Analisi dei Titoli III e IV della Costituzione Italiana

Slide sulla Costituzione Italiana che analizza i Titoli III e IV, dedicati ai rapporti economici e politici. Il Pdf, utile per la scuola superiore, esamina articoli specifici come il 35, 36 e 37, con un focus sulla tutela del lavoro e l'uguaglianza di genere nel Diritto.

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15 pagine

Titolo III e IV
CLASSI I
PARTE I: DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
TITOLO III: I RAPPORTI ECONOMICI
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI

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CLASSIFICAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

IPARTE I: DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI

  • TITOLO III: I RAPPORTI ECONOMICI
  • TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI

La Costituzione
della
Repubblica Italiana
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione
I Presidenti della Repubblica
L'Inno nazionale

TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI

Dal punto di vista meramente formale si definisce "Costituzione
economica" quell'insieme di norme raggruppate sotto il Titolo III "rapporti
economici" e che vanno dall'art. 35 all'art. 47: qui sono regolati i diritti dei
lavoratori, dei proprietari, degli imprenditori e dei risparmiatori.
Il Titolo III delinea un sistema a economia mista dove, a fianco della
libertà di iniziativa economica, lo Stato interviene attuando una
programmazione volta a tutelare il lavoratore, sia nella sua dignità di
persona sia in quanto attore del circuito economico.

ARTICOLO 35: Tutela del Lavoro

  1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
  2. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
  3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti
    del lavoro.
  4. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
    lavoro italiano all'estero.

ARTICOLO 36: Retribuzione e Riposo

  1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
    lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
  3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L'art. 35 introduce la cosiddetta «Costituzione economica» mediante una forte affermazione del
principio di tutela del lavoro.
A differenza di quanto stabilito dagli artt. 1 e 4 Cost., nei quali si contempla, in generale, il lavoro
come ogni tipo di attività che è volta a garantire il progresso della società, nella disposizione in
esame si considera il lavoro subordinato. Viene quindi apprestata tutela al lavoratore, parte
debole del rapporto, rispetto alla figura datoriale.
L'art. 36 si occupa del «lavoratore» inteso come contraente debole, in quanto il fatto di trarre i
mezzi di sostentamento solamente prestando il proprio lavoro in cambio di una retribuzione lo
pone in una condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e all'imprenditore che
fondano le loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla «libera gestione delle energie
lavorative».
La retribuzione dell'attività lavorativa costituisce un'insostituibile fonte di sostentamento per il
lavoratore stesso e per la sua fami- glia. Il principio per il quale tale retribuzione deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto costituisce, dunque, un imprescindibile
criterio di giustizia, anche dal punto di vista economico.

ARTICOLO 37: Tutela di Donne e Minori

  1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
    spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l'adempimento della sua
    essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
    protezione.
  2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
  3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a essi, a parità di
    lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

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Approvando l'art. 37 i costituenti vollero inserire nella Costituzione precise garanzie a tutela
dei lavoratori più deboli: le donne e i minori.
È evidente nel testo di questo articolo il richiamo al primo comma dell'art. 3, laddove afferma
l'eguaglianza tra i sessi. La lavoratrice deve quindi godere i frutti del proprio lavoro in
condizioni di parità con i suoi equivalenti maschili. L'articolo ha permesso l'approvazione di
una legislazione volta ad affermare la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici.

ARTICOLO 39: Libertà Sindacale

  1. L'organizzazione sindacale è libera.
  2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
    uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
  3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
    interno a base democratica.
  4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
    in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
    obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ARTICOLO 40: Diritto di Sciopero

