Libertà di espressione: Articolo 21 Costituzione e settore radiotelevisivo

Documento dall'Università degli Studi di Milano sulla libertà di espressione. Il Pdf esplora l'articolo 21 della Costituzione italiana e l'evoluzione della disciplina del settore radiotelevisivo, utile per lo studio del Diritto a livello universitario.

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Libertà di espressione – CES – 2021/2022
LIBERTA DI ESPRESSIONE
LEZIONE 1: 7 APRILE
I contenuti dell’articolo 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero è garantita dall’articolo 21 della Costituzione. Diverse
declinazioni/contenuti del diritto di manifestazione del pensiero:
- Prima declinazione: il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
- Seconda declinazione: il diritto di informare.
- Terza declinazione: il diritto di essere informati e ricevere informazioni.
Il sistema dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero limite esplicito (stabilito
direttamente dalla costituzione) del buon costume e limiti impliciti. Come qualunque altro diritto
costituzionalmente garantito, anche questo ha dei limiti che devono essere espressamente stabiliti
per fare in modo che questo diritto non venga esercitato in modo tale da limitare il diritto di qualcun
altro. Quindi anche la libertà di manifestazione del pensiero presenta dei limiti e li vedremo nello
specifico. I limiti impliciti non sono stabiliti direttamente dalla costituzione, ma che sono stati
elaborati per garantire dei diritti alle altre persone. Pensiamo al diritto alla cronaca che è soggetto a
dei limiti per garantire la privacy dei cittadini implicati nei fatti di cronaca.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (o più in generale la libertà di espressione) è
una situazione giuridica soggettiva che assume rilievo ai fini realizzare una società democratica.
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, o in generale la libertà di espressione, è una
situazione giuridica soggettiva che assume importanza non soltanto perché dà un diritto soggettivo a
un individuo di manifestare il proprio pensiero, ma perché serve alla realizzazione di una società
democratica. Il primo indice, quando in uno Stato scricchiola la democrazia, è la limitazione della
libertà di espressione o la manipolazione delle informazioni e della libertà di informazione. La
Russia aveva limitato di molto alcune libertà attraverso alcune riforme costituzionali e anche la
libertà di espressione.
In Italia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero trova disciplina nell’art. 21 Cost.
che è fondante (principio fondamentale) della forma di Stato democratica. Tanto che la Corte
costituzionale (sent. N. 84 del 1969) ha definito tale libertà come pietra angolare dell’ordine
democratico”, la base dell’ordinamento democratico senza il quale crolla la democrazia.
Art. 21, c.1, Cost.: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”.
Profili soggettivi: la titolarità del diritto di manifestazione del pensiero è attribuita esplicitamente
dall’art. 21 Cost. a “tutti”, cioè sia ai cittadini che agli stranieri. Titolari del diritto possono essere
sia i singoli che le formazioni sociali. La nostra costituzione in alcuni casi riconosce dei diritti a
tutti, come qui, mentre in altri solo ai cittadini. Quindi è importante il fatto che tutti possano essere
titolari del diritto di manifestazione del pensiero. Inoltre sono titolari di tale diritto non solo i
singoli, ma anche le formazioni sociali (quindi le associazioni e quanto altro).
- Eccezioni sotto il profilo soggettivo: gli artt. 68 e 122 Cost., nel sancire il principio di
insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali
nell’esercizio delle loro funzioni, allarga a loro favore la portata della libertà di
manifestazione del pensiero. (saltate a lezione)
Profili oggettivi (cosa si intende per diritto a manifestare il proprio pensiero): diritto di comunicare
il proprio pensiero (qualunque sia il contenuto, salvo i limiti previsti) ad una sfera indeterminata di
potenziali destinatari “con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”.
Questo, differenzia l’articolo 21 dall’articolo 15 della Costituzione in cui si parla di comunicazione
del pensiero rivolta a soggetti ben individuati. L’art. 15 tutela la libertà e segretezza della
corrispondenza: una forma di comunicazione del pensiero destinata a pochi soggetti e coperta dal
diritto alla riservatezza. Quindi sono due posizioni soggettive diverse. Un conto è dire che posso
andare in TV a parlare o parlare in piazza con una serie indeterminata di soggetti il mio pensiero
(art. 21), un altro è quando mando una mail o una lettera a una persona, sappiamo che c’è un
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Libertà di espressione

Libertà di espressione (Università degli Studi di Milano) Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Mitsio Paladino Florio (mip.mafalda@hotmail.it)Libertà di espressione - CES - 2021/2022

Libertà di espressione: Lezione 1 (7 Aprile)

Contenuti dell'articolo 21 Costituzione

La libertà di manifestazione del pensiero è garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Diverse declinazioni/contenuti del diritto di manifestazione del pensiero:

  • Prima declinazione: il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
  • Seconda declinazione: il diritto di informare.
  • Terza declinazione: il diritto di essere informati e ricevere informazioni.

