La tracciabilità dei prodotti in acciaio secondo le norme tecniche per le costruzioni e il CPR 305/2011

Pdf da Fondazione Promozione Acciaio su La Tracciabilità dei Prodotti in Acciaio Secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni e il Cpr 305/2011. Il Materiale esamina la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP), le responsabilità degli attori della filiera e le sanzioni per violazioni, utile per studenti universitari di Informatica.

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15 pagine

LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI IN ACCIAIO
SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI E IL CPR 305/2011
UNA GARANZIA PER LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Pag. 2
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T +39 02 86313020 | F +39 02 86313031 | info@fpacciaio.it | www.promozioneacciaio.it
PREMESSA
Fondazione Promozione Acciaio intende informare in merito agli obblighi ai quali i soggetti
coinvolti nella realizzazione di un’opera devono ottemperare ai sensi della normativa nazionale per
i prodotti da costruzione (N.d.R. NTC2018) e del Regolamento Europeo delle Costruzioni (CPR
305/2011).
L’ACCIAIO È UN MATERIALE SICURO IN QUANTO LA TRACCIABILITÀ
DEL PRODOTTO VIENE GARANTITA DALLE NORMATIVE SU TUTTA LA
FILIERA.
I prodotti da costruzione, fino al 2011, sono stati regolamentati dalla Direttiva Europea 89/106/CEE
(CPD, recepita in Italia con il DPR n.246/93, modificato poi dal DPR 499/97). Questa Direttiva, che
ha accompagnato il mondo dell’edilizia per più di ventanni, è stata sostituita dal CPR, acronimo di
“Construction Products Regulation” ovvero “Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione”
n. 305/2011. Essendo un Regolamento Europeo, esso è divenuto automaticamente applicabile ed
interamente attuativo in tutti gli Stati membri dell’Unione a partire dal 1° luglio 2013. Il D.Lgs
106/2017 ha recepito alcuni aggiornamenti richiesti dal Regolamento Europeo n. 305/2011.
Da sottolineare che il Nuovo Regolamento (CPR) ha inteso chiarire i concetti base della marcatura
CE, donando una maggiore attendibilità al sistema attraverso l’imposizione di requisiti più rigorosi.
Oggi il Regolamento introduce un concetto nuovo: all’articolo 1 vengono fissate le condizioni per
l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la
descrizione delle prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e all’uso
della marcatura CE. La “Dichiarazione di conformità” è stata sostituita dalla “Dichiarazione di
Prestazione” (DoP). La DoP diviene uno strumento che, rispettando la libera circolazione dei
prodotti, garantisce la sicurezza e le prestazioni delle opere e non solo la loro commercializzazione.
MARCATURA CE DEI PRODOTTI IN ACCIAIO PER USO STRUTTURALE
Per la qualificazione e l’identificazione di prodotti e materiali ad uso strutturale, fabbricati in
accordo con una norma armonizzata, è necessario fare riferimento al caso A) descritto al §11.1
delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Le norme armonizzate, superato il periodo di coesistenza, diventano obbligatorie ed occorre quindi
apporre sul prodotto la relativa marcatura CE per la libera circolazione nel Mercato Europeo.
Ciascuna norma armonizzata contiene il cosiddetto Allegato ZA che identifica i paragrafi della
norma che appartengono alla parte armonizzata” della norma stessa e che quindi diventano
cogenti ai sensi del Regolamento UE 305/2011.

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La Tracciabilità dei Prodotti in Acciaio

LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI IN ACCIAIO SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E IL CPR 305/2011 UNA GARANZIA PER LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.

Premessa sulla Tracciabilità

PREMESSA Fondazione Promozione Acciaio intende informare in merito agli obblighi ai quali i soggetti coinvolti nella realizzazione di un'opera devono ottemperare ai sensi della normativa nazionale per i prodotti da costruzione (N.d.R. NTC2018) e del Regolamento Europeo delle Costruzioni (CPR 305/2011).

