Documento da Ancl Sindacato Unitario sul lavoro stagionale. Il Pdf analizza l'evoluzione storico-normativa del concetto di stagionalità, le tipologie previste e le deroghe alla disciplina ordinaria dei contratti a tempo determinato, con focus sull'addizionale NASpI e l'apprendistato stagionale, utile per studenti universitari di Diritto.
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ANCL ASS voro Sindacato Unitario
APRILE 2025
Perché questo tema?
Naziona nsulent Associazione ANCL enti del Lavoro Sindacato Unitario
Per l'appuntamento di aprile 2025 con "Il tema del mese" dell'ANCL, affronteremo questa volta una tipologia del rapporto di lavoro di particolare attualità: il lavoro stagionale. Questa forma di contratto a termine risponde in modo specifico alle esigenze di particolari settori economici che richiedono un incremento di forza lavoro in periodi predefiniti: settori come il turismo, l'agricoltura e il commercio per loro natura risentono della stagionalità. La normativa offre la soluzione del contratto di lavoro stagionale proprio per ovviare ai costi fissi del personale permanente, così che le aziende possano comunque adattarsi ai picchi della domanda. D'altro canto, questa fattispecie consente di fluidificare il mercato del lavoro, offrendo ad esempio delle opportunità di impiego temporaneo ai giovani, in particolare studenti, durante i periodi di alta stagione.
Numerosi gli aggiornamenti recenti, a partire dal Collegato Lavoro, Legge n.203 del 2024, che ha fornito un'interpretazione autentica della definizione di lavoro stagionale, in particolare di quello disciplinato attraverso la contrattazione collettiva. Questo tipo di contratto resta però al centro dell'attenzione anche per aspetti che sono stati oggetto di confronto e dibattito, si fa riferimento, in particolare, alla questione solo di recente definita con Messaggio INPS n. 269/2025 sul contributo NaSpI.
L'ANCL si propone, dunque, di mettere a disposizione dei Consulenti del Lavoro associati una panoramica dell'argomento (evoluzione storico-normativa del concetto di stagionalità; le tipologie di lavoro stagionale previste dall'ordinamento; deroghe alla normativa sui contratti a tempo determinato per attività stagionali) così da fornire, in coerenza con i precedenti Temi, una trattazione della materia in modo utile e di facile consultazione. Gli Autori di questo numero hanno altresì predisposto un focus con riferimento all'apprendistato stagionale o in cicli stagionali a fronte dell'ampia diffusione di tale tipologia.
Come sempre auspichiamo che dalla lettura e analisi del tema del mese possano scaturire momenti di confronto e condivisione sui territori nelle varie Unioni Provinciali.
Buona lettura! Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL
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Il lavoro stagionale rappresenta una particolare modalità di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, finalizzata a soddisfare esigenze produttive e/o organizzative ricorrenti ma limitate a determinati periodi dell'anno. La sua rilevanza per l'economia italiana è notevole, soprattutto nei settori del turismo, dell'agricoltura e dei servizi connessi alle attività ricreative, nei quali la domanda di lavoro varia in funzione della stagionalità climatica, ambientale o socio-economica.
Dal punto di vista giuslavoristico, il lavoro stagionale si configura come una particolare tipologia di rapporto a tempo determinato che, a determinate condizioni, beneficia di importanti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. 81/2015. La ratio di tali previsioni si rinviene nell'essenza stessa del lavoro stagionale, caratterizzato da una natura ciclica dell'attività nel tempo, che pertanto richiede una duttilità e un'adattabilità diversa rispetto ad un normale rapporto a termine. Tali eccezioni ed esclusioni rendono questa forma contrattuale particolarmente vantaggiosa per le imprese, le quali possono fronteggiare con maggiore flessibilità i picchi produttivi stagionali.
