Il negozio giuridico e il contratto nel diritto civile italiano

Documento di Appunti di Università sul negozio giuridico e il contratto. Il Pdf approfondisce gli elementi essenziali e accidentali del contratto, come la causa e la forma, nel diritto, materia di studio per l'Università.

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Sezione IV - Il negozio giuridico e il contrao
1 Il negozio, il fao e l'ao giuridico
1. Il negozio giuridico
È opinione consolidata che il negozio giuridico è fruo di elaborazione dorinale in quanto,
nonostante l'importanza che lo stesso assume nel nostro ordinamento, il codice civile non
aribuisce ad esso una specifica disciplina: nel codice è regolato il contrao (ar. 1321-1469 c.c.),
il testamento (ar. 587-712), il matrimonio (ar. 84-142) e alcune singole figure negoziali, ma non
il negozio giuri-dico in generale, deo anche ao negoziale, che consiste in una manifestazione di
volontà direa a produrre effe riconosciu e garan dal dirio, e, pertanto, richiamando illustre
dorina, un ao di volontà privata autorizzata dall'ordinamento giuridico a perseguire un suo
scopo (1), che può avere ad oggeo interessi patrimoniali e non patrimoniali.
Il negozio giuridico è, quindi, una dichiarazione di volontà vincolante, purché la causa che lo
giusfica non sia illecita (non sia, cioè, contraria a norme imperave, all'ordine pubblico o al buon
costume) e trovi tutela sul piano dell'ordinamento giuridico, con la quale il singolo, nell'e-sercizio
dell'autonomia privata, intende costuire, modificare o esnguere rappor giuridici e cosi regolare
i propri interessi nei rappor con gli altri e alla quale l'ordinamento giuridico-se la finalità dell'ao
beneficia di tutela e se ha i requisi previs dalla legge per le singole figure di a riconosce effe
giuridici che si producono per effeo della sola dichiarazione (come ad esempio, l'acceazione di
eredità, la cessione del credito o la remissione del debito, il confe-rimento di una procura, ecc.).
Questo potere di disposizione e di autoregolamentazione, in quanto manifestazione della volontà
di un soggeo, costuisce espressione di autonomia negoziale che viene ricompresa nel conceo,
prima espresso, di autonomia privata, che consiste, pertanto, nel potere del singolo di regolare, nel
modo che egli riene di suo interesse, la molteplicità dei rappor giuridici che costuiscono il
complesso delle avità economiche e delle relazioni personali.
Come sostenuto da autorevole dorina, gli elemen struurali del negozio giuridico sono, dun-
que, fondamentalmente, tre: la dichiarazione, la volontà e la causa. La dichiarazione può definirsi
come l'ao (che può essere rappresentato da un mero comportamento o da un documento) con
cui il soggeo manifesta all'esterno la sua volontà di produrre un determinato eeo giuridico().
2. Classificazione dei negozi giuridici
I negozi giuridici si disnguono sia in relazione alla loro struura soggeva sia in base alla loro
funzione o causa. In relazione alla struura soggeva, assumono la definizione di:
a unilaterali, quando consistono in una dichiarazione (o ao) di volontà manifestata da una sola
parte (ad esempio, il testamento) e che, a loro volta, si disnguono in:
aj a recezi, quando per la loro efficacia devono pervenire a conoscenza della persona alla quale
sono desna (art. 1334 c.c.) e alla quale, pertanto, devono essere dire e che si reputano
conosciu nel momento in cui giungono all'indirizzo del desnatario, se ques non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne nozia, come nel caso della proposta e
dell'acceazione (art. 1335 c.c.);
b) a non recezi, quando producono effeo indipendentemente dalla comunicazione ad una
determinata persona desnataria dell'ao stesso (ad esempio, l'acceazione dell'eredità); a
bilaterali o plurilaterali, se traasi di dichiarazioni manifestate rispevamente da duee
più par come, ad esempio, il contrao (art. 1321 c.c.).
In relazione alla loro funzione o causa, si disnguono in:
a mors causa, che traggono causa dalla morte di una persona (ad esempio, il testamento), a
inter vivos, che traggono invece causa da una manifestazione di volontà espressa da sogge
viven, che prescinde da tale presupposto (ad esempio, il contrao di compravendita, il contrao
di donazione, ecc.).
Si opera un'ulteriore disnzione tra:
a solenni, per i quali la forma è richiesta per la validità del negozio (cd. ad substanam (art. 1350
c.c.) e se tale forma manca il negozio è nullo (art. 1325 c.c.), a differenza di quanto viene richiesto
ai soli fini della prova dell'esistenza dell'ao negoziale (cd. ad probaonem) per la formazione del
quale non occorre una forma solenne;
a non solenni, per i quali la forma è libera.
Una ulteriore disnzione avviene nell'ambito dei negozi patrimoniali. Tali negozi, a seconda che
determinino o meno un corrispevo in denaro, si disnguono in:
a a tolo gratuito, con i quali un soggeo acquisisce un vantaggio senza alcun correlave
sacrificio (come nel caso della donazione);
a a tolo oneroso, nei quali, invece, un soggeo, per acquisire un beneficio, accea un
corrispondente sacrificio e, tra vantaggio e sacrificio, esiste un nesso di causalità (come nella
compravendita, dove al trasferimento del dirio di proprietà si contrappone il pagamento del
prezzo), esiste anche il cd. negozio misto ove ricorrono congiuntamente gratuità ed onerosita
(come il negozio misto con donazione);
negozi di amministrazione e di disposizione, nei quali si disnguono anche gli a di ordinaria
amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione (ecceden l'ordinaria amministra zione).
Con i primi si conserva la sostanza del patrimonio e ci si limita a trarne i fru, mentre con i secondi
si aua un mutamento del patrimonio, mediante vendite, transazioni, donaziom costuzioni di
garanzie reali, divisioni ed altro.
Sono defini negozi di accertamento gli a che hanno la funzione di eliminare l'incertez relava
alla consistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica preesistente, e, quindi
all'appartenenza di un dirio soggevo.
3. Il fao e l'ao giuridico

