Corso Orali Lezione 1: tributi, imposte e ruolo del notaio nel Diritto

Documento di Diritto sui tributi, le imposte e il ruolo del notaio. Il Pdf, un set di appunti universitari, approfondisce la distinzione tra tributi, le classificazioni delle imposte, con focus su imposte dirette e indirette, e le procedure per l'apposizione e rimozione dei sigilli.

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15 pagine

20/12/2020
CORSO ORALI
LEZIONE 1
Distinzione fra 3 macro-tributi:
tassa: corrispettivo che il cittadino paga allo Stato per un servizio che gli viene reso e per un vantaggio solo a
lui riservato (es. francobollo, tasse aeroportuali, tassa per concessione di un chiosco);
imposta: tributi che il cittadino paga senza avere una contropartita immediata, ma si pagano per consentire allo
Stato di fronteggiare le cd. spese di carattere generale (es. imposta ipotecaria, diversa dalla tassa ipotecaria);
contributi: prelievi obbligatori effettuati dallo Stato nei confronti di singoli soggetti che ottengono benefici
personali da un servizio pubblico.
Rapporto impositivo in cui c’è un soggetto attivo e uno passivo di imposta. Quello attivo è solitamente lo Stato o ogni
eventuale altro ente pubblico impositore, quello passivo è la persona fisica o giuridica che paga la suddetta imposta.
Presupposto di imposta: atto o fatto giuridico fiscalmente rilevante ai fini giuridici che genera l’obbligazione
tributaria. Nel caso del notaio è la registrazione dell’atto da cui nasce l’obbligo di imposta, trascrivendo l’atto nasce
l’obbligo di imposta ipotecaria, volturando l’atto nasce l’obbligo di pagare l’imposta catastale.
Oggetto di imposta: ricchezza che viene colpita dall’imposta. Quando compro una casa qual è l’oggetto dell’imposta di
registro che pago? E’ la ricchezza che io manifesto compiendo quel negozio giuridico (es. se compro un bene che costa
500.000 euro, io manifesto una ricchezza di 500.000 euro e quindi viene colpita quella ricchezza di 500.000 euro, con le
aliquote del 2% o 9% sul valore reale o catastale, a seconda).
Obbligazione tributaria: è quella che sorge al verificarsi di quel presupposto di imposta.
Debito di imposta: prestazione pecuniaria che il soggetto passivo d'imposta deve eseguire nei confronti del soggetto
attivo.
Base imponibile: importo sul quale si calcola l’ammontare dell’imposta (es. prima casa è il 2% ed è la cd. aliquota, la
quale si calcola sull’imponibile, che normalmente è il prezzo o, in base al prezzo valore, negli immobili ad uso abitativo
soggetti ad imposta di registro e non a IVA la base imponibile è il valore catastale (rendita moltiplicata per un
coefficiente).
Classificazione delle imposte
Le imposte si distinguono in imposte dirette e imposte indirette.
Per gli orali studiamo solo le imposte indirette.
Imposte DIRETTE: colpiscono la ricchezza prodotta da un reddito di lavoro o dal possesso di un patrimonio (IRPEF,
IRES, IRAP).
Imposte INDIRETTE: colpiscono la ricchezza di un soggetto per il tramite della manifestazione di capacità
contributiva di cui si è parlato prima e quindi attraverso atti o fatti ritenuti indici o manifestazioni di capacità
contributiva (es. vendita, donazione, successioni ereditarie, permuta, transazione, aumenti di capitale, fusione).
Colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene trasferita o consumata: trasferimento del bene o utilizzazione di una
prestazione: rientrano in questa categoria l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, imposta sulle
successioni e donazioni e IVA.
Le imposte come ulteriore differenziazione possono essere fisse, proporzionali o progressive.
- fissa è quella che ha sempre lo stesso ammontare. Le principali sono l’imposta fissa di registro di 200 euro e quella di
1000 euro (minima in caso di trasferimenti immobiliari).
- proporzionale: quella che applicando le rispettive aliquote sul valore dell’imponibile esce, proporzionalmente, quello
che dovrò pagare, es. 2%, 9% ecc.
Minimo di 1000 euro per i trasferimenti immobiliari. - es. nel preliminare l’imposta fissa è di 200. Se stipuliamo una
vendita l’imposta è sempre proporzionale 2 o 9% ma non può andare sotto i 1000 euro.
- progressiva: è tipica delle imposte dirette, come IRPEF.
Altre distinzioni ai fini fiscali
Altra distinzione fondamentale è quella della classificazione dei FABBRICATI e TERRENI.
I FABBRICATI vengono distinti in 2 principali categorie: abitativi e strumentali e questa distinzione si fa in base alla
categoria catastale e non sulla reale natura del bene. Per esempio, l'ufficio nel quale magari ci vivete è cmq ufficio.
La distinzione abitativo e strumentale per i fabbricati è fondamentale ai fini IVA.
Per vedere se un negozio è soggetto ad IVA o meno: si deve vedere, si vede il lato del dante causa!!
Nell’art. 10 n. 8-bis e art. 10 8-ter decreto IVA c’è una disciplina diversa a seconda che sia cessione di fabbricato
abitativo o strumentale:
- Fabbricati abitativi da A1 ad A11 con esclusione di A10 - ufficio - (in tal senso circ. 2006 n. 27/E e 2103 n. 18/E).
- Fabbricati strumentali sono gli uffici (A/10) e tutti gli altri, negozi (C/1), cantine (C/2) e box (C/6).
Cosa succede se io vendo la casa, fabbricato abitativo, con il box, fabbricato strumentale?
In fiscale esiste la regola fiscale della pertinenzialità per cui gli immobili pertinenziali seguono il trattamento giuridico
e fiscale del bene principale. Perciò il box si tassa come se fosse abitativo (in tal senso circ. 2006 n. 27, 1989 n. 36 e
2007 n. 12).
Il limite alle pertinenze c’è solo sulla prima casa. L’agenzia delle Entrate dice massimo una pertinenza, mentre le
Cassazioni dicono non c’è limite alle pertinenze, ma vince l’Agenzia delle Entrate.
Altra domanda. Mentre quando si fa un atto civile o commerciale siamo noi a fare il controllo di legalità e a decidere se
l’atto è stipulabile e iscrivibile a r.i., nel diritto tributario non si possono fare soluzioni ardite, bisogna seguire le tesi
dell’Agenzia delle Entrate.
Altra distinzione è fra TERRENI → edificabili, agricoli o né agricoli né edificabili.
La distinzione si fa in base alla destinazione urbanistica che scopriamo dal CDU.
Es. dal CDU del Comune di risulta area prevalentemente ad insediamento residenziale n. 3, mentre dalla perizia del
tecnico risulta terreno agricolo. Non è corretta la perizia. Quindi bisogna guardare la perizia e i singoli piani regolatori
dei Comuni.
Indice normativo che dice quale sia la natura del terreno → art. 36, comma 2, D.L. 2006 n. 223 (decreto Bersani)
La distinzione rileva sia per l’IVA (la quale si applica quando a vendere è un costruttore e solo sui terreni edificabili) sia
per il registro (ove il terreno agricolo è tassato al 15%).
Terreno di cui è stata venduta tutta la cubatura ed è pubblicizzato così, allora non è né agricolo né edificabile.
Ulteriore distinzione è tra IMPRESA COSTRUTTRICE e IMPRESA NON COSTRUTTRICE.
Rileva ancora nelle definizioni dell’IVA. Quando il legislatore fiscale fa riferimento all’impresa costruttrice, fa
riferimento non solo all’impresa che costruttrice direttamente, ma anche a quella che si avvale di ulteriori imprese
appaltatrici (vedi circ. 2013 n. 18, 2006 n. 27 e 1996 n. 182).
Le imposte oggetto di studio sono:
- Imposta di Bollo
- IVA
- Imposta di Registro
- Imposte Ipotecaria e Catastale
- Imposta di Donazione e Successione
- Tassa ipotecaria
- Qualcosa sulle Imposte dirette → Plusvalenza

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Anteprima

20/12/2020 CORSO ORALI LEZIONE 1

Distinzione tra macro-tributi

Distinzione fra 3 macro-tributi:

  • tassa: corrispettivo che il cittadino paga allo Stato per un servizio che gli viene reso e per un vantaggio solo a lui riservato (es. francobollo, tasse aeroportuali, tassa per concessione di un chiosco);
  • imposta: tributi che il cittadino paga senza avere una contropartita immediata, ma si pagano per consentire allo Stato di fronteggiare le cd. spese di carattere generale (es. imposta ipotecaria, diversa dalla tassa ipotecaria);
  • contributi: prelievi obbligatori effettuati dallo Stato nei confronti di singoli soggetti che ottengono benefici personali da un servizio pubblico.

Rapporto impositivo in cui c'è un soggetto attivo e uno passivo di imposta. Quello attivo è solitamente lo Stato o ogni eventuale altro ente pubblico impositore, quello passivo è la persona fisica o giuridica che paga la suddetta imposta.

Presupposto di imposta: atto o fatto giuridico fiscalmente rilevante ai fini giuridici che genera l'obbligazione tributaria. Nel caso del notaio è la registrazione dell'atto da cui nasce l'obbligo di imposta, trascrivendo l'atto nasce l'obbligo di imposta ipotecaria, volturando l'atto nasce l'obbligo di pagare l'imposta catastale.

