DIRITTO ED ORDINAMENTO GIURIDICO
Il diritto è un insieme di norme che una comunità/collettività stabilisce per
garantire una pacifica convivenza. Le norme, in sostanza, tendono ad assicurare
la sopravvivenza, la stabilità e la continuità nel tempo della comunità, ma in
quanto regole di comportamento possono essere confuse con altre regole,
sociali o morali, che pure disciplinano le azioni dei consociati ma senza, per
questo, far parte dell'ordinamento giuridico.
L'ordinamento giuridico è un insieme di norme che regolano i comportamenti
del gruppo ed identificano i suoi interessi primari, tali norme sono dirette a
disciplinare la collettività.
In virtù di quanto detto sopra vi è la necessità di individuare gli elementi o
caratteri peculiari della norma giuridica, così da distinguerla da ogni altra norma
di comportamento.copernico
Caratteri della norma giuridica
I caratteri della norma giuridica sono:
- coercibilità ed imperatività: la quale va intesa, in senso lato, come capacità
effettiva di affermarsi, con l'uso della forza fisica o con altri meccanismi a ciò
preordinati;
- generalità ed astrattezza: esse devono essere intese come la suscettibilità di
applicazione ad un numero indeterminato di destinatari e ad un numero
indefinito di casi.
La norma giuridica è composta da:
- precetto, ossia il comando o divieto con cui s'impone un comportamento ai
soggetti destinatari;
- sanzione, la quale viene applicata in caso di violazione della norma da parte
dei consociati.copernico
LO STATO
Le società evolute, con un diritto articolato, si organizzano in Stati, ossia
comunità di individui, stanziati su un territorio, limitate da precisi confini,
politicamente organizzate, cioè dotate di sovranità e di leggi che tutti devono
rispettare.
Lo Stato si presenta, dunque, come un'istituzione al contempo sociale
(comunità di individui), politica (organizzata politicamente) e giuridica (dotato
di sovranità e di leggi).
Gli obiettivi essenziali che tale istituzione si pone sono:
- la difesa della propria indipendenza;
- il mantenimento dell'ordine pubblico;
- la regolazione della vita sociale.copernico
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
Lo Stato si compone di tre elementi o caratteri presupposti costitutivi ed
essenziali, che devono necessariamente coesistere affinché si possa parlare di
Stato nell'accezione propria del termine: un elemento personale (popolo), un
elemento spaziale (territorio) ed un elemento organizzativo (sovranità).
POPOLO
L'insieme dei soggetti legati allo Stato da un particolare vincolo/status, la
cittadinanza.
Dal concetto di popolo come sopra delineato vanno distinti ulteriori concetti,
come quello di popolazione, che indica l'insieme degli individui che si trovano, in
un dato momento, nel territorio di uno Stato, compresi gli stranieri e gli apolidi;
si tratta di un concetto non giuridico ma demografico; quello di nazione, che
identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di
lingua, razza, costumi e religione; si tratta di un concetto sociologico.copernico
CRITERI GENERALI PER L'ACQUISTO DELA CITTADINANZA
La cittadinanza è la condizione cui la Costituzione attribuisce una serie di diritti
e doveri; ogni Stato fissa i criteri in base ai quali la cittadinanza può essere
acquistata. I criteri più diffusi sono:
- ius sanguinis: acquista la cittadinanza il figlio, anche adottivo, di padre o
madre in possesso della cittadinanza, qualunque sia il luogo di nascita; - ius
soli: acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o nati in Italia da cittadini stranieri che non ottiene la cittadinanza dei genitori
sulla base delle leggi degli stati a cui appartengono; - l'estensione: che ricollega
l'acquisto della cittadinanza al verificarsi di eventi successivi alla nascita
(matrimonio, adozione); - la concessione dello Stato, subordinata al verificarsi
di condizioni o fatti particolari. Poiché i criteri adottati non sono eguali in tutti gli
Stati, si possono verificare le ipotesi del: - bipolide, ossia quando un soggetto è
considerato cittadino da due diversi Stati (es .: il figlio di emigrato italiano nato
in uno Stato estero); - apolide, quando un soggetto non è cittadino di nessuno
Stato.copernico
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La L. n. 91/1992 ha introdotto una nuova disciplina in materia di cittadinanza,
stabilendo che la cittadinanza si acquista:
- per nascita: è cittadino: i) chi nasce da padre o di madre italiani (ius
sanguinis); ii) chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi o il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la
legge dello Stato al quale appartengono (ius soli); iii) chi è figlio di ignoti e
viene trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di
altra cittadinanza;copernico
- per estensione: acquistano la cittadinanza: i) il figlio minore riconosciuto o
dichiarato giudizialmente. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne
conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal
riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione. Acquistano la cittadinanza anche i figli per i quali la
paternità o maternità non può essere dichiarata, purche sia stato riconosciuto
giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti; ii) il minore
straniero adottato da cittadino italiano; iii) il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda per due anni nel territorio
della Repubblica, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso
di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti
termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Ulteriori condizioni sono: - l'insussistenza della separazione legale; - assenza di
condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello
Stato e contro i diritti politici dei cittadini; - assenza di condanne penali per i
delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre
anni; - assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva
superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenzacopernico
- riconosciuta in Italia; - insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica;
- per beneficio di legge: i) lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un
anno dalla suddetta data; ii) lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita: - se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; - se dipendente
dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana; - se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- per naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dell'Interno, a stranieri, apolidi e cittadini della Comunità Europea checopernico
si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 9 o più in generale tutte le
volte in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia o ricorra un
eccezionale interesse dello Stato.
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
c
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA:
la cittadinanza italiana si perde:
- per assunzione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero
o un ente internazionale cui non partecipi l'Italia o per prestazione di servizio
militare per uno Stato estero;
- quando si accetti o non si abbandoni un impiego o una carica pubblica, si
presti servizio militare senza esservi obbligato o si acquisti volontariamente la
cittadinanza di uno Stato estero che si trovi in stato di guerra con l'Italia;
- per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza
all'estero.copernico
Riacquisto della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si riacquista:
- per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle
dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero) e previa dichiarazione di
volerla riacquistare;
- per rinuncia da parte di un ex cittadino all'impiego o servizio militare presso
uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria
residenza in Italia;
- per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della
residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l'ex cittadino
ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia.