Metodologia: evoluzione della professione infermieristica in Italia

Documento di Università su Metodologia - Pittella. Il Pdf illustra il processo di professionalizzazione dell'assistenza infermieristica in Italia, ripercorrendo le tappe legislative e formative dal 1925 al 1994, con un focus sui requisiti di ammissione e la definizione del profilo professionale.

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Metodologia - Pittella
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METODOLOGIA
Processo di professionalizzazione dell’assistenza infermieristica in italia
Così come la si intende in tempi moderni (1860), l’assistenza infermieristica ha
sempre avuto la connotazione e la caratteristica di professione perchè esercitata da
professionisti con preparazione teorico-scientifica e delle competenze
tecnico-operative ed organizzative che sono specifiche proprie dell'ambito
disciplinare e professionale di appartenenza.
Formazione
1925→ R.D. 1832“scuole convitto per infermiere” e “scuole specializzate di
medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale” (ass.
sanit. , visitatrici..)
1940→ L.1098→ disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie e di igiene
sociale,
nonché dell’arte ausiliaria di puericultrice (specializzazioni -
corso
abilitante FAD - corso annuale puericultrice)
1954→ L. 1046→ scuole infermiere\i generici (corso annuale per I.G.)
1956→ L. 1420→ titolo scuola media inferiore obbligatorio per accesso a
scuole
convitto
1965→ D.P.R. 775→ modifica dello statuto dell’università degli studi di Roma
istituzione scuola speciale per Dirigenti dell’assistenza
infermieristica= scuola superiore finalizzata a formare infermieri
destinati a ricoprire posizioni di responsabilità gestionale, dirigenziale e
didattica all’interno delle strutture sanitarie e in ambito educativo.
→ prima in italia per la formazione di infermieri dirigenti e docenti di
vari livelli
→ durata biennale
Requisiti di ammissione:
Maturità
I.P (titolo di infermiere professionale antecedentemente
acquisito)
Esperienza pratica
Esame\colloquio per verificare le capacità e le conoscenze
pregresse
Esami e tesi finali dimostrava la capacità di applicare le
conoscenze acquisite.
Metodologia - Pittella
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1971→ L. 124 →
estensione dell’esercitazione professionale anche al personale
maschile, organizzazione delle relative scuole, norme transitorie per
formazione del personale di assistenza diretta;
scuole convitto→ scuole per infermieri professionali
requisiti di ammissione:
ammissione 3 anno di scuola superiore
età minima 17 anni
ostetriche, vigilatrici d’infanzia e infermieri generici ammessi
direttamente al 2°anno
1973→ L.795→ approvazione ed esecuzione dell'accordo europeo di
Strasburgo
1967 sull’istruzione e formazione dell’infermiere.
uniformare i programmi di formazione del personale infermieristico
stabilire criteri comuni di qualità per corsi di formazione, garantendo
loro di essere riconosciute per il loro titolo di studio in tutti i paesi della
CEE (comunità economica europea)
1975→ D.P.R. 867→ modificazione all’ordinamento delle scuole per infermieri
professionali ed ai relativi programmi d’insegnamento
durata degli studi 3 anni
1980→ L.243→ straordinaria riqualificazione professionale (soppressione) dei
corsi per I.G(1954) e psichiatrici (1909).
TULS 27 Luglio 1934 → R.D. 1265 “testo unico delle leggi sanitarie”
Distinse gli operatori sanitari in 3 categorie
1. Professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista,
odontoiatra 1985);
2. Professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria vigilatrice e
infermiera diplomata)
3. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico
ortopedico\ernista, tecnico sanitario di radiologia e infermiere abilitato o
autorizzato)
PROFESSIONE INFERMIERISTICA AD OGGI
Corpus complesso e sistematico di conoscenze e strumenti teorici e metodologici
elaborati dalla professione infermieristica allo scopo di esercitare le proprie
specifiche funzioni, nel campo della tutela e della promozione della salute individuale
e collettiva.

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Anteprima

Processo di professionalizzazione dell'assistenza infermieristica in Italia

Così come la si intende in tempi moderni (1860), l'assistenza infermieristica ha sempre avuto la connotazione e la caratteristica di professione perchè esercitata da professionisti con preparazione teorico-scientifica e delle competenze tecnico-operative ed organizzative che sono specifiche proprie dell'ambito disciplinare e professionale di appartenenza.

Formazione

  • 1925-> R.D. 1832 -> "scuole convitto per infermiere" e "scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale" (ass. sanit. , visitatrici .. )
  • 1940-> L.1098-> disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice (specializzazioni - corso abilitante FAD - corso annuale puericultrice)
  • 1954-> L. 1046-> scuole infermiereli generici (corso annuale per I.G.)
  • 1956-> L. 1420-> titolo scuola media inferiore obbligatorio per accesso a scuole convitto
  • 1965-> D.P.R. 775-> modifica dello statuto dell'università degli studi di Roma o istituzione scuola speciale per Dirigenti dell'assistenza infermieristica= scuola superiore finalizzata a formare infermieri destinati a ricoprire posizioni di responsabilità gestionale, dirigenziale e didattica all'interno delle strutture sanitarie e in ambito educativo. -> prima in italia per la formazione di infermieri dirigenti e docenti di vari livelli -> durata biennale o Requisiti di ammissione:
    • Maturità I.P (titolo di infermiere professionale antecedentemente acquisito)
    • Esperienza pratica Esamelcolloquio per verificare le capacità e le conoscenze pregresse Esami e tesi finali dimostrava la capacità di applicare le conoscenze acquisite.
  • 1971-> L. 124 -> o estensione dell'esercitazione professionale anche al personale maschile, organizzazione delle relative scuole, norme transitorie per formazione del personale di assistenza diretta; ○ scuole convitto-> scuole per infermieri professionali ○ requisiti di ammissione: ammissione 3 anno di scuola superiore età minima 17 anni ostetriche, vigilatrici d'infanzia e infermieri generici ammessi direttamente al 2ºanno
  • 1973-> L.795-> approvazione ed esecuzione dell'accordo europeo di Strasburgo 1967 sull'istruzione e formazione dell'infermiere. o uniformare i programmi di formazione del personale infermieristico ○ stabilire criteri comuni di qualità per corsi di formazione, garantendo loro di essere riconosciute per il loro titolo di studio in tutti i paesi della CEE (comunità economica europea)
  • 1975-> D.P.R. 867-> modificazione all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi d'insegnamento ○ durata degli studi 3 anni
  • 1980-> L.243-> straordinaria riqualificazione professionale (soppressione) dei corsi per I.G(1954) e psichiatrici (1909).

TULS 27 Luglio 1934

R.D. 1265 "testo unico delle leggi sanitarie" Distinse gli operatori sanitari in 3 categorie

  1. Professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista, odontoiatra 1985);
  2. Professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria vigilatrice e infermiera diplomata)
  3. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedicolernista, tecnico sanitario di radiologia e infermiere abilitato o autorizzato)

Professione infermieristica ad oggi

Corpus complesso e sistematico di conoscenze e strumenti teorici e metodologici elaborati dalla professione infermieristica allo scopo di esercitare le proprie specifiche funzioni, nel campo della tutela e della promozione della salute individuale e collettiva.

  • Lungo periodo di scolarità: 3 anni= L.B. + 2 anni= L.M. + master + dottorato)
  • prove di abilitazione (titolo abilitante)

-> Iscrizione ad Albo\Collegio\Elenchi (art.2229 C.c., DM 739\94) -> Modelli teorico-concettuali di riferimento -> Modelli deontologici (codice deontologico 2019)

  • Sviluppo di attitudini e capacità

Modalità organizzative autonome (L.42199) -> Orientamento verso i risultati

  • organi di tutela della professione (L. 03\2018 O.P.I)
  • Riconoscimento sociale!

Laurea in Infermieristica

180 CFU

Master di I Livello

60 CFU

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

120 CFU

Master di II Livello

60 CFU

Dottorato di Ricerca

180 CFU

Percorsi per lo sviluppo delle competenze

Di Base

neolaureato

Generale

Su tutto il ruolo

Specialistico

Tipico di un determinato settore

ECM

ECM MASTER COORDINAMENTO MASTER CLINICI LAUREA MAGISTRALE AVANZATA "SPECIALIZZAZIONE" D509\99

I decreti ministeriali determinano il numero di crediti per l'acquisizione del diploma di specializzazione. Il professionista deve possedere, oltre alle competenze specifiche professionali, la capacità continua di crescita professionale al fine di erogare efficacemente ed in sicurezza le migliori prestazioni professionali possibili; di conseguenza la necessità di studio continuo, confronto, aggiornamenti, ricerca ... a qualsiasi livello e a qualsiasi anzianità di esercizio professionale (DM 739\94 art.1 comma 4; CD. punto 3.1) A tal proposito Patricia Benner nel 1984 definisce 5 livelli di crescita e competenza professionale:

  1. Novizio-> comportamento governato da regole, limitato e privo di flessibilità
  2. Principiante
  3. Avanzato
  4. Abile
  5. Esperto-> enorme esperienza e comprensione intuitiva di ogni situazione

Competenza

qualità necessaria al fine di risolvere problemi in un determinato contesto organizzativo.

