Documento sulla salute e sicurezza sul lavoro, basato sul D. Lgs. 81/2008. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, tratta principi generali, sorveglianza sanitaria, prevenzione, segnaletica di sicurezza e rischi generici come incendi e primo soccorso.
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BREVE DISPENSA INFORMATIVA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Fonte normativa: DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i
documento interno redatto ai fini della prova di cui all'avviso D.D.A. rep. n. 1861 prot. n. 32625 del 27/11/12
1breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica:
Riconosce il principio dell'effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano
negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica
altresì un'effettività di doveri e l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che
stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett.
b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D.
Lgs. 81/2008 art. 299)
In ambito Universitario il Datore di Lavoro è il Magnifico Rettore.
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2breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Datore di lavoro (Magnifico
Rettore)
Dirigente
(Direttore
di
dipartimento,
Preside,
Dirigenti)
(organizza il lavoro di altre
persone)
Preposto
(Docente,
Ricercatore o referente del
personale tecnico) (vigila e
sorveglia la corretta esecuzione
delle attività lavorative in
sicurezza)
Lavoratore
(esegue
correttamente
le
procedure
lavorative
e
le
procedure di sicurezza)
Ai lavoratori sono equiparati
soci di coop., tirocinanti,
studenti, soggetti esterni, nei
casi in cui facciano uso di
laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici,
biologici,
apparecchiature
fornite
di
videoterminali,
limitatamente ai periodi in cui
siano effettivamente applicati
alle strumentazioni
o
ai
laboratori. (art. 2 comma 1, lett.
a), D. Lgs. 81/2008).
Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile Servizio di prevenzione e
Protezione, RSPP;
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione,
ASPP (facoltativi)
Medico competente
Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
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3breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(dal D. Lgs. 81/2008 art. 17)
Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in
capo al DL l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)
(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 18)
Il Datore di Lavoro (DL) (il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il
soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni è il Dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale nei soli casi nei quali sia preposto a un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice della singola amministrazione, e dotato
di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il DL coincide con l'organo di vertice
medesimo) deve:
v natura dei rischi
v organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure
preventive e protettive
v descrizione degli impianti e dei processi produttivi
v i dati relativi alle malattie professionali
v provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
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5breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)
Il preposto (persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa), è tenuto a:
(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)
I lavoratori (persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono
attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte,
professione, equiparati ai lavoratori) si prendono cura della propria salute e sicurezza
e di quella della altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:
I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la
tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel
medesimo luogo.
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