Diritto Commerciale: impresa, imprenditore e circolazione dell'azienda

Documento dall'Università Carlo Cattaneo su Diritto Commerciale. Il Pdf esplora l'impresa, l'imprenditore e la circolazione dell'azienda, con un focus su institore, procuratori e commessi. Questi appunti universitari di Diritto sono utili per lo studio autonomo.

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Diritto Commerciale
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DIRITTO COMMERCIALE
INTRO
IL DIRITTO COMMERCIALE
La Costituzione italiana riconosce la tutela della proprietˆ e della libertˆ di iniziativa
economica (artt. 41 e 42 Cost.) à libertˆ di competizione economica.
Il diritto commerciale • una disciplina che si pone come crocevia di un pi• ampio
ordinamento giuridico che riguarda lÕimpresa e lÕimprenditore.
Sul diritto commerciale confluiscono il diritto privato, il diritto pubblico e il diritto
costituzionale, in quanto lÕimprenditore • un soggetto operatore di diritto privato,
assoggettato quindi alle sue norme e lÕattivitˆ di impresa • soggetta al diritto pubblico.
Diritto privato: regole che riguardano sia i singoli rapporti economici in cui si
sviluppa lÕattivitˆ dÕimpresa, sia lÕattivitˆ di impresa complessivamente considerata.
à Diritto commerciale: parte del diritto privato che ha ad oggetto e disciplina lÕattivitˆ
e gli atti dÕimpresa (a dispetto del nome, non solo dellÕimpresa commerciale)
Il diritto commerciale ha come obiettivo quello della creazione di un ambiente
giuridico favorevole allo sviluppo delle imprese e che ne assicuri un funzionamento
razionale e ordinato. Si chiama commerciale perchŽ nasce come disciplina del
commercio, del commerciante. Nella storia economica nasce prima il commerciante che
lÕimprenditore. Il diritto commerciale • stato fin dalle sue origini, ma ancora oggi
a) Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la
generalitˆ dei consociati e fondate su principi unitari ispiratori
b) Diritto tendente allÕuniformitˆ internazionale
c) Diritto in continua evoluzione, cos“ come • la realtˆ economica
FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Nella prima codificazione italiana, vi • lÕemanazione di due distinti codici di diritto
privato: codice civile (1865) e codice di commercio (1865, sostituito nel 1882). Il diritto
privato si presenta frazionato in
- codice civile per i rapporti civili
- codice di commercio per gli atti di commercio e lÕattivitˆ dei commercianti.
Segue poi una generalizzazione del diritto commerciale (principi diversi per il codice
civile e per il codice di commercio).
à unificazione delle fonti del diritto privato nel codice civile del 1942:
§ prende il posto del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882;
§ scompare la categoria degli atti di commercio e la disciplina delle attivitˆ
commerciali • riorganizzata intorno alla figura dellÕimprenditore commerciale,
non pi• commerciante;
§ viene introdotta una nozione generale ed unitaria di imprenditore che
ricomprende ogni forma di impresa;
§ viene unificato il diritto delle obbligazioni e dei contratti.
Il processo di internazionalizzazione riprende dopo la Seconda Guerra mondiale e
assume nuove forme con lÕinserimento dellÕItalia nellÕUE e con la realizzazione di un
mercato comune europeo (con la Legislazione europea in materia dÕimpresa).
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DIRITTO COMMERCIALE

INTRODUZIONE AL DIRITTO COMMERCIALE

La Costituzione italiana riconosce la tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica (artt. 41 e 42 Cost.) > libertà di competizione economica.

Il diritto commerciale è una disciplina che si pone come crocevia di un più ampio ordinamento giuridico che riguarda l'impresa e l'imprenditore.

Sul diritto commerciale confluiscono il diritto privato, il diritto pubblico e il diritto costituzionale, in quanto l'imprenditore è un soggetto operatore di diritto privato, assoggettato quindi alle sue norme e l'attività di impresa è soggetta al diritto pubblico.

Diritto privato: regole che riguardano sia i singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'attività d'impresa, sia l'attività di impresa complessivamente considerata.

