La Struttura della Costituzione
- PARTE INIZIALE: PRINCIPI FONDAMENTALI (primi 12 articoli con i principi e valori su cui si fonda il nostro Stato)
- PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (art. 13- 54) divisa in 4 titoli
- Rapporti civili
- Rapporti etico-sociali
- Rapporti economici
- Rapporti politici
- PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ( art. 55- 139) divisa in 6 titoli
- Il Parlamento
- Il Presidente della Repubblica
- Il Governo
- La Magistratura
- Le Regioni, Le Province
- La Corte Costituzionale
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (18 articoli con numeri romani) per organizzare il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione e chiudere la Costituzione.
Articolo 1 della Costituzione
Art.1 «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.»
- REPUBBLICA: forma di governo scelta con il referendum del 2 giugno 1946.
NON può essere oggetto di modifiche costituzionali (art.139)
E' una repubblica parlamentare.
- DEMOCRATICA: demos
popolo e kratos
potere.
La sovranità appartiene al popolo
democrazia rappresentativa
democrazia diretta
- LAVORO: tramite il lavoro ognuno contribuisce al benessere collettivo.
A fondamento dello Stato c'è il lavoro e non il privilegio o lo sfruttamento.
Il lavoro è rappresentato anche dalla ruota dentata nello stemma, insieme all'ulivo simbolo di pace e alla quercia simbolo di forza (la stella è invece associata all'occidente).
Vedi anche art.4.
Sovranità Popolare
REPUBBLICAITALIANA
SOVRANITA': popolo esercita la sovranità in forma diretta e indiretta.
Il popolo NON può fare tutto ciò che vuole perché comunque deve rispettare la Costituzione.
Articolo 4 della Costituzione
Art.4. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società»
- Lavoro
+ DIRITTO
Lo Stato non ha l'obbligo garantire il lavoro a tutti perché l'iniziativa economica privata è libera, lo Stato non controlla il mercato del lavoro, ma deve impegnarsi a garantire la massima occupazione possibile tramite adeguate politiche del lavoro. (Es. politche le categorie più fragili).
- Lavoro
+ DOVERE
Dovere morale, non giuridico, quindi nessuno è obbligato a lavorare e non ha sanzione se non lavora. Ognuno deve dare il suo contributo materiale o spirituale.
Articolo 2 della Costituzione
Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»
- DIRITTI INVIOLABILI: sono diritti che sono insiti nella natura umana e che quindi lo Stato non può che riconoscere. Sono garantiti a TUTTI, non solo ai cittadini, e non possono assolutamente essere violati ( diritto alla vita, all'integrità fisica, alla dignità, al rispetto della persona ... )
- PRINCIPIO PLURALISTA: questi diritti sono tutelati anche all'interno dei gruppi (libertà di riunione, associazione ... )
- DOVERI INDEROGABILI: doveri da cui nessuno può esimersi perché corrispondenti a diritti di altri (es. diritto alla vita
dovere di rispetto dell'integrità fisica)
con sanzioni in caso di inadempimento (es. pagare le tasse)
- DOVERI
senza sanzioni, ma lasciati al senso civico (es. votare)
- DOVERI economici( pagare il lavoratore) - politici (votare) - sociali (lavorare)
Articolo 3 della Costituzione
Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Uguaglianza Formale e Sostanziale
1ºcomma:
- UGUAGLIANZA FORMALE: lo Stato riconosce l'uguaglianza dei cittadini (afferma un principio)- senza distinzione di ...: l'elenco non è da intendersi in senso esaustivo, ma è aperto ad altre possibili distinzioni che possono emergere con l'evolversi della società
- Il concetto di uguaglianza è legato alla «generalità» delle norme giuridiche
2º comma:
- UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: impegno attivo dello Stato a eliminare gli ostacoli e quindi a rendere effettiva l'uguaglianza (lo Stato si impegna a rendere effettivo un principio cercando di garantire pari opportunità). Es. borse di studio, esenzioni per cure mediche ...
- Riconoscere l'uguaglianza significa riconoscere un diritto alla differenza e quindi a veder rispettata la propria identità senza subire discriminazioni (negazione del razzismo)
Articolo 5 della Costituzione
Art.5 «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.»
- Riconoscimento degli Enti territoriali: i Comuni esistevano già prima dell'Unità d'Italia, anche le province, mentre le Regioni sono state create dallo Stato.
- Autonomia politica: possono darsi un indirizzo politico che può essere diverso da quello dello Stato centrale.
- Le Regioni hanno anche autonomia normativa: possono fare leggi dello stesso valore di quelle nazionali
- Decentramento: lo Stato delega alcuni compiti amministrativi alle autonomie locali come Uffici scolastici, Agenzia delle Entrate, Comuni (organizzazione dei trasporti, delle biblioteche, raccolta rifiuti, anche con specifici tributi, illuminazione ... )
- Le leggi non dovrebbero essere troppo dettagliate per lasciare spazio all'autonomia e al decentramento
- I compiti di ciascun ente sono regolati dalla Costituzione
Articolo 6 della Costituzione
Art. 6 «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.»
- Minoranza linguistica: gruppo di persone che parla una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato.
- Tutela già attraverso art.3.
- perché articolo dedicato?
- la lingua è patrimonio culturale e non solo strumento di comunicazione
- fino al 1861 l'Italia era divisa e si parlavano diverse lingue
- durante il periodo fascista il forte nazionalismo ha eliminato le libertà delle minoranze linguistiche (divieto di dare nomi stranieri ai bambini)
- Oggi ci sono 14 regioni che hanno minoranze linguistiche
- Art. 6 è norma programmatica:
- con apposite norme alcune regioni sono diventate a Statuto speciale anche per tutelare le minoranze linguistiche
- Legge del 1999 riconosce e tutela le minoranze definite storiche (NON tutte le minoranze però sono tutelate, es. ROM) anche stabilendo l'insegnamento delle lingue delle minoranze nelle scuole
Articolo 7 e 8 della Costituzione
Art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.»
Art.8 «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.»
Rapporti Stato e Religioni
- Art. 7 regola i rapporti tra Stato e religione cattolica
- Art.8 regola i rapporti tra Stato e altre confessioni religiose
- Entrambi si basano sul principio di LAICITA' dello Stato:
- lo Stato non si riconosce in una religione, ma riconosce tutte le religioni (ATTENZIONE: lo Stato ATEO rifiuta le religioni e potrebbe arrivare a proibirle)
- Separazione tra Stato e le varie confessioni religiose che sono indipendenti e libere di organizzarsi con propri Statuti
- Libertà di coscienza
- art. 3 (uguaglianza senza distinzione di ....
Religione) e art 19 (libertà di professare la propria fede religiosa)
- Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica
- Questione Romana: dissidio sul potere politico del Papa e sulla sopravvivenza dello Stato Pontificio
- 1929: Patti Lateranensi regolano i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e possono essere modificati senza revisione della Costituzione (pag.100).
Sono composti da un Trattato, che crea lo stato della Città del Vaticano indipendente e sovrano, e da un Concordato che attribuisce una sorta di supremazia alla religione cattolica
- 1984: Nuovo Concordato la religione cattolica non è più l'unica religione dello Stato (pag.100)
- Rapporti tra Stato e altre religioni sono regolati con intese fatte con le rispettive rappresentanze (Chiesa Valdese, Unione delle Comunità ebraiche, Unione buddista ... )
Articolo 19 e 20 della Costituzione
Art.19 «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»
- Si occupa della libertà religiosa dei singoli comprendendo anche la libertà di non professare alcuna religione
- L'unico limite posto è il buon costume cioè il comune senso del pudore e della decenza (il riferimento è soprattutto all'ambito sessuale).
Art.20 «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»
-Le associazioni religiose devono essere trattate come tutte le altre associazioni. (Pag.118)
Articolo 9 della Costituzione
Art.9 «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»
- Contiene elementi eterogenei tra loro che hanno in comune di essere BENI PUBBLICI cioè beni che possono essere usati da tutti e anche contemporaneamente da più persone (ambiente, monumento, risultati della ricerca scientifica ... )
- Lo Stato deve proteggere i beni che danno beneficio a tutta la nazione o a tutto il mondo