Documento da Ambienterosa Consulenze Ambientali su Ispettore Ambientale Inquadramento Giuridico, Poteri e Responsabilità. Il Pdf, un corso di formazione aggiornato a Gennaio 2022, tratta la normativa in materia di rifiuti, definizioni e classificazioni, utile per concorsi pubblici di Diritto.
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L'ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.
Poiché la protezione ambientale sta diventando un'esigenza sempre più impellente e collettiva, alcuni Comuni, allo scopo di assicurare un superiore e migliore servizio ai cittadini in materia di tutela dell'ambiente, corretto conferimento dei rifiuti, prevenzione in materia di abbandono dei rifiuti, hanno previsto la possibilità di utilizzare la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, il quale ha il compito di contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e controllare le modalità della raccolta differenziata. Si ricorda che tali compiti sono già svolti dai Corpi di Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine, ma al fine di garantire un servizio sempre più efficiente, viene prevista per l'appunto anche l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale, il quale svolge anche attività divulgative e formative per i cittadini riguardanti le corrette modalità della raccolta differenziata, del riciclo e della diminuzione circa la produzione dei rifiuti. Le Guardie Ambientali possono essere a carattere volontario e tale ruolo può essere rivestito anche da personale sprovvisto di rapporti lavorativi con l'Ente territoriale. Si ricorda che il Comune può stabilire che l'accertamento delle sanzioni può essere effettuato dalla Polizia Municipale, dai dipendenti Comunali e anche da personale aderente ad associazioni di volontariato, i c.d. "Ispettori ambientali" attraverso un espresso provvedimento sindacale. Gli ispettori ambientali volontari possono svolgere le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento delle sanzioni previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali, esclusivamente in materia ambientale, controllando la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di competenza del Comune. Il Sindaco procede alla nomina degli ispettori ambientali volontari comunali tramite decreto motivato. I candidati considerati idonei devono aver superato uno specifico corso di formazione e l'esame finale. L'Ispettore ambientale volontario, per l'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in materia di tutela ambientale, contesta il verbale (a parere della scrivente di solo accertamento, e non di contestazione, il quale, quest'ultimo, sarà poi redatto dalla Forza di Polizia / Ufficiale Accertatore individuato all'interno del provvedimento sindacale) ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ex artt. 13 e 14; infatti, in conformità al contenuto dell'art. 13 della Legge 689/1981, agli organi addetti al controllo viene data la possibilità di procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, al fine di procedere all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma di denaro. L' art. 14, comma 1 della Legge 689/1981, invece, dispone che "la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa". Inoltre si sottolinea che i volontari, durante l'espletamento delle loro funzioni, una volta ricevuta la nomina sindacale, sono Pubblici Ufficiali (art 357 c.p.) ed eseguono funzioni di polizia amministrativa. L'intervento e i protocolli sanzionatori degli Ispettori ambientali devono essere elaborati in accordo con il Corpo di Polizia Municipale, il quale svolge la funzione di controllo e di coordinamento del servizio, sovrintendendo le procedure in materia sanzionatoria. Gli Ispettori ambientali daranno sicuramente un sostegno fondamentale alle polizie locali ma non possono sostituire quest'ultime. Infatti, al fine di assicurare un intervento ambientale ottimale, è indispensabile che la figura del volontario sia coadiuvato dalle istituzioni pubbliche, dunque dall'autorevolezza delle Polizia Locale la quale si occuperà dell'organizzazione del servizio, della gestione delle procedure sanzionatorie e dell'ineluttabile contenzioso con l'utenza.
I rifiuti urbani sono gestititi direttamente dai Comuni. I Comuni approvano un proprio Regolamento comunale allo scopo di organizzare concretamente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, prodotti nei diversi territori comunali, regolando le varie fasi della gestione di tali rifiuti: conferimento, raccolta, cernita, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento, pulizia e spazzamento. Compete infatti ai Comuni la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd.T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito "d.lgs. 267/2000"), delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani disciplinati dal Regolamento comunale. Anche ai sindaci sono attribuite importanti funzioni nella gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 191 e 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. T.U. dell'ambiente, di seguito "d.lgs. 152/2006"). L'art. 191 del d.lgs. 152/2006 prevede infatti che qualora ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, quale extrema ratio, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono adottare ordinanze contingibili e urgenti con cui disporre la temporanea gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque delle disposizioni contenuto nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Parallelamente, come di avrà modo di approfondire in seguito, l'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006 riconosce al sindaco il potere-dovere di disporre con ordinanza il ripristino ambientale a carico del trasgressore del divieto di abbandono di rifiuti. A ciò si aggiungono inoltre i poteri generali attribuiti al sindaco dal d.lgs. 267/2000, laddove ricorrano situazioni di particolare emergenza. Così, l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 267/2007 prevede che il sindaco può adottate ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. L'art. 54 del d.lgs. 267/2000, regolante le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, stabilisce poi, al comma 4, che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Risulta anzitutto fondamentale, prima di affrontare la questione dell'individuazione dei soggetti deputati ai controlli, ricostruire la base normativa sulla quale si fonda la competenza dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, è l'art. 198 del d.lgs. 152/2006 la norma da cui prendere le mosse. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinandone la gestione con appositi regolamenti, i quali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
Ai Comuni in aggiunta agli obblighi di dover fornire le necessarie informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani sono inoltre riconosciute importanti funzioni in materia di raccolta differenziata, sia al fine di incrementarne la diffusione (cfr. art. 205 del d.lgs. 152/2006), sia come ambito territoriale rispetto al quale