Diritti e doveri costituzionali: evoluzione e Corte Costituzionale

Documento universitario sui diritti e doveri costituzionali, esplorando l'evoluzione dalle costituzioni liberali a quelle contemporanee. Il Pdf analizza l'articolo 2 e 3 della Costituzione italiana, concentrandosi sui diritti inviolabili e sull'uguaglianza, e delinea il funzionamento della Corte Costituzionale, le sue competenze e le procedure per il giudizio di legittimità costituzionale in Diritto.

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38 pagine

Capitolo VI - Diritti e doveri
1. Dalle Costituzioni liberali a quelle contemporanee
A partire dal Secondo dopoguerra si voleva porre fine alla tragedia dei totalitarismi e si introdusse
la garanzia dei diritti come elemento caratterizzante delle nuove Costituzioni in senso moderno.
Lo scopo era quello di difendere i diritti individuali e collettivi dalle violazioni che i poteri
pubblici o privati potevano arrecare.!
L’ulteriore garanzia era oerta dalla rigidità delle Costituzioni (non tutto può essere modificato) e
in questo modo cambiano anche i suoi contenuti. Accanto alle libertà negative (vincoli da parte
dello Stato) vi sono le libertà positive, che richiedono un intervento attivo dei poteri pubblici per
la loro garanzia.!
Si parla inoltre di Costituzioni lunghe, che comprendono i diritti, che siano civili, politici, sociali
ed economici.!
Diritti fondamentali sinonimo di diritti costituzionali.!
Internazionalizzazione dei diritti (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948, la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea 1999).!
2. Libertà ed uguaglianza nella Costituzione italiana
L’architettura della Costituzione italiana:!
-
Principi fondamentali - primi 12 articoli.!
-
Diritti e doveri dei cittadini - parte prima, 42 articoli.
La prima parte contiene un elenco di diritti divisi a loro volta in quattro titoli: a) rapporti
civili; b) rapporti etico-sociali; c) rapporti economici e d) rapporti politici.!
-
Ordinamento della Repubblica - parte seconda.!
La libertà consiste quindi in un intreccio di rapporti e relazioni in cui la persona umana è inserita.
2.1 L’art 2: i diritti inviolabili e i doveri inderogabili
L’ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona che non è
considerata solamente come singolo, bensì è anche un individuo inteso nella sua proiezione
sociale, legato a gruppi umani dove sviluppa la sua individualità (formazioni sociali).!
Vi è quindi la necessità di concepire l’uomo nella sua esistenza storica e concreta, come persona
caratterizzata da bisogni che deve soddisfare.!
Nello stabilire che la Repubblica ‘riconosce’ e ‘garantisce’ i diritti inviolabili, questo articolo
aerma che i diritti preesistono allo Stato; quest’ultimo può solo riconoscere, non creare o
attribuire diritti. Il proprietario dei diritti è la persona e non l’ordinamento giuridico statale.!
Concetto di inviolabilità che si intende come garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non
eliminabili neanche dal Parlamento - che esprime la volontà popolare.!
In questo modo nasce il judicial review of legislation, ovvero il controllo giudiziario della
costituzionalità delle leggi che interferiscono con tali diritti.!
Diritti inviolabili, essenziali, inalienabili e sacri : non possono essere né ridotti né eliminati.!
- Ci possono essere però dei limiti e delle modifiche nel tempo, solo nelle forme e nei limiti posti
dalla Costituzione.!
- Libertà personale (art.13); libertà di domicilio (art.14); libertà e segretezza della corrispondenza
(art.15); diritto di difesa (art.24, comma 2) ma anche diritto alla salute, ad associarsi,
all’educazione etc.!
-
Nuovi diritti: identità personale, ambiente, privacy, abitazione.!
Inoltre, l’Art. 2 aerma che la Repubblica ‘richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale’.!
Il principio della solidarietà è la ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle
formazioni sociali.!
Correlazione tra diritti e doveri: obblighi finalizzati alla vita e allo sviluppo comune.!
I doveri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione possono essere fissati solo dalla
legge secondo la riserva di legge dell’Art. 23.!
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2.2 L’art 3: l’uguaglianza
Nelle Costituzioni liberali, influenzate dalla Rivoluzione francese, l’uguaglianza si collegava
strettamente con il principio di legalità, secondo il quale ogni limitazione della sfera di libertà degli
individui doveva essere fondata su una legge.!
In Italia, il principio di uguaglianza è frutto dell’incontro in Assemblea costituente tra il movimento
operaio social-comunista, il movimento cattolico-democristiano e della tradizione liberale.!
Principio di uguaglianza come frutto del compromesso costituzionale.!
- Uguaglianza in senso formale!
- Uguaglianza in senso sostanziale (rimuovere gli ostacoli)!
Concetto di eguaglianza :!
Presupposto della democrazia, ‘è un principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella
sua obiettiva struttura’ ed è espressione di un ‘generale canone di coerenza dell’ordinamento
normativo’.!
Tutti i cittadini hanno pari diritti ma non devono essere posti sullo stesso piano; si presuppone la
diversità e ci si deve impegnare per eliminare gli ostacoli che creano dierenziazione in negativo!
Trattare in maniera eguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.
Esso opera a carico del potere legislativo ed incide sul contenuto della legge oltre che sulla
ecacia, evitando la violazione di precisi parametri (sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali).!
Il giudizio di ragionevolezza ci si riferisce all’adeguatezza delle decisioni del legislatore alla realtà
concreta, alla loro proporzionalità ed equità.!
Nasce così anche il giudizio di non discriminazione (divieto di disparità o trattamenti
irragionevoli).!
- I due giudizi si incontrarono sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice
civile che impediscono ad una coppia dello stesso stesso di sposarsi (sent. n. 138/2010). La
Corte rispose che non c’è la violazione del parametro dell’uguaglianza in quanto la normativa
del codice civile prevede esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna (Art.29).!
L’UGUAGLIANZA FORMALE
Si intende l’uguaglianza di fronte alla legge, sulla quale si fonda lo Stato di diritto: la legge è
uguale per tutti. Tale concetto è legato al principio di legalità, che determina un vincolo dei poteri
pubblici rispetto al diritto.!
- Pari dignità sociale.!
- Divieto per il legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente dierenziati : divieto di
introdurre discriminazioni irragionevoli. !
I motivi di divieto di discriminazione:
a) Sesso - Art.29 relativo alla famiglia aerma che il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi; la potestà maritale e la patria potestà sono state cancellate
dalla Riforma del diritto di famiglia del 1975. LArt.37 relativo alla tutela della donna
lavoratrice. LArt. 51 legato all’esigenza di promuovere le pari opportunità nell’accesso agli
uci pubblici e alle cariche elettive.!
The Global Gender Gap Index (2006), fornisce la portata del divario di genere in tutto il
mondo basandosi su criteri economici, politici, di salute, istruzione.!
Il 2 giugno 1946: voto delle donne.!
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e della violenza domestica: violazione dei diritti umani; Prevenzione-
Protezione e sostegno delle vittime-Perseguimento dei colpevoli-Politiche integrate.!
b) Razza !
c) Lingua - tutela delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.); esiste il diritto ad usare la lingua
materna e a ricevere risposta nella medesima lingua nei rapporti con le autorità pubbliche.!
d) Religione - prevalere del pluralismo religioso, riconoscimento del principio di laicità (artt. 3,8 e
19).!
e) Opinioni politiche - esistenza di movimenti politici o partiti (artt. 21,22,48 e 49).!
f) Condizioni personali e sociali - generale divieto di leggi ad personam.
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Diritti e Doveri nelle Costituzioni

Dalle Costituzioni liberali a quelle contemporanee

Capitolo VI - Diritti e doveri 1. Dalle Costituzioni liberali a quelle contemporanee A partire dal Secondo dopoguerra si voleva porre fine alla tragedia dei totalitarismi e si introdusse la garanzia dei diritti come elemento caratterizzante delle nuove Costituzioni in senso moderno. Lo scopo era quello di difendere i diritti individuali e collettivi dalle violazioni che i poteri pubblici o privati potevano arrecare. L'ulteriore garanzia era offerta dalla rigidità delle Costituzioni (non tutto può essere modificato) e in questo modo cambiano anche i suoi contenuti. Accanto alle libertà negative (vincoli da parte dello Stato) vi sono le libertà positive, che richiedono un intervento attivo dei poteri pubblici per la loro garanzia. Si parla inoltre di Costituzioni lunghe, che comprendono i diritti, che siano civili, politici, sociali ed economici.

  • Diritti fondamentali sinonimo di diritti costituzionali.
  • Internazionalizzazione dei diritti (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1948, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 1999).

Libertà e Uguaglianza nella Costituzione Italiana

Architettura della Costituzione italiana

2. Libertà ed uguaglianza nella Costituzione italiana L'architettura della Costituzione italiana:

  • Principi fondamentali - primi 12 articoli.
  • Diritti e doveri dei cittadini - parte prima, 42 articoli. La prima parte contiene un elenco di diritti divisi a loro volta in quattro titoli: a) rapporti civili; b) rapporti etico-sociali; c) rapporti economici e d) rapporti politici.
  • Ordinamento della Repubblica - parte seconda. La libertà consiste quindi in un intreccio di rapporti e relazioni in cui la persona umana è inserita.

L'Articolo 2: Diritti Inviolabili e Doveri Inderogabili

2.1 L'art 2: i diritti inviolabili e i doveri inderogabili L'ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona che non è considerata solamente come singolo, bensì è anche un individuo inteso nella sua proiezione sociale, legato a gruppi umani dove sviluppa la sua individualità (formazioni sociali). Vi è quindi la necessità di concepire l'uomo nella sua esistenza storica e concreta, come persona caratterizzata da bisogni che deve soddisfare.

  • Nello stabilire che la Repubblica 'riconosce' e 'garantisce' i diritti inviolabili, questo articolo afferma che i diritti preesistono allo Stato; quest'ultimo può solo riconoscere, non creare o attribuire diritti. Il proprietario dei diritti è la persona e non l'ordinamento giuridico statale. Concetto di inviolabilità che si intende come garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non eliminabili neanche dal Parlamento - che esprime la volontà popolare. In questo modo nasce il judicial review of legislation, ovvero il controllo giudiziario della costituzionalità delle leggi che interferiscono con tali diritti. Diritti inviolabili, essenziali, inalienabili e sacri : non possono essere ne ridotti ne eliminati.
  • Ci possono essere però dei limiti e delle modifiche nel tempo, solo nelle forme e nei limiti posti dalla Costituzione.
  • Libertà personale (art.13); libertà di domicilio (art.14); libertà e segretezza della corrispondenza (art.15); diritto di difesa (art.24, comma 2) ma anche diritto alla salute, ad associarsi, all'educazione etc.
  • Nuovi diritti: identità personale, ambiente, privacy, abitazione. Inoltre, l'Art. 2 afferma che la Repubblica 'richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale'. Il principio della solidarietà è la ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle formazioni sociali. Correlazione tra diritti e doveri: obblighi finalizzati alla vita e allo sviluppo comune. I doveri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione possono essere fissati solo dalla legge secondo la riserva di legge dell'Art. 23. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: giada-chini-chininea (giada.chicca@gmail.com)

L'Articolo 3: Uguaglianza

2.2 L'art 3: l'uguaglianza Nelle Costituzioni liberali, influenzate dalla Rivoluzione francese, l'uguaglianza si collegava strettamente con il principio di legalità, secondo il quale ogni limitazione della sfera di libertà degli individui doveva essere fondata su una legge. In Italia, il principio di uguaglianza è frutto dell'incontro in Assemblea costituente tra il movimento operaio social-comunista, il movimento cattolico-democristiano e della tradizione liberale. Principio di uguaglianza come frutto del compromesso costituzionale.

  • Uguaglianza in senso formale
  • Uguaglianza in senso sostanziale (rimuovere gli ostacoli) Concetto di eguaglianza :
  • Presupposto della democrazia, 'è un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura' ed è espressione di un 'generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo'.
  • Tutti i cittadini hanno pari diritti ma non devono essere posti sullo stesso piano; si presuppone la diversità e ci si deve impegnare per eliminare gli ostacoli che creano differenziazione in negativo Trattare in maniera eguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.
  • Esso opera a carico del potere legislativo ed incide sul contenuto della legge oltre che sulla efficacia, evitando la violazione di precisi parametri (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali). Il giudizio di ragionevolezza ci si riferisce all'adeguatezza delle decisioni del legislatore alla realtà concreta, alla loro proporzionalità ed equità. Nasce così anche il giudizio di non discriminazione (divieto di disparità o trattamenti irragionevoli).
  • I due giudizi si incontrarono sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice civile che impediscono ad una coppia dello stesso stesso di sposarsi (sent. n. 138/2010). La Corte rispose che non c'è la violazione del parametro dell'uguaglianza in quanto la normativa del codice civile prevede esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna (Art.29).

Uguaglianza Formale

L'UGUAGLIANZA FORMALE Si intende l'uguaglianza di fronte alla legge, sulla quale si fonda lo Stato di diritto: la legge è uguale per tutti. Tale concetto è legato al principio di legalità, che determina un vincolo dei poteri pubblici rispetto al diritto.