Oggetto di imposta: ricchezza che viene colpita dall'imposta. Quando compro una casa qual è l'oggetto dell'imposta di registro che pago? E' la ricchezza che io manifesto compiendo quel negozio giuridico (es. se compro un bene che costa 500.000 euro, io manifesto una ricchezza di 500.000 euro e quindi viene colpita quella ricchezza di 500.000 euro, con le aliquote del 2% o 9% sul valore reale o catastale, a seconda).

Obbligazione tributaria: è quella che sorge al verificarsi di quel presupposto di imposta.

Debito di imposta: prestazione pecuniaria che il soggetto passivo d'imposta deve eseguire nei confronti del soggetto attivo.

Base imponibile: importo sul quale si calcola l'ammontare dell'imposta (es. prima casa è il 2% ed è la cd. aliquota, la quale si calcola sull'imponibile, che normalmente è il prezzo o, in base al prezzo valore, negli immobili ad uso abitativo soggetti ad imposta di registro e non a IVA la base imponibile è il valore catastale (rendita moltiplicata per un coefficiente).

Classificazione delle imposte

Classificazione delle imposte Le imposte si distinguono in imposte dirette e imposte indirette. Per gli orali studiamo solo le imposte indirette.

Imposte DIRETTE: colpiscono la ricchezza prodotta da un reddito di lavoro o dal possesso di un patrimonio (IRPEF, IRES, IRAP).

Imposte INDIRETTE: colpiscono la ricchezza di un soggetto per il tramite della manifestazione di capacità contributiva di cui si è parlato prima e quindi attraverso atti o fatti ritenuti indici o manifestazioni di capacità contributiva (es. vendita, donazione, successioni ereditarie, permuta, transazione, aumenti di capitale, fusione). Colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene trasferita o consumata: trasferimento del bene o utilizzazione di una prestazione: rientrano in questa categoria l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni e IVA.

Le imposte come ulteriore differenziazione possono essere fisse, proporzionali o progressive.

  • fissa è quella che ha sempre lo stesso ammontare. Le principali sono l'imposta fissa di registro di 200 euro e quella di 1000 euro (minima in caso di trasferimenti immobiliari).
  • proporzionale: quella che applicando le rispettive aliquote sul valore dell'imponibile esce, proporzionalmente, quello che dovrò pagare, es. 2%, 9% ecc. Minimo di 1000 euro per i trasferimenti immobiliari. - es. nel preliminare l'imposta fissa è di 200. Se stipuliamo una vendita l'imposta è sempre proporzionale 2 o 9% ma non può andare sotto i 1000 euro.
  • progressiva: è tipica delle imposte dirette, come IRPEF.

Altre distinzioni ai fini fiscali

Altra distinzione fondamentale è quella della classificazione dei FABBRICATI e TERRENI. I FABBRICATI vengono distinti in 2 principali categorie: abitativi e strumentali e questa distinzione si fa in base alla categoria catastale e non sulla reale natura del bene. Per esempio, l'ufficio nel quale magari ci vivete è cmq ufficio. La distinzione abitativo e strumentale per i fabbricati è fondamentale ai fini IVA.

Per vedere se un negozio è soggetto ad IVA o meno: si deve vedere, si vede il lato del dante causa !!

Nell'art. 10 n. 8-bis e art. 10 8-ter decreto IVA c'è una disciplina diversa a seconda che sia cessione di fabbricato abitativo o strumentale:

  • Fabbricati abitativi da A1 ad A11 con esclusione di A10 - ufficio - (in tal senso circ. 2006 n. 27/E e 2103 n. 18/E).
  • Fabbricati strumentali sono gli uffici (A/10) e tutti gli altri, negozi (C/1), cantine (C/2) e box (C/6).

Cosa succede se io vendo la casa, fabbricato abitativo, con il box, fabbricato strumentale? In fiscale esiste la regola fiscale della pertinenzialità per cui gli immobili pertinenziali seguono il trattamento giuridico e fiscale del bene principale. Perciò il box si tassa come se fosse abitativo (in tal senso circ. 2006 n. 27, 1989 n. 36 e 2007 n. 12). Il limite alle pertinenze c'è solo sulla prima casa. L'agenzia delle Entrate dice massimo una pertinenza, mentre le Cassazioni dicono non c'è limite alle pertinenze, ma vince l'Agenzia delle Entrate.

Altra domanda. Mentre quando si fa un atto civile o commerciale siamo noi a fare il controllo di legalità e a decidere se l'atto è stipulabile e iscrivibile a r.i., nel diritto tributario non si possono fare soluzioni ardite, bisogna seguire le tesi dell'Agenzia delle Entrate.

