La teoria del reato nel diritto penale: evoluzione e concetti chiave

Documento di Università sulla teoria del reato. Il Pdf, di Diritto, analizza l'evoluzione storica del reato, definendo concetti come fatto umano e tipico, e le diverse tipologie di reato, incluse le condotte attive e omissive, con un focus sulla posizione di garanzia.

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La teoria del reato:
Ossia capire quali siano gli elementi strutturali che devono far parte del reato. Il reato deve essere composto da
elementi certi, che non possono mancare altrimenti non si può parlare di reato.
La scuola italiana classica era per una sostanziale bipartizione, che risaliva a Carrara:
1. Elemento soggettivo
2. Elemento oggettivo
Questa bipartizione venne però criticata per diverse causa. La bipartizione tra elemento soggettivo e oggettivo del
reato, proposta dalla scuola italiana classica, venne criticata principalmente per la sua rigidità. Questa separazione
non riusciva a spiegare adeguatamente reati complessi, in cui gli elementi soggettivi e oggettivi si sovrapponevano
o interagivano tra loro. La dottrina penalistica evolvette verso una visione più integrata, dove il comportamento del
reo veniva visto come un processo unitario, riconoscendo che gli aspetti psicologici e comportamentali non potevano
essere distinti in due categorie separate.
Si passa cosi ad una tripartizione:
1. Tipicità
2. Antigiuridicità
3. Colpevolezza
Si passa poi ancora ad una quadripartizione:
1. Tipicità
2. Antigiuridicità
3. Colpevolezza
4. Punibilità (che per altri ha a che vedere con la pena – per Fornasari non è essenziale)
La tripartizione classica (tipicità, antigiuridicità, colpevolezza) venne successivamente criticata e integrata in una
quadripartizione con l’aggiunta della “punibilità”. Questo passaggio avvenne perché si riconobbe che, oltre alla
presenza degli altri elementi, un comportamento che integra la tipicità, l’antigiuridicità e la colpevolezza non fosse
necessariamente punibile. La punibilità, infatti, rappresenta un ulteriore elemento, che riguarda l’applicabilità di
una sanzione penale, influenzata da fattori come l’amnistia, l’indulto o la prescrizione. La quadripartizione è
quindi considerata più completa e adatta a descrivere la complessità della responsabilità penale.
Come si definisce il reato?
“Un fatto umano, tipico, antigiuridico, colpevole”
Fatto umano = Il “fatto umano” nel diritto penale si riferisce a un’azione o un’omissione che proviene da un essere
umano, in quanto solo gli esseri umani sono soggetti alla responsabilità penale. Non sono considerati fatti umani, e
quindi non sono penalmente rilevanti, i comportamenti di animali o di oggetti inanimati. Il fatto umano implica
quindi una condotta che è volontariamente e consapevolmente compiuta da una persona, e non può essere attribuito
a forze naturali o eventi accidentali.
13/03/25
Riprendiamo la nozione di fatto umano.
Atti meramente automatici: interessato da una scossa elettrica rompo un oggetto di un’altra persona, tecnicamente
questo sarebbe un reato di danneggiamento, ma essendo che questo auto non è governato dalla mia coscienza allora
non posso essere punito (a causa della forza maggiore, ossia una forza esterna che ha condizionato il fatto).
Un atto diventa azione quando raggiunge il livello della coscienza.
Costringimento psichico o fisico =
Il costringimento fisico si verifica quando una persona è materialmente impossibilitata ad agire diversamente a
causa di una forza esterna irresistibile. In questo caso, manca un’azione volontaria e, di conseguenza, non si può
parlare di responsabilità penale.
Il costringimento psichico, invece, si verifica quando una persona è obbligata ad agire sotto la minaccia di un
male grave e imminente. In questo caso, la responsabilità penale può essere esclusa solo se il soggetto ha agito per
evitare un danno più grave e non aveva alternative ragionevoli (stato di necessità).
Il fatto tipico:
Il fatto tipico è la condotta umana che corrisponde esattamente alla descrizione di un reato prevista dalla legge. È
composto da tre elementi: condotta, che può essere un’azione o un’omissione; evento, se richiesto dalla norma
incriminatrice; e nesso di causalità, che collega la condotta all’evento. Solo se il fatto è tipico si passa a valutare
l’antigiuridicità e la colpevolezza.
L’elemento della tipicità può distinguersi in tipicità oggettiva e soggettiva:
A) Oggettiva: Elementi che concernono la materialità dell’elemento richiesto
B) Soggettiva: La tipicità soggettiva, invece, attiene all’elemento psicologico dell’agente, quindi alla volontà e alla
consapevolezza con cui ha commesso il fatto, e comprende dolo, colpa e preterintenzione.
TIPOLOGIE DI REATO:
Reati comuni e reati propri:
c) Reati comuni = essi sono la norma, qui la fattispecie esordisce con il termine chiunque, esso può essere
commesso da chiunque soggetto senza particolari qualificazioni di natura giuridica. (Es: omicidio)
d) Reati propri = essi hanno la caratteristica che il loro autore deve essere una persona qualificata giuridicamente.
(Es: reati contro la pubblica amministrazione)
All’esordio di una fattispecie capiamo già se ci troviamo di fronte ad un reato proprio o un reato comune, come
abbiamo detto prima “chiunque” si parla di comune, mentre se si parla di persona qualificata parliamo di “propri”.
I reati propri però possono essere:
-
Reati propri esclusivi, che possono essere commessi solo dal soggetto qualificato e che, se commessi da altri, non
costituirebbero reato (es. peculato, che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio).
-
Reati propri non esclusivi, che possono essere commessi anche da soggetti comuni, ma assumono una
qualificazione giuridica diversa se a commetterli è un soggetto qualificato (es. l’abuso d’ufficio, che per un
privato potrebbe configurare un altro tipo di illecito).
Reati abituali: Essi non devono essere confusi con la figura del delinquente abituale!!!!, l’aggettivo è lo stesso, ma
negli art. 107 e ss il codice penale (parlando del delinquente abituale) dice che esso è colui che cade con frequenza
nella stessa tipologia di reato.
Il reato abituale è una modalità abituale della condotta che consiste nella circostanza che esso sia un’azione
composta da più atti che singolarmente non sono considerati illeciti, ma nel loro insieme compongono un reato (es:
sfruttamento della prostituzione, materialmente è la condotta del soggetto il quale si fa dare più volte denaro dalla
prostituta in cambio della protezione, il cappone da protezione alla prostituta).
La relazione incestuosa, se tizio e caia compiono il reato di incesto una volta è reato, ma se questo si protrae con più
atti nel tempo diventa ancora più grave.

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Anteprima

La teoria del reato

Ossia capire quali siano gli elementi strutturali che devono far parte del reato. Il reato deve essere composto da elementi certi, che non possono mancare altrimenti non si può parlare di reato.

La scuola italiana classica era per una sostanziale bipartizione, che risaliva a Carrara:

  1. Elemento soggettivo
  2. Elemento oggettivo

Questa bipartizione venne però criticata per diverse causa. La bipartizione tra elemento soggettivo e oggettivo del reato, proposta dalla scuola italiana classica, venne criticata principalmente per la sua rigidità. Questa separazione non riusciva a spiegare adeguatamente reati complessi, in cui gli elementi soggettivi e oggettivi si sovrapponevano o interagivano tra loro. La dottrina penalistica evolvette verso una visione più integrata, dove il comportamento del reo veniva visto come un processo unitario, riconoscendo che gli aspetti psicologici e comportamentali non potevano essere distinti in due categorie separate.

Dalla bipartizione alla tripartizione

Si passa cosi ad una tripartizione:

  1. Tipicità
  2. Antigiuridicità
  3. Colpevolezza

Dalla tripartizione alla quadripartizione

Si passa poi ancora ad una quadripartizione:

  1. Tipicità
  2. Antigiuridicità
  3. Colpevolezza
  4. Punibilità (che per altri ha a che vedere con la pena - per Fornasari non è essenziale)

La tripartizione classica (tipicità, antigiuridicità, colpevolezza) venne successivamente criticata e integrata in una quadripartizione con l'aggiunta della "punibilità". Questo passaggio avvenne perché si riconobbe che, oltre alla presenza degli altri elementi, un comportamento che integra la tipicità, l'antigiuridicità e la colpevolezza non fosse necessariamente punibile. La punibilità, infatti, rappresenta un ulteriore elemento, che riguarda l'applicabilità di una sanzione penale, influenzata da fattori come l'amnistia, l'indulto o la prescrizione. La quadripartizione è quindi considerata più completa e adatta a descrivere la complessità della responsabilità penale.

