Le Situazioni Giuridiche Patrimoniali e i Principi del GDPR

Documento di Università sulle Situazioni Giuridiche Patrimoniali. Il Pdf, di Diritto, esamina le situazioni giuridiche patrimoniali, le fonti delle obbligazioni e i principi del GDPR, inclusi i diritti dell'interessato e l'accountability.

Mostra di più

28 pagine

Le Situazioni Giuridiche Patrimoniali
1. Definizione
In diritto, una situazione giuridica patrimoniale si configura come una posizione attiva che fa
capo a un soggetto, detto creditore, il quale ha il diritto di esigere da un altro soggetto, il
debitore, una prestazione, al fine di soddisfare un proprio interesse. Le espressioni utilizzate per
riferirsi a queste situazioni sono: credito, debito, obbligo e rapporto giuridico obbligatorio.
Tali situazioni sono regolate dal Libro IV del Codice Civile, dedicato alle obbligazioni.
2. Distinzione tra Situazioni Giuridiche Patrimoniali e Reali
Situazioni Giuridiche Reali Situazioni Giuridiche Patrimoniali (di credito)
Assolute: opponibili a tutti Relative: opponibili solo tra le parti coinvolte
Immedesimate nella cosa: il titolare ricava utilità direttamente dal bene Mediate: l’interesse
del creditore si realizza attraverso la prestazione del debitore
Inerenti alla cosa Non inerenti alla cosa
Entrambe sono situazioni soggettive a contenuto patrimoniale, ma si distinguono per la
modalità di fruizione e relazione con loggetto del diritto.
3. Le Fonti delle Obbligazioni
Secondo l’art. 1173 c.c., le obbligazioni nascono da:
Contratto (art. 1321 c.c.): accordo tra due o più parti per costituire, regolare
o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Fatto illecito (art. 2043 c.c.): chi causa un danno ingiusto con dolo o colpa è
tenuto al risarcimento.
Altri atti o fatti previsti dalla legge (es. art. 433 c.c. obbligazioni
alimentari).
Le obbligazioni possono derivare anche da atti a titolo gratuito.

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Le Situazioni Giuridiche Patrimoniali

Definizione di Situazione Giuridica Patrimoniale

In diritto, una situazione giuridica patrimoniale si configura come una posizione attiva che fa capo a un soggetto, detto creditore, il quale ha il diritto di esigere da un altro soggetto, il debitore, una prestazione, al fine di soddisfare un proprio interesse. Le espressioni utilizzate per riferirsi a queste situazioni sono: credito, debito, obbligo e rapporto giuridico obbligatorio. Tali situazioni sono regolate dal Libro IV del Codice Civile, dedicato alle obbligazioni.

Distinzione tra Situazioni Giuridiche Patrimoniali e Reali

Situazioni Giuridiche Reali Situazioni Giuridiche Patrimoniali (di credito) Assolute: opponibili a tutti Relative: opponibili solo tra le parti coinvolte Immedesimate nella cosa: il titolare ricava utilità direttamente dal bene Mediate: l'interesse del creditore si realizza attraverso la prestazione del debitore Inerenti alla cosa Non inerenti alla cosa Entrambe sono situazioni soggettive a contenuto patrimoniale, ma si distinguono per la modalità di fruizione e relazione con l'oggetto del diritto.

Le Fonti delle Obbligazioni

Secondo l'art. 1173 c.c., le obbligazioni nascono da:

  • Contratto (art. 1321 c.c.): accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
  • Fatto illecito (art. 2043 c.c.): chi causa un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto al risarcimento.
  • Altri atti o fatti previsti dalla legge (es. art. 433 c.c. - obbligazioni alimentari).

Le obbligazioni possono derivare anche da atti a titolo gratuito.

Gli Elementi Essenziali delle Obbligazioni

La Struttura dell'Obbligazione

L'obbligazione si fonda su una relazione giuridica che coinvolge due situazioni soggettive complesse: una creditoria e una debitoria. Tradizionalmente, si parla di due soggetti (creditore e debitore), ma in realtà ciò che conta è la relazione tra le due posizioni giuridiche. L'art. 1175 c.c. sancisce che entrambe le parti (creditore e debitore) devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

L'Oggetto dell'Obbligazione

L'oggetto è la prestazione, come stabilito dall'art. 1174 c.c .: essa deve essere:

  • Suscettibile di valutazione economica
  • Diretta a soddisfare un interesse del creditore, anche non patrimoniale.

Non è la semplice disponibilità del patrimonio del debitore a costituire l'oggetto dell'obbligazione, ma l'esecuzione della prestazione. Tuttavia, l'art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le prestazioni si distinguono in:

  • Comportamento primario: l'agire del debitore è centrale (es. servizio).
  • Comportamento secondario: l'oggetto è il bene stesso (es. consegna di un oggetto).

Il Carattere Patrimoniale dell'Oggetto

La prestazione deve essere oggettivamente valutabile economicamente, non basta una valutazione soggettiva. Ad esempio:

  • Partecipare gratuitamente a un convegno non costituisce obbligazione.
  • Se è previsto un compenso, si configura un'obbligazione.

L'Interesse del Creditore e del Debitore

L'interesse del creditore deve:

  • Esistere al momento della nascita dell'obbligazione.
  • Sussistere per tutta la durata del rapporto.

Come chiarisce l'art. 1180 c.c., la prestazione può essere eseguita anche da un terzo, salvo che il creditore abbia interesse alla prestazione personale del debitore. L'interesse del debitore, invece, si manifesta nel diritto alla liberazione dall'obbligazione, tutelato dagli:

  • Art. 1180 c.c. (adempimento del terzo)
  • Art. 1206 c.c. (mora del creditore)

Definizione di Rapporto Obbligatorio

Il rapporto obbligatorio è il vincolo giuridico in cui:

  • Il debitore è tenuto a una prestazione economicamente valutabile.
  • Il creditore ha il diritto di esigerla per soddisfare un interesse (anche non patrimoniale).
  • Entrambe le parti devono cooperare per il corretto adempimento.

Tipologie di Obbligazioni

Obbligazioni Civili

  • Hanno natura giuridica vincolante.
  • L'adempimento deve essere esatto, diretto al soddisfacimento dell'interesse del creditore e alla liberazione del debitore.

Obbligazioni Naturali

  • Basate su un dovere morale o sociale, non giuridico.
  • Non possono essere coattivamente pretese.
  • Tuttavia, se spontaneamente adempiute, la prestazione è irripetibile (art. 2034 c.c.).

Esempio: debiti di gioco (art. 1933 c.c.).

Rapporti di Cortesia

  • Manca l'elemento della giuridicità.
  • La mancata prestazione non ha effetti legali, ma solo sociali (es. mancata partecipazione a un invito).

Altri Casi Particolari

Indebito Soggettivo

Due casi:

  • Ex latere accipientis (art. 1189 c.c.): pagamento fatto al creditore apparente.
  • Ex latere solventis (art. 2036 c.c.): pagamento effettuato da chi si credeva debitore.

Ingiustificato Arricchimento (art. 2041 c.c.)

Chi si arricchisce senza giusta causa a danno di un altro deve indennizzarlo nei limiti dell'arricchimento.

Adempimento dell'Incapace (art. 1191 c.c.)

Il debitore incapace non può impugnare il pagamento già eseguito in quanto tale.

Esatto Adempimento

L'esatto adempimento si verifica quando la prestazione è eseguita in modo conforme a quanto pattuito. Richiede:

  • Congruenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente eseguito.
  • Rispetto di tempo e luogo:
  • Tempo: se non è indicato, lo stabilisce il giudice.
  • Luogo: se non indicato, è il luogo dove è sorta l'obbligazione.

Comportamento del Debitore

Il debitore deve agire con:

  • Buona fede oggettiva: correttezza nei comportamenti, valutata in base alle circostanze.
  • Diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.): lo sforzo richiesto dipende dal tipo di obbligazione (di mezzi o di risultato).

L'adempimento deve essere:

  • Integrale (non parziale, salvo accettazione del creditore).
  • Esatto: il debitore non può sostituire la prestazione con un'altra, anche se di pari o maggiore valore, salvo consenso del creditore (art. 1197 c.c.).

Ritardo nell'Adempimento

Il ritardo si verifica quando la prestazione è ancora possibile e utile al creditore.

Tipi di Ritardo

  • Semplice: tutelato dall'art. 1218 c.c. - il debitore è responsabile dei danni se non prova che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile.

Mora del debitore (ritardo qualificato): si verifica quando:

  • RITARDO
  • Il creditore fa una richiesta scritta (mora ex persona).
  • La mora si verifica automaticamente (ex re) nei seguenti casi (art. 1219, co. 2):
  • Debito da fatto illecito;
  • Dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere;
  • Termine scaduto e obbligazione da adempiere al domicilio del creditore.

Effetti della Mora (art. 1221 c.c.)

  • Il debitore non si libera per sopravvenuta impossibilità se non dimostra che la prestazione sarebbe comunque perita anche presso il creditore.

Mora del Creditore (artt. 1206-1207)

Se il creditore rifiuta ingiustamente la prestazione:

  • Il debitore è liberato da responsabilità.
  • Il creditore deve risarcire i danni e sostenere le spese di custodia della cosa.

Inadempimento Definitivo

Si verifica quando:

  • La prestazione è diventata impossibile;
  • La prestazione è ancora possibile ma non più utile al creditore;
  • Il debitore non vuole o non può adempiere.

Conseguenze dell'Inadempimento

  • Se l'inadempimento è imputabile al debitore, egli è responsabile ai sensi dell'art. 1218 (risarcimento danni).
  • Se non è imputabile, l'obbligazione si estingue.

Il debitore deve provare l'assenza di colpa e aver fatto ogni sforzo ragionevole.

Estinzione dell'Obbligazione Diversa dall'Adempimento

Modi alternativi di estinzione:

  • Novazione: nuova obbligazione che sostituisce quella precedente.
  • Remissione: rinuncia volontaria del creditore.
  • Compensazione: estinzione reciproca di debiti/crediti tra le parti.
  • Confusione: stessa persona è creditore e debitore.
  • Impossibilità sopravvenuta: causa non imputabile al debitore rende la prestazione impossibile.

Il Credito

  • Il credito è cedibile (art. 1260 c.c.), salvo sia strettamente personale.
  • Efficacia della cessione (art. 1264 c.c.): quando è accettata o notificata al debitore.
  • Conflitto tra cessionari (art. 1265 c.c.): prevale chi notifica o riceve accettazione per primo con data certa.

Classificazione delle Obbligazioni

In base alla prestazione:

  • Di dare: consegna di una cosa.
  • Di fare: attività da compiere.
  • Di non fare: obbligo di astensione.

In base al risultato:

  • Obbligazioni di mezzi: impegno a svolgere attività con diligenza (es. medico).
  • Obbligazioni di risultato: obbligo di raggiungere un risultato (es. consegna merce).

Altre categorie:

  • Divisibili / indivisibili: in base alla natura o alla volontà delle parti.
  • Alternative: più prestazioni possibili, una sola dovuta.
  • Facoltative: una sola prestazione dovuta, ma il debitore può eseguirneun'altra.
  • Solidali (art. 1292): più debitori/creditori, uno solo può essere costretto o può ricevere per tutti.

Obbligazioni Pecuniarie

Definizione di Obbligazioni Pecuniarie

  • Obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro.

Funzioni del denaro:

  • Unità di misura dei valori;
  • Mezzo di pagamento e scambio;
  • Riserva di valore (liquidità);
  • Strumento di riparazione per danni.

Norme principali:

  • Art. 1224: interessi legali dalla mora, anche se non pattuiti.
  • Art. 1182, co. 3: il pagamento va fatto al domicilio del creditore.
  • Art. 1277: principio nominalistico -> si paga in moneta avente corso legale, per il valore nominale.

Rischi:

  • Perdita del potere d'acquisto;
  • Cambio valuta tra Stati.

Clausole di tutela:

  • Rivalutazione monetaria (es. indice ISTAT);
  • Interessi:
  • Corrispettivi (per il solo uso del denaro, art. 1282);
  • Moratori (sanzione per il ritardo).

Pagamento Obbligazioni Pecuniarie

Mezzi di pagamento:

  • Contante (limite: 2000€);
  • Moneta elettronica/scritturale (es. carte, bonifici).

Definizione (TUB art. 1, co. 2, lett. h-ter): Valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresenta un credito verso l'emittente per operazioni di pagamento. Strumenti esclusi dal concetto di moneta elettronica:

  • Usabili solo presso l'emittente o in una rete limitata; Validità ristretta geograficamente o per beni/servizi specifici.

Valute Virtuali / Criptovalute

Una valuta virtuale è una forma di moneta digitale non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esiste solo in formato elettronico e viene utilizzata all'interno di comunità virtuali o piattaforme online. Esempi: I crediti nei videogiochi Una criptovaluta è un tipo specifico di valuta virtuale che utilizza la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni e controllare la creazione di nuove unità. È quasi sempre decentralizzata, spesso basata su blockchain. Esempi: Bitcoin (BTC)

Differenze Principali tra Valuta Virtuale e Criptovaluta

Aspetto Valuta Virtuale Criptovaluta Esistenza fisica Solo digitale Solo digitale Controllo Può essere centralizzata Di solito decentralizzata Tecnologia Può non usare blockchain

Blockchain

La blockchain è una tecnologia che:

  • Registra le transazioni in modo pubblico, sicuro e immutabile;
  • È distribuita tra i partecipanti (nodi);
  • Ogni transazione è verificata tramite crittografia asimmetrica (chiave pubblica e privata);

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.