Documento di Appunti sull'analisi del concetto di 'res' nel diritto romano, le sue classificazioni e i modi di acquisto della proprietà. Il Pdf, utile per studenti universitari di Diritto, esplora le distinzioni tra 'res corporales' e 'res incorporales', e tra 'res in commercio' e 'res extra commercium', con esempi e contestualizzazioni storiche.
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Il termine 'res', con riguardo al diritto romano, ha svariate accezioni. Quella principale è traducibile semplicemente con «cosa». Ma vi sono molte altre accezioni, che per lo più si sono create nel caso di uso di 'res' quale elemento di un sintagma, ossia di un'unione di due o più parole aventi un senso compiuto che si differenzia da quello risultante dall'unione dei singoli significati delle parole prese di per loro stesse:
Le accezioni che appaiono di particolare rilievo emergono, però, in riferimento alle classificazioni che seguono.
I Romani identificavano le res corporales con le 'res quae tangi possunť' («che possono essere toccate») e le res incorporales con le 'res quae tangi non possunt' («che non possono essere toccate»). Questa classificazione emerse conparticolare rilievo in Gaio (anche se è antecedente a tale giurista), secondo il quale erano res incorporales l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni e le servitù prediali in quanto iura, ossia (in questo contesto) diritti soggettivi: nel caso dell'hereditas il riferimento era al ius successionis, nel caso delle obbligazioni il riferimento era al lato attivo del rapporto, ossia al diritto di credito. Nell'elenco delle res incorporales non era ricompreso il diritto di proprietà: questo perché, come si vedrà tra poco, i Romani esprimevano tradizionalmente quello che oggi intendiamo come diritto di proprietà con una perifrasi del tipo «la cosa è mia», per indicare il concetto dell'appartenenza, sicché il diritto di proprietà si identificava con la cosa che ne era oggetto. La distinzione tra res corporales e res incorporales rilevava in tema di possesso, poiché solo le res corporales potevano essere possedute; conseguentemente esse sole furono riconosciute suscettibili di traditio e di usucapione. Le ulteriori classificazioni che seguono concernono le sole res corporales.
Erano in commercio le cose che potevano essere oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici commerciali, mentre erano extra commercium le cose che non potevano esserne oggetto. Erano extra commercium le res divini iuris («cose di diritto divino»), che si dividevano a loro volta in res sacrae, res sanctae e res religiosae:
Le res humani iuris («cose di diritto umano») potevano essere sia in commercio sia extra commercium. Erano res humani iuris extra commercium le res publicae, cose pubbliche di proprietà dello Stato romano che potevano essere considerate comuni, ossia di tutti (quali l'aria, l'acqua, i lidi del mare, le 2piazze, le strade, ecc.). Tra le res publicae vi erano, però, altresì le res da cui lo Stato ricavava profitto (come i terreni o gli schiavi, cosiddette 'res in pecunia populi'): queste si trovavano in una posizione ibrida, poiché, se per un verso esse erano commerciabili (infatti venivano locate e vendute), per altro verso il rapporto tra lo Stato e i singoli non veniva regolamentato nel medesimo modo del rapporto tra privati. Erano senz'altro in commercio le res humani iuris che fossero privatae.
Erano res mancipi le cose la cui proprietà poteva essere trasferita solo con mancipatio o in iure cessio, mentre erano res nec mancipi le cose che potevano essere trasferite anche con traditio. Le res mancipi, essendo tipiche, costituivano una categoria chiusa; vi rientravano, perciò, tassativamente:
Tale classificazione è assai risalente nel tempo. Gaio afferma che la sottoposizione di tali res al regime rigoroso della mancipatio, negozio il cui perfezionamento richiedeva il rispetto di rilevanti formalismi, fosse motivata dall'essere le res mancipi considerate come 'pretiosiores', ossia di maggior pregio. La distinzione tra res mancipi e res nec mancipi perse rilievo in età postclassica e venne meno con Giustiniano, in ragione della soppressione della mancipatio.
Questa distinzione, ancorché i termini ad essa relativi non avessero un corrispondente nel lessico giuridico romano, in cui, ove ci si riferisse agli immobili, venivano usati i termini concreti 'fundus' o 'praedium' («fondo»), 'aedes' («edificio»), ecc., rilevava soprattutto con riferimento: 3
In età postclassica la scrittura divenne la forma abituale per le donazioni e alienazioni immobiliari.
Ancorché non vi fosse un corrispondente degli aggettivi «fungibile» e «infungibile» nel lessico giuridico romano, i giuristi romani avevano già individuato la categoria da essi indicata come quella delle 'res quae pondere numero mensura constant', cioè delle cose individuabili in relazione al peso, al numero o alla misura (ad esempio, rispettivamente, il frumento, le monete e la stoffa) e aventi la caratteristica di essere sostituibili con un equivalente (tantundem) corrispondente per peso, numero o misura. All'opposto erano infungibili le cose rilevanti per la loro individuabilità, che non erano sostituibili con altre. Tale distinzione rilevava nelle obbligazioni di restituzione conseguenti a un trasferimento di proprietà, come nel mutuo, nella solutio indebiti e nella datio dotis: le cose fungibili potevano essere restituite nell'equivalente, le cose infungibili dovevano essere restituite individualmente.
Erano generiche le cose che appartenevano a un genus, dunque a un tipo o genere, mentre erano specifiche le cose che appartenevano a una species, dunque a una specie determinata. Il problema della cosa generica emerse, in diritto romano, con particolare rilievo in riguardo alle obbligazioni nascenti da stipulatio o da legato per damnationem ove l'oggetto della prestazione fosse indicato in un genus non adeguatamente circoscritto e determinato. 4
Erano consumabili le cose indicate come 'res quae usu consumuntur', cioè destinate a consumarsi con una sola utilizzazione, mentre erano inconsumabili le cose che tolleravano un uso continuato. La distinzione rilevava in quei contratti o diritti (quali comodato, usufrutto e uso) che potevano avere ad oggetto solo cose inconsumabili.
Erano divisibili le cose indicate come 'res quae sine interitu dividi non possunť', cioè suscettibili di venire divise senza essere distrutte o subire rilevante pregiudizio economico; erano indivisibili tutte le altre. Tale distinzione rilevava in tema di divisione di cose comuni a più proprietari.
Erano semplici le cose che costituivano un'unità naturale (ad esempio, una pietra); erano composte le cose costituite da più cose semplici congiunte tra esse ma riconoscibili (ad esempio, un edificio costruito con più pietre); erano collettive le cose costituite da più cose semplici non congiunte e tuttavia considerate unitariamente (ad esempio, un gregge). La cosa collettiva veniva chiamata 'universitas'; in epoca medioevale si distinse la cosa collettiva quale universitas facti dall'universitas iuris, ossia dalla situazione giuridica complessa (comprensiva di più diritti e obbligazioni) di cui poteva essere titolare un solo soggetto (ad esempio, un'hereditas o un peculio). Le cose collettive e quelle composte venivano considerate identiche a loro stesse anche ove ne mutassero gli elementi costitutivi e, in questo senso, seguivano regole diverse quanto all'usucapione e al possesso, all'accessione, alla rivendica e all'usufrutto.
Erano fruttifere le cose che producevano frutti, mentre erano infruttifere quelle che non ne producevano, intendendosi per «frutto naturale» il reddito economico di una cosa generato dalla medesima per processo naturale e, 5analogamente, per «frutto civile» il corrispettivo (canone o interessi) ottenuto dando in godimento la cosa a terzi. I frutti naturali diventavano di proprietà di colui che avesse diritti sulla cosa madre in modo diverso (seppure sempre a titolo originario) a seconda del tipo di diritto di cui questi godesse:
*** ATTENZIONE *** Il proprietario della cosa madre, in realtà, prima della separazione, era proprietario dei frutti non in quanto tali ma in quanto parte della cosa madre; invece l'usufruttuario, prima della perceptio, non era proprietario dei frutti in alcun modo. *** ATTENZIONE *** Il conduttore del fondo rustico che, in ragione del contratto di locazione, avesse diritto a raccogliere e fare propri i frutti del fondo, secondo i giuristi romani acquistava i frutti a titolo derivativo, come se il proprietario del fondo gliene facesse traditio.
Si intende per «diritto reale» il diritto soggettivo su una cosa avente carattere assoluto, ossia esercitabile erga omnes («nei confronti di tutti»), sicché tutti i consociati sono parimenti obbligati in pari misura ad astenersi da turbative del diritto. Tale obbligo è meramente negativo. Il diritto reale per antonomasia è la proprietà, ma vi sono altri diritti reali cosiddetti 'in re aliena' («su cosa altrui», detti anche «minori» o «limitati» in ragione del loro contenuto minore o limitato rispetto alla proprietà) perché la cosa oggetto del diritto è appunto di proprietà altrui, sicché la proprietà e il diverso diritto reale sono rispettivamente in capo a due diversi soggetti e il diritto reale minore finisce per costituire un limite al diritto di proprietà altrui. I diritti reali su cosa altrui si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia, a seconda della funzione con essi perseguita. 6