Limiti della libertà di manifestazione del pensiero

Il sistema dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero> limite esplicito (stabilito direttamente dalla costituzione) del buon costume e limiti impliciti. Come qualunque altro diritto costituzionalmente garantito, anche questo ha dei limiti che devono essere espressamente stabiliti per fare in modo che questo diritto non venga esercitato in modo tale da limitare il diritto di qualcun altro. Quindi anche la libertà di manifestazione del pensiero presenta dei limiti e li vedremo nello specifico. I limiti impliciti non sono stabiliti direttamente dalla costituzione, ma che sono stati elaborati per garantire dei diritti alle altre persone. Pensiamo al diritto alla cronaca che è soggetto a dei limiti per garantire la privacy dei cittadini implicati nei fatti di cronaca.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (o più in generale la libertà di espressione) è una situazione giuridica soggettiva che assume rilievo ai fini realizzare una società democratica. > Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, o in generale la libertà di espressione, è una situazione giuridica soggettiva che assume importanza non soltanto perché dà un diritto soggettivo a un individuo di manifestare il proprio pensiero, ma perché serve alla realizzazione di una società democratica. Il primo indice, quando in uno Stato scricchiola la democrazia, è la limitazione della libertà di espressione o la manipolazione delle informazioni e della libertà di informazione. La Russia aveva limitato di molto alcune libertà attraverso alcune riforme costituzionali e anche la libertà di espressione.

In Italia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero trova disciplina nell'art. 21 Cost. che è fondante (principio fondamentale) della forma di Stato democratica. Tanto che la Corte costituzionale (sent. N. 84 del 1969) ha definito tale libertà come "pietra angolare dell'ordine democratico", la base dell'ordinamento democratico senza il quale crolla la democrazia.

Art. 21, c.1, Cost .: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione".

Profili soggettivi del diritto di manifestazione del pensiero

Profili soggettivi: la titolarità del diritto di manifestazione del pensiero è attribuita esplicitamente dall'art. 21 Cost. a "tutti", cioè sia ai cittadini che agli stranieri. Titolari del diritto possono essere sia i singoli che le formazioni sociali. La nostra costituzione in alcuni casi riconosce dei diritti a tutti, come qui, mentre in altri solo ai cittadini. Quindi è importante il fatto che tutti possano essere titolari del diritto di manifestazione del pensiero. Inoltre sono titolari di tale diritto non solo i singoli, ma anche le formazioni sociali (quindi le associazioni e quanto altro).

  • Eccezioni sotto il profilo soggettivo: gli artt. 68 e 122 Cost., nel sancire il principio di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, allarga a loro favore la portata della libertà di manifestazione del pensiero. (saltate a lezione)

Profili oggettivi del diritto di manifestazione del pensiero

Profili oggettivi (cosa si intende per diritto a manifestare il proprio pensiero): diritto di comunicare il proprio pensiero (qualunque sia il contenuto, salvo i limiti previsti) ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari "con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione".

Questo, differenzia l'articolo 21 dall'articolo 15 della Costituzione in cui si parla di comunicazione del pensiero rivolta a soggetti ben individuati. L'art. 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza: una forma di comunicazione del pensiero destinata a pochi soggetti e coperta dal diritto alla riservatezza. Quindi sono due posizioni soggettive diverse. Un conto è dire che posso andare in TV a parlare o parlare in piazza con una serie indeterminata di soggetti il mio pensiero (art. 21), un altro è quando mando una mail o una lettera a una persona, sappiamo che c'è un 1 This document is available free of charge on studocu Scaricato da Mitsio Paladino Florio (mip.mafalda@hotmail.it)Libertà di espressione - CES - 2021/2022 destinatario, e (anche se co le piattaforme non siamo mai totalmente sicuri) dovremmo essere sicuri che quello che diciamo rimane nella sfera della riservatezza (art. 15). I padri costituenti sono stati lungimiranti perché hanno inserito parola e scritto (mezzi di comunicazione allora utilizzati, tanto è vero che c'è una specifica disciplina per la stampa), ma anche ogni altro mezzo di diffusione. La stampa era il mezzo più importante, ma lungimiranza perché siamo tutelati dall'art. 21 anche quando usiamo le nuove tecnologie.

