27); diritto inclusivo anche della protezione delle loro attività tradizionali, come la caccia o la pesca e del diritto di mantenere i loro stili di vita e le loro attività economiche tradizionali; · del diritto alla non discriminazione (art. 26). Relazioni tra cibo e diritto 2 11 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Carta sociale europea - Strasburgo 1996

Tale Trattato, firmato a Torino nel 1961 e riveduto a Strasburgo nel 1996, non riconosce espressamente il diritto al cibo adeguato, ma tutela diritti che, se realizzati, assicureranno il godimento del diritto ad accedere ad un nutrimento adeguato: · diritto al lavoro e ad una remunerazione equa ex art. 4, · diritto alla protezione sociale ex art. 12, · diritto all'assistenza sociale e ad ogni tipo di aiuto che sia «necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare» ex art. 13; · diritto della lavoratrice madre di allattare i figli ex art. 8. Relazioni tra cibo e diritto 2 12 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Diritto al cibo nelle Costituzioni di alcuni Paesi

Le Costituzioni di alcuni Paesi riconoscono esplicitamente e direttamente il diritto al cibo inteso come diritto fondamentale [tra esse: Bolivia (art. 16), Brasile (art. 6), Ecuador (art. 13)] oppure come elemento o corollario di altro diritto umano espressamente tutelato [Es .: (Costa Rica); per i prigionieri e detenuti (Sud Africa)] Alcune Costituzioni riconoscono implicitamente il diritto al cibo nei diritti fondamentali in senso lato: il diritto a un adeguato standard di vita (Armenia, Bolivia, Cambogia, ecc.); il diritto a standard di vita non al di sotto dei livelli di sussistenza (Georgia, Germania, ecc.) In altri casi vi è il riconoscimento esplicito del diritto al cibo come obiettivo o principio direttivo delle politiche statali; Infine, altri Paesi riconoscono indirettamente il diritto al cibo, attraverso l'interpretazione giurisprudenziale di altri diritti fondamentali esplicitamente tutelati (es. India: diritto a un livello adeguato di nutrizione). Relazioni tra cibo e diritto 2 13 di 18U Università San Raffaele Roma Roberto Saija

Costituzione italiana

La Costituzione non fa menzione del diritto al cibo. · Art. 32 = tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. La formulazione della norma comprende discipline finalizzate a garantire la salubrità dei prodotti alimentari. Essa assegna quindi rilievo alla food safety, come sicurezza igienico-sanitaria, mentre non propone riferimenti espliciti alla garanzia di disponibilità della risorsa essenziale costituita dal cibo, e dunque alla food security. · Art. 2 = riconosce e garantisce «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». · Art. 3) co. 2 = «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; · Art. 36 = «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» · Questa norma riconosce il diritto ad una retribuzione idonea a consentire un'alimentazione sufficiente al lavoratore ed alla sua famiglia; · Art. 38 = «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»; · Art. 44 = assegna una peculiare disciplina alla proprietà terriera «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo», con ciò sottolineando la vocazione produttiva dei terreni agricoli. Relazioni tra cibo e diritto 2 14 di 18

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