Slide dall'Università degli Studi di Milano su Tecnologia e Qualità dei Cereali e dei Prodotti Derivati. Il Pdf esplora il riso (Oryza sativa L.), trattando classificazione, produzione globale e nazionale, indici di qualità e processi di lavorazione come la parboilizzazione, con dati statistici e schemi.
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Il RISO
Tecnologia e qualità dei cereali e dei prodotti derivati 2024-2025 A. Marti
Nel mondo sono coltivate due specie di riso: Oryza sativa ed Oryza glaberrima In relazione ai caratteri genetici e alle origini della Oryza sativa sono conosciute tre sottospecie:
Le due sottospecie più comuni sono: O. sativa ssp. indica è adattata ai climi caldi ed umidi dei tropici e generalmente presenta cariosside lunga e stretta (es: la varietà Thaibonnet).
si è sviluppata in ambienti settentrionali, caratterizzati da stagioni colturali più brevi e fredde. I chicchi sono tondeggianti. Comprende la maggior parte delle varietà coltivate in Italia.
Tecnologia e qualità dei cereali e dei prodotti derivati 2024-2025 A. Marti
<= 36515.0 <= 144000.0 <= 592000.0 <= 19756392.28 > 19756392.28 + Leaflet | UN Geospatial Clearmap Production of Rice: top 10 producers 115M 17954 135M - 75M China, muisland Viet Nam Thaibig Myanmar Padippinos Cambod Palciktan Production Source: FAVOSTAT (December 2. 202:4) Tecnologia e qualità dei cereali e dei prodotti derivati 2024-2025 A. Marti
Produzione mondiale (2022) : 776 * 106 t Area coltivata (2022): 165 * 106 ha Resa: 4.7 t/ha
Oceania 0.1 % Africa 5.1 % Europe 0.4 % Americas 4.4 % Asia 90 %
Produzione in Italia (2022) : 1.2 * 106 t (40% a livello europeo, Area coltivata (2022): 218 * 103 ha FAO STAT O. sativa ssp. japonica
Analisi del mercato del riso in Italia
1.24M 920.09K 350.42K 214.75K 64.48K Italy Russia Spain Greece France https://www.mordorintelligence.it/industry-reports/italy-rice-market Tecnologia e qualità dei cereali e dei prodotti derivati 2024-2025 A. Marti
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Decreto Legislativo 4 agosto 2017 n. 131 -(Gazz. Uff., 7 settembre 2017, n. 209) Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145)
1. Il presente decreto è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso. 2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana. 3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»; b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo; c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
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Decreto Legislativo 4 agosto 2017 n. 131 -(Gazz. Uff., 7 settembre 2017, n. 209) Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145)
1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. 2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato. 3. La denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2. 4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento.
Categoria Descrizione riso a grani tondi/ riso tondo/riso Originario riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 riso a grani medi/riso riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a medio 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3 riso a grani lunghi A/ riso lungo A riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 riso a grani lunghi R/rien lunan R riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza narin cinerinre a ? grano pigmentato grano o rottura con pericarpo di colore diverso da quello dovuto alle caratteristiche ereditarie della varietà, che riveste più di 1/4 della superficie del grano
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Decreto Legislativo 4 agosto 2017 n. 131 -(Gazz. Uff., 7 settembre 2017, n. 209) Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145)
5. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. 6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito; c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. 7. La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati. 8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.
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Decreto Legislativo 4 agosto 2017 n. 131 -(Gazz. Uff., 7 settembre 2017, n. 209) Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145)
1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2. 2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione: a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi; b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi. 3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito. 5. L'indicazione «classico» è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.
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