Storicamente, il concetto di lavoro stagionale trova una sua prima regolamentazione organica nel D.P.R. 1525/1963, recante "Elenco delle attività stagionali di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230". Il decreto ha individuato un elenco tassativo di attività considerate stagionali, la cui peculiarità consiste nel carattere ciclico e ricorrente nel tempo, ma non costante durante l'anno.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, attuativo del Jobs Act, il concetto di stagionalità ha conosciuto poi un'evoluzione significativa. Pur mantenendo la piena validità dell'elenco del D.P.R. 1525/1963, il legislatore ha riconosciuto alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello la facoltà di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, superando così la rigidità della previsione normativa originaria. Si è voluto in tal modo dare un chiaro segnale per cui è nelle possibilità delle parti sociali realizzare una definizione di stagionalità di tipo sartoriale, che calzi a pennello per un determinato settore o, addirittura, per una singola azienda che necessiti di tale strumento di flessibilità.
In particolare, l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce ora che "resta ferma la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, come individuate con decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, nonché quelle definite dai contratti collettivi". Tale apertura ha introdotto un modello più dinamico e adattabile, coerente con la realtà economica e produttiva dei diversi comparti.
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Il D.P.R. 1525/1963 continua a rappresentare il riferimento normativo fondamentale per la definizione di lavoro stagionale. Tra le attività elencate si annoverano, a titolo esemplificativo:
L'elencazione tradizionale tuttavia può risultare a tratti obsoleta rispetto alle esigenze mutate nel tempo e limitativa, data la sua tassatività. Prendiamo, ad esempio, come riferimento tale punto:
Mentre negli anni sessanta del secolo scorso erano tipiche la villeggiatura estiva e le vacanze invernali che venivano ordinariamente gestite nei mesi estivi ed invernali e prevedevano una chiusura delle strutture negli altri periodi dell'anno, ad oggi è molto frequente che tali attività rimangano aperte ed operative tutto l'anno, avendo tuttavia dei picchi di lavoro in determinati periodi. Tale punto, che ricordiamo essere tassativo, non può quindi abbracciare le attività che formalmente non chiudono mai eppure lavorano con picchi di stagionalità, a volte anche molto marcati in termini di clienti/vendite/fatturato ecc.
In virtù dell'evoluzione del tempo del concetto di stagionalità, come visto sopra, il D.Lgs. 81/2015 ha riconosciuto in modo esplicito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale nella definizione delle attività stagionali. Questo riconoscimento ha favorito l'ampliamento dell'elenco originariamente previsto dal D.P.R., consentendo di adattare la nozione di stagionalità alle specifiche esigenze dei diversi comparti produttivi.
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Numerosi CCNL, tra cui quelli del settore turismo, agricoltura, spettacolo e commercio, prevedono attività aggiuntive connotate da carattere stagionale. In tali casi, anche le imprese non rientranti nell'elenco del D.P.R. possono beneficiare delle deroghe tipiche del lavoro stagionale, purché l'attività sia espressamente individuata dal CCNL applicato.
Ad esempio, il CCNL Turismo Confcommercio prevede un concetto di stagionalità allargata svincolato rispetto a periodi di chiusura annuale come previsti dal D.P.R. La clausola si concentra sulle reali esigenze di produttività di un settore strettamente legato a flussi di clientela variabili nel corso dell'anno. Nello specifico, all'art. 90 si considera legittima l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato stipulato in:
Lo stesso CCNL precisa che quanto indicato all'art. 90 soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.lgs. 81/2015 ai fini dell'applicazione delle specifiche normative per il lavoro stagionale.
L'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 attribuisce valore legale ai contratti collettivi stipulati a livello aziendale o territoriale da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o da rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. Tali contratti possono definire ex novo attività a carattere stagionale, non presenti né nell'elenco del D.P.R. né nei CCNL. Si lascia quindi un'importante possibilità, per le aziende, di individuare la propria stagionalità basata sul caso concreto.
Questa possibilità è particolarmente significativa in contesti produttivi locali, dove si riscontrano esigenze cicliche di manodopera legate, ad esempio, a eventi culturali, fiere, attività enogastronomiche o periodi di alta stagionalità turistica non standardizzati.
Gli accordi di secondo livello consentono dunque di:
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