>> Diritto commerciale: parte del diritto privato che ha ad oggetto e disciplina l'attività e gli atti d'impresa (a dispetto del nome, non solo dell'impresa commerciale)

Il diritto commerciale ha come obiettivo quello della creazione di un ambiente giuridico favorevole allo sviluppo delle imprese e che ne assicuri un funzionamento razionale e ordinato. Si chiama commerciale perché nasce come disciplina del commercio, del commerciante. Nella storia economica nasce prima il commerciante che l'imprenditore. Il diritto commerciale è stato fin dalle sue origini, ma ancora oggi

  1. Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su principi unitari ispiratori
  2. Diritto tendente all'uniformità internazionale
  3. Diritto in continua evoluzione, così come è la realtà economica

FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Nella prima codificazione italiana, vi è l'emanazione di due distinti codici di diritto privato: codice civile (1865) e codice di commercio (1865, sostituito nel 1882). Il diritto privato si presenta frazionato in

  • codice civile per i rapporti civili
  • codice di commercio per gli atti di commercio e l'attività dei commercianti.

Segue poi una generalizzazione del diritto commerciale (principi diversi per il codice civile e per il codice di commercio).

> unificazione delle fonti del diritto privato nel codice civile del 1942:

  • prende il posto del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882;
  • scompare la categoria degli atti di commercio e la disciplina delle attività commerciali è riorganizzata intorno alla figura dell'imprenditore commerciale, non più commerciante;
  • viene introdotta una nozione generale ed unitaria di imprenditore che ricomprende ogni forma di impresa;
  • viene unificato il diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Il processo di internazionalizzazione riprende dopo la Seconda Guerra mondiale e assume nuove forme con l'inserimento dell'Italia nell'UE e con la realizzazione di un mercato comune europeo (con la Legislazione europea in materia d'impresa).

LA NOZIONE D'IMPRESA

Il codice civile non contiene una definizione di impresa, ma definisce esclusivamente l'imprenditore. Impresa: attività economica organizzata dall'imprenditore (soggetto titolare dell'attività) e da questi esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (nozione derivata dall'art. 2082 c.c.).

Art. 2082 c.c. - Imprenditore: «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». L'articolo definisce i criteri che consentono di distinguere tra chi è imprenditore e chi è invece lavoratore autonomo. Solo al primo si applica la disciplina dell'impresa.

L'impresa non è una fattispecie a disciplina unitaria, ci sono diverse tipologie di impresa (e di imprenditori):

  1. Oggetto dell'impresa > imprenditore agricolo vs imprenditore commerciale
  2. Dimensione dell'impresa > piccolo imprenditore vs imprenditore medio-grande
  3. Natura dell'imprenditore > imprenditore individuale vs impresa collettiva/imprenditore pubblico vs imprenditore privato

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE

Statuto generale dell'imprenditore: norme applicabili a tutti gli imprenditori e che fanno riferimento all'impresa o all'imprenditore senza ulteriori specificazioni. Esso comprende:

  1. Disciplina dell'azienda
  2. Disciplina dei segni distintivi
  3. Disciplina della concorrenza e dei consorzi

Statuto dell'impresa commerciale (integrativo di quello generale):

  • Registro delle imprese
  • Pubblicità legale
  • Rappresentanza commerciale
  • Scritture contabili
  • Fallimento e altre procedure concorsuali

Chi è l'imprenditore? È «colui che esercita un'attività economica organizzata» ovvero ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi (capitali, lavoro e materie prime) per ottenere un prodotto (bene o servizio) o per scambiarlo. Segna il confine tra la figura dell'imprenditore e quella del lavoratore autonomo.

L'articolo fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto oggetto all'applicazione delle norme del codice civile dettate per l'impresa e per l'imprenditore. attività produttiva e di scambio L'impresa è attività caratterizzata da uno organizzazione specifico scopo 1. (produzione o scambio di Art. 2082 economicità beni) e da specifiche modalità di svolgimento ... altri requisiti ?... professionalità (organizzazione 2., economicità 3., professionalità 4.). scopo di lucro? destinazione al mercato?

scopo modalità di svolgimento

1. L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

È un'attività di produzione di nuovi beni, ma anche una mera attività di scambio (in quanto volta a incrementare l'utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio).

> È irrilevante la natura dei beni o servizi, si può avere anche un'azienda di produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa (a patto che ricorrano anche gli altri requisiti).

> È irrilevante che l'attività produttiva costituisca anche il godimento di beni preesistenti, a patto che non si tratti di attività di mero godimento (in questo caso non vi è produzione di nuova utilità, es. proprietario di immobili che gode di frutti in locazione non è imprenditore). Per godimento e attività di produzione si intende anche l'impiego di proprio denaro (con scopo di speculazione o investimento o per finanziamenti a terzi) > anche le società finanziarie sono imprese commerciali.