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

L'Assemblea costituente approvò il testo dell'art. 39 con l'obiettivo di evitare qualsiasi
ingerenza dello Stato nella vita delle organizzazioni sindacali. La stesura dell'articolo obbedì
alla precisa volontà di evitare che i sindacati potessero nuovamente essere sottoposti a un
rigido controllo statale, così come era avvenuto durante il regime fascista.
La «libertà sindacale» rappresenta una garanzia costituzionale sia per le organizzazioni
sindacali - libere di costituirsi e di svolgere le loro attività di tutela degli interessi dei
lavoratori - sia per i lavoratori (a loro volta liberi di aderire alle organizzazioni esistenti
oppure di formarne di nuove o ancora di non iscriversi ad alcuna associazione).
Con l'art. 40 Cost., i Padri costituenti da un lato hanno riconosciuto il valore fondamentale del
diritto di sciopero, dall'altro hanno stabilito che esso non può essere esercitato in modo
indiscriminato, in quanto è compito del legislatore ordinario disciplinarlo.Lo sciopero si
sostanzia in una astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati e, di regola,
viene indetto dai sindacati. Esso ha lo scopo di sollecitare migliori condizioni di lavoro (ad
esempio in ordine alla retribuzione o all'orario di lavoro) ma può anche tendere a fini diversi,
come quello di evitare licenziamenti, di contestare l'autorità (sciopero politico) o di sostenere
le richieste di altri (sciopero di solidarietà).

ARTICOLO 41: Iniziativa Economica Privata

  1. L'iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
    all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
    privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali ..

L'art. 41 delinea un modello a economia mista, in cui l'iniziativa privata convive con quella
pubblica, ossia lo Stato.
La libertà per i privati di svolgere una qualsiasi attività imprenditoriale che realizzi un
profitto economico è però limitata, in quanto è vietato che questa entri in contrasto con
l'utilità sociale o con i valori di libertà a cui la società democratica si ispira (tra cui si segnala
la recente aggiunta del "danno all'ambiente").

TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI

La Parte prima della Costituzione si conclude con rapporti politici (artt. 48-54).
In questo Titolo l'Assemblea costituente ha voluto definire i diritti politici dei
cittadini, per mezzo dei quali si realizza la partecipazione attiva alla vita pubblica.
Essa si concretizza nei diritti di voto, di associarsi liberamente in partiti politici, di
rivolgere petizioni alle Camere, di accedere ai pubblici uffici e alle cariche
pubbliche.
A conclusione del Titolo, in tre articoli, vengono enumerati i doveri dei
cittadini nei confronti dello Stato.

ARTICOLO 48: Diritto di Voto

  1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
  3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
    residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione
    Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
    da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto
    di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età con il compimento dei 18 anni
(limite fissato nel 1975) hanno il diritto di voto. In questo modo partecipano alla vita dello Stato e
determinano, attraverso le loro preferenze, l'indirizzo politico del Paese.
Dal 1946, come già ricordato in precedenza, il voto è stato esteso alle donne e a tutti gli uomini
indipendentemente dalla loro condizione economica o culturale (suffragio universale).
Ogni elettore deve votare personalmente, non è ammesso il voto per delega ad altre persone. Il voto di
ciascun cittadino ha la medesima importanza di quello di ogni altro elettore. Il voto è quindi uguale,
indipendentemente dalla condizione sociale ed economica di ciascuno.
Ogni voto deve essere espresso in piena libertà, senza subire alcuna pressione o condizionamento.
Una conseguenza di questa caratteristica del voto è rappresentata dal divieto di usare nella cabina
elettorale telefoni cellulari con fotocamera. Questi consentirebbero infatti di riprendere la scheda
elettorale votata, con il rischio che organizzazioni criminali se ne servano per imporre ai cittadini di
esprimere il voto da loro indicato.
Il diritto al voto è esercitato in piena segretezza all'interno di una cabina elettorale. La scheda elettorale
non può presentare elementi di individuazione dell'elettore. Qualora l'elettore renda la scheda
riconoscibile con segni o scritte di qualsiasi tipo, questa viene considerata nulla.

ARTICOLO 52: Dovere di Difesa della Patria

  1. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
  2. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
    adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
    diritti politici.
  3. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

L'articolo 52 stabilisce che la difesa della Patria non è solo una funzione militare, ma un dovere civico
fondamentale, che riguarda ogni cittadino. È considerato "sacro", quindi non solo giuridico ma anche
morale, al pari di altri valori costituzionali fondamentali.
Il dovere di difendere la Patria può essere adempiuto non solo attraverso il servizio militare (che oggi è
volontario), ma anche tramite servizi civili alternativi o altre forme di impegno per la collettività.
Il secondo comma richiama che le Forze Armate devono essere al servizio dello Stato democratico e non
di un potere personale (come accadeva durante il fascismo). Devono quindi operare nel rispetto della
Costituzione, sotto la guida del potere civile (Presidente della Repubblica e Parlamento).

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