Contributo Causale della Condotta Atipica
Realizzazione del Fatto e Criterio Causalistico
UNITELMA SAPIENZA
Prof. Vincenzo Mongillo
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
(SECONDA PARTE)3. CONTRIBUTO CAUSALE DELLA CONDOTTA ATIPICA ALLA
REALIZZAZIONE DEL FATTO
Art. 110 c.p .: criterio causalistico
- La condotta atipica, secondo la dottrina maggioritaria,
deve
aver
esercitato un'influenza
causale
(da
appurarsi in concreto, secondo la formula della condicio
sine qua non) sul fatto materiale tipico realizzato
dall'autore o dagli autori.
- Tale influenza causale, nel silenzio della legge, può
riguardare, secondo la dottrina:
- l'esecuzione del fatto tipico: concorso materiale;
- l'ideazione
del
fatto
tipico,
facendo
nascere
o
rafforzando
in altri
il
proposito di commetterlo:
concorso morale
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Condotta Agevolatoria
- Parte della dottrina, però, propende per un'estensione dell'ambito di rilevanza
del concorso, ritenendo sufficiente che la condotta atipica abbia soltanto
agevolato la realizzazione del fatto tipico. In quest'ottica, rileva tanto un
contributo necessario (secondo il criterio della condicio sine qua non), quanto un
contributo meramente agevolatore (es. strumento fornito dal complice ma non
utilizzato)
F. Palazzo, proponendo una tesi intermedia, distingue tre ipotesi di condotta di
partecipazione atipica rilevante ex art.110 c.p .:
- condotte insostituibili, condiciones sine quibus non in senso stretto: ad es.
comunicazione della combinazione di una cassaforte altrimenti inviolabile;
- condotte non insostituibili in astratto ma che determinano la fisionomia di
un profilo del fatto storico che concretizza un elemento essenziale o
una circostanza del reato: es. Tizio fornisce a Caio un'arma poi
effettivamente utilizzata per uccidere (magari Caio si sarebbe potuto procurare
altrimenti l'arma idonea ad uccidere ... );
- condotte che agevolano significativamente la realizzazione del reato,
nel senso di renderlo più grave o più sicuro o più facile (es. palo di una rapina,
complici che approvvigionano di vettovaglie rapitori ed ostaggio di un
sequestro). Elemento di indeterminatezza: «significativamente»
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Concorso Materiale: Efficienza Causale
- Si ha concorso materiale, secondo la dottrina dominante
(teoria causale:
V.
supra),
quando una condotta
atipica di aiuto è stata condizione necessaria per
l'esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da
parte di altri. E' irrilevante che il
contributo sia in
astratto sostituibile (ad es.
Tizio ha fornito a Caio
un'arma concretamente utilizzata
per compiere un
omicidio, arma che Caio si sarebbe potuto procurare
anche in altro modo). L'aspetto decisivo è che la
condotta abbia avuto incidenza causale su un fatto
storico così come in concreto si è verificato.
- Se il contributo materiale non è stato causalmente
rilevante, potrà eventualmente assumere rilievo, in
subordine, a titolo di concorso morale, cioè per
aver rafforzato la decisione dell'esecutore di commettere
un reato
(ad es. la chiave fornita per aprire una
cassaforte, ma rimasta inutilizzata, potrebbe rafforzare il
proposito criminoso dell'autore o rassicurarlo).
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Concorso Morale
- Si ha concorso morale qualora un soggetto con comportamenti esteriori (doni, minacce,
consigli, promesse di aiuto successive al fatto, ecc.) faccia nascere in altri il proposito di
commettere il fatto che poi viene effettivamente commesso ovvero rafforza in altri un
proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato. Si tratta quindi di una
condotta di influenzamento psicologico della deliberazione criminosa altrui.
- L'efficienza causale del contributo morale andra appurata in concreto secondo il
consueto criterio della condicio sine qua non: accertamento non agevole e che dovrà
effettuarsi con il supporto di leggi psicologiche o, più frequentemente, di massime di
esperienza.
- L'accordo rientra nello schema del concorso morale: comune decisione di commettere
un reato; l'influenza psichica in tal caso è reciproca.
- Non realizza un contributo concorsuale morale la mera presenza sul luogo del reato,
salvo che si traduca in una manifestazione esteriore di adesione e l'autore ne abbia
tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso ovvero di rassicurazione.
- E' irrilevante anche la c.d. connivenza (inerzia ad onta della consapevolezza che altri sia
per commettere o stia già commettendo un reato), salvo che il soggetto sia titolare di un
obbligo giuridico di impedimento della condotta penalmente rilevante altrui.
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Concorso Morale: Giurisprudenza
- Cass., 22/10/2013, n. 50323: in tema di concorso di persone nel reato, anche la
semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad
integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara
adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e
un maggiore senso di sicurezza (Fattispecie in tema di estorsione).
- Cass. sez. VI, 29/01/2015, n. 11396: la distinzione tra connivenza non punibile e
concorso nel reato va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente
mantenga un atteggiamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun
contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile è richiesto,
invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - nella condotta altrui,
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un
contributo concorsuale alla realizzazione del reato (esclusa, nella specie, la
responsabilità della moglie dell'imputato, accusato della detenzione di droga ai fini
di spaccio, in quanto non si è ritenuto univocamente significativo di un contributo
agevolativo della donna il fatto che la droga fosse stata ritrovata presso il negozio di
ortofrutta e presso l'abitazione, entrambi in uso ai coniugi, potendo da ciò
unicamente desumersi la consapevolezza da parte della ricorrente sia della
presenza della droga che dell'attività criminosa del marito, il quale si era assunto in
via esclusiva la responsabilità dei fatti)
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Concorso Omissivo in Reato Commissivo
- Un concorso di persone può realizzarsi pure in forma omissiva, giacché anche con
una omissione si può contribuire alla realizzazione di un reato da parte di altri
soggetti.
- Occorrono a tal fine due requisiti:
- occorre un obbligo giuridico di impedire la realizzazione del reato da parte di altri; in
sua assenza potremmo avere una mera connivenza o un'adesione morale
penalmente irrilevanti. Secondo la dottrina prevalente può concorrersi in forma
omissiva in reati di mera condotta (es. furto: custode di una gioielleria che permetta
a dei malviventi di svuotarla non inserendo il sistema di allarme), in reati
commissivi di evento (es. padre che non impedisca l'uccisione del figlio minore da
parte di altri parenti), e in reati omissivi sia propri che impropri (disastro ferroviario
doloso).
- l'omissione deve essere condicio sine qua non della commissione del reato da
parte dell'autore: occorre accertare, cioè, che il compimento dell'azione dovuta
avrebbe impedito la realizzazione del fatto tipico da parte dell'autore.
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Consapevolezza e Volontà di Contribuire Causalmente
Realizzazione del Fatto (Dolo di Partecipazione)
L'oggetto del dolo del partecipe abbraccia:
- sia il fatto tipico principale, realizzato dall'autore;
- sia il contributo causale arrecato dalla condotta atipica del
partecipe.
Ai fini del dolo di partecipazione non sono necessari:
- né il previo accordo, come pretendevano gli esponenti della
c.d. Scuola positiva italiana (se presente, l'accordo potrà
rilevare ai fini della commisurazione della pena);
- né la consapevolezza reciproca dell'altrui attività (si pensi
al caso in cui l'autore non sia punibile per mancanza di
dolo, a differenza del complice);
- né la conoscenza da parte del partecipe delle concrete
modalità con cui l'autore eseguirà il reato (ad es. quanti
colpi verranno sparati per uccidere; l'abitazione nella quale
si verificherà il furto grazie agli strumenti di scasso forniti
dal complice a talo scopo).
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Questioni in Tema di Dolo Concorsuale
Identità della Vittima
- Identità della vittima: Caso tratto dalla giurisprudenza inglese risalente
al 1573 (Saunders and Archer, 2 Plowd. 473): Saunders voleva
uccidere sua moglie per sposare un'altra donna e si fece preparare
delle mele avvelenate da Archer. Archer e Saunders avevano quindi
programmato l'uccisione di una determinata persona. Quando
Saunders porse alla moglie una delle mele avvelenate, questa la passo
a sua volta alla figlia di tre anni; Saunders non impedì che la bambina
la mangiasse per paura di essere sospettato. Archer fu assolto perché
l'autore principale aveva intenzionalmente ucciso una persona diversa
da quella prevista dal piano criminale, pur avendo il controllo degli
avvenimenti.
- Anche secondo la nostra dottrina il mutamento dell'identità della
vittima per scelta autonoma dell'esecutore rende non punibile il
partecipe atipico (es. mandante), giacché spezza il legame causale con
la condotta del partecipe.
- Il partecipe restera invece punibile se, per uno scambio di persona
dovuto ad errore dell'autore, il fatto venga realizzato a danno di una
persona differente da quella che il partecipe voleva offendere (arg. ex
art. 60 c.p., che fornisce la disciplina generale dell'error in persona).
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Reato Diverso da Quello Voluto dai Concorrenti: Art. 116 C.P.
- Il codice italiano prevede alcune deroghe alla regola del dolo di partecipazione,
assai problematiche sul piano del rispetto del principio di colpevolezza: artt. 116 e
117 c.p. L'art. 116 c.p. accolla a titolo di concorso un reato commesso da altri che
il partecipe non ha voluto, a condizione che la condotta atipica abbia contribuito
causalmente alla realizzazione del fatto (c.d. concorso anomalo).
- Recita infatti la disposizione che qualora il reato commesso sia diverso da quello
che l'agente voleva contribuire a realizzare, questi risponde del reato diverso «se è
conseguenza della sua azione od omissione». In tal caso «la pena è diminuita
riguardo a chi volle il reato meno grave».
- Per reato diverso si intende quello avente un differente nomen juris, non ad es.
quello circostanziato (es. Cass. 2 luglio 2014, n. 28506)
- Si tratta di una delle più macroscopiche ipotesi di responsabilità oggettiva previste
dal Codice Rocco, collidenti con il principio di colpevolezza.
- V'è quindi necessità di un correttivo. Secondo la dottrina l'art. 116 va integrato
richiedendo un coefficiente di colpa: il concorrente è punibile quando le
circostanze concrete erano tali che un uomo ragionevole, al posto dell'agente,
avrebbe previsto che si sarebbe realizzato quel diverso reato, in luogo di quello
voluto dal partecipe (prevedibilità in concreto). Ma anche così reinterpretato, l'art.
116 c.p. pone qualche problema sul piano del rispetto del principio di
colpevolezza, in particolare in punto di proporzione tra pena e gravità del
contributo sul piano psicologico.
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