Altra distinzione è fra TERRENI -> edificabili, agricoli o né agricoli né edificabili. La distinzione si fa in base alla destinazione urbanistica che scopriamo dal CDU. Es. dal CDU del Comune di ... risulta area prevalentemente ad insediamento residenziale n. 3, mentre dalla perizia del tecnico risulta terreno agricolo. Non è corretta la perizia. Quindi bisogna guardare la perizia e i singoli piani regolatori dei Comuni.

Indice normativo che dice quale sia la natura del terreno -> art. 36, comma 2. D.L. 2006 n. 223 (decreto Bersani) La distinzione rileva sia per l'IVA (la quale si applica quando a vendere è un costruttore e solo sui terreni edificabili) sia per il registro (ove il terreno agricolo è tassato al 15%). Terreno di cui è stata venduta tutta la cubatura ed è pubblicizzato così, allora non è né agricolo né edificabile.

Ulteriore distinzione è tra IMPRESA COSTRUTTRICE e IMPRESA NON COSTRUTTRICE. Rileva ancora nelle definizioni dell'IVA. Quando il legislatore fiscale fa riferimento all'impresa costruttrice, fa riferimento non solo all'impresa che costruttrice direttamente, ma anche a quella che si avvale di ulteriori imprese appaltatrici (vedi circ. 2013 n. 18, 2006 n. 27 e 1996 n. 182).

Le imposte oggetto di studio sono:

  • Imposta di Bollo
  • IVA
  • Imposta di Registro
  • Imposte Ipotecaria e Catastale
  • Imposta di Donazione e Successione
  • Tassa ipotecaria
  • Qualcosa sulle Imposte dirette -> Plusvalenza

IMPOSTA DI REGISTRO

TUR (testo unico imposta di registro) D.P.R. 131/1986 Il TUIR invece è il testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 E' un tributo indiretto che colpisce determinati atti giuridici che sono assunti come manifestazioni di capacità contributiva di un soggetto (cessione di crediti, vendita, procura speciale e generale, mutui dissensi, transazioni, delibere societarie).

Affinché si possa parlare di imposta di registro, però questi atti:

  • non devono essere compiuti a titolo gratuito (altrimenti ricadono nel TUS) e
  • non devono essere effettuati nell'esercizio di attività di impresa (altrimenti sono soggetti ad IVA, salvo le eccezioni di cui infra).

Presupposto d'imposta è la registrazione presso l'Agenzia entrate, che può essere obbligatoria o volontaria.

Art. 1. Oggetto dell'imposta -> "L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione".

La tariffa

1. La tariffa Alla fine del TUR si hanno 2 Tariffe:

  • tariffa parte Prima che sono gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, solitamente gli atti che devono essere registrati entro 30 giorni da quando il notaio ha fatto l'atto e
  • tariffa parte Seconda che sono gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ove il caso d'uso non c'entra nulla con l'utilizzo del documento, ma è o la presentazione del documento ad un'autorità giudiziaria di VG o la presentazione ad ente pubblico (es. procura speciale).

Un atto classico che non si registra mai è la procura speciale, prevista nella Tariffa parte II art. 6 "Procure, deleghe o simili rilasciate per il complimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea", e negli atti si usa sempre ovviamente ma non si registra mai! ... si registra solo in caso (non di uso ma) di presentazione alla VG e Ente pubblico.

Atti volontariamente presentati per la registrazione

2. Atti volontariamente presentati per la registrazione Atti presentati volontariamente per la registrazione, pur in assenza di un obbligo -> Art. 8 TUR - Registrazione volontaria: "Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto".

Quindi posso portare a registrazione un atto, ma a che cosa serve registrare un atto volontariamente? Data certa ed esistenza dell'atto.

Se non rientra nella tariffa parte I o nella tariffa parte II e non rientra nemmeno fra quelli presentati volontariamente, non c'è imposta di registro.

Infine, dopo la tariffa parte Prima e la tariffa parte seconda

  • c'è la cd. tabella, che indica gli atti che non si registrano mai -> Ad esempio il testamento (per ovvi motivi di segretezza), il quale non si registra mai, ma si registra solo il verbale di pubblicazione del testamento olografo o il verbale di passaggio a repertorio degli atti tra vivi del testamento pubblico

Art. 2. Atti soggetti a registrazione -> "1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni".

Quindi sono soggetti a registrazione : a) Atti scritti indicati nella tariffa (parte prima o seconda) solo se formati per iscritto nel territorio dello Stato. E' indifferente che i beni si trovino in Italia o all'estero. Ciò che conta è dove si fa il documento;

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