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Missione 4 - Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
RECLUTAMENTO
Le riforme del PNRR riguardanti la scuola
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Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
La riforma del reclutamento dei docenti è contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) (pubblicato con la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.150 del 29-06-2022.)
Il c.d. decreto PNRR 2 convertito in legge ha introdotto importanti novità nel testo della riforma del
reclutamento docenti.
Il provvedimento modifica in parte le nuove regole sulla formazione iniziale e continua e il
reclutamento degli insegnanti.
Cambia il regolamento per i concorsi per insegnare, l'abilitazione per diventare docente e l'accesso
al ruolo.
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OrizzontescuolaRiforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
Al fine di accelerare la realizzazione del PNRR, sono state introdotte nuove disposizioni per l'arruolamento
dei docenti e la loro formazione obbligatoria.
Sono state in parte cambiate le regole per l'accesso alla carriera di docente e per reclutare gli insegnanti.
La riforma del reclutamento dei docenti e la formazione degli insegnanti sono due dei punti relativi alla
scuola previsti dal PNRR.
Scopo del nuovo regolamento è introdurre percorsi certi per chi vuole insegnare, una definizione più
chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione degli insegnanti durante tutto il loro percorso
lavorativo e concorsi annuali per rendere costante il reclutamento del personale docente e favorire
l'accesso dei giovani all'insegnamento. I bandi saranno aperti anche ai precari con 3 anni di servizio.
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Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
Cosa cambia con la riforma
Vediamo nel dettaglio le principali regole della riforma per il reclutamento degli insegnanti. Il
sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è
articolato in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale
corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere
dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
- un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva (è già stato
emanato un decreto con il regolamento);
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Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
- i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati
attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere
dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento
del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico);
- il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio presso le scuole;
- la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti
disciplinari, la capacità di insegnamento;
- le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito
decreto;
- l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata;
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- modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione
per i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro grado di istruzione, o di
specializzazione sul sostegno, mediante l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie
e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto;
- l'abilitazione all'insegnamento consente l'accesso ai concorsi, che hanno cadenza annuale, per la
copertura delle cattedre vacanti (quindi solo per i posti disponibili) e per velocizzare l'immissione in ruolo
di chi vuole insegnare;
- il periodo annuale di prova si conclude con una valutazione delle competenze didattiche acquisite dal
docente. In caso di esito positivo, c'è l'immissione in ruolo;
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- cambia la prova scritta del concorso, che non è più articolata in test a risposta multipla ma in domande
a risposta aperta;
- sono ammessi al concorso gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi,
nei 5 anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la
quale intendono concorrere;
- i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto
annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di
formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l'abilitazione
all'insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina
l'effettiva immissione in ruolo;
- i docenti neo-immessi in ruolo hanno il vincolo di permanenza per almeno 3 anni, compreso il periodo di
prova presso la stessa istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di
posto e classe di concorso;
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- è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, in attesa che il nuovo sistema vada a regime,
durante la quale coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale possono accedere
direttamente al concorso e, se vincitori, devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di
abilitazione per poter passare di ruolo;
- sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti
formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 ottobre 2022, i 24
CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;
- i vincitori del concorso su posto comune non abilitati, che hanno partecipato in quanto in possesso dei 30
CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono assunti con contratto annuale a
tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale
con prova finale. Se la superano conseguono l'abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina l'immissione in ruolo;
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- cambiano le classi di concorso, che sono razionalizzate e accorpate con apposito decreto da emanare
entro 12 mesi;
È istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:
- promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
- dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;
- assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.
Della Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione parleremo nell'ultima
lezione di questo ciclo sul PNRR.
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Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti
Obiettivo 70 mila assunzioni entro il 2024
La riforma per il reclutamento degli insegnanti prevede una fase transitoria fino al 2024, che servirà ad
assumere 70 mila docenti. L'immissione in ruolo avviene tramite nuovi concorsi a cadenza annuale.
Durante il regime transitorio i laureati possono accedere all'insegnamento tramite un percorso che prevede
un corso iniziale di formazione, l'acquisizione di 30 CFU, un concorso pubblico e una prova di abilitazione.
Possono conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso,
completare successivamente gli altri 30 crediti e fare poi la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.
Hanno accesso diretto al concorso, fino all'entrata a regime della riforma, coloro che già insegnano da
almeno 3 anni. I vincitori devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per
poter passare di ruolo.
Una volta che la riforma entrerà a regime, invece, per accedere all'insegnamento occorrerà possedere la
laurea e 60 CFU, da acquisire tramite un percorso formativo erogato dalle Università, con prova finale per
l'accesso al concorso a cattedra, a cui seguirà un anno di prova.
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Missione 4 - Riforma 2.2:
Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo
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