Breve dispensa informativa su salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008

Documento sulla salute e sicurezza sul lavoro, basato sul D. Lgs. 81/2008. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, tratta principi generali, sorveglianza sanitaria, prevenzione, segnaletica di sicurezza e rischi generici come incendi e primo soccorso.

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breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
!
1 documento interno redatto ai fini della prova di cui all’avviso D.D.A. rep. n. 1861 prot. n. 32625 del 27/11/12
BREVE DISPENSA INFORMATIVA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Fonte normativa: DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i
1. PRINCIPI GENERALI
2. SORVEGLIANZA SANITARIA
3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
4. SEGNALETICA DI SICUREZZA
5. RISCHI GENERICI:
a) Prevenzione incendi
b) Misure di primo soccorso
breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
!
2 documento interno redatto ai fini della prova di cui all’avviso D.D.A. rep. n. 1861 prot. n. 32625 del 27/11/12
1. PRINCIPI GENERALI
Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica:
Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della
provenienza geografica e del genere;
Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati,
cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.
Riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano
negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Cimplica
altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che
stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett.
b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D.
Lgs. 81/2008 art. 299)
In ambito Universitario il Datore di Lavoro è il Magnifico Rettore.

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Breve Dispensa Informativa in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

BREVE DISPENSA INFORMATIVA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Fonte normativa: DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e s.m.i

  1. PRINCIPI GENERALI
  2. SORVEGLIANZA SANITARIA
  3. PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
  4. SEGNALETICA DI SICUREZZA
  5. RISCHI GENERICI:
  • a) Prevenzione incendi
  • b) Misure di primo soccorso

documento interno redatto ai fini della prova di cui all'avviso D.D.A. rep. n. 1861 prot. n. 32625 del 27/11/12
1breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Principi Generali del D. Lgs. 81/2008

Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica:

  • Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della
    provenienza geografica e del genere;
  • Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati,
    cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Riconosce il principio dell'effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano
negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica
altresì un'effettività di doveri e l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che
stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett.
b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D.
Lgs. 81/2008 art. 299)
In ambito Universitario il Datore di Lavoro è il Magnifico Rettore.
documento interno redatto ai fini della prova di cui all'avviso D.D.A. rep. n. 1861 prot. n. 32625 del 27/11/12
2breve dispensa informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Soggetti Coinvolti nella Gestione della Sicurezza

Responsabilità Operative

Datore di lavoro (Magnifico
Rettore)
Dirigente
(Direttore
di
dipartimento,
Preside,
Dirigenti)
(organizza il lavoro di altre
persone)
Preposto
(Docente,
Ricercatore o referente del
personale tecnico) (vigila e
sorveglia la corretta esecuzione
delle attività lavorative in
sicurezza)
Lavoratore
(esegue
correttamente
le
procedure
lavorative
e
le
procedure di sicurezza)
Ai lavoratori sono equiparati
soci di coop., tirocinanti,
studenti, soggetti esterni, nei
casi in cui facciano uso di
laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici,
biologici,
apparecchiature
fornite
di
videoterminali,
limitatamente ai periodi in cui
siano effettivamente applicati
alle strumentazioni
o
ai
laboratori. (art. 2 comma 1, lett.
a), D. Lgs. 81/2008).

Responsabilità Consultive

Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile Servizio di prevenzione e
Protezione, RSPP;
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione,
ASPP (facoltativi)
Medico competente
Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza
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Obblighi del Datore di Lavoro non Delegabili

(dal D. Lgs. 81/2008 art. 17)
Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:

  • La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO
    DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR);
  • La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai
    rischi.

Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in
capo al DL l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)

Definizione e Principali Obblighi del Datore di Lavoro/Dirigente

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 18)
Il Datore di Lavoro (DL) (il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il
soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni è il Dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale nei soli casi nei quali sia preposto a un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall'organo di vertice della singola amministrazione, e dotato
di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il DL coincide con l'organo di vertice
medesimo) deve:

  • nominare il Medico Competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
    prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in
    caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e,
    comunque, di gestione dell'emergenza;
  • nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
    condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto
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    adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li
    espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di
    tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di
    uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di
    Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza
    Sanitaria Obbligatoria (SSO);
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
    dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su
    richiesta di questi e per l'espletamento delle sue funzioni, copia del DVR (art.
    17 e art. 53);
  • nelle azienda con più di 15 lavoratori, indire, direttamente o tramite il SPP, una
    riunione con cadenza minima annuale;
  • aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
    produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza;
  • fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente
    informazioni in merito a:

v natura dei rischi
v organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure
preventive e protettive
v descrizione degli impianti e dei processi produttivi
v i dati relativi alle malattie professionali
v provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
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Definizione e Principali Obblighi del Preposto

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 19)
Il preposto (persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa), è tenuto a:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
    obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
    sicurezza sul lavoro, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
    di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza
    informare i loro superiori diretti;
  • verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
    accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
    in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
    grave ed immediato;
  • astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
    situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
    dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
  • frequentare gli appositi corsi di formazione.

Definizione e Principali Obblighi dei Lavoratori e Soggetti Equiparati

(dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20)
I lavoratori (persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono
attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte,
professione, equiparati ai lavoratori) si prendono cura della propria salute e sicurezza
e di quella della altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto:

  • osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e
    preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi,
    mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
  • utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale,
    quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
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    segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto le
    deficienze delle apparecchiature, dei DPI e condizioni di pericolo, si adoperano
    per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e incombente dandone
    notizia al RLS;
  • non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
  • non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che
    possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
  • partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL;
  • si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs. 81/08 o
    disposti dal Medico Competente (MC).

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la
tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel
medesimo luogo.
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