Il concorso di persone nel reato: analisi del concorso morale e omissivo

Slide da Unitelma Sapienza sul concorso di persone nel reato, seconda parte. Il Pdf, destinato a studenti universitari di Diritto, approfondisce il concorso morale e omissivo, analizzando criteri causalistici e giurisprudenza con casi pratici.

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Prof. Vincenzo Mongillo
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
(SECONDA PARTE)
3. CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA
REALIZZAZIONE DEL FATTO
Art. 110 c.p.: criterio causalistico
La condotta atipica, secondo la dottrina maggioritaria,
deve aver esercitato un’influenza causale (da
appurarsi in concreto, secondo la formula della
condicio
sine qua non
) sul fatto materiale tipico realizzato
dall’autore o dagli autori.
Tale influenza causale, nel silenzio della legge, può
riguardare, secondo la dottrina:
- l’esecuzione del fatto tipico:
concorso materiale
;
- l’ideazione del fatto tipico, facendo nascere o
rafforzando in altri il proposito di commetterlo:
concorso morale
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Anteprima

Contributo Causale della Condotta Atipica

Realizzazione del Fatto e Criterio Causalistico

UNITELMA SAPIENZA Prof. Vincenzo Mongillo IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (SECONDA PARTE)3. CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA REALIZZAZIONE DEL FATTO Art. 110 c.p .: criterio causalistico

  • La condotta atipica, secondo la dottrina maggioritaria, deve aver esercitato un'influenza causale (da appurarsi in concreto, secondo la formula della condicio sine qua non) sul fatto materiale tipico realizzato dall'autore o dagli autori.
  • Tale influenza causale, nel silenzio della legge, può riguardare, secondo la dottrina: - l'esecuzione del fatto tipico: concorso materiale; - l'ideazione del fatto tipico, facendo nascere o rafforzando in altri il proposito di commetterlo: concorso morale 2

Condotta Agevolatoria

  • Parte della dottrina, però, propende per un'estensione dell'ambito di rilevanza del concorso, ritenendo sufficiente che la condotta atipica abbia soltanto agevolato la realizzazione del fatto tipico. In quest'ottica, rileva tanto un contributo necessario (secondo il criterio della condicio sine qua non), quanto un contributo meramente agevolatore (es. strumento fornito dal complice ma non utilizzato)

F. Palazzo, proponendo una tesi intermedia, distingue tre ipotesi di condotta di partecipazione atipica rilevante ex art.110 c.p .:

  1. condotte insostituibili, condiciones sine quibus non in senso stretto: ad es. comunicazione della combinazione di una cassaforte altrimenti inviolabile;
  2. condotte non insostituibili in astratto ma che determinano la fisionomia di un profilo del fatto storico che concretizza un elemento essenziale o una circostanza del reato: es. Tizio fornisce a Caio un'arma poi effettivamente utilizzata per uccidere (magari Caio si sarebbe potuto procurare altrimenti l'arma idonea ad uccidere ... );
  3. condotte che agevolano significativamente la realizzazione del reato, nel senso di renderlo più grave o più sicuro o più facile (es. palo di una rapina, complici che approvvigionano di vettovaglie rapitori ed ostaggio di un sequestro). Elemento di indeterminatezza: «significativamente» 3

Concorso Materiale: Efficienza Causale

  • Si ha concorso materiale, secondo la dottrina dominante (teoria causale: V. supra), quando una condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per l'esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da parte di altri. E' irrilevante che il contributo sia in astratto sostituibile (ad es. Tizio ha fornito a Caio un'arma concretamente utilizzata per compiere un omicidio, arma che Caio si sarebbe potuto procurare anche in altro modo). L'aspetto decisivo è che la condotta abbia avuto incidenza causale su un fatto storico così come in concreto si è verificato.
  • Se il contributo materiale non è stato causalmente rilevante, potrà eventualmente assumere rilievo, in subordine, a titolo di concorso morale, cioè per aver rafforzato la decisione dell'esecutore di commettere un reato (ad es. la chiave fornita per aprire una cassaforte, ma rimasta inutilizzata, potrebbe rafforzare il proposito criminoso dell'autore o rassicurarlo). 4

Concorso Morale

  • Si ha concorso morale qualora un soggetto con comportamenti esteriori (doni, minacce, consigli, promesse di aiuto successive al fatto, ecc.) faccia nascere in altri il proposito di commettere il fatto che poi viene effettivamente commesso ovvero rafforza in altri un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato. Si tratta quindi di una condotta di influenzamento psicologico della deliberazione criminosa altrui.
  • L'efficienza causale del contributo morale andra appurata in concreto secondo il consueto criterio della condicio sine qua non: accertamento non agevole e che dovrà effettuarsi con il supporto di leggi psicologiche o, più frequentemente, di massime di esperienza.
  • L'accordo rientra nello schema del concorso morale: comune decisione di commettere un reato; l'influenza psichica in tal caso è reciproca.
  • Non realizza un contributo concorsuale morale la mera presenza sul luogo del reato, salvo che si traduca in una manifestazione esteriore di adesione e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso ovvero di rassicurazione.
  • E' irrilevante anche la c.d. connivenza (inerzia ad onta della consapevolezza che altri sia per commettere o stia già commettendo un reato), salvo che il soggetto sia titolare di un obbligo giuridico di impedimento della condotta penalmente rilevante altrui. 5

Concorso Morale: Giurisprudenza

  • Cass., 22/10/2013, n. 50323: in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Fattispecie in tema di estorsione).
  • Cass. sez. VI, 29/01/2015, n. 11396: la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un atteggiamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - nella condotta altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione del reato (esclusa, nella specie, la responsabilità della moglie dell'imputato, accusato della detenzione di droga ai fini di spaccio, in quanto non si è ritenuto univocamente significativo di un contributo agevolativo della donna il fatto che la droga fosse stata ritrovata presso il negozio di ortofrutta e presso l'abitazione, entrambi in uso ai coniugi, potendo da ciò unicamente desumersi la consapevolezza da parte della ricorrente sia della presenza della droga che dell'attività criminosa del marito, il quale si era assunto in via esclusiva la responsabilità dei fatti) 6

Concorso Omissivo in Reato Commissivo

  • Un concorso di persone può realizzarsi pure in forma omissiva, giacché anche con una omissione si può contribuire alla realizzazione di un reato da parte di altri soggetti.
  • Occorrono a tal fine due requisiti:
  1. occorre un obbligo giuridico di impedire la realizzazione del reato da parte di altri; in sua assenza potremmo avere una mera connivenza o un'adesione morale penalmente irrilevanti. Secondo la dottrina prevalente può concorrersi in forma omissiva in reati di mera condotta (es. furto: custode di una gioielleria che permetta a dei malviventi di svuotarla non inserendo il sistema di allarme), in reati commissivi di evento (es. padre che non impedisca l'uccisione del figlio minore da parte di altri parenti), e in reati omissivi sia propri che impropri (disastro ferroviario doloso).
  2. l'omissione deve essere condicio sine qua non della commissione del reato da parte dell'autore: occorre accertare, cioè, che il compimento dell'azione dovuta avrebbe impedito la realizzazione del fatto tipico da parte dell'autore. 7

Consapevolezza e Volontà di Contribuire Causalmente

Realizzazione del Fatto (Dolo di Partecipazione)

L'oggetto del dolo del partecipe abbraccia: - sia il fatto tipico principale, realizzato dall'autore; - sia il contributo causale arrecato dalla condotta atipica del partecipe. Ai fini del dolo di partecipazione non sono necessari: - né il previo accordo, come pretendevano gli esponenti della c.d. Scuola positiva italiana (se presente, l'accordo potrà rilevare ai fini della commisurazione della pena); - né la consapevolezza reciproca dell'altrui attività (si pensi al caso in cui l'autore non sia punibile per mancanza di dolo, a differenza del complice); - né la conoscenza da parte del partecipe delle concrete modalità con cui l'autore eseguirà il reato (ad es. quanti colpi verranno sparati per uccidere; l'abitazione nella quale si verificherà il furto grazie agli strumenti di scasso forniti dal complice a talo scopo). 8

Questioni in Tema di Dolo Concorsuale

Identità della Vittima

  • Identità della vittima: Caso tratto dalla giurisprudenza inglese risalente al 1573 (Saunders and Archer, 2 Plowd. 473): Saunders voleva uccidere sua moglie per sposare un'altra donna e si fece preparare delle mele avvelenate da Archer. Archer e Saunders avevano quindi programmato l'uccisione di una determinata persona. Quando Saunders porse alla moglie una delle mele avvelenate, questa la passo a sua volta alla figlia di tre anni; Saunders non impedì che la bambina la mangiasse per paura di essere sospettato. Archer fu assolto perché l'autore principale aveva intenzionalmente ucciso una persona diversa da quella prevista dal piano criminale, pur avendo il controllo degli avvenimenti.
  • Anche secondo la nostra dottrina il mutamento dell'identità della vittima per scelta autonoma dell'esecutore rende non punibile il partecipe atipico (es. mandante), giacché spezza il legame causale con la condotta del partecipe.
  • Il partecipe restera invece punibile se, per uno scambio di persona dovuto ad errore dell'autore, il fatto venga realizzato a danno di una persona differente da quella che il partecipe voleva offendere (arg. ex art. 60 c.p., che fornisce la disciplina generale dell'error in persona). 9

Reato Diverso da Quello Voluto dai Concorrenti: Art. 116 C.P.

  • Il codice italiano prevede alcune deroghe alla regola del dolo di partecipazione, assai problematiche sul piano del rispetto del principio di colpevolezza: artt. 116 e 117 c.p. L'art. 116 c.p. accolla a titolo di concorso un reato commesso da altri che il partecipe non ha voluto, a condizione che la condotta atipica abbia contribuito causalmente alla realizzazione del fatto (c.d. concorso anomalo).
  • Recita infatti la disposizione che qualora il reato commesso sia diverso da quello che l'agente voleva contribuire a realizzare, questi risponde del reato diverso «se è conseguenza della sua azione od omissione». In tal caso «la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave».
  • Per reato diverso si intende quello avente un differente nomen juris, non ad es. quello circostanziato (es. Cass. 2 luglio 2014, n. 28506)
  • Si tratta di una delle più macroscopiche ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal Codice Rocco, collidenti con il principio di colpevolezza.
  • V'è quindi necessità di un correttivo. Secondo la dottrina l'art. 116 va integrato richiedendo un coefficiente di colpa: il concorrente è punibile quando le circostanze concrete erano tali che un uomo ragionevole, al posto dell'agente, avrebbe previsto che si sarebbe realizzato quel diverso reato, in luogo di quello voluto dal partecipe (prevedibilità in concreto). Ma anche così reinterpretato, l'art. 116 c.p. pone qualche problema sul piano del rispetto del principio di colpevolezza, in particolare in punto di proporzione tra pena e gravità del contributo sul piano psicologico. 10

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