La Società per Azioni: Costituzione, Capitale Sociale e Obbligazioni

Documento di Diritto sulla Società per Azioni, che ne esplora la costituzione, le caratteristiche e le distinzioni tra società aperte e chiuse. Il Pdf, utile per lo studio universitario, approfondisce la tutela del capitale sociale e le obbligazioni come strumenti di finanziamento, descrivendo le diverse tipologie e i diritti degli obbligazionisti.

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LA SOCIETA’ PER AZIONI (Tema 2 - capitolo 6)
1. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI
La società per azioni (s.p.a.) è una società nella quale per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e la
partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
Le caratteristiche essenziali della s.p.a. sono:
● è una società di capitali e come tale dotata di autonomia
patrimoniale perfetta, ossia per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio;
● la limitazione del rischio, in quanto i soci godono del beneficio della
responsabilità limitata e non rispondono con il loro patrimonio personale per i
debiti sociali;
la raccolta del risparmio, perché la società può ricorrere al mercato
finanziario mediante l’emissione di azioni e di obbligazioni.
■ Società per azioni aperte e società per azioni chiuse
In relazione al ricorso o meno al capitale di rischio, le società per azioni
si distinguono in:
società per azioni aperte, che comprendono le s.p.a. quotate in
borsa e sono caratterizzate da un modello legale più rigido, a tutela dei
risparmiatori, basato su norme inderogabili;
società per azioni chiuse, che comprendono tutte le altre s.p.a. e
sono caratterizzate da un modello legale più flessibile, basato su norme
derogabili.
IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI
Il procedimento per costituire una società per azioni è composto dalle
seguenti fasi:
● l’adempimento delle formalità preliminari previste dalla legge;
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● la stipulazione dell’atto costitutivo della società;
● il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle
imprese;
● l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
L’adempimento delle formalità preliminari
Il notaio che redige l’atto costitutivo deve verificare che siano adempiute
le seguenti formalità preliminari:
la sottoscrizione integrale del capitale sociale (che non può
essere inferiore a 50.000 euro) ossia il valore totale dei conferimenti dei
soci deve corrispondere al capitale sociale indicato nell’atto costitutivo.
Sottoscrivere il capitale sociale significa che ciascun socio si impegna a
versare una determinata parte del capitale sociale.
Versare, invece, significa consegnare effettivamente ciò che si era
impegnati a versare;
il versamento presso una banca di almeno il 25% dei
conferimenti in denaro; in caso di società per azioni unipersonale (ossia
con un solo socio), deve essere versato in banca l’intero ammontare dei
conferimenti in denaro;
il rilascio delle autorizzazioni amministrative, qualora siano
richieste dalla legge in base al tipo di attività esercitata (ad esempio, la
costituzione di una s.p.a. avente come oggetto sociale un’attività bancaria
richiede un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia);
all’atto costitutivo deve essere allegata una relazione giurata di
stima dei conferimenti in natura (beni materiali, beni immateriali, crediti) da
parte di un esperto (perito) nominato dal tribunale.

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La Costituzione della Società per Azioni

La società per azioni (s.p.a.) è una società nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

Caratteristiche Essenziali della S.p.A.

Le caratteristiche essenziali della s.p.a. sono:

  • è una società di capitali e come tale dotata di autonomia patrimoniale perfetta, ossia per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
  • la limitazione del rischio, in quanto i soci godono del beneficio della responsabilità limitata e non rispondono con il loro patrimonio personale per i debiti sociali;
  • la raccolta del risparmio, perché la società può ricorrere al mercato finanziario mediante l'emissione di azioni e di obbligazioni.

Società per Azioni Aperte e Chiuse

In relazione al ricorso o meno al capitale di rischio, le società per azioni si distinguono in:

  • società per azioni aperte, che comprendono le s.p.a. quotate in borsa e sono caratterizzate da un modello legale più rigido, a tutela dei risparmiatori, basato su norme inderogabili;
  • società per azioni chiuse, che comprendono tutte le altre s.p.a. e sono caratterizzate da un modello legale più flessibile, basato su norme derogabili.

