Università San Raffaele Roma
Prof.ssa Rachele Marseglia
insegnamento
Economia e Diritto dei Consumi
Professore
Rachele Marseglia
Argomento
Lezione 21. La sicurezza dei
prodotti nel codice del consumo
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Articolo 105. Presunzione e valutazione di sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni
comunitarie che disciplinano gli aspetti di
sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando
e' conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro
in
cui
il
prodotto
stesso
e'
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui
deve rispondere sul piano sanitario e della
sicurezza.
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Presunzione di sicurezza del prodotto
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto
concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla
normativa nazionale, quando e' conforme alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono le norme
europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 dicembre 2001.
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Valutazione della sicurezza in assenza di norme
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la
sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il
prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni
della Commissione europea relative ad orientamenti
sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di
buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel
settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al
livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi
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Misure delle Autorità competenti
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le
misure necessarie per limitare o impedire
l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro
o il richiamo dal mercato del prodotto, se
questo si rivela, nonostante la conformità,
pericoloso per la salute e la sicurezza del
consumatore.
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ART. 106 CODICE CONSUMO
Procedure di consultazione e coordinamento
- Procedure di consultazione e coordinamento.
- 1. I Ministeri delle attività produttive, della salute,
del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche
di volta in volta competenti per materia alla
effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107,
provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità
di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di
informazioni mediante un adeguato supporto
informativo operante in via telematica, anche
attraverso il Sistema pubblico di connettività, in
conformità
alle
prescrizioni
stabilite
in
sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la
diffusione delle informazioni.
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ART. 106 CODICE CONSUMO
Criteri per il coordinamento dei controlli
- 2. I criteri per il coordinamento dei controlli
previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una
apposita
conferenza
di
servizi
i
fra
competenti uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1,
convocata almeno due volte l'anno dal
Ministro
delle attività produttive; alla
conferenza partecipano anche il Ministro
della giustizia e le altre amministrazioni di
cui al comma 1 di volta in volta competenti
per materia.
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ART. 106 CODICE CONSUMO
Dati e osservazioni per la conferenza
- 3. La conferenza di cui al comma 2, tiene
conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di
informazione sugli incidenti domestici e
del tempo libero.
- 4. Alla conferenza di cui al comma 2,
possono
presentare osservazioni
gli
organismi di categoria della produzione e
della distribuzione, nonche' le associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e
degli
utenti
Iscritte
all'elenco di
cui
all'articolo 137, secondo modalità definite
dalla conferenza medesima.
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ART. 107 CODICE CONSUMO
Controlli sulla sicurezza dei prodotti
- Controlli.
- 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, controllano che i
prodotti
immessi sul mercato
siano sicuri.
Ministero delle attività produttive comunica
alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che
precede, nonche' degli uffici e degli organi
di cui esse
si avvalgono, aggiornato
annualmente
su
indicazione
delle
amministrazioni stesse.
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ART. 107 CODICE CONSUMO
Misure adottabili dalle amministrazioni
- 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106
possono
adottare tra l'altro le misure
seguenti:
- a) per qualsiasi prodotto:
- 1) disporre, anche dopo che un prodotto e'
stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro,
adeguate
verifiche
delle
sue
caratteristiche di sicurezza fino allo stadio
dell'utilizzo
o
del
consumo,
anche
procedendo
ad
ispezioni
presso
gli
stabilimenti
di
produzione
e
di
confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
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ART. 107 CODICE CONSUMO
Informazioni e campionamenti
- 2) esigere tutte le informazioni necessarie
dalle parti interessate;
- 3) prelevare campioni di prodotti per
sottoporli a prove ed analisi volte ad
accertare
la
sicurezza,
redigendone
processo verbale di cui
deve essere
rilasciata copia agli interessati;
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Rischi in determinate condizioni
- b) per qualsiasi prodotto che possa
presentare
rischi in determinate
condizioni:
- 1) richiedere l'apposizione sul
prodotto, in lingua italiana, di
adeguate avvertenze sui rischi che
esso può presentare, redatte in modo
chiaro e facilmente comprensibile;
- 2) sottoporne l'immissione sul
mercato a condizioni preventive, in
modo da renderlo sicuro;
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Rischi per determinati soggetti
- c) per qualsiasi prodotto che
possa presentare rischi per
determinati soggetti:
- 1) disporre che tali soggetti siano
avvertiti tempestivamente ed in
una forma adeguata di tale
rischio, anche mediante la
pubblicazione di avvisi specifici;
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ART. 107 CODICE CONSUMO
Prodotti pericolosi
- d) per qualsiasi prodotto che può essere
pericoloso:
- 1) vietare, per il tempo necessario allo
svolgimento dei controlli, delle verifiche
o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio,
l'adeguamento del prodotto o di un lotto
di prodotti già commercializzati agli
obblighi di sicurezza previsti dal presente
titolo, qualora non vi sia un rischio
imminente per la salute e l'incolumità
pubblica;
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Divieto di immissione sul mercato
- e) per qualsiasi prodotto
pericoloso:
- 1) vietarne l'immissione
sul mercato e adottare le
misure necessarie a
garantire l'osservanza del
divieto;
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Ritiro dal mercato di prodotti pericolosi
- f) per qualsiasi prodotto pericoloso già
immesso sul mercato rispetto al quale
l'azione già intrapresa dai produttori e
dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
- 1) ordinare o organizzare il suo ritiro
effettivo e immediato e l'informazione
dei consumatori circa i rischi da esso
presentati. I costi relativi sono posti a
carico del produttore e, ove ciò non sia in
tutto o in parte possibile, a carico del
distributore;
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Rischio grave e RAPEX
- 3. Nel caso di prodotti che
presentano un rischio grave le
amministrazioni di cui all'articolo
106
intraprendono le azioni
necessarie per applicare, con la
dovuta
celerità,
opportune
misure
analoghe
a
quelle
previste al comma 2, lettere da
b) a f), tenendo conto delle linee-
guida che riguardano la gestione
del RAPEX di cui all'allegato Il.
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Principio di precauzione e Trattato UE
- 4. Le amministrazioni competenti
quando adottano misure analoghe a
quelle di cui al comma 2 ed in
particolare a quelle di cui alle
lettere d), e) e f), tenendo conto del
principio di precauzione, agiscono
nel rispetto del Trattato istitutivo
della
Comunità
europea,
in
particolare degli articoli 28 e 30, per
attuarle in modo proporzionato alla
gravità del rischio.
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Soggetti interessati dalle misure
- 7. Le misure di cui al presente
articolo
possono
riguardare,
rispettivamente:
- a) il produttore;
- b) il distributore, e, in particolare, il
responsabile della prima immissione
in commercio;
- c) qualsiasi altro detentore del
prodotto, qualora ciò sia necessario al
fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi
derivanti dal prodotto stesso.
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