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Il negozio giuridico e il contratto

Il negozio, il fatto e l'atto giuridico

Il negozio giuridico

È opinione consolidata che il negozio giuridico è frutto di elaborazione dottrinale in quanto, nonostante l'importanza che lo stesso assume nel nostro ordinamento, il codice civile non attribuisce ad esso una specifica disciplina: nel codice è regolato il contratto (artt. 1321-1469 c.c.), il testamento (artt. 587-712), il matrimonio (artt. 84-142) e alcune singole figure negoziali, ma non il negozio giuri-dico in generale, detto anche atto negoziale, che consiste in una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti riconosciuti e garantiti dal diritto, e, pertanto, richiamando illustre dottrina, un atto di volontà privata autorizzata dall'ordinamento giuridico a perseguire un suo scopo (1), che può avere ad oggetto interessi patrimoniali e non patrimoniali.

Il negozio giuridico è, quindi, una dichiarazione di volontà vincolante, purché la causa che lo giustifica non sia illecita (non sia, cioè, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) e trovi tutela sul piano dell'ordinamento giuridico, con la quale il singolo, nell'e-sercizio dell'autonomia privata, intende costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici e cosi regolare i propri interessi nei rapporti con gli altri e alla quale l'ordinamento giuridico-se la finalità dell'atto beneficia di tutela e se ha i requisiti previsti dalla legge per le singole figure di atti riconosce effetti giuridici che si producono per effetto della sola dichiarazione (come ad esempio, l'accettazione di eredità, la cessione del credito o la remissione del debito, il confe-rimento di una procura, ecc.). Questo potere di disposizione e di autoregolamentazione, in quanto manifestazione della volontà di un soggetto, costituisce espressione di autonomia negoziale che viene ricompresa nel concetto, prima espresso, di autonomia privata, che consiste, pertanto, nel potere del singolo di regolare, nel modo che egli ritiene di suo interesse, la molteplicità dei rapporti giuridici che costituiscono il complesso delle attività economiche e delle relazioni personali.

Come sostenuto da autorevole dottrina, gli elementi strutturali del negozio giuridico sono, dun- que, fondamentalmente, tre: la dichiarazione, la volontà e la causa. La dichiarazione può definirsi come l'atto (che può essere rappresentato da un mero comportamento o da un documento) con cui il soggetto manifesta all'esterno la sua volontà di produrre un determinato effetto giuridico().

