Documento dall'Università degli Studi di Firenze su L'Europa del diritto-P.Grossi. Il Pdf esplora l'evoluzione del diritto in Europa, dal Medioevo all'età moderna, con un focus sulla codificazione francese e austriaca, utile per lo studio universitario di Diritto.
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Si può parlare di Europa come territorio geografico e soprattutto storico culturale e religioso solo a partire dalla disgregazione dell'Impero romano. Durante il Medioevo l'Europa è solo uno spazio geografico. Dall'età moderna esprime anche un insieme di valori spirituali e culturali.
Il diritto ha due significati: Il diritto è l'ordinamento giuridico, cioè l'insieme di norme che regolano una società e sono emanate da un potere pubblico. Il diritto è espressione delle consuetudini dei membri di una società a regolamentare le esperienze della vita quotidiana con delle norme (diritto privato).
La storia del diritto è la storia delle esperienze che i membri di una collettività realizzano nel corso della loro vita quotidiana, esperienze che sono naturalmente molto diverse nei vari periodi storici. Ci sono vari periodi storici: Medioevo -> dal IV/V al XIV secolo Età Moderna -> XIV fino agli inizi del XX secolo Età post moderna -> XX ad oggi.
Il medioevo giuridico tenta di instaurarsi all'interno dei vuoti generali lasciati dal crollo dell'impero romano, intorno al IV-V secolo d.c. A un apparato di potere robusto, solido, se ne sostituisce uno caratterizzato dall'incompiutezza. Riferendosi a quest'ultima, si intende che nessun potere medievale si occupa di tutte le dimensioni della vita della collettività, ma ha lo scopo di regolare soltanto quegli aspetti dei rapporti sociali che servono al mantenimento del potere (esercito, amministrazione pubblica, imposte), attraverso la figura del principe.
Tre le cause di questa incompiutezza: 1- Nel IV-V secolo la popolazione si riduce per carestie e epidemie; si diffonde un senso di sfiducia e incapacità di controllare gli eventi naturali. Dall'antropocentrismo (l'uomo domina sulla natura) si passa al reicentrismo (centralità del cosmo e prevalenza sull'uomo). 2- I primi secoli del nascente medioevo sono contrassegnati dall'inserimento nella civiltà mediterranea di stirpi nordiche. Non c'è più nessuna forma di investitura divina; il capo viene investito dal potere perché è necessaria una guida per l'organizzazione del gruppo, per la difesa contro le invasioni barbariche. 3- La chiesa romana non vede di buon occhio un potere forte ed assoluto, e infatti contribuisce di non poco a una politica anti-assolutistica. Questo è un diritto ordinativo, perché regola e organizza i rapporti tra le persone nei vari contesti e nei vari gruppi sociali, è un diritto che proviene dal basso. In una visione ordinamentale, il diritto è costume stesso che, avvertito come valore della vita associata, viene osservato e diventa vincolante. Esso non è la voce del potere, ma piuttosto l'espressione delle pluralità di forze presenti in un certo assetto sociale. Infatti assisteremo per tutto il medioevo al trionfo del pluralismo giuridico, ossia la possibilità di convivenza di diversi ordinamenti giuridici prodotti da diversi gruppi sociali.
Questo mondo proto-medievale, solcato da una profonda sfiducia collettiva, a causa della mancanza di un potere centrale ed assoluto che investe tutti gli aspetti della vita sociale, non poteva non avere conseguenze a livello antropologico. Si avverte l'insufficienza del soggetto singolo e l'esigenza primaria per lui di rannicchiarsi in seno a comunità ospitali e protettive. Questo genera due conseguenze: 1) nascono società intermedie che si pongono come forme di supplenza, in luogo di un'assente generale forza superiore potere assoluto-centralizzato), e il proporsi di queste società intermedie come nicchie che consentono al soggetto di sopravvivere. Il singolo se sopravvive, sopravvive come membro di una comunità e non come individuo solitario, inerme e fragilissimo al pari di una formica fuori dal formicaio. La realtà socio-politica medievale si presenta allo storico come una frammentatissima complessità comunitaria, una società di società, con un assetto che avrà vita lunga e si dimostrerà vegeto sino all'Anciene regime, alle soglie della rivoluzione francese. Anche la chiesa romana, dominata dall'idea di fondo di una comunità salvante, e questa salvezza eterna rimane difficilmente raggiungibile dal fedele isolato.
I fatti primordiali come forze fondanti: tempo, terra, sangue. Il diritto non si basa più come nella civiltà classiche su filosofie, culture, teorie, ma su fatti naturali e economici attuali. C'è una riscoperta della fattualità del diritto, ossia il diritto riscopre i fatti nella loro genuinità, e per fatti si intendono elementi, accadimenti naturali e economico-sociali. Fra essi appaiono determinanti la terra, il sangue e il tempo, tre forze primordiali che hanno un medesimo significato antropologico, e cioè minimizzano il contributo del singolo, elevando a protagonista dell'esperienza la natura delle cose e il gruppo. Terra, sangue e tempo sottolineano l'imperfezione del singolo rispetto alla perfezione della comunità. Questi fatti sono immediatamente produttivi di diritto, in forza della carica giuridica che è in essi. Quest'epoca trova la sua ispirazione nel naturalismo, cosi spinto da trasfigurarsi in un autentico privativismo.
