Analisi della Legge 107/2015, La Buona Scuola, per concorsi pubblici

Documento sulla Legge 107/2015, nota come "La Buona Scuola". Il Pdf esamina il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'organico dell'autonomia e l'alternanza scuola-lavoro, utile per lo studio del Diritto e la preparazione a concorsi pubblici.

Ver más

11 páginas

L. 107/2015
Contenuti
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Legge 107 Art. 1 Commi dal 2 al 7
3. Legge 107 Art. 1 Commi 12 14 16 17 19
4. Organico dell’autonomia
5. Legge 107 Art. 1 Commi 21 64 65
6. Piano straordinario di assunzioni
7. Legge 107 Art. 1 Commi dal 95 al 105
8. Percorsi FIT
9. Legge 107 Art. 1 Commi dal 109 al 119
10. Comitato di valutazione
11. Legge 107 Art. 1 Comma 129
12. Compenso per la valorizzazione del personale
13. Legge 107 Art. 1 Commi dal 126 al 130
14. Formazione dei docenti e card
15. Legge 107 Art. 1 Commi 121 122 124
16. Ambiti territoriali
17. Legge 107 Art. 1 Commi 66 68 70 73 74
18. Chiamata diretta
19. Legge 107 Art. 1 Commi 79 80 81 82
20. Alternanza scuola lavoro
21. Legge 107 Art. 1 Commi dal 33 al 41
22. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
23. Legge 107 Art. 1 Commi dal 56 58
Piano triennale dell’offerta formativa Commi dal 2 al 7 e Commi 12 14 16 17
19
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di
istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge
piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi
collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia
del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica
effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26,
la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica
con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero
sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi
degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal
piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture
materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità,
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e
le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni
e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle
risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre.
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è
sostituito dal seguente:

Visualiza gratis el PDF completo

Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.

Vista previa

Contenuti

  1. Piano triennale dell'offerta formativa
  2. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 2 al 7
  3. Legge 107 - Art. 1 - Commi 12 - 14 - 16 - 17 - 19
  4. Organico dell'autonomia
  5. Legge 107 - Art. 1 - Commi 21 - 64 - 65
  6. Piano straordinario di assunzioni
  7. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 95 al 105
  8. Percorsi FIT
  9. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 109 al 119
  10. Comitato di valutazione
  11. Legge 107 - Art. 1 - Comma 129
  12. Compenso per la valorizzazione del personale
  13. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 126 al 130
  14. Formazione dei docenti e card
  15. Legge 107 - Art. 1 - Commi 121 - 122 - 124
  16. Ambiti territoriali
  17. Legge 107 - Art. 1 - Commi 66 - 68 - 70 - 73 - 74
  18. Chiamata diretta
  19. Legge 107 - Art. 1 - Commi 79 - 80 - 81 - 82
  20. Alternanza scuola lavoro
  21. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 33 al 41
  22. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
  23. Legge 107 - Art. 1 - Commi dal 56 - 58

Piano triennale dell'offerta formativa

Commi dal 2 al 7 e Commi 12 - 14 - 16 - 17 - 19

  1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
  2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
  3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
  5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzidegli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
  6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
  7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento.
  8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
  9. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

¿Non has encontrado lo que buscabas?

Explora otros temas en la Algor library o crea directamente tus materiales con la IA.