Documento da Capac Politecnico del Commercio e del Turismo sulla disciplina legislativa dell'attività di mediatore. Il Pdf è una dispensa di Diritto per la Formazione professionale, che copre i requisiti, le procedure amministrative e i diritti del mediatore, con focus sul settore immobiliare.
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Il mediatore è una figura molto antica, conosciuta dai persiani e dagli arabi che lo chiamavano "sapsar" i primi e "simsar" i secondi mentre greci e romani lo definivano con il termine di "proxeneta". Il termine nel medioevo e fino agli anni cinquanta si evolve in "sensale" per poi assumere quello odierno di "mediatore". Ma se la denominazione della figura del mediatore nel corso dei secoli è cambiata così come è cambiato l'oggetto della mediazione, la causa di quest'attività è rimasta sempre la stessa: scambio tra un servizio e un compenso. Il nostro ordinamento giuridico non disciplina esplicitamente il contratto di mediazione ma definisce invece la figura del mediatore. Il mediatore, in base alla definizione data dall'art. 1754 del codice civile, -- che com'è noto risale al 1942 - è "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Norma del codice civile di carattere generale che vale per qualunque attività di mediazione. Quella del mediatore è innanzi tutto un'attività finalizzata a far concludere un affare tra le parti contraenti, messi in relazione dallo stesso mediatore. Il codice civile non parla di conclusione del "contratto" ma usa il termine di "conclusione dell'affare", intendendosi per "affare": "ogni operazione di contenuto economico che si risolve in utilità di carattere patrimoniale". Tale definizione, che si trova in diverse decisioni in materia da parte della Corte di Cassazione è riferibile non solo ai contratti ma ad ogni operazione generatrice d'obbligazioni, cioè ad ogni rapporto giuridico che rivesta carattere vincolante e che riceva tutela dall'ordinamento giuridico, assicurandone l'adempimento. Il rapporto di mediazione secondo quanto previsto dalla relativa normativa specifica, si caratterizza per i seguenti aspetti: "messa in relazione" nessun rapporto di collaborazione o di dipendenza con alcuna delle parti, essa, al contrario, è indipendente e neutrale; l'attività è onerosa l'incontro delle volontà, cioè la conclusione dell'affare, deve realizzarsiattraverso l'attività determinante del mediatore. Il mediatore è un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 del codice civile e in quanto tale ha l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio e all'INPS. La Suprema Corte di cassazione ha individuato due tipologie di mediazione: "mediazione tipica" perché tipicamente prevista dal codice civile e mediazione "atipica ". Se una sola delle parti conferisce l'incarico mentre l'altra si oppone, oppure le parti erano già in relazione 4si ha sempre attività di mediazione, in questo caso "atipica" in quanto al di fuori della previsione del citato articolo 1754 del codice civile. Questa differenza tra mediazione tipica e mediazione atipica è importante ai fini delle responsabilità del mediatore, mentre obblighi e diritti previsti dalle leggi specifiche sulla mediazione sono uguali in entrambi i casi. Nella mediazione tipica, articolo 1754 del codice, non è possibile alcuna deroga alle norme del codice civile, cosa invece possibile nella mediazione atipica in quanto la stessa nasce da un atto negoziale tra le parti. La Corte di Cassazione riconosce la mediazione tipica da un lato come mandato per l'incarico dato al mediatore e dall'altro come mediazione specifica per il rispetto delle leggi che disciplinano questa attività Data la particolare natura giuridica del rapporto di mediazione, ne deriva che il mediatore non ha tuttavia un obbligo giuridico di attivarsi, né quindi ha alcuna responsabilità se non si attiva, e ciò in entrambi i casi di mediazione: sia tipica che atipica La molla che induce il mediatore ad attivarsi è che, nel caso di conclusione dell'affare per il suo tramite, egli ha diritto al riconoscimento della provvigione per l'opera prestata. Il rapporto di mediazione sussiste dunque in virtù dell'effettiva ed imparziale interposizione del mediatore tra le parti, indipendentemente sia dal preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, sia del conferimento dell'incarico, sempre che tale interposizione sia accettata dalle parti e si concreti in una attività diretta a favorire la conclusione dell'affare. Egli non compie atti giuridici per conto delle parti durante la mediazione ma compie atti materiali. Deve esistere pertanto un nesso causale adeguato tra l'opera del mediatore e l'accordo concluso, senza che vi sia dal punto di vista normativo l'intervento dello stesso in tutte le fasi della trattativa; stessa cosa ovviamente non può dirsi dal punto di vista etico-deontologico. Caratteristica fondamentale della figura del mediatore è quindi l'imparzialità, mancando la quale l'attività d'interposizione sconfina in altre figure d'intermediari quali: l'agente di commercio, il procacciatore d'affari, il mandatario, ecc. La legge specifica del 3 febbraio 1989 n. 39 impone, a tutela della professionalità, a tutti coloro che intendono esercitare l'attività d'agente d'affari in mediazione il possesso di determinati requisiti personali, morali e professionali che sono verificati dalla Camera di Commercio del luogo in cui il mediatore ha stabilito la sede della sua impresa secondo la normativa sul Registro imprese mentre secondo il Regolamento di attuazione della legge che ha abolito il Ruolo degli agenti d'affari in mediazione la Camera di commercio competente sarebbe quella di dove il mediatore svolge la sua attività. È ovvio che il citato Regolamento è un atto amministrativo mentre la norma che ha stabilito come Camera di commercio competente quella dove ha sede l'impresa è un atto di legge che prevale comunque sulla norma amministrativa 5
Le Camere di commercio sono enti pubblici autonomi che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Esse hanno una autonomia funzionale con un proprio statuto e un proprio bilancio che definisce i programmi da realizzare. Le Camere di Commercio svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, partecipare a enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali, per gestire o erogare servizi specifici con modalità particolarmente snelle. Le funzioni svolte sono amministrative-economiche e promozionali.
Le principali funzioni amministrative ed economiche sono:
Le funzioni promozionali, sono:
Le Camere di Commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato, dalle Regioni nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
Gli organi di governo sono: