Accompagnare l'adozione: aspetti legislativi e socioculturali in psicologia

Slide di Università sull'adozione, analizzando aspetti storici, legislativi e socioculturali. Il Pdf esplora i processi di adozione in Italia e a livello internazionale, con un focus sulle motivazioni e le sfide, evidenziando il ruolo della pedagogia e della psicologia nel supporto alle famiglie adottive.

Mostra di più

15 pagine

Legnani Francesca
ACCOMPAGNARE L’ADOZIONE
PERCORSI FORMATIVI PER LA GENITORIALITA’ ADOTTIVA
Introduzione
L’analisi del contesto storico, culturale e legislativo è fondamentale per comprendere l’adozione. L’adozione è una
pratica antica che attraversa la storia della umanità che però ha caratteristiche diverse in relazione al contesto storico e
sociale, la cosa più recente è che questo venga normato dalla legge e ci sono dei principi sanciti che tengono conto del
fatto che tutto questa deve avvenire nell’interesse del bambino non delle famiglie.
La norma ha fatto si che tutto questo processo avvenga solo in alcune condizioni: quando per esempio la famiglia di
origine non c’è o non è in grado in alcun modo di provvedere alla crescita del figlio e che quindi per le famiglie adottate ci
fossero delle valutazioni serie per stabilire la loro idoneità ad essere genitori adottivi.
La struttura del volume:
1. Adozione e pedagogia della famiglia: mette in luce il quadro legato all’adozione e quali sono i legami con la
pedagogia della famiglia.
2. Il valore pedagogico della parola nell’esperienza di coppie adottive: esplora quello che è lo spazio della
parola, della narrazione e il suo valore pedagogico nelle coppie adottive.
3. La coppia adottiva nel tempo della scelta e dell’attesa. Bisogni e risorse formative: approfondisce l’aspetto
della preadozione.
4. Contributi pedagogici alla delineazione di nuove forme di accompagnamento alla genitorialità adottiva:
riflette sulle forme di accompagnamento alla genitorialità adottiva.
1 CAPITOLO
ADOZIONE E PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA
ð ORIENTAMENTI LEGISLATIVI E ASPETTI SOCIOCULTURALI SULL’ADOZIONE
Le prassi diffuse in passato:
fino al XIX era molto frequente l’abbandono di minori soprattutto in casi di gravidanze avvenute fuori dl
matrimonio o in famiglie molto povere (all’epoca una madre nubile che aveva un figlio veniva stigmatizzata a
livello sociale) figli abbandonati in orfanotrofi o lasciati ad istituti cristiano cattolici, per esempio, ai conventi.)
Uno dei più noti è l’istituto degli innocenti fondato per accogliere tutti quei bambini che non avevano famiglia
Anche oggi questo accade e da qualche tempo negli ospedali è possibile lasciare i figli in queste culle
termiche dove poi bambino verrà prelevato e dato in adozione ad una famiglia (anche in anonimato).
Verso la fine del 1800 si inizia a mettere in discussione questi istituti e soprattutto ci si inizia ad interrogare
sul fatto che siano il posto migliore dove far crescere dei bambini e anche le madri nubili vengono incoraggiate a
riconoscere, allattare e allevare i propri figli, dato che inizia a diventare più tollerante anche la società
1942, entrata in vigore del nuovo Codice civile che rappresenta e segna anche una svolta nella legislazione
relativa all’assistenza dei minori in stato di abbandono, e prevede già alcune forme di adozione:
adozione ordinaria → possibilità di adottare maggiorenni o minori al di sopra degli 8 anni.
Adozione speciale → per i minori sotto agli 8 anni i cui genitori sono sconosciuti o deceduti o si siano rivelati
incapaci di assistere materialmente e moralmente la prole.
Affiliazione avanzata→ da una persona che per 3 anni abbia provveduto all’allevamento della prole
ð IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL MINORE ALLA FAMIGLIA
→ La costituzione della Repubblica italiana sancisce il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo “sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Il diritto del minore alla famiglia trova fondamento anche nella legislazione. La CONVENZIONE DEI DIRITTI dell’infanzia
e dell’adolescenza assicura “cure particolari, dove compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la
nascita, in particolare a colore che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni.
Questa convenzione che è stata sottoscritta dal nostro stato mira alla responsabilizzazione di chiunque sia coinvolto
in un procedimento che riguardi un minore attraverso l’approfondimento dei suoi bisogni e individuazione delle scelte più
opportune per il suo sviluppo. Il minore, dunque, è visto come un soggetto attivo al quale è riconosciuto il diritto di
esprimersi, di essere sentito, in relazione all’età al grado di maturità e alla capacità di rendimento.
Quindi per esempio essere ascoltati anche dal tribunale soprattutto per quanto riguarda le scelte che lo riguardano
direttamente.
Circa l’adozione, il documento richiama ad un’attesa opera di vigilanza degli stati affinché sia preservato l’interesse
superiore del minore (the best interest of the child) dunque tutte le normative che poi devono essere rese dagli stati
che hanno sottoscritto questo dovrebbero essere iscritte nell’interesse del minore.
→ Queste procedure avvengono nel solco della trasparenza, della legalità e nel principio di sussidiarietà fornendo forme