Il Procedimento di Costituzione di una Società per Azioni

Il procedimento per costituire una società per azioni è composto dalle seguenti fasi:

  • l'adempimento delle formalità preliminari previste dalla legge;
  1. la stipulazione dell'atto costitutivo della società;
  • il deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese;
  • l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'Adempimento delle Formalità Preliminari

Il notaio che redige l'atto costitutivo deve verificare che siano adempiute le seguenti formalità preliminari:

  • la sottoscrizione integrale del capitale sociale (che non può essere inferiore a 50.000 euro) ossia il valore totale dei conferimenti dei soci deve corrispondere al capitale sociale indicato nell'atto costitutivo. Sottoscrivere il capitale sociale significa che ciascun socio si impegna a versare una determinata parte del capitale sociale. Versare, invece, significa consegnare effettivamente ciò che si era impegnati a versare;
  • il versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro; in caso di società per azioni unipersonale (ossia con un solo socio), deve essere versato in banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaro;
  • il rilascio delle autorizzazioni amministrative, qualora siano richieste dalla legge in base al tipo di attività esercitata (ad esempio, la costituzione di una s.p.a. avente come oggetto sociale un'attività bancaria richiede un'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia);
  • all'atto costitutivo deve essere allegata una relazione giurata di stima dei conferimenti in natura (beni materiali, beni immateriali, crediti) da parte di un esperto (perito) nominato dal tribunale.
  1. La stipulazione dell'atto costitutivo

Dopo aver verificato l'adempimento delle suddette formalità preliminari, è necessaria la stipulazione dell'atto costitutivo, con il quale i soci dichiarano di voler costituire la società.

Natura dell'Atto Costitutivo

L'atto costitutivo è:

  • un contratto quando la società per azioni è formata da due o più persone;
  • un atto unilaterale quando la società per azioni è formata da una sola persona (s.p.a. unipersonale).

La società per azioni unipersonale è una società costituita sin dall'inizio da un unico socio oppure, in seguito, è rimasto un solo socio. Per le obbligazioni sociali della s.p.a. unipersonale è responsabile soltanto la società con il suo patrimonio.

Modalità di Costituzione della Società per Azioni

La costituzione di una società per azioni può essere simultanea o progressiva.

  • Nella costituzione simultanea, che è il modo più frequente e più pratico per costituire una società per azioni, il socio o i soci (cosiddetti soci fondatori) dichiarano davanti al notaio di voler costituire la società e sottoscrivono il capitale sociale, impegnandosi a versarlo.
  • Nella costituzione per pubblica sottoscrizione o costituzione progressiva, che è un procedimento più complesso e poco adottato nella pratica:
  • i soci promotori predispongono e depositano presso un notaio il programma contenente gli elementi essenziali della società (l'oggetto, il capitale sociale, ecc.), e invitano il pubblico a aderirvi;
  • i soggetti interessati procedono alla sottoscrizione delle azioni e in seguito, a richiesta dei soci promotori, effettuano i versamenti previsti dalla legge;
    1. quando tutto il capitale sociale è stato sottoscritto e ne sarà stato versato almeno il 25% presso il conto corrente bancario della società, i soci promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori (che è valida con la presenza di almeno la metà dei sottoscrittori), ciascuno dei quali ha un voto, e si procede alla stipulazione dell'atto costitutivo.

    Solitamente si ricorre alla costituzione per pubblica sottoscrizione quando i soci promotori, pur avendo un'idea imprenditoriale, non hanno i soldi per costituire la società per azioni e quindi si rivolgono al pubblico per cercare, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere il capitale sociale necessario per costituire la società per azioni che avevano in mente.

    Elementi dell'Atto Costitutivo

    • L'atto costitutivo di una società per azioni richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico, cioè di un atto scritto da un notaio, e deve contenere i seguenti elementi stabiliti dalla legge:
    • le generalità dei soci, che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche;
    • la denominazione sociale, che deve contenere l'indicazione "società per azioni", anche in forma abbreviata "s.p.a.";
    • la sede legale (è sufficiente indicare soltanto il Comune) e le eventuali sedi secondarie;
    • l'attività che costituisce l'oggetto sociale, ossia il tipo di attività per cui viene creata la società;
    • l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e quello versato, corrispondente al valore dei conferimenti, rispettivamente, promessi ed eseguiti dai soci;
    • il numero delle azioni e il loro eventuale valore nominale;
    • il valore attribuito ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti;
    • le regole per la ripartizione degli utili tra i soci;
    • il sistema di organizzazione della società scelto dai soci o, se non è