L'ACCIAIO È UN MATERIALE SICURO IN QUANTO LA TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO VIENE GARANTITA DALLE NORMATIVE SU TUTTA LA FILIERA.

I prodotti da costruzione, fino al 2011, sono stati regolamentati dalla Direttiva Europea 89/106/CEE (CPD, recepita in Italia con il DPR n.246/93, modificato poi dal DPR 499/97). Questa Direttiva, che ha accompagnato il mondo dell'edilizia per più di vent'anni, è stata sostituita dal CPR, acronimo di "Construction Products Regulation" ovvero "Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione" n. 305/2011. Essendo un Regolamento Europeo, esso è divenuto automaticamente applicabile ed interamente attuativo in tutti gli Stati membri dell'Unione a partire dal 1º luglio 2013. Il D.Lgs 106/2017 ha recepito alcuni aggiornamenti richiesti dal Regolamento Europeo n. 305/2011.

Da sottolineare che il Nuovo Regolamento (CPR) ha inteso chiarire i concetti base della marcatura CE, donando una maggiore attendibilità al sistema attraverso l'imposizione di requisiti più rigorosi. Oggi il Regolamento introduce un concetto nuovo: all'articolo 1 vengono fissate le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione delle prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e all'uso della marcatura CE. La "Dichiarazione di conformità" è stata sostituita dalla "Dichiarazione di Prestazione" (DoP). La DoP diviene uno strumento che, rispettando la libera circolazione dei prodotti, garantisce la sicurezza e le prestazioni delle opere e non solo la loro commercializzazione.

Marcatura CE dei Prodotti in Acciaio Strutturale

MARCATURA CE DEI PRODOTTI IN ACCIAIO PER USO STRUTTURALE Per la qualificazione e l'identificazione di prodotti e materiali ad uso strutturale, fabbricati in accordo con una norma armonizzata, è necessario fare riferimento al caso A) descritto al §11.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Le norme armonizzate, superato il periodo di coesistenza, diventano obbligatorie ed occorre quindi apporre sul prodotto la relativa marcatura CE per la libera circolazione nel Mercato Europeo. Ciascuna norma armonizzata contiene il cosiddetto "Allegato ZA" che identifica i paragrafi della norma che appartengono alla parte "armonizzata" della norma stessa e che quindi diventano cogenti ai sensi del Regolamento UE 305/2011.

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Normative per i Prodotti Strutturali

NORMATIVE PER I PRODOTTI AD USO STRUTTURALE Si riportano di seguito le principali normative armonizzate citate e proposte nella normativa vigente che riguardano i prodotti strutturali in acciaio.

AI §4.2.1.1 - Acciaio laminato le NTC 2018 indicano che "Gli acciai per impiego strutturale devono appartenere ai gradi da S235 a S460 e le loro caratteristiche devono essere conformi ai requisiti di cui al §11.3.4 delle presenti norme. In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1 ed UNI EN 10219-1 ... OMISSIS"

Al paragrafo 11.3.4 le stesse norme riportano: "Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1 ... omissis"

Normative per Prodotti Laminati a Caldo

  • UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali: Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura; Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato; Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termo meccanica; Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica; Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciai per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento allo stato bonificato.

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Normative per Prodotti Tubolari

  • UNI EN 10210-1 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
  • UNI EN 10219-1 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Condizioni tecniche di fornitura.

Per la bulloneria strutturale, le NTC2018 riportano al §11.3.4.6.1 - Bulloni "non a serraggio controllato": agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni 'non precaricate' si applica quanto specificato al punto A del §11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1. In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 sono idonei per l'uso in giunzioni non precaricate ... OMISSIS".

AI §11.3.4.6.2 - Bulloni "a serraggio controllato": agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni 'Precaricate' si applica quanto specificato al punto A del §11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 ... OMISSIS"

Normative per Bulloneria Strutturale

  • UNI EN 14399-1 - Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: Requisiti generali.
  • UNI EN 15048-1 - Assiemi di bulloneria strutturale non da precarico - Parte 1: Requisiti generali.