Definizione del reato

Come si definisce il reato? "Un fatto umano, tipico, antigiuridico, colpevole"

Fatto umano

Fatto umano = Il "fatto umano" nel diritto penale si riferisce a un'azione o un'omissione che proviene da un essere umano, in quanto solo gli esseri umani sono soggetti alla responsabilità penale. Non sono considerati fatti umani, e quindi non sono penalmente rilevanti, i comportamenti di animali o di oggetti inanimati. Il fatto umano implica quindi una condotta che è volontariamente e consapevolmente compiuta da una persona, e non può essere attribuito a forze naturali o eventi accidentali.

13/03/25 Riprendiamo la nozione di fatto umano.

Atti meramente automatici

Atti meramente automatici: interessato da una scossa elettrica rompo un oggetto di un'altra persona, tecnicamente questo sarebbe un reato di danneggiamento, ma essendo che questo auto non è governato dalla mia coscienza allora non posso essere punito (a causa della forza maggiore, ossia una forza esterna che ha condizionato il fatto).

Un atto diventa azione quando raggiunge il livello della coscienza.

Costringimento psichico o fisico

Costringimento psichico o fisico =- Il costringimento fisico si verifica quando una persona è materialmente impossibilitata ad agire diversamente a causa di una forza esterna irresistibile. In questo caso, manca un'azione volontaria e, di conseguenza, non si può parlare di responsabilità penale. - Il costringimento psichico, invece, si verifica quando una persona è obbligata ad agire sotto la minaccia di un male grave e imminente. In questo caso, la responsabilità penale può essere esclusa solo se il soggetto ha agito per evitare un danno più grave e non aveva alternative ragionevoli (stato di necessità).

Il fatto tipico

Il fatto tipico è la condotta umana che corrisponde esattamente alla descrizione di un reato prevista dalla legge. È composto da tre elementi: condotta, che può essere un'azione o un'omissione; evento, se richiesto dalla norma incriminatrice; e nesso di causalità, che collega la condotta all'evento. Solo se il fatto è tipico si passa a valutare l'antigiuridicità e la colpevolezza.

Tipicità oggettiva e soggettiva

L'elemento della tipicità può distinguersi in tipicità oggettiva e soggettiva:

A) Oggettiva: Elementi che concernono la materialità dell'elemento richiesto B) Soggettiva: La tipicità soggettiva, invece, attiene all'elemento psicologico dell'agente, quindi alla volontà e alla consapevolezza con cui ha commesso il fatto, e comprende dolo, colpa e preterintenzione.

Tipologie di reato

Reati comuni e reati propri

V Reati comuni e reati propri: c) Reati comuni = essi sono la norma, qui la fattispecie esordisce con il termine chiunque, esso può essere commesso da chiunque soggetto senza particolari qualificazioni di natura giuridica. (Es: omicidio) d) Reati propri = essi hanno la caratteristica che il loro autore deve essere una persona qualificata giuridicamente. (Es: reati contro la pubblica amministrazione)

All'esordio di una fattispecie capiamo già se ci troviamo di fronte ad un reato proprio o un reato comune, come abbiamo detto prima "chiunque" si parla di comune, mentre se si parla di persona qualificata parliamo di "propri".

Reati propri esclusivi e non esclusivi

I reati propri però possono essere:

  • Reati propri esclusivi, che possono essere commessi solo dal soggetto qualificato e che, se commessi da altri, non costituirebbero reato (es. peculato, che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).
  • Reati propri non esclusivi, che possono essere commessi anche da soggetti comuni, ma assumono una qualificazione giuridica diversa se a commetterli è un soggetto qualificato (es. l'abuso d'ufficio, che per un privato potrebbe configurare un altro tipo di illecito).

Reati abituali

V Reati abituali: Essi non devono essere confusi con la figura del delinquente abituale !!!! , l'aggettivo è lo stesso, ma negli art. 107 e ss il codice penale (parlando del delinquente abituale) dice che esso è colui che cade con frequenza nella stessa tipologia di reato.