di risposta che sono più vicino possibile al bambino e ai suoi bisogni personale.
Legnani Francesca
ð LA LEGISLAZIONE SULL’ADOZIONE
Negli anni 60, la convenzione europea in materia di adozione mira ad uniformare gli scopi, gli effetti e le procedure
dell’adozione di persona minorenni.
L’articolo 18 decreta la creazione di istituzioni pubbliche o private alle quali possano rivolgersi, per aiuto e
consiglio, coloro che si accostano all’adozione.
Passaggio molto importante per definire come non sia più una semplice iniziativa privata del singolo ma dove vi sia il
bisogno di un’intermediazione (di qualcuno che faccia da garante) e quindi iniziano a nascere per esempio delle
istituzioni pubbliche o associazioni che si occupano delle adozioni dando un sostengo ed un supporto, garantendo anche
la correttezza del processo di adozione.
Nel nostro paese, la normativa di riferimento per l’adozione e l’affidamento dei minori è la legge del 4 maggio del
1983 n.184, modificata poi nel 2001 con la legge n.149 “Diritto del minore a una famiglia”.
Questa normativa afferma il diritto primario di ogni minore a crescere ed essere educato all’interno della propria
famiglia e questo sottolinea ancora una volta l’importanza di fare di tutto perché questo avvenga.
Soltanto in condizioni di impossibilità o in cui si rischia di procurare effetti negativi per il bambino si prendono in
considerazione due misure di protezione:
- l’affido = che è temporaneo, avviene in famiglia o in comunità familiari e che ha come obbiettivo il ritorno del
minore nella sua famiglia di origine (art. 2)
- l’adozione quando è chiaro che il ritorno non sarà possibile (art. 8).
Chi può presentare domanda di adozione?
I coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussiste e non abbia avuto luogo alcuna
separazione neppure di fatto, per cercare di tutelare il bambino che viene adottato.
E viene chiesto di accertare l’idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intendono
adottare (art. 6); infatti, la coppia che chiede di adottare un bambino sia che siano italiani o stranieri inizia un iter per cui
vengono sottoposti ad una valutazione abbastanza complessa = in cui sono coinvolti diversi operatori come psicologi o
assistenti sociali, che valutano che ci sia il rispetto degli aspetti formali e socio-economici oltre che a quelli affettivi.
Le informazioni relative all’identità dei genitori biologici possono essere fornite dai genitori adottivi, solo su
autorizzazione del Tribunale per i Minorenni solo se sussistono gravi e comprovati motivi, dopo un adeguata
preparazione ed assistenza del minore in merito, altrimenti la famiglia adottiva non conosce i genitori biologici (art. 28).
Detto questo però al compimento dei 25 anni di età la persona adottata può presentare richiesta al Tribunale per i
Minorenni, per avere accesso alle informazioni relative alla storia adottiva e all’identità dei propri genitori biologici.
Capita infatti che soprattutto durante l’adolescenza che le persone adottate sentano il bisogno di andare alla ricerca
delle proprie origini e questo crea delle dinamiche psicologiche anche molto complesse = quindi l’età decisiva è stata
decretata ai 25 anni di età proprio per esaudire il diritto del bambino di conoscere le sue origini.
Per quanto riguarda l’adozione internazionale si fa riferimento alla legge del 1998 n. 476 che si basa sugli accordi tra gli
Stati e vi sono accordi bilaterali che stabiliscono norme specifiche che sono legate a stati diversi con ordinamenti
diversianche per quanto riguarda le procedure che portano all’adozioni vi sono norme diverse: alcuni Stati
prevedono che la famiglia dopo l’abbinamento risieda nello stato di origine del minore per un certo tempo e solo
dopo un osservazione e accurata valutazione fatta durante questo periodo il tribunale dei minori concede la possibilità di
adottare il minore oppure no.
L’ente cura la procedura di adozione nel paese estero ed è chiamato a predisporre percorsi informativi sull’adozione;
mediare tra le autorità estere e quelle nazionali, nonché tra gli aspiranti genitori adottivi e le autorità competenti;
offrire assistenza nel periodo di permanenza all’estero e nel trasferimento in Italia; certificare la “data di inserimento del
minore” presso la famiglia adottiva.
Tutte queste norme sono stata prese in carico per evitare situazione accadute in passato in cui vi erano interessi
personali e anche poco chiari che attraverso un’intermediazione economica alcune famiglie “acquistassero” e
pagassero per avere dei figli da famiglia che magari erano povere ma che se aiutate potevano essere in grado di
educare e mantenere i propri figli.
Quindi si ritorna al concetto iniziale molto importante per cu: SE IL BAMBINO PUO’ RIMANERE NELLA SUA FAMIGLIA
DI ORIGINE VA AIUTATA LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE A PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO.
Permettendo quindi ai genitori biologici di adempiere al proprio ruolo genitoriale.
Oggi, dunque, non vi è più la possibilità di un’iniziativa diretta da parte di una coppia o di famiglia per adottare un
ambino ma si passa sempre da un ente che deve garantire il rispetto di tutti questi criteri per tutelare i minori e la
crescita del minore nella sua famiglia di origine se possibile.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Introduzione all'Adozione