Per gli acciai inossidabili, le NTC2018 indicano al par. 11.3.4.8 - Acciai inossidabili: "È consentito l'impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche e composte. Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5, recanti la Marcatura CE e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del §11.1 ... OMISSIS".

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Normative per Acciai Inossidabili Strutturali

  • UNI EN 10088-4 - Acciai inossidabili - Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni.
  • UNI EN 10088-5 - Acciai inossidabili - Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni.

Normative per Pannelli Coibentati Autoportanti

I pannelli coibentati vengono realizzati secondo la seguente normativa di riferimento e devono avere la marcatura CE per essere utilizzati nelle costruzioni:

  • UNI EN 14509 - Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici - Prodotti industriali - Specifiche.

La normativa riserva particolare attenzione alla produzione di strutture in acciaio, il paragrafo 11.3.4.1 delle NTC2018, cita: "OMISSIS ... Per l'identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1 ... OMISSIS".

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Norme per la Produzione di Strutture in Acciaio

  • UNI EN 1090-1 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali.

Normativa armonizzata alla quale devono sottostare i componenti ed i kits strutturali, realizzati dal costruttore metallico, perciò marcati CE ed accompagnati dalla rispettiva DoP.

Da sottolineare che la normativa italiana prevede che la materia prima, da utilizzarsi per la realizzazione delle forniture, deve essere prodotta nel rispetto del CPR e delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Per quanto riguarda i profili sottili e le lamiere grecate prodotte in accordo con la norma UNI EN 1090-1, la materia prima impiegata deve provenire da forniture che rispettino le seguenti norme UNI EN 10025-1, UNI EN 10346, UNI EN 10149-1/2/3 e UNI EN 10268.

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Qualificazione Prodotti Strutturali Senza Norma Armonizzata

QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI AD USO STRUTTURALE SENZA UNA NORMA ARMONIZZATA Per quanto riguarda invece la qualificazione e l'identificazione di prodotti e materiali ad uso strutturale non coperti da una norma armonizzata di riferimento, possono configurarsi i seguenti due casi descritti al §11.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni:

  • Caso B): materiali e prodotti per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata di riferimento oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC, come ad esempio le palancole prodotte in accordo con la norma UNI EN 10248-1 ed i piani prodotti in accordo alla norma UNI EN 10346.

In questo caso, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione indicata al §11.3.1.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell'Attestato di Qualificazione da parte del Servizio Tecnico Centrale.

  • Caso C): materiali e prodotti non ricadenti nelle categorie A) e B), come ad esempio i prodotti ed i materiali innovativi. In tali casi, il fabbricante dovrà pervenire alla marcatura CE sulla base della pertinente Valutazione Tecnica Europea (ETA), oppure dovrà ottenere un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale.

Normative per Materie Prime Senza Norma Armonizzata

Normative che riguardano la materia prima, per l'esecuzione di prodotti in acciaio strutturale, senza una norma armonizzata di riferimento:

  • UNI EN 10346 - Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura.

Questa norma è il riferimento per i nastri zincati di spessore ≤ 4 mm (§11.3.4.1) impiegati come materia prima per la realizzazione di profili sottili e lamiere grecate. In questo caso il materiale deve essere qualificato come indicato nel caso B al punto 11.1 delle NTC 2018.

Per la realizzazione delle lamiere grecate e di profili formati a freddo è anche possibile impiegare materiali in accordo alle seguenti norme citate al §11.3.4.10 (centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate):

  • UNI EN 10149-1 - Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura generali.
  • UNI EN 10149-2 - Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo - Parte 2: Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
  • UNI EN 10149-3 - Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite snervamento per formatura a freddo - Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura degli acciai normalizzati o laminati normalizzati.

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