Il reato abituale è una modalità abituale della condotta che consiste nella circostanza che esso sia un'azione composta da più atti che singolarmente non sono considerati illeciti, ma nel loro insieme compongono un reato (es: sfruttamento della prostituzione, materialmente è la condotta del soggetto il quale si fa dare più volte denaro dalla prostituta in cambio della protezione, il cappone da protezione alla prostituta).

La relazione incestuosa, se tizio e caia compiono il reato di incesto una volta è reato, ma se questo si protrae con più atti nel tempo diventa ancora più grave.

Reato permanente

V Reato permanente: Il reato permanente è quello in cui la consumazione si protrae nel tempo per effetto della condotta del soggetto agente. La permanenza cessa solo quando viene meno la situazione illecita creata dall'autore. Un esempio è il sequestro di persona: il reato dura fino a quando la vittima non viene liberata.

Il reato permanete pone un problema serio di prescrizione, esso si consuma già con l'eliminazione dello stato di persona libera, ma la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui cessa la permanenza, cioè quando termina la situazione illecita creata dall'autore. Ad esempio, nel caso di sequestro di persona, la prescrizione parte dal momento in cui la vittima viene liberata. Fino a quel momento, il reato si considera ancora in corso.

Reato a forma libera

V Reato a forma libera: Il reato a forma libera è quello in cui la legge non specifica un modo preciso in cui deve essere commesso, lasciando libertà sulla modalità dell'azione. Conta solo che si realizzi l'evento vietato. Ad esempio, l'omicidio (art. 575 c.p.) può essere commesso con qualsiasi mezzo, senza che la norma imponga una modalità specifica.

Reati a forma vincolata

V Reati a forma vincolata: I reati a forma vincolata sono quelli in cui la legge prevede una specifica modalità di esecuzione. L'azione deve avvenire secondo le modalità descritte dalla norma, altrimenti non si realizza il reato. Un esempio è la truffa (art. 640 c.p.), che richiede l'uso di artifizi o raggiri per ingannare la vittima e ottenere un ingiusto profitto.

Nel caso dell'omissione di soccorso (art. 593 c.p.), il reato si configura quando una persona, trovandosi di fronte a una situazione in cui un altro individuo è in pericolo e ha bisogno di aiuto, omette di prestare soccorso (prestare soccorso significa soprattutto chiamare i soccorsi e le persone esperte), nonostante fosse nelle condizioni di farlo senza pericolo per sé.

Reati di mera condotta

Reati di mera condotta: I reati di condotta sono quelli che si consumano nel momento in cui l'autore compie una determinata azione o omissione vietata dalla legge penale. In altre parole, la condotta dell'agente è l'elemento essenziale per la configurazione del reato, indipendentemente dall'eventuale verificarsi di un danno o di un pericolo concreto. L'elemento distintivo di questi reati è che basta l'azione proibita, anche se non produce un effetto dannoso o pericoloso immediato. Un esempio di reato di condotta è il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), dove è sufficiente che venga compiuta l'azione di lesione fisica a danno di un'altra persona, senza che sia necessario che il danno sia particolarmente grave per configurare il reato. (ad esempio: i reati omissivi, essi sono reati di mera condotta).

Reati di pericolo

V Reati di pericolo: I reati di pericolo si verificano quando la condotta dell'agente mette a rischio un bene giuridico tutelato, anche se non si verifica un danno concreto. L'elemento fondamentale è il pericolo, ossia la possibilità che si verifichi un danno. Ad esempio, il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) è un reato di pericolo, poiché il pericolo è costituito dalla possibilità di causare danni, anche senza che ci sia stato un danno effettivo.

Reati di pericolo concreto o astratto

Essi si suddividono in reati di pericolo concreto o astratto:

  1. Reati di pericolo concreto: Si configurano quando il comportamento dell'agente crea un effettivo rischio di danno per il bene protetto dalla norma penale. Il pericolo deve essere reale, cioè immediatamente percepibile come una minaccia concreta. Un esempio classico di reato di pericolo concreto è la guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.), dove l'azione di guida sotto l'influenza di alcol costituisce un rischio concreto per la sicurezza stradale.
  2. Reati di pericolo astratto: Si configurano quando il comportamento dell'agente, indipendentemente dal rischio effettivo di danno, è comunque considerato pericoloso dalla legge. In questi casi, è sufficiente che l'atto compiuto sia intrinsecamente pericoloso per il bene giuridico tutelato, anche se non si verifica un pericolo

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