Classificazione dei negozi giuridici

I negozi giuridici si distinguono sia in relazione alla loro struttura soggettiva sia in base alla loro funzione o causa. In relazione alla struttura soggettiva, assumono la definizione di: atti unilaterali, quando consistono in una dichiarazione (o atto) di volontà manifestata da una sola parte (ad esempio, il testamento) e che, a loro volta, si distinguono in:

  1. atti recettizi, quando per la loro efficacia devono pervenire a conoscenza della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.) e alla quale, pertanto, devono essere diretti e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di esserestato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, come nel caso della proposta e dell'accettazione (art. 1335 c.c.);
  2. atti non recettizi, quando producono effetto indipendentemente dalla comunicazione ad una determinata persona destinataria dell'atto stesso (ad esempio, l'accettazione dell'eredità); atti bilaterali o plurilaterali, se trattasi di dichiarazioni manifestate rispettivamente da duee più parti come, ad esempio, il contratto (art. 1321 c.c.).

In relazione alla loro funzione o causa, si distinguono in: atti mortis causa, che traggono causa dalla morte di una persona (ad esempio, il testamento), atti inter vivos, che traggono invece causa da una manifestazione di volontà espressa da soggetti viventi, che prescinde da tale presupposto (ad esempio, il contratto di compravendita, il contratto di donazione, ecc.).

Si opera un'ulteriore distinzione tra: atti solenni, per i quali la forma è richiesta per la validità del negozio (cd. ad substantiam (art. 1350 c.c.) e se tale forma manca il negozio è nullo (art. 1325 c.c.), a differenza di quanto viene richiesto ai soli fini della prova dell'esistenza dell'atto negoziale (cd. ad probationem) per la formazione del quale non occorre una forma solenne; atti non solenni, per i quali la forma è libera.

Una ulteriore distinzione avviene nell'ambito dei negozi patrimoniali. Tali negozi, a seconda che determinino o meno un corrispettivo in denaro, si distinguono in: atti a titolo gratuito, con i quali un soggetto acquisisce un vantaggio senza alcun correlative sacrificio (come nel caso della donazione); atti a titolo oneroso, nei quali, invece, un soggetto, per acquisire un beneficio, accetta un corrispondente sacrificio e, tra vantaggio e sacrificio, esiste un nesso di causalità (come nella compravendita, dove al trasferimento del diritto di proprietà si contrappone il pagamento del prezzo), esiste anche il cd. negozio misto ove ricorrono congiuntamente gratuità ed onerosita (come il negozio misto con donazione); negozi di amministrazione e di disposizione, nei quali si distinguono anche gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione (eccedenti l'ordinaria amministra zione). Con i primi si conserva la sostanza del patrimonio e ci si limita a trarne i frutti, mentre con i secondi si attua un mutamento del patrimonio, mediante vendite, transazioni, donaziom costituzioni di garanzie reali, divisioni ed altro.

Sono definiti negozi di accertamento gli atti che hanno la funzione di eliminare l'incertez relativa alla consistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica preesistente, e, quindi all'appartenenza di un diritto soggettivo.

Il fatto e l'atto giuridico

Sono fatti giuridici i fatti naturali (ossia gli accadimenti nella natura delle cose) che assumon rilievo per il diritto in quanto sono produttivi di un evento giuridico che consiste nella costituzio modificazione o estinzione di un rapporto giuridico, oppure nella sostituzione di un muovo rapparn ad un rapporto preesistente. Gli obblighi e i poteri che la norma ricollega a quel fatto giuridicamente rilevante, assumono la definizione di effetti giuridici (ad esempio, l'obbligo di risarcire il danno è un effetto giuridico).

La previsione normativa, che comprende il fatto e i suoi effetti giuridici, si dice fattispecie giuridica, che a sua volta si suddivide in fattispecie astratta, quando è considerata solo nella sua previsione n normativa, e fattispecie concreta, quando il fatto ipotizzato dalla norma come idoneo a produrre effetti giuridici si verifica nella realtà.