Declinazioni del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero

Diverse declinazioni: il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rappresenta la declinazione più generale del dettato costituzionale e comprende la diffusione di idee, pensieri ed opinioni destinate ad altre persone.

L'art. 21 Cost. copre anche l'aspetto negativo della libertà di espressione: ciascuno ha il diritto anche a non esprimere le proprie idee, opinioni, pensieri. Questo articolo sottintende una serie di aspetti che è opportuno analizzare. L'art. 21 copre anche l'aspetto negativo della libertà di espressione, negativo nel senso che ciascuno ha il diritto a non esprimere le proprie idee.

  • Diritto a tenere riservate le proprie idee, opinioni e pensieri-> Ciascuno ha il diritto anche a non esprimere le proprie idee e pensieri. Ho la facoltà di esprimere le mie opinioni ma anche di non farlo. Ho il diritto a tenere riservate le mie idee, opinioni e pensieri. Nessuno ci può obbligare ad esprimere le nostre idee nei confronti di una serie indeterminata di soggetti e la Costituzione garantisce anche questo.
  • Profilo della libertà di manifestazione del pensiero trova una conferma in altre norme costituzionali: art. 48 Cost. sulla segretezza del voto e quindi delle opinioni politiche e art. 15 Cost. sulla segretezza della corrispondenza. > Questo profilo trova conferma anche in altre disposizioni costituzionali. L'art. 48 prevede la segretezza del voto: posso dire cosa ho votato, ma non sono tenuta a farlo o non sono tenuto a dire quali siano le mie idee politiche. L'articolo 15 inoltre prevede la segretezza della corrispondenza, che è un modo per tutelare l'aspetto negativo della libertà di espressione: voglio che la mia lettera sia indirizzata a quel soggetto e che non venga diffusa a una serie indeterminata di soggetti.

Manifestazione del pensiero in forma anonima o con pseudonimo

Riferimento costituzionale al pensiero "proprio": è tutelabile la manifestazione del proprio pensiero anche in forma anonima o con l'utilizzo di uno pseudonimo? Per la maggioranza della dottrina tale pensiero è tutelabile. Quando la costituzione non chiarisce un profilo, la dottrina cerca di dare un'interpretazione. È tutelabile la manifestazione del pensiero anche in forma anonima? Secondo la dottrina anche questo profilo andrebbe garantito perché in alcuni casi permette di esprimere idee ed opinioni e non essere condizionato rispetto al potere pubblico o ai poteri forti.

Aspetto positivo: permette a colui che esprime le idee e le opinioni di non essere condizionato rispetto ai destinatari (es. potere politico - es. primavera araba). Pensiamo alla primavera araba: il fatto che le rivolte siano nate come conseguenza di denunce apparse sui social in forma anonima, sono servite a creare una coscienza nell'opinione pubblica di situazioni in cui vivevano i cittadini di tali stati in cui non vi era democrazia. L'anonimato in questo caso è servito ed è stato un pensiero che è giunta ad altri soggetti e come tale, la circolazione di idee è sempre una buona cosa.

Criticità: se le affermazioni anonime ledono diritti altrui, quali la reputazione o la privacy. Il problema è quando le affermazioni anonime ledono dei diritti altrui come la reputazione e la privacy. Se in forma anonima un soggetto lede la reputazione o privacy altrui, il soggetto leso non può presentare denuncia. È anche vero che un conto è denunciare una situazione come nella primavera araba, un altro è esprimere qualcosa in modo anonimo che spesso trova il tempo che trova.

Irrilevante che il pensiero sia condivisibile dagli altri, frutto di fantasia o veritiero, a meno che non consista nella pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a diffamare un soggetto o turbare l'opinione pubblica.