    4stato stabilito nulla, si applica il modello tradizionale o legale (esistono anche altri due modelli e precisamente il modello monistico e il modello dualistico);

    • il sistema di amministrazione adottato e il numero degli amministratori;
    • il numero dei componenti il collegio sindacale;
    • eventuali benefici accordati ai soci fondatori o ai soci promotori;
    • l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
    • la durata della società o, se è costituita a tempo indeterminato, il (non superiore ad un anno) trascorso il quale i soci possono recedere dalla società.
    • Oltre all'atto costitutivo, la società per azioni deve dotarsi anche dello statuto, che è un documento che contiene le regole necessarie per il funzionamento della società e, se formato con un atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

    In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le norme dello statuto.

    Il Deposito dell'Atto Costitutivo

    • Il deposito dell'atto costitutivo

    L'atto costituivo, entro 10 giorni dalla stipulazione, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese in cui ha sede la società. Il deposito deve essere fatto dal notaio o dagli amministratori oppure, se essi non vi provvedono, può essere compiuto da ciascun socio con spese a carico della società.

    L'Iscrizione nel Registro delle Imprese

    Al momento del deposito dell'atto costitutivo, deve essere richiesta anche l'iscrizione nel registro delle imprese.

    5Con l'iscrizione, la società per azioni assume la personalità giuridica, ossia diventa un soggetto autonomo di diritto dotato di autonomia patrimoniale perfetta. L'iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè vuol dire che la società è costituita (ossia esiste) soltanto dopo essere stata iscritta. Prima dell'iscrizione, la società per azioni è inesistente (non è prevista la figura di una s.p.a. irregolare, come avviene per le società di persone) e per le operazioni compiute prima dell'iscrizione, rispondono in maniera illimitata e solidale coloro che hanno agito in nome della società per azioni. Dopo l'iscrizione, gli amministratori possono richiedere ai soci i conferimenti ancora dovuti (ossia i conferimenti promessi, ma non ancora eseguiti). L'iscrizione nel registro delle imprese è prevista anche per gli atti societari più importanti, ma in questo caso la pubblicità legale ha soltanto un'efficacia dichiarativa, ossia:

    • gli atti iscritti sono sempre opponibili o efficaci nei confronti dei terzi (cosiddetta presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti);
    • gli atti non iscritti sono opponibili o efficaci nei confronti dei terzi soltanto se la società dimostra che i terzi ne erano a conoscenza (cosiddetta presunzione relativa di ignoranza dei fatti non iscritti).

    Esempio: la revoca del potere di rappresentanza dell'amministratore di una società per azioni è efficace verso un fornitore soltanto se è stata iscritta o, in mancanza, se la società riesce a provare che il fornitore ne era comunque a conoscenza.

    La Nullità della Società per Azioni

    Una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, una società per azioni può essere dichiarata nulla.

    6La nullità si può verificare soltanto per una delle seguenti cause:

    • la mancanza della forma dell'atto pubblico, ossia il fatto che l'atto costitutivo non è stato stipulato da un notaio;
    • l'illiceità dell'oggetto sociale (ad esempio, è illecito l'oggetto sociale riguardante l'attività di rivendita di cose rubate);
    • la mancata indicazione nell'atto costitutivo di uno dei seguenti elementi essenziali: la denominazione sociale, i conferimenti dei soci, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.

    Effetti della Dichiarazione di Nullità

    La dichiarazione di nullità di una società per azioni, che può essere richiesta al tribunale da un qualsiasi interessato (un socio, un amministratore, un creditore, ecc.) non ha efficacia retroattiva e produce lo scioglimento della società, poiché:

    • gli atti giuridici che sono stati compiuti in nome della società, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese e prima della dichiarazione di nullità, rimangono efficaci;
    • fino a quando i creditori sociali non sono stati interamente soddisfatti, i soci non sono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti promessi;
    • la sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritta nel registro delle imprese e deve contenere anche la nomina dei liquidatori.
    • La nullità di una società per azioni è sanabile, in quanto i soci possono eliminare la causa di nullità e tale eliminazione deve essere iscritta nel registro delle imprese.

    Le Modificazioni dello Statuto e il Recesso dei Soci

    Le modificazioni dello statuto di una società per azioni richiedono una deliberazione dell'assemblea straordinaria, approvata dai soci a maggioranza.

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