Slide dall'Università di Pisa su Introduzione al Bilancio di Esercizio. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Economia, esplora la "clausola generale" e il postulato della "completezza informativa", con riferimenti normativi e i principi di redazione del bilancio.
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UNIVERSITÀ DI PISA Dipartimento di Economia e Management INTRODUZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO (CAPP. 1 - 2) ECONOMIA AZIENDALE II - Corso B Prof. Simone Lazzini
1Il bilancio di esercizio: una definizione "... un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale dei valori economico finanziari, verificatisi nell' esercizio trascorso, pur racchiudendo al suo interno valori determinati sulla base di prospettive future". (Quagli, 2006: 3)
2Il bilancio di esercizio: le accezioni interpretative
3Le funzioni del bilancio Funzione universale: Determinazione del reddito d'esercizio Rendiconto dell' operato degli amministratori
Funzione informativa interna strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale
Funzione informativa esterna per gli stakeholder variamente interessati alle sorti dell'azienda
4Le funzioni del bilancio Funzione universale: Determinazione del reddito d'esercizio Variazione di ricchezza Rendiconto dell'operato degli amministratori + Ancora diffuso nel modello anglosassone
Funzione informativa interna strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale Elemento del sistema dei controlli
Funzione informativa esterna per gli stakeholder variamente interessati alle sorti dell'azienda Focalizzazione sul ruolo sociale dell'azienda Sociale Ris. immateriali Bilancio" di esercizio di genere Ambientale
5Lo sviluppo della informativa esterna Chiamato ad assolvere a maggiori fabbisogni informativi Affidabile Comparabile Garantito nella sua correttezza Imparziale Regolamentazione
6Il bilancio d'esercizio: le "regole del gioco" Codice civile (artt. 2423 e ss.) IV direttiva CEE, recepita dal D. Lgs. 27.04.1991 n. 127 Riforma del diritto societario, attuata con D. Lgs. 17.01.2003 n. 6 Decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva europea 34/2013 (Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015) I principi contabili Organismo Italiano di Contabilità (OIC) I principi contabili dello IASB Regolamento UE n. 1606 del 19.07.2002 Regolamento UE n. 1725 del 29.09.2003 Regolamento UE n. 707 del 06.04.2004 n A livello nazionale : ¨ art. 25 della legge delega n. 306 del 31 ottobre 2003 ¨ D. Lgs. N. 38 del 28 febbraio 2005 Legge Draghi (D. Lgs. 24.02.1998
7La Fondazione OIC
8I principi contabili dello IASB
9In sintesi
10Come orientarci per la redazione del Bilancio? Partiamo dall' analisi dei postulati previsti dal codice civile
11La "parte generale" (art. 2423 c.c.) CHI "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio ... " (art. 2423 c.c., co. I)
DOVE "... costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa". (art. 2423 c.c., co. I)
COME "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto ..." (art. 2423 c.c., co. II)
COSA "... la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio". (art. 2423 c.c., co. II)
12La "clausola generale" del bilancio (art. 2423 c.c., co. II) "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio ". · Chiarezza Ossia comprensibilità del bilancio da parte di un utente esterno dotato di competenze tecniche. · Veridicità e Correttezza ( "true and fair view ") ~ Veridicità # verità oggettiva, a causa dell'esistenza di valori stimati e congetturati = è preferibile parlare di attendibilità del bilancio. ~ Correttezza ossia neutralità rispetto ai diversi centri di interesse nell' esprimere i giudizi soggettivi insiti nei processi valutativi.
13Il postulato della "completezza informativa" (art. 2423 c.c., co. III e IV) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione ( ... ) è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Tale postulato rende fattiva la "Clausola generale " vista in precedenza I I Proprio per la "forza " di queste prescrizione sono previsti appositi limiti Modifica dlgs139/2015 terzo comma Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione
14I principi di redazione (art. 2423 bis c.c.)
15I principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) (articolato in sei punti) N. 1 La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell' attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato I I + I I Proto - postulato Conservazione del capitale D.Lgs 6/2003 Prevalenza della sostanza sulla forma ? Modifica dis 139/2015 «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza I dell'operazione o del contratto».
16I principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) Postulati bilancio (c.c.) (Anteprima) - Microsoft Word - X File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Iabella Finestra 2 Digitare una domanda. DX 1 1.2.1.3 .1.4 .1 .5 . 1 . 6 . 1 . 7 . 1 . 8 . 1 . 9 . 1 . 10 . 1 . 11 . 1 . 12 . 1. 13 . 1. 14 . 1.15 . 1.16 . . . . 18 . . Prudenza Gli utili meramente sperati non possono essere inscritti nel C.E. ad incremento del reddito di esercizio; devono essere indicate, invece, le perdite temute. I 1 . Continuazione dell'attività Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione di un'azienda che ha la prospettiva di durare, pertanto le valutazioni devono essere effettuate secondo criteri di funzionamento. Prevalenza della sostanza sulla forma Le operazioni devono essere rappresentate in bilancio in base alla loro natura effettiva, tenendo conto della funzione economica degli elementi, prescindendo dagli aspetti formali. Competenza economica Serve ad interrompere in modo fittizio la circolarità dei costi e dei ricavi ai fini dell'imputazione al C.E. dell'esercizio. Si articola in: Principio della realizzazione dei ricavi: sono di competenza dell'esercizio i ricavi il cui processo produttivo sia stato completato e per i quali lo scambio sia avvenuto durante l'esercizio; Principio dell'inerenza dei costi ai ricavi: sono di competenza dell'esercizio i costi relativi alle prestazioni effettuate. Valutazioni analitiche Le valutazioni delle voci del bilancio che si differenziano in base alla funzione assolta in azienda devono essere effettuate mediante processi separati. Continuità sostanziale Si sostanzia nel divieto di modificare i criteri di valutazione adottati da un esercizio all'altro, fatta salva la possibilità di derogare al principio in casi eccezionali, motivando la deroga ed evidenziandone i riflessi nella N.I. 8 4 Pg 1 Sez 1 1/1 A 15,1 cm Ri 23 Col 1 REG REV EST SSC Italiano (Ital 17 1 . 11 . 1 .10 . 1 .9 .1 .8 .1 . 7 . 1 . 6 . 1 . 5 . 1 . 4 . 1 . 3 . 1 . 2.1 E 130% Chiudi