Legnani Francesca ACCOMPAGNARE L'ADOZIONE PERCORSI FORMATIVI PER LA GENITORIALITA' ADOTTIVA Introduzione L'analisi del contesto storico, culturale e legislativo è fondamentale per comprendere l'adozione. L'adozione è una pratica antica che attraversa la storia della umanità che però ha caratteristiche diverse in relazione al contesto storico e sociale, la cosa più recente è che questo venga normato dalla legge e ci sono dei principi sanciti che tengono conto del fatto che tutto questa deve avvenire nell'interesse del bambino non delle famiglie.

La norma ha fatto si che tutto questo processo avvenga solo in alcune condizioni: quando per esempio la famiglia di origine non c'è o non è in grado in alcun modo di provvedere alla crescita del figlio e che quindi per le famiglie adottate ci fossero delle valutazioni serie per stabilire la loro idoneità ad essere genitori adottivi.

Struttura del Volume

La struttura del volume:

  1. Adozione e pedagogia della famiglia: mette in luce il quadro legato all'adozione e quali sono i legami con la pedagogia della famiglia.
  2. Il valore pedagogico della parola nell'esperienza di coppie adottive: esplora quello che è lo spazio della parola, della narrazione e il suo valore pedagogico nelle coppie adottive.
  3. La coppia adottiva nel tempo della scelta e dell'attesa. Bisogni e risorse formative: approfondisce l'aspetto della preadozione.
  4. Contributi pedagogici alla delineazione di nuove forme di accompagnamento alla genitorialità adottiva: riflette sulle forme di accompagnamento alla genitorialità adottiva.

