La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo italiano

Slide dall'Università San Raffaele Roma sulla sicurezza dei prodotti nel codice del consumo. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto, analizza gli articoli 105 e 109, trattando la presunzione di sicurezza e la sorveglianza del mercato.

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Prof.ssa Rachele Marseglia
LEZIONE 21. La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo
insegnamento
ECONOMIA E DIRITTO DEI
CONSUMI
Professore
Rachele Marseglia
Argomento
Lezione
21. La sicurezza
dei
prodotti
nel codice del consumo
1
Prof.ssa Rachele Marseglia
2
Lezione 21. La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo
Articolo 105. Presunzione e valutazione di
sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni
comunitarie che disciplinano gli aspetti di
sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando
e’ conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro in cui il prodotto stesso e’
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui
deve rispondere sul piano sanitario e della
sicurezza.

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Università San Raffaele Roma

Prof.ssa Rachele Marseglia

insegnamento

Economia e Diritto dei Consumi

Professore

Rachele Marseglia

Argomento

Lezione 21. La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo

Lezione 21. La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo

1T Università San Raffaele Roma Prof.ssa Rachele Marseglia

Articolo 105. Presunzione e valutazione di sicurezza.

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e' commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

Lezione 21. La sicurezza dei prodotti nel codice del consumo

2T Università San Raffaele Roma Prof.ssa Rachele Marseglia

Presunzione di sicurezza del prodotto

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

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Valutazione della sicurezza in assenza di norme

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi

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Misure delle Autorità competenti

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

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ART. 106 CODICE CONSUMO

Procedure di consultazione e coordinamento

  • Procedure di consultazione e coordinamento.
  • 1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

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ART. 106 CODICE CONSUMO

Criteri per il coordinamento dei controlli

  • 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi i fra competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

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ART. 106 CODICE CONSUMO

Dati e osservazioni per la conferenza

  • 3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
  • 4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti Iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Controlli sulla sicurezza dei prodotti

  • Controlli.
  • 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Misure adottabili dalle amministrazioni

  • 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
  • a) per qualsiasi prodotto:
  • 1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

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10TJ Università San Raffaele Prof.ssa Rachele Marseglia

ART. 107 CODICE CONSUMO

Informazioni e campionamenti

  • 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
  • 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Rischi in determinate condizioni

  • b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
  • 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
  • 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Rischi per determinati soggetti

  • c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
  • 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Prodotti pericolosi

  • d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
  • 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
  • 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Divieto di immissione sul mercato

  • e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
  • 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Ritiro dal mercato di prodotti pericolosi

  • f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
  • 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Rischio grave e RAPEX

  • 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee- guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato Il.

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Principio di precauzione e Trattato UE

  • 4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

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ART. 107 CODICE CONSUMO

Soggetti interessati dalle misure

  • 7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
  • a) il produttore;
  • b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
  • c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

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