Documento dall'Università Lum Jean Monnet sulle procedure concorsuali riassunti Campobasso. Il Pdf descrive il fallimento e il concordato preventivo, inclusi presupposti, fasi ed effetti, con concetti di esdebitazione e accordi di ristrutturazione dei debiti, utile per studenti universitari di Diritto.
Mostra di più15 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
L'imprenditore, durante l'esercizio della sua attività, può trovarsi in una particolare situazione di natura economico-finanziaria, che lo rende incapace di far fronte ai propri debiti. Tale situazione, che può essere temporanea o duratura, è chiamata "stato di insolvenza". Il nostro ordinamento prevede delle procedure per far fronte a questa situazione. Tali procedure sono chiamate "procedure concorsuali" e sono:
Una ulteriore procedura "l'amministrazione controllata" è stata soppressa dopo la legge di riforma delle procedure concorsuali nel 2006. Caratteri comuni a tutte le procedure concorsuali sono:
Nozione: Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente ed a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento. La disciplina generale del fallimento è dettata dal R.D. 267/42 (legge fallimentare), ma siccome tale legge si dimostrava inadeguata alle recenti novità imprenditoriali ed a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale, il legislatore è più volte intervenuto nella materia, in particolar modo con il D.L.vo 5/2006 (riforma delle procedure concorsuali nel 2006) e con il D.L.vo 169/2007(decreto correttivo nel 2007).
L'art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori commerciali di natura privata e quindi non pubblica. Inoltre l'art. 1 prevede che non sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo, gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti di non fallibilità :
Un importante novità introdotta nel 2007 dal decreto correttivo è che "spetta al debitore l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei requisiti di non fallibilità".
Presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento è lo "stato di insolvenza" e la legge fallimentare stabilisce che si trova in stato di insolvenza "chi non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". E' insolvente l'imprenditore che non può pagare i sui debiti o può pagare solo parzialmente i sui debiti ed anche l'imprenditore che può adempiere a tutti i suoi debiti ma solo in un momento successivo alla scadenza degli stessi. Lo "stato di insolvenza" va tenuto distinto "dall'inadempimento" Lo stato di insolvenza: "è una situazione del patrimonio del debitore". L'inadempimento: "è una manifestazione dello stato di insolvenza e si riferisce ad una singola obbligazione. Un imprenditore può adempiere a tutti i suoi debiti ma essere pur sempre comunque insolvente, pensiamo ad esempio al ricorso a prestiti usurai per mascherare l'insolvenza. Viceversa l'imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente, pensiamo ad esempio all'imprenditore che non paga perché ritiene di non dover pagare o trascura per negligenza di pagare un debito. Fermo restando la differenza fra insolvenza ed inadempimento, in base all'attuale disciplina per aprire il fallimento devono verificarsi entrambe le circostanze. Il decreto correttivo del 2007 ha previsto che il fallimento non si può dichiarare se l'ammontare dei debiti, scaduti e non pagati, è inferiore a 30.000 euro.
La morte dell'imprenditore o la cessazione dell'attività di impresa non impediscono la dichiarazione di fallimento. Nel caso di morte di imprenditore già dichiarato fallito la procedura fallimentare procede nei confronti dell'erede. Nel caso di cessazione dell'attività di impresa, il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese e se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo alla stessa.
Il fallimento può essere richiesto:
La riforma del 2006 ha soppresso la dichiarazione di fallimento per iniziativa d'ufficio del Giudice in base al principio di terzietà ed imparzialità del Giudice. Quando però l'insolvenza dell'imprenditore viene segnalata al P.M. da un Giudice che l'abbia rilevata durante un procedimento civile in cui l'imprenditore sia parte, il P.M. ha il potere-dovere di chiedere il fallimento.
Competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale del luogo dove vi è la sede principale dell'impresa. Se il Tribunale che ha pronunciato il fallimento si dichiara incompetente, deve disporre con decreto l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale dichiarato competente e restano validi tutti gli atti precedentemente compiuti. Non rileva, ai fini della competenza, il trasferimento della sede dell'impresa, intervenuto nell'anno precedente alla richiesta di fallimento. Si vuole impedire così che il trasferimento della sede dell'impresa serva da espediente all'imprenditore per ostacolare o ritardare la dichiarazione di fallimento ovvero per scegliere un Tribunale gradito.
Una volta presentata la richiesta di fallimento Il Tribunale in composizione collegiale con le modalità del procedimento in camera di consiglio, apre la fase dell'istruttoria prefallimentare. Il debitore ed i creditori istanti, debbono essere sentiti in udienza e possono presentare memorie, depositare documenti, nominare consulenti, richiedere l'assunzione di prove. Nel procedimento interviene anche il P.M. se ha richiesto il fallimento. Il Tribunale, ad istanza di parte può emettere anche provvedimenti cautelari o conservativi volti a tutelare il patrimonio o l'impresa del debitore, per la durata della fase dell'istruttoria prefallimentare. Il Tribunale terminata la propria istruttoria dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di fallimento.
Il fallito e qualsiasi altra persona vi abbia interesse possono proporre reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, entro il termine di 30 giorni, presso la Corte di Appello. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza di fallimento impugnata. La Corte di Appello in seguito al reclamo può emettere:
Tali sentenze sono ricorribili in Cassazione entro 30 giorni dal deposito Ma sul piano patrimoniale quel che è stato è stato, infatti la revoca del fallimento sul piano patrimoniale fa restare salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari. Tali atti già compiuti possono aver alterato notevolmente la consistenza e composizione del patrimonio del fallito. All' ex fallito non resta quindi che chiedere il risarcimento dei danni al creditore istante, possibile se vi sia stata colpa dello stesso, ottenendo anche il pagamento delle spese processuali e del compenso del Curatore. Spese processuali e compenso del curatore graveranno sull'ex fallito se all'origine della dichiarazione di fallimento vi sia stato un suo comportamento colposo. In caso contrario tali spese sono a carico del Tribunale.
Gli organi fallimentari che sono:
Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento "è l'organo investito dell'intera procedura fallimentare". Inoltre in base alla così detta "vis attractiva" è giudice naturale con entedi tutte le cause che derivano dal fallimento in deroga ai normali criteri di competenza funzionale e per territorio.