  • Pari dignità sociale.
  • Divieto per il legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente differenziati : divieto di introdurre discriminazioni irragionevoli. I motivi di divieto di discriminazione: a) Sesso - Art.29 relativo alla famiglia afferma che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; la potestà maritale e la patria potestà sono state cancellate dalla Riforma del diritto di famiglia del 1975. L'Art.37 relativo alla tutela della donna lavoratrice. L'Art. 51 legato all'esigenza di promuovere le pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. The Global Gender Gap Index (2006), fornisce la portata del divario di genere in tutto il mondo basandosi su criteri economici, politici, di salute, istruzione. Il 2 giugno 1946: voto delle donne. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica: violazione dei diritti umani; Prevenzione- Protezione e sostegno delle vittime-Perseguimento dei colpevoli-Politiche integrate. b) Razza c) Lingua - tutela delle minoranze linguistiche (art.6 Cost.); esiste il diritto ad usare la lingua materna e a ricevere risposta nella medesima lingua nei rapporti con le autorità pubbliche. d) Religione - prevalere del pluralismo religioso, riconoscimento del principio di laicità (artt. 3,8 e 19). e) Opinioni politiche - esistenza di movimenti politici o partiti (artt. 21,22,48 e 49). f) Condizioni personali e sociali - generale divieto di leggi ad personam. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: giada-chini-chininea (giada.chicca@gmail.com)

Uguaglianza Sostanziale

L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE L'Art.3, comma 2, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza, riconosce che tutti sono uguali davanti alla legge ma che vi è anche il bisogno di aiutare coloro che si trovano in condizioni svantaggiate a poter raggiungere la piena promozione della loro personalità. Tale uguaglianza giustifica il riconoscimento dei diritti sociali: diritto al lavoro, dei lavoratori, alla salute, all'istruzione etc. Costituzione formale (forma e documento della Costituzione) e materiale (struttura dell'ordinamento politico con principi, interessi, sentire comune). Il suo valore fondamentale è l'antifascismo e da qui nasce un compromesso costituzionale al fine di creare un equilibrio tra concessioni e cedimenti - capacità di confronto. A questo compromesso compaiono le tre anime (liberale, cattolica e socialista) che si rispecchiano nei tre riferimenti al cittadino, alla persona e al lavoratore.

Uguaglianza di Genere e Pari Opportunità

L'UGUAGLIANZA DI GENERE E LE PARI OPPORTUNITÀ' Tema dell'uguaglianza uomo-donna; solo nella seconda metà del XX secolo, le donne hanno ottenuto pienamente i diritti civili ed economici. L'emarginazione delle donne nello Stato liberale di diritto e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) che aveva ignorato la donna.

  • Sentenza della Corte costituzionale, n.33/1960: le donne hanno avuto la possibilità di accedere alla magistratura e alle carriere dirigenziali nell'amministrazione pubblica.
  • Solo nel 1975, si è avuta la parità tra sessi nella vita familiare (eliminazione della patria potestà e della potestà maritale).
  • La revisione costituzionale dell'art.51 che pone pari opportunità tra donne e uomini. L'uguaglianza di genere nell'UE e nei Sustainable Development Goals: gender equality.

Diritti Costituzionali e Limiti

Catalogo Costituzionale dei Diritti

3. I diritti nella Costituzione e i loro limiti 3.1 Il catalogo costituzionale dei diritti I quattro titoli della prima parte della Costituzione riguardano i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. TITOLO I ; rapporti civili . I diritti individuali e il modello dei cerchi concentrici: gli articoli tra 13 e 16 che disciplinano i diritti a matrice individuale, come la libertà personale (art.13), la libertà di domicilio (art.14), la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15), la libertà di circolazione (art.16).

  • I diritti che attengono alla sfera pubblica della vita: diritto di riunirsi (art.17), di associarsi (art.18), libertà di manifestazione del proprio pensiero (art.21) etc.
  • Le garanzie giurisdizionali: rinvio (cap XI par 2). TITOLO II ; rapporti etico-sociali
  • Famiglia (artt. 29,39,31); salute (art.32), cultura e istruzione (artt.33,34).
  • Diritto al lavoro, dei lavoratori, di sciopero etc. TITOLO IV ; rapporti politici
  • Regolano alcuni diritti (di voto, di formare partiti politici etc) e prevede doveri costituzionali.

Limiti e Garanzie

3.2 I limiti e le garanzie La concreta attuazione dei principi di libertà e la loro limitazione viene affidata al legislatore, attraverso la riserva di legge. La riserva di legge svolge una funzione di garanzia delle situazioni soggettive riconosciute ai soggetti sottoposti al potere statale; esige che la legge regoli la materia in modo tale da limitare la discrezionalità amministrative (riserva relativa) o da permettere solo interventi vincolanti alla legge (riserva assoluta).

  • Rafforzamento della funzione garantista del principio di legalità;
  • Garanzia posta a tutela dei cittadini secondo la quale materie delicate devono essere affrontate dall'organo più rappresentativo del potere dello Stato, il Parlamento, mediante fonti primarie. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: giada-chini-chininea (giada.chicca@gmail.com)

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