La Commissione Elettorale: storia, funzioni e decadenza

Slide sulla Commissione Elettorale. Il Pdf, di Diritto universitario, illustra la storia, le funzioni e le competenze relative alle liste elettorali, trattando anche la decadenza e il ruolo del Segretario.

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RAGUSA 13/15/16 OTTOBRE
1Lina Lizzio
Sin dal 26 giugno 1913, n.821, la
Commissione Elettorale Comunale era stata il
principale organo del servizio elettorale a
livello del comune .
Le sue competenze riguardavano la tenuta e
la revisione delle liste elettorali.
2Lina Lizzio

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Elettorale

La Commissione Elettorale

RAGUSA 13/15/16 OTTOBRE

Lina Lizzio

1* Sin dal 26 giugno 1913, n.821, la Commissione Elettorale Comunale era stata il principale organo del servizio elettorale a livello del comune . Le sue competenze riguardavano la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Lina Lizzio

Legge Finanziaria 2008

Articolo 2 Comma 30

2LEGGE FINANZIARIA 2008 articolo 2 comma 30 Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal D.p.r. n. 223,/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli artt. 12,13,14 del medesimo testo unico.

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3In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale Comunale. (Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e nomina degli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali)

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Elezione della Commissione Elettorale

D.P.R. 20 Marzo 1967, N.223 Art.12

4ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D.P.R. 20 MARZO 1967, N.223 ART.12 > 1) Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

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Elezione della Commissione Elettorale Comunale

5ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE La Commissione elettorale comunale è eletta dal Consiglio comunale nel proprio seno, nella prima seduta (art. 41, n. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267) e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

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Composizione della Commissione

6COMPOSIZIONE E' presieduta dal Sindaco ed è oggi composta dal presidente e da 3 componenti effettivi ed altrettanti supplenti; in caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede l'Assessore delegato o il Vice-sindaco. › Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal Commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

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Rappresentanza della Minoranza Consiliare

7COMPOSIZIONE › Va ricordato che nella Commissione deve essere obbligatoriamente rappresentata la minoranza consiliare e che l'esito della votazione determina anche la corrispondenza fra membri effettivi e membri supplenti; questa prescrizione ha però valore soltanto al momento della costituzione della Commissione e l'eventuale successivo passaggio di un componente dalla maggioranza consiliare alla minoranza (o viceversa) non produce alcun effetto (§ 8 della Circolare n. 2600/L).

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Validità delle Sedute

8VALIDITA' DELLE SEDUTE Per la validità delle sedute è necessaria, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, ossia del Presidente e di almeno due membri; ogni membro supplente può prendere parte alle operazioni della Commissione soltanto in assenza del corrispondente membro effettivo.

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Surroga dei Componenti

9VALIDITA' DELLE SEDUTE Per i componenti della Commissione elettorale comunale non è prevista la surroga: in caso di decadenza di uno o più di essi, la Commissione continua a funzionare fino a che rimane in carica un numero di componenti, tra effettivi e supplenti, sufficiente per garantire il numero legale.

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Decadenza della C.E.C.

10DECADENZA DELLA C.E.C. Quando i membri effettivi e supplenti si sono ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle sedute, la Commissione decade e il Consiglio comunale deve provvedere entro un mese a rinnovarla. Finché la Commissione non sarà ricostituita le relative funzioni saranno svolte, in caso di necessità, da un Commissario prefettizio.

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Funzione di Segretario della C.E.C.

11FUNZIONE DI SEGRETARIO DELLA C.E.C. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale. Nei comuni superiori ai 10.000 abitanti, tali funzioni possono essere delegate ad un funzionario del comune.

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Non Ammissibilità della Rinnovazione Parziale

Adunanza Generale, 31 Agosto 1967, N. 969 del Consiglio di Stato

12Non ammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale. Adunanza generale, 31 agosto 1967, n. 969 del Consiglio di Stato Il rinnovo della Commissione elettorale comunale può essere soltanto totale e deve avvenire quando i membri effettivi e supplenti si siano ridotti, per qualsiasi causa, in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni. Il divieto si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, in quanto la norma tutela tale rappresentanza solo all'atto della costituzione della commissione.

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Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione del 28 Gennaio 1972, N.51

13Non ammissibilità della rinnovazione parziale della Commissione elettorale comunale. Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 28 gennaio 1972, n.51 > Gli articoli 12 e 13 del D.P.R 20 marzo 1967, n.223 sanciscono che la C.E.C. è eletta dal Consiglio comunale nel proprio seno e che essa è composta da consiglieri di maggioranza e minoranza. Ciò significa che la carica di componente la Commissione è legata alla carica di consigliere comunale. Quando questi si dimette da consigliere o è dichiarato decaduto decade anche dalla Commissione. Quando la presenza di tutti i componenti la C.E.C. rimasti in carica, effettivi e supplenti, è necessaria per il raggiungimento del numero legale, è legittima la partecipazione alle sedute del supplente di un componente effettivo anche quando quest'ultimo è presente.

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