Documento universitario di Diritto sull'introduzione alla sociologia del diritto. Il Pdf esplora il concetto di sociologia del diritto, analizzando il rapporto tra diritto e società, la controversia Kelsen/Ehrlich e i problemi legati all'istituzionalizzazione, al multiculturalismo e alla regolazione frammentata.
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L'oggetto della sociologia è di solito definito con una frase: "lo studio dei rapporti tra diritto e società". Questa disciplina non è l'unica ad avere per oggetto la società, basti pensare al giudice, al filosofo o allo storico, tutti soggetti che in vario modo sono impegnati a ricostruire i rapporti tra diritto e società. E' importante, quindi, precisare che la sociologia del diritto si differenzia da questi perché li assume come oggetto specifico della propria ricerca. Diritto e società sono distinti tra loro ma complementari: la società può essere vista come l'insieme di relazioni che intercorrono tra individui, mentre il diritto può essere visto come lo strumento più sofisticato che regola le relazioni interindividuali. Ciò significa che i rapporti tra società e diritto sono caratterizzati da un costante interscambio per cui il diritto ha con la società stretti e organici rapporti, mentre la società è concepita in modo da riconoscere idonei spazi al proprio diritto, pur mantenendo verso lo stesso una posizione di preminenza. Per la sociologia, l'elemento prevalente è la società, la quale è al tempo stesso causa prima e destinataria dell'azione regolatrice delle norme. Per individuare ciò che consente alla società di mantenere una relativa indipendenza dal diritto occorre ipotizzare che siano disponibili, sia dalla parte del diritto che dalla parte della società, filtri specifici in grado di selezionare le loro intense e costanti interazioni, impedendo a ciascuno dei due di finire col mescolarsi e confondersi con l'altro. Muovendo tali premesse, la sociologia del diritto ha sviluppato un apparato concettuale e teorico che ha consentito di assumere punti di vista sufficientemente astratti per riuscire a rappresentare gli innumerevoli condizionamenti reciproci del diritto e della società.
Il diritto è una specifica struttura normativa, più complessa di altre perché a) dotata di un apparato sanzionatorio, b) è in grado di mantenere la coesione sociale, c) è applicabile a ogni campo della vita sociale, d) è capace di predeterminare procedure con cui reagire agli stimoli provenienti dalla società. Gli elementi che compongono questa definizione delineano un concetto di diritto che comprende sia norme rivolte ai consociati per guidare i loro comportamenti, sia norme interne rivolte, invece, agli operatori per prefissare loro dei criteri e principi volti a disciplinare il loro intervento. Così, il diritto sembra essere una struttura normativa capace di regolare se stessa prima ancora di regolare la società. Il presupposto logico, apparentemente indiscutibile, è che solo un insieme di norme ordinato in modo coerente al suo interno può ordinare in modo coerente un qualsiasi oggetto posto al suo esterno. Ciò, però, non significa che la decisione del singolo operatore si limiti ad una mera applicazione dell'ordine già fissato delle norme e nemmeno che l'ordine sociale possa essere considerato come lo specchio fedele di tale ordine. E' importante, quindi, chiedersi: in che misura il concetto sociologico di diritto, che tiene conto del diritto in azione e non del diritto cartaceo, può discostarsi dal concetto normativo di diritto? Per rispondere a tale domanda, dobbiamo fare riferimento al concetto di diritto di colui che viene considerato il fondatore della sociologia del diritto: Eugen Ehrlich. Questo, contrapponeva alla visione kelseniana una concezione del diritto volta a privilegiare lo studio dei fenomeni sociali elementari che gradualmente riescono a stabilire un fondamento normativo solido e duraturo a partire dal quale può svilupparsi il diritto "positivo" posto dallo stato. In sostanza, per Kelsen non c'è diritto senza norme formali, mentre per Ehrlich non c'è diritto che non sia influenzato da fattori sociali e storici. Le principali critiche che Kelsen rivolge a Ehrlich toccano le modalità di delimitazione del concetto di diritto, la definizione di una teoria delle fonti (e dei c.d. "fatti del diritto"), le argomentazioni portate a Document shared on www.docsity.com Downloaded by: maurizio-capozzo-1 (maurizio.capozzo@gmail.com)sostegno di un approccio dichiaratamente antistatualista e le ambizioni conoscitive della nuova disciplina sociologico-giuridica di cui Ehrlich intende stabilire i fondamenti.
Il dibattito si conclude così, senza né vincitori né vinti. A Kelsen va comunque il merito di aver rappresentato le ragioni di una visione centralistica del diritto, che per molto tempo è stata ritenuta quella più adeguata alle esigenze della scienza giuridica dogmatica, limitandosi a evidenziare le ambiguità e oscillazioni terminologiche alla scelta di campo ehrlichiana. Entrambi gli autori accettano comunque la fondamentale distinzione di due mondi, quello del dover essere o delle "norme", e quello dell'essere o dei "fatti", sulla base dei presupposti kantiani da essi apertamente condivisi. Quindi, entrambi ammettono la possibilità che si sviluppino conseguentemente due scienze giuridiche, l'una teorica e fattuale, l'altra pragmatica e normativa, limitando in definitiva l'area del loro dissenso alle reciproche relazioni di tali scienze che, evidentemente, cambiano se la priorità è logica, come vorrebbe Kelsen, o è storica, come sostiene Ehrlich. I due punti di vista colgono due dimensioni diverse tra loro che nella realtà degli ordinamenti sono destinate in qualche misura a convivere.
Per ricostruire i contenuti del concetto di diritto vivente proposto da Ehrlich come sfida nei confronti del modello di diritto kelseniano, occorre muovere dal presupposto che il diritto è il risultato non di una singola decisione ma di un lungo processo strettamente collegato alle vicende culturali dei gruppi sociali di cui è emanazione. Ehrlich, nel 1912, viveva nel principato della Bucovina, luogo caratterizzato dalla presenza di ben nove gruppi etnici. Di ciò, egli scriveva: "un giurista d'indirizzo tradizionale sosterrebbe certamente che tutte queste popolazioni hanno un solo e unico diritto: quello che vige in tutto l'impero austriaco. Tuttavia, gli basterebbe anche una rapida occhiata per accorgersi che ognuna di queste etnie osserva nei suoi Document shared on www.docsity.com Downloaded by: maurizio-capozzo-1 (maurizio.capozzo@gmail.com)