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva è illecita, sia che si tratti di violazione di norme imperative che subordinano l'esercizio dell'attività di impresa ad autorizzazioni e concessioni (meno grave), sia che si tratti di illiceità dell'oggetto stesso dell'attività (più grave). Dall'acquisto di qualità di imprenditore in questo caso, non possono derivare effetti favorevoli (non si applicano le norme di tutela di tale imprenditore nei confronti di terzi). Si avranno sanzioni amministrative e/o penali, norme di tutela dei creditori e fallimento. È normale pensare che il legislatore non voglia avvantaggiare chi opera nell'illecito mentre tale qualifica di imprenditore è da intendersi principalmente orientata alla tutela dei terzi.

2. L'ORGANIZZAZIONE. IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

L'organizzazione imprenditoriale è l'impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e/o lavoro) propri e/o altrui. L'imprenditore deve creare un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali, ossia un'attività organizzata.

Può dirsi imprenditore anche chi non utilizza, ai fini dell'attività produttiva, il lavoro altrui (sotto forma di lavoro autonomo o subordinato), come ad esempio le lavanderie automatiche o le gioiellerie gestite solo dal titolare.

L'imprenditore non deve necessariamente costruire un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili: i mezzi materiali possono ridursi all'impiego di mezzi finanziari propri o altrui. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di etero-organizzazione deve negarsi l'esistenza dell'impresa. sia pure piccola (infatti per piccola impresa si intende quella prevalentemente organizzata con il lavoro proprio e dei familiari).

Lavoratore autonomo (art. 2222): non è richiesto il requisito dell'organizzazione, un esempio sono i prestatori di opera manuale.

3. ECONOMICITÀ

Attività economica = utilizzo del metodo economico nello svolgimento dell'attività produttiva. L'impresa è attività economica.

Metodo economico: l'attività è svolta secondo criteri di economicità che siano tali da consentire nel lungo periodo per la copertura dei costi con i ricavi. Non è considerata impresa se l'attività viene svolta con gratuità o prezzi politici. Non è essenziale giuridicamente che vi sia lo scopo di lucro (sia oggettivo che soggettivo).

  • Lucro soggettivo: movente psicologico dell'imprenditore consistente nella volontà di realizzare il massimo profitto consentito dal mercato
  • Lucro oggettivo: svolgimento dell'attività produttiva secondo modalità oggettive astrattamente lucrative.

Metodo economico # metodo lucrativo. Lo scopo di lucro è un elemento naturale dell'attività d'impresa, nel senso che nella maggior parte dei casi essa è effettivamente esercitata al fine di realizzare un guadagno.

Nozione unitaria di impresa: esistono imprese che non sono tenute a realizzare profitti ma che sono tenute a operare secondo criteri di economicità (es. impresa pubblica). Requisito essenziale può essere solo quello che accomuna tutti gli imprenditori.

  • Impresa pubblica: è tenuta ad operare secondo criteri di economicità (c.d. metodo economico), ma non è necessariamente preordinata alla realizzazione di un profitto.
  • Impresa mutualistica: è preordinata a un vantaggio patrimoniale in quanto opera per fornire beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che sarebbero disponibili sul mercato, ma non è finalizzata istituzionalmente al conseguimento di ricavi eccedenti i costi.
  • Impresa sociale: svolge un'attività economica organizzata, ma è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma ai soci, agli amministratori, ai lavoratori, partecipanti e collaboratori.

4. PROFESSIONALITÀ

L'impresa deve indicare uno stabile inserimento nel settore della produzione o distribuzione. Per professionalità si intende l'esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non si richiede che avvenga in modo continuato e senza interruzioni, ma che avvenga con le cadenze proprie di quel tipo di attività.

Non si richiede che sia l'attività unica o principale e può aversi anche in presenza di un unico affare se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso.

È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati a uso e consumo personale (impresa per conto proprio) > metodo economico visto come risparmio di spesa o incremento patrimoniale.

IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI

Nel sistema del Codice civile, impresa e professioni intellettuali sono figure distinte. L'accertamento della natura dell'attività (ai fini della qualifica) è svolto su una valutazione delle prestazioni che il soggetto si impegna a svolgere nei confronti dei suoi clienti. Soglia: semplice autoorganizzazione del proprio lavoro.

Art. 2238, comma 1: «le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali, solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa». I professionisti intellettuali (protetti e non protetti) diventano imprenditori solo se, accanto alla professione intellettuale, svolgono anche altra attività di per sé qualificabile come attività di impresa.

I professionisti non sono imprenditori per libera opzione del legislatore!

Vantaggi = sottrazione al fallimento e nessun obbligo di pubblicità se non. eventualmente, quella dell'albo professionale

Svantaggi = inapplicabilità della disciplina d'azienda, segni distintivi, concorrenza sleale ecc.

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