Conoscenza

SAPERE

Capacità

SAPER FARE

Esperienze, Tecniche, Comportamenti

SAPER ESSERE il Know How acquisito e riproducibile

Un professionista deve assolutamente essere a piena coscienza del proprio ruolo e del proprio status attraverso le normative giuridiche che definiscono tanto la professione quanto il professionista specificando così gli ambiti di competenza e gli obiettivi da perseguire. Storicamente in italia la professione infermieristica possiede un corpus giuridico molto nutrito che riguarda sia la formazione e sia l'esercizio professionale. Attualmente i riferimenti legislativi di base si riferiscono a:

  • D.M. 793\1994
  • L.42\1999
  • Codice Deontologico 2019
  • L.251\2000
  • L.4312006

Una professione per essere definita come tale deve possedere anche un impatto e una visibilità sociale, qualità che derivano da caratteristiche che la connotano come professione socialmente riconosciuta e di utilità. -> Dal punto di vista giuridico e normativo dove si colloca la professione, la sua formazione e l'esercizio infermieristico?

Professioni Intellettuali

Mestieri e Professioni

La loro distinzione corrisponde a grossomodo a quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Generalità giurisprudenziali: Codice Civile, libro V del lavoro, Capo II delle P.I. Art.2229 esercizio professioni intellettuali "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione agli appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione a questi, la loro tenuta e il potere disciplinare sugli iscritti sono affidati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello stato, salvo che la legge disponga diversamente."

  • le professioni intellettuali consistono nel compimento di attività di natura intellettuale, il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica. Si caratterizzano per: autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento e per la responsabilità diretta e personale sul proprio operato.

L. 341\1990 "riforma degli ordinamenti didattici universitari"

L'università include nella propria organizzazione didattica, un nuovo corso di studi triennale di tipo professionalizzante: DIPLOMA UNIVERSITARIO. -> tutor clinico per tirocinio + C.F. per costruzione dei curricula e passaggi ad altri corsi.

Art. 1 titoli universitari

Le università rilasciano i seguenti titoli:

  1. D.U.
  2. D.L.
  3. D.S.
  4. D.R.

Art. 2 Diploma universitario

  1. Il corso di D.U. si svolge presso le facoltà, dura da un min. 2 anni ad un max. 3 anni, in conformità con le norme dell'unione europea per i diplomi di I livello. Il suo obiettivo è fornire agli studenti un'adeguata conoscenza dei metodi e dei contenuti culturali e scientifici necessari per raggiungere la preparazione richiesta in specifiche aree professionali.
  2. Le facoltà riconoscono, in tutto o in parte, gli studi svolti nei corsi di D.U. o D.L per consentire il proseguimento degli studi verso titoli affini (lauree o D.U.). Questo riconoscimento avviene secondo criteri stabiliti da decreti specifici, con l'obbligo di garantire tale procedura.

Art. 3 diploma di laurea

Svolto nelle facoltà ha durata tra 4 e 6 anni. Il suo obiettivo è fornire agli studenti conoscenze avanzate di metodi, contenuti culturali, scientifici e professionali di alto livello.

Art. 4 diploma di specializzazione

Si consegue dopo la laurea, al termine di un corso di almeno 2 anni. Rivolto alla formazione di specialisti in specifici settori professionali. Si svolge presso scuole di specializzazione regolamentate dal D.P.R. 162\1982.

Art. 5 dottorato di ricerca

I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Art.7 disposizioni per le scuole dirette a fini speciali

Stabilisce che le università entro un anno dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 9, devono decidere il destino delle scuole dirette a fini speciali scegliendo tra: - sopprimerle - trasformarle in corsi D.U. - confermarle nei loro statuti

Art. 9 ordinamento dei corsi di D.U., D.L. e di specializzazione

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, il presidente della repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, emana uno o più decreti per definire e aggiornare gli ordinamenti didattici. I decreti devono rispettare i seguenti criteri:

  • Conformità delle normative comunitarie in materia;
  • Riduzione delle duplicazioni tra insegnamenti e introduzione di innovazioni basate su criteri disciplinari omogenei;
  • Organizzazione dei corsi all'interno delle facoltà per evitare sovrapposizioni e facilitare il passaggio al nuovo ordinamento;
  • Definizione delle aree disciplinari, intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per garantire obiettivi formativi adeguati, da includere nei curricula, che devono essere adottati dalle università al fine di consentire l'accesso agli esami di abilitazione professionale o qualifiche del pubblico impiego;
  • Valutazione delle affinità disciplinari per equipollenze e riconoscimenti di altri titoli accademici;
  • Considerazione delle previsioni occupazionali;

Questi aggiornamenti mirano a rendere più efficiente e adeguata l'offerta formativa universitaria rispetto alle esigenze professionali e sociali.

Art. 12

Questa norma prevede che l'istituto del contratto, regolato dai D.P.R 382\1980 e dal D.P.R. 162\1982, venga applicato anche ai corsi di D.U. Cosa significa? le università hanno la possibilità di stipulare accordi con docenti, esperti o professionisti esterni per svolgere le attività didattiche.

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