Quando il fatto giuridicamente rilevante consiste in un comportamento dell'uomo, il fatto giu- ridico assume la definizione di atto giuridico. Possiamo, pertanto, definire atti giuridici gli atti volontariamente e consapevolmente compiuti dall'uomo.

Gli atti giuridici si distinguono in due fondamentali categorie: atti leciti, che sono gli atti conformi alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico; atti illeciti, quelli cioè compiuti in violazione dei doveri imposti dall'ordinamento giuridico e che producono lesioni del diritto soggettivo altrui.

L'attività giuridica si differenzia in attività privata, posta cioè in essere tra privati, in atti-vità amministrativa, quando attiene ai rapporti con la pubblica amministrazione, e in attività giudiziaria, se riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria. Da questa differenziazione deriva la classificazione generale degli atti giuridici in atti privati, atti amministrativi e atti giudiziari.

Nell'ambito degli atti di diritto privato, acquista particolare importanza l'atto pubblico, ossia il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).

L'atto pubblico ha efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, nonché relativamente alla fonte-provenienza delle dichiarazioni allo stesso rilasciate, mentre non è attestazione di veridicità delle dichiarazioni e di effettiva rispondenza delle stesse alle intenzioni delle parti.

A differenza dell'atto pubblico, ai fini della efficacia probatoria di una scrittura privata non au- tenticata si rende necessario verificare la veridicità della sottoscrizione. A tale riguardo, l'art. 2702 c.c. dispone che: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Il contratto in generale

Nozione di contratto

A norma dell'art. 1321 c.c., il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolares extinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Il contratto è senza dubbio la figura più importante di negozio giuridico; si pone nella più ampia categoria del lawronomia privata, che consente ai singoli soggetti di regolare da soli, e nel mode voluto, i rapporti giuridici con altri soggetti, nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, comma 1,ce) Il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, che si perfeziona con il consenso di almeno due parti (distinguendosi dal negozio giuridico unilaterale, che, come si è già detto, s perfeziona con la sola manifestazione dell'autore dell'atto senza che necessiti l'accettazione di un altro soggetto) e deve avere un contenuto patrimoniale, ossia le prestazioni del contratto devono essere valutabili in denaro.

Le parti possono, altresi, seguire uno degli schemi previsti e regolati dal codice civile ( contratti nominati o tipici), ma possono anche concludere contratti, in forza del principio dell'auto nomia contrattuale, che non trovano una specifica disciplina nel codice civile (cd. contratti atipic o innominati), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.).

L'accordo è l'aspetto fondamentale del contratto perché rappresenta l'elemento di struttura necessario per la sua stessa formazione; di conseguenza, nel momento in cui si ha la piena e totale coincidenza delle dichiarazioni di volontà delle parti, si ha il perfezionamento del contratto.

Nella terminologia giuridica e nella pratica ricorre spesso il termine affare che deve intendersi, in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti e diretta, comunque, a realizzare un interesse economico. Il significato di affare è, pertanto, più ampio di quello di contratto.

Le parti del contratto

Le parti del contratto devono essere correttamente identificate: se si tratta di persone fisiche devono essere indicate le loro generalità ed il codice fiscale e, se coniugate, deve essere indicato anche il regime patrimoniale che, riguardando la comunione legale dei beni, necessita generalmente, in case di atto di trasferimento, l'intervento di entrambi i coniugi, che non è richiesta per la sottoscrizione del contratto preliminare in quanto è sufficiente il consenso dell'altro coniuge la cui mancanza traduce in un vizio da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., entro un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione (v. Sez. VII - Il diritto di famiglia).

Per la regolare stipula del contratto preliminare (nonché di quello definitivo), qualora il diritto trasferito riguardi la piena proprietà dell'immobile, è richiesto l'intervento di tutti gli aventi diritto, direttamente o per procura, ma può verificarsi il caso in cui il promittente venditore non sia il proprietario del bene né che esso agisca in forza di procura (è il caso del contratto preliminare d vendita di cosa altrui) (art. 1478 c.c.).

Nel caso in cui il promittente venditore sia una società, agli amministratori è normalmenie demandata ogni attività esterna della società. Si tratta dei soggetti con i quali i terzi hanno più

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