Mezzi di diffusione del pensiero

Quanto ai mezzi di diffusione del pensiero la Cost. prevede che il pensiero possa essere diffuso mediante "la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione": volontà del Costituente di ricomprendere tutti i mezzi di esteriorizzazione del pensiero, dalla parola ai mezzi più moderni che 2 Scaricato da Mitsio Paladino Florio (mip.mafalda@hotmail.it)Libertà di espressione - CES - 2021/2022 ai tempi dell'elaborazione della Costituzione non esistevano ancora (televisione e rete internet). > Cosa vuol dire la Costituzione quando parla di mezzi di diffusione del pensiero? Il pensiero può essere diffuso con parola, scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Il costituente è stato lungimirante perché ha voluto ricomprendere in costituzione e considerare tutti i mezzi attraverso cui si può esteriorizzare il pensiero. La TV o internet non esistevano ai tempi della Costituzione. Questo permette a tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso tutti i mezzi di comunicazione attualmente presenti o presenti anche in futuro e saremo sempre protetti in questa libertà di esprimere il nostro pensiero attraverso nuovi mezzi che verranno ad essere introdotti nella nostra società. Cosa si intende per mezzi di comunicazione? La radiotelevisione, quando è stata elaborata la Costituzione c'era la radio, non la TV però rientra nella definizione di ogni altro mezzo di diffusione. L'evoluzione del sistema di radiotelevisione sarà oggetto del nostro studio. La radiotv pian piano si è evoluta al punto che non si parla più di televisione, ma di media audiovisivi. Oggi ci sono modalità alternative per guardare la TV. Tutti questi strumenti sono oggetto di tutela dell'articolo 21 della costituzione. La libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa trova una espressa disciplina nell'articolo 21 perché era considerata come il mezzo principale di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nel periodo in cui è stata elaborata la Costituzione.

Art. 21 Cost .: garantisce la situazione soggettiva di libertà e non una pretesa di utilizzare i mezzi che non rientrano nella disponibilità del singolo.

La libertà di informare

Diverse declinazioni: la libertà di informare La seconda declinazione del diritto di manifestazione del pensiero si sostanzia nella libertà di informare, intesa come "libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti" (sent. Corte Cost. n. 105 del 1972) ad un numero possibilmente elevato ed indeterminato di destinatari/soggetti. > c'è una differenza tra io che parlo ad una classe (in cui si parla ad un numero limitato di persone) ed io che parlo in televisione. L'obiettivo quando si informa è quello di informare la più vasta platea di persone. Le nuove tecnologie hanno portato a una nuova informazione. Due tipi di informazione:

Informazione non professionale

Informazione non professionale: con l'avvento della rete ha assunto rilevanza la possibilità del singolo di raccontare avvenimenti, fatti e notizie. Problema: l'informazione non è soggetta ad alcun obbligo (obiettività, imparzialità e completezza) e responsabilità nemmeno se vengono diffuse le cd. Fake news.

Negli ultimi anni si è delineata anche un'informazione non professionale: con la rete ciascuno di noi può raccontare avvenimenti, fatti e notizie. Il problema è che l'informazione attraverso la rete non è soggetta ad alcun obbligo e responsabilità, nemmeno quando le notizie sono false (fake news). La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono i criteri che deve usare un giornalista professionale, come l'obiettività, imparzialità e la completezza affinché l'informazione sia veritiera.

Nell'informazione non professionale non ci sono questi obblighi: ci troviamo in un contesto sociale in cui purtroppo dobbiamo capire qual è l'informazione migliore. Sulla rete c'è di tutto. Anche le notizie false possono avere un forte impatto sull'opinione pubblica. Il movimento di opinione per cui il covid non esiste o non esiste la guerra in Ucraina. Sono persone che ascoltano notizie alternative e non scientifiche, non professionali. I negazionisti della guerra, secondo la prof e alcuni studi che ha ascoltato in radio, coincidono con i negazionisti del covid e dei vaccini. In internet tutto è regolato da algoritmi, c'è una forte profilazione. Pensiamo al calo di persone che votano: che valore diamo alla nostra democrazia quando c'è una parte di società che non crede nella scienza, nelle istituzioni, nella realtà dei fatti e queste persone arrivano al punto di non votare.

Informazione professionale

Informazione professionale: che proviene dai giornalisti (della stampa o di altri mezzi) che sono soggetti ad una serie di regole. Abbiamo l'informazione professionale che proviene dai giornalisti (quindi dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione) e in questo caso l'informazione professionale è soggetta ad una serie di regole (i giornalisti non possono dire tutto quello che vogliono e se commettono dei reati ne rispondono personalmente).

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