Slide dall'Università del Salento sul bilancio delle aziende sanitarie pubbliche. Il Pdf approfondisce il sistema pubblico di produzione del valore "salute" e il Decreto legislativo n. 118/2011, con i principi di valutazione specifici del settore sanitario, per la materia di Economia.
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Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche Il bilancio delle aziende sanitarie pubbliche (dal D.Lgs. 502/92 al D.Lgs. 118/01) Maggio 2018 Yanko Tedeschi Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BARI
"Le aziende sono ordinate a fini concernenti la soddisfazione di bisogni umani, in quanto questa soddisfazione esiga consumo di beni economici e quindi anche produzione o acquisizione degli stessi". Pietro Onida "Economia d'azienda". UTET - 1971, Torino. Pag. 3
La produzione di beni e servizi per il soddisfacimento dei bisogni umani, e in particolare il bisogno di salute, non è esente dalla necessità di creare istituzioni idonee, in quanto dotate del necessario Know how umano e tecnico, all'esercizio e al coordinamento delle attività produttive necessarie alla realizzazione dei processi di cura.
AZIENDE COMPOSTE con caratteristiche delle
D.Lgs. 502/92 Percorso di aziendalizzazione Riforme D.Lgs. 229/99 Legge Costituzionale n. 1/2001
Le iniziative di spending review focalizzano l'attenzione sulla necessità di contenimento della spesa pubblica complessivamente intesa e, al suo interno, della spesa sanitaria. Tutela del bisogno di salute vs Contenimento della spesa Necessario assicurare la raccolta e l'elaborazione dei dati, al fine di ottenere informazioni veritiere per la realizzazione della programmazione dell'attività di gestione e del controllo sulla stessa. Il tutto con particolare riferimento all'assicurazione dei principi di efficienza ed efficacia. Pertanto risulta rilevante:
Art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1993 e dall'art. 5 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
"Art. 5 (Patrimonio e contabilità)
"5. ... entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1994, n. 38 (GU n. 022 SERIE SPECIALE N. 3 del 03/06/1995 - BU Puglia n. 146 del 30/12/1994) NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATICO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 a) .; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'; Decreto Ministro della Sanità del 28 maggio 2001 riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie locali (modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e governo della spesa sanitaria). Decreto Ministero della Salute 13 novembre 2007 Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ....
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Decreto interministeriale (Ministri del Tesoro e della Sanità) del 20 ottobre 1994 recante "Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992". DECRETO 11 febbraio 2002 Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.".
La contabilità finanziaria (o semplice) è un sistema di rilevazione dei valori finanziari espressi dalle entrate e dalle uscite di un'azienda pubblica. Tale sistema ha la caratteristica di rilevare detti valori sia nella loro determinazione previsionale che nella loro dinamica, e di conseguenza nel loro monitoraggio. La contabilità finanziaria, (autorizzativa), ha la caratteristica di essere un sistema contabile che rileva gli aspetti autorizzativi della gestione e i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti. È uno strumento di allocazione predeterminata delle risorse, da parte dell'organo deliberante, che si esplicita attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, strumento di autorizzazione all'utilizzo delle risorse mediante il meccanismo degli impegni/accertamenti.
Fasi di diritto 1) Accertamento 1) Impegno Fasi di adempimento 2) Riscossione 2) Liquidazione Residui 3) Versamento 3) Ordinazione 4) Pagamento
ACCERTAMENTO: fase del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nella verifica dell'esistenza di un credito a favore dell'ente; in essa si procede all'individuazione degli specifici elementi giuridici ed economici (essenzialmente le ragioni del credito e la persona debitrice) che danno luogo alla possibilità e all'esistenza del credito, corredandola con idonea documentazione giustificativa. In tale momento non si dà necessariamente vita a dirette conseguenze giuridiche, nella sfera giuridica di soggetti terzi, normalmente prodotte nella fase successiva (la riscossione), in quanto l'attività (meramente preparatoria per le successive rilevazioni di tipo contabile) qui serve essenzialmente per imputare l'entrata al relativo esercizio. RISCOSSIONE: fase di realizzazione dell'entrata, concretizza le previsioni dettagliate prima raccolte e si riflette direttamente sul soggetto cui compete la corresponsione della somma, consentendo l'incasso al tesoriere, sulla base di uno specifico ordinativo. VERSAMENTO: fase interna all'ente che riscuote il dovuto, essa chiude il procedimento di realizzazione delle entrate, e consiste nel materiale trasferimento di quanto riscosso dal tesoriere all'ente previo incasso di somme eventualmente riscosse da altri agenti contabili incaricati della riscossione.
IMPEGNO: è l'atto che consente la spesa, e che segue immediatamente le operazioni di determinazione degli elementi della spesa (destinatario, causa e ammontare) e di assunzione giuridica dell'obbligo (con contratto, delibera dell'ente, atto normativo o sentenza). In questa fase si realizza il vincolo sulle previsioni di bilancio: l'impegno infatti deve essere possibile, in quanto non può esistere impegno senza la corrispondente individuazione della disponibilità finanziaria che la deve coprire (stanziamento nel relativo capitolo dell'anno in corso). A questa fase seguono le altre tre, che consistono in adempimenti connaturati ad una contabilità di tipo finanziario. LIQUIDAZIONE: è la esatta determinazione del debito dell'ente; essa segue logicamente la fase dell'impegno, ma cronologicamente è quasi contestuale. ORDINAZIONE: è la fase in cui l'ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere; in sostanza l'impegno, come determinato, si concretizza. PAGAMENTO: ultima fase del processo di erogazione delle spese, è il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ossia quello della concreta corresponsione del dovuto dal tesoriere al creