Slide di Università sull'adozione, analizzando aspetti storici, legislativi e socioculturali. Il Pdf esplora i processi di adozione in Italia e a livello internazionale, con un focus sulle motivazioni e le sfide, evidenziando il ruolo della pedagogia e della psicologia nel supporto alle famiglie adottive.
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Legnani Francesca ACCOMPAGNARE L'ADOZIONE PERCORSI FORMATIVI PER LA GENITORIALITA' ADOTTIVA Introduzione L'analisi del contesto storico, culturale e legislativo è fondamentale per comprendere l'adozione. L'adozione è una pratica antica che attraversa la storia della umanità che però ha caratteristiche diverse in relazione al contesto storico e sociale, la cosa più recente è che questo venga normato dalla legge e ci sono dei principi sanciti che tengono conto del fatto che tutto questa deve avvenire nell'interesse del bambino non delle famiglie.
La norma ha fatto si che tutto questo processo avvenga solo in alcune condizioni: quando per esempio la famiglia di origine non c'è o non è in grado in alcun modo di provvedere alla crescita del figlio e che quindi per le famiglie adottate ci fossero delle valutazioni serie per stabilire la loro idoneità ad essere genitori adottivi.
La struttura del volume:
1 CAPITOLO ADOZIONE E PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA ORIENTAMENTI LEGISLATIVI E ASPETTI SOCIOCULTURALI SULL'ADOZIONE
Le prassi diffuse in passato:
ð IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL MINORE ALLA FAMIGLIA -> La costituzione della Repubblica italiana sancisce il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo "sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Il diritto del minore alla famiglia trova fondamento anche nella legislazione. La CONVENZIONE DEI DIRITTI dell'infanzia e dell'adolescenza assicura "cure particolari, dove compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, in particolare a colore che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni.
↓ Questa convenzione che è stata sottoscritta dal nostro stato mira alla responsabilizzazione di chiunque sia coinvolto in un procedimento che riguardi un minore attraverso l'approfondimento dei suoi bisogni e individuazione delle scelte più opportune per il suo sviluppo. Il minore, dunque, è visto come un soggetto attivo al quale è riconosciuto il diritto di esprimersi, di essere sentito, in relazione all'età al grado di maturità e alla capacità di rendimento.
Quindi per esempio essere ascoltati anche dal tribunale soprattutto per quanto riguarda le scelte che lo riguardano direttamente.
Circa l'adozione, il documento richiama ad un'attesa opera di vigilanza degli stati affinché sia preservato l'interesse superiore del minore (the best interest of the child) dunque tutte le normative che poi devono essere rese dagli stati che hanno sottoscritto questo dovrebbero essere iscritte nell'interesse del minore.
-> Queste procedure avvengono nel solco della trasparenza, della legalità e nel principio di sussidiarietà fornendo forme di risposta che sono più vicino possibile al bambino e ai suoi bisogni personale.ð
LA LEGISLAZIONE SULL'ADOZIONE Legnani Francesca Negli anni 60, la convenzione europea in materia di adozione mira ad uniformare gli scopi, gli effetti e le procedure dell'adozione di persona minorenni.
L'articolo 18 decreta la creazione di istituzioni pubbliche o private alle quali possano rivolgersi, per aiuto e consiglio, coloro che si accostano all'adozione.
Passaggio molto importante per definire come non sia più una semplice iniziativa privata del singolo ma dove vi sia il bisogno di un'intermediazione (di qualcuno che faccia da garante) e quindi iniziano a nascere per esempio delle istituzioni pubbliche o associazioni che si occupano delle adozioni dando un sostengo ed un supporto, garantendo anche la correttezza del processo di adozione.
Nel nostro paese, la normativa di riferimento per l'adozione e l'affidamento dei minori è la legge del 4 maggio del 1983 n.184, modificata poi nel 2001 con la legge n.149 "Diritto del minore a una famiglia".
↓ Questa normativa afferma il diritto primario di ogni minore a crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia e questo sottolinea ancora una volta l'importanza di fare di tutto perché questo avvenga.
Soltanto in condizioni di impossibilità o in cui si rischia di procurare effetti negativi per il bambino si prendono in considerazione due misure di protezione:
Chi può presentare domanda di adozione? I coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussiste e non abbia avuto luogo alcuna separazione neppure di fatto, per cercare di tutelare il bambino che viene adottato.
E viene chiesto di accertare l'idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (art. 6); infatti, la coppia che chiede di adottare un bambino sia che siano italiani o stranieri inizia un iter per cui vengono sottoposti ad una valutazione abbastanza complessa = in cui sono coinvolti diversi operatori come psicologi o assistenti sociali, che valutano che ci sia il rispetto degli aspetti formali e socio-economici oltre che a quelli affettivi.
Le informazioni relative all'identità dei genitori biologici possono essere fornite dai genitori adottivi, solo su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni solo se sussistono gravi e comprovati motivi, dopo un adeguata preparazione ed assistenza del minore in merito, altrimenti la famiglia adottiva non conosce i genitori biologici (art. 28).
↓ Detto questo però al compimento dei 25 anni di età la persona adottata può presentare richiesta al Tribunale per i Minorenni, per avere accesso alle informazioni relative alla storia adottiva e all'identità dei propri genitori biologici.
-> Capita infatti che soprattutto durante l'adolescenza che le persone adottate sentano il bisogno di andare alla ricerca delle proprie origini e questo crea delle dinamiche psicologiche anche molto complesse = quindi l'età decisiva è stata decretata ai 25 anni di età proprio per esaudire il diritto del bambino di conoscere le sue origini.
Per quanto riguarda l'adozione internazionale si fa riferimento alla legge del 1998 n. 476 che si basa sugli accordi tra gli Stati e vi sono accordi bilaterali che stabiliscono norme specifiche che sono legate a stati diversi con ordinamenti diversi -> anche per quanto riguarda le procedure che portano all'adozioni vi sono norme diverse: alcuni Stati prevedono che la famiglia dopo l'abbinamento risieda nello stato di origine del minore per un certo tempo e solo dopo un osservazione e accurata valutazione fatta durante questo periodo il tribunale dei minori concede la possibilità di adottare il minore oppure no.
↓ L'ente cura la procedura di adozione nel paese estero ed è chiamato a predisporre percorsi informativi sull'adozione; mediare tra le autorità estere e quelle nazionali, nonché tra gli aspiranti genitori adottivi e le autorità competenti; offrire assistenza nel periodo di permanenza all'estero e nel trasferimento in Italia; certificare la "data di inserimento del minore" presso la famiglia adottiva.
Tutte queste norme sono stata prese in carico per evitare situazione accadute in passato in cui vi erano interessi personali e anche poco chiari che attraverso un'intermediazione economica alcune famiglie "acquistassero" e pagassero per avere dei figli da famiglia che magari erano povere ma che se aiutate potevano essere in grado di educare e mantenere i propri figli.
Quindi si ritorna al concetto iniziale molto importante per cu: SE IL BAMBINO PUO' RIMANERE NELLA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE VA AIUTATA LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE A PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO.
↓ Permettendo quindi ai genitori biologici di adempiere al proprio ruolo genitoriale.
Oggi, dunque, non vi è più la possibilità di un'iniziativa diretta da parte di una coppia o di famiglia per adottare un ambino ma si passa sempre da un ente che deve garantire il rispetto di tutti questi criteri per tutelare i minori e la crescita del minore nella sua famiglia di origine se possibile.