Adozione e Pedagogia della Famiglia

Orientamenti Legislativi e Aspetti Socioculturali

1 CAPITOLO ADOZIONE E PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA ORIENTAMENTI LEGISLATIVI E ASPETTI SOCIOCULTURALI SULL'ADOZIONE

Prassi Diffuse nel Passato

Le prassi diffuse in passato:

  • fino al XIX era molto frequente l'abbandono di minori soprattutto in casi di gravidanze avvenute fuori dl matrimonio o in famiglie molto povere (all'epoca una madre nubile che aveva un figlio veniva stigmatizzata a livello sociale) figli abbandonati in orfanotrofi o lasciati ad istituti cristiano cattolici, per esempio, ai conventi.) -> Uno dei più noti è l'istituto degli innocenti fondato per accogliere tutti quei bambini che non avevano famiglia -> Anche oggi questo accade e da qualche tempo negli ospedali è possibile lasciare i figli in queste culle termiche dove poi bambino verrà prelevato e dato in adozione ad una famiglia (anche in anonimato).
  • Verso la fine del 1800 si inizia a mettere in discussione questi istituti e soprattutto ci si inizia a interrogare sul fatto che siano il posto migliore dove far crescere dei bambini e anche le madri nubili vengono incoraggiate a riconoscere, allattare e allevare i propri figli, dato che inizia a diventare più tollerante anche la società
  • 1942, entrata in vigore del nuovo Codice civile che rappresenta e segna anche una svolta nella legislazione relativa all'assistenza dei minori in stato di abbandono, e prevede già alcune forme di adozione: adozione ordinaria -> possibilità di adottare maggiorenni o minori al di sopra degli 8 anni. Adozione speciale -> per i minori sotto agli 8 anni i cui genitori sono sconosciuti o deceduti o si siano rivelati incapaci di assistere materialmente e moralmente la prole. Affiliazione avanzata-> da una persona che per 3 anni abbia provveduto all'allevamento della prole

Riconoscimento dei Diritti del Minore

ð IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEL MINORE ALLA FAMIGLIA -> La costituzione della Repubblica italiana sancisce il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo "sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Il diritto del minore alla famiglia trova fondamento anche nella legislazione. La CONVENZIONE DEI DIRITTI dell'infanzia e dell'adolescenza assicura "cure particolari, dove compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, in particolare a colore che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni.

↓ Questa convenzione che è stata sottoscritta dal nostro stato mira alla responsabilizzazione di chiunque sia coinvolto in un procedimento che riguardi un minore attraverso l'approfondimento dei suoi bisogni e individuazione delle scelte più opportune per il suo sviluppo. Il minore, dunque, è visto come un soggetto attivo al quale è riconosciuto il diritto di esprimersi, di essere sentito, in relazione all'età al grado di maturità e alla capacità di rendimento.

Quindi per esempio essere ascoltati anche dal tribunale soprattutto per quanto riguarda le scelte che lo riguardano direttamente.

Circa l'adozione, il documento richiama ad un'attesa opera di vigilanza degli stati affinché sia preservato l'interesse superiore del minore (the best interest of the child) dunque tutte le normative che poi devono essere rese dagli stati che hanno sottoscritto questo dovrebbero essere iscritte nell'interesse del minore.

-> Queste procedure avvengono nel solco della trasparenza, della legalità e nel principio di sussidiarietà fornendo forme di risposta che sono più vicino possibile al bambino e ai suoi bisogni personale.ð

Legislazione sull'Adozione

LA LEGISLAZIONE SULL'ADOZIONE Legnani Francesca Negli anni 60, la convenzione europea in materia di adozione mira ad uniformare gli scopi, gli effetti e le procedure dell'adozione di persona minorenni.

L'articolo 18 decreta la creazione di istituzioni pubbliche o private alle quali possano rivolgersi, per aiuto e consiglio, coloro che si accostano all'adozione.

Passaggio molto importante per definire come non sia più una semplice iniziativa privata del singolo ma dove vi sia il bisogno di un'intermediazione (di qualcuno che faccia da garante) e quindi iniziano a nascere per esempio delle istituzioni pubbliche o associazioni che si occupano delle adozioni dando un sostengo ed un supporto, garantendo anche la correttezza del processo di adozione.

Nel nostro paese, la normativa di riferimento per l'adozione e l'affidamento dei minori è la legge del 4 maggio del 1983 n.184, modificata poi nel 2001 con la legge n.149 "Diritto del minore a una famiglia".

↓ Questa normativa afferma il diritto primario di ogni minore a crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia e questo sottolinea ancora una volta l'importanza di fare di tutto perché questo avvenga.

Soltanto in condizioni di impossibilità o in cui si rischia di procurare effetti negativi per il bambino si prendono in considerazione due misure di protezione:

  • l'affido = che è temporaneo, avviene in famiglia o in comunità familiari e che ha come obbiettivo il ritorno del minore nella sua famiglia di origine (art. 2)
  • l'adozione quando è chiaro che il ritorno non sarà possibile (art. 8).

Domanda di Adozione e Idoneità

Chi può presentare domanda di adozione? I coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussiste e non abbia avuto luogo alcuna separazione neppure di fatto, per cercare di tutelare il bambino che viene adottato.

E viene chiesto di accertare l'idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (art. 6); infatti, la coppia che chiede di adottare un bambino sia che siano italiani o stranieri inizia un iter per cui vengono sottoposti ad una valutazione abbastanza complessa = in cui sono coinvolti diversi operatori come psicologi o assistenti sociali, che valutano che ci sia il rispetto degli aspetti formali e socio-economici oltre che a quelli affettivi.

Informazioni sui Genitori Biologici

Le informazioni relative all'identità dei genitori biologici possono essere fornite dai genitori adottivi, solo su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni solo se sussistono gravi e comprovati motivi, dopo un adeguata preparazione ed assistenza del minore in merito, altrimenti la famiglia adottiva non conosce i genitori biologici (art. 28).

↓ Detto questo però al compimento dei 25 anni di età la persona adottata può presentare richiesta al Tribunale per i Minorenni, per avere accesso alle informazioni relative alla storia adottiva e all'identità dei propri genitori biologici.

-> Capita infatti che soprattutto durante l'adolescenza che le persone adottate sentano il bisogno di andare alla ricerca delle proprie origini e questo crea delle dinamiche psicologiche anche molto complesse = quindi l'età decisiva è stata decretata ai 25 anni di età proprio per esaudire il diritto del bambino di conoscere le sue origini.

Adozione Internazionale

Per quanto riguarda l'adozione internazionale si fa riferimento alla legge del 1998 n. 476 che si basa sugli accordi tra gli Stati e vi sono accordi bilaterali che stabiliscono norme specifiche che sono legate a stati diversi con ordinamenti diversi -> anche per quanto riguarda le procedure che portano all'adozioni vi sono norme diverse: alcuni Stati prevedono che la famiglia dopo l'abbinamento risieda nello stato di origine del minore per un certo tempo e solo dopo un osservazione e accurata valutazione fatta durante questo periodo il tribunale dei minori concede la possibilità di adottare il minore oppure no.

↓ L'ente cura la procedura di adozione nel paese estero ed è chiamato a predisporre percorsi informativi sull'adozione; mediare tra le autorità estere e quelle nazionali, nonché tra gli aspiranti genitori adottivi e le autorità competenti; offrire assistenza nel periodo di permanenza all'estero e nel trasferimento in Italia; certificare la "data di inserimento del minore" presso la famiglia adottiva.

Tutte queste norme sono stata prese in carico per evitare situazione accadute in passato in cui vi erano interessi personali e anche poco chiari che attraverso un'intermediazione economica alcune famiglie "acquistassero" e pagassero per avere dei figli da famiglia che magari erano povere ma che se aiutate potevano essere in grado di educare e mantenere i propri figli.

Quindi si ritorna al concetto iniziale molto importante per cu: SE IL BAMBINO PUO' RIMANERE NELLA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE VA AIUTATA LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE A PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO.

↓ Permettendo quindi ai genitori biologici di adempiere al proprio ruolo genitoriale.

Oggi, dunque, non vi è più la possibilità di un'iniziativa diretta da parte di una coppia o di famiglia per adottare un ambino ma si passa sempre da un ente che deve garantire il rispetto di tutti questi criteri per tutelare i minori e la crescita del minore nella sua famiglia di origine se possibile.

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.