Il diritto medievale è un diritto fattuale, e questo significa che è prevalentemente basato sulla consuetudine. La consuetudine è un fatto ripetuto nel tempo all'interno di una comunità, perché si avverte in esso una valenza positiva. Esso è un fatto normativo. La ripetizione generalizzata di tale comportamento diventa con il tempo una norma non scritta, diversamente da ciò che accade per una norma scritta che è un atto normativo. La consuetudine ha due caratteri fondamentali: -nasce dal basso -nasce da una situazione (concreta) particolare Le consuetudini del primo medioevo sono regole non scritte ma vengono considerate vincolatissime (costituzioni società).
L'epoca medievale è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente agricolo, ed è impensabile che passando da una valle all'altra, si trovi mutato soltanto il paesaggio agrario, ma altresi quello giuridico di impronta consuetudinaria. Si sente parlare di consuetudo regionis, consuetudo loci, consuetudo terrae. In questo momento si può capire che il ruolo fondamentale di fonte del diritto non può che rispecchiare nella figura del notaio, un uomo di prassi, che non sa nulla di scienza giuridica, ma sa di diritto, quel che basta per occuparsi dei modesti bisogni del momento.
Nell'età moderna la funzione del principe è di essere legislatore e di fare le leggi. Nel medioevo invece la principale funzione del principe è di essere giudice e di applicare con equità le consuetudini esistenti nelle controversie tra i suoi sudditi. L'equità ha il contenuto specifico di una giustizia modellata sulla natura delle cose. Il potere del principe è e sarà per tutta la vicenda medievale "iurisdictio". I testi legislativi scritti emanati dai principi nel medioevo sono gli Edicta, cioè la redazione per scritto di un insieme di norme consuetudinarie, di leggi non scritte preesistenti alle quali viene data una sistemazione e una certificazione di esistenza (es editto di Rotari).
Disciplina dei contratti nei due diversi contesti: Nel diritto Romano vigeva il principio della tipicità dei contratti, cioè la legge offriva ai privati dei modelli prestabiliti di contratto e la tutela era assicurata se le parti adottavano uno dei contratti tipo. Nel diritto Medievale invece, vigeva il principio della atipicità dei contratti, caratteristico dei rapporti sociali basati sulla consuetudine. La disciplina dei rapporti tra uomini e beni e soprattutto terreni agricoli: Nel diritto Romano, il diritto di proprietà è il fondamento della repubblica. Viene fatta una distinzione tra proprietà (pieno possesso del bene) e detenzione (tenere il bene per qualche motivo). Ci possono essere contatti fisici, usi, godimento del bene da parte di soggetti non proprietari ma non avranno rilievo giuridico. Il diritto romano è un diritto civile "ius civile", basato sul cittadino in astratto (antropocentrismo). Nel diritto medievale (reicentrismo) invece, si dà più valore ai dati di fatto economici, come l'uso, il godimento, l'esercizio di un bene, tenendo di conto delle cose e dei terreni agricoli per la sopravvivenza della società. Il diritto proto-medievale è un diritto agrario, basato sulla terra e sui fatti economici della produzione.
La chiesa romana è protagonista della civiltà medievale a tutti i livelli: culturale, religioso, economico-sociale, politico-giuridico. Si pone come un'entità indipendente che risale direttamente a cristo, e produce un diritto proprio "diritto canonico", il quale stabilisce regole che riguardano tutti e non solo la comunità ecclesiale. Il diritto canonico si forma nel corso del tempo attraverso la definizione di regole, prodotte da fonti diverse (pontefici, vescovi, concili, ordini religiosi). Nell' XI secolo, ai tempi del papa Gregorio VII, il vescovo Ivo di Chartres riesce a dare una sistemazione risolutiva al diritto canonico:
Facendo questo Ivo, non aveva inventato alcunchè, aveva semplicemente dato applicazione a un principio generale dell'ordinamento giuridico della chiesa, la "aequitas canonica".
Alla fine del XI secolo ci furono dei cambiamenti sostanziali. Mutato appare il paesaggio agrario, che da prevalentemente agricolo-pastorale è ormai tratteggiato in tutta Europa da terre disboscate, dissodate e riconquistate alla cultura. Di conseguenza si svilupparono anche numerosi villaggi e città, cosi la popolazione comincio a pellegrinare dai castelli ai nuovi borghi e città in pianura, aumentò il commercio e ritornò l'uso della moneta sostituendo il baratto. Il vero protagonista è il mercante professionale. Ci fu uno sviluppo anche a livello culturale, infatti la cultura esce dai monasteri e si sviluppa nelle città (si abbandona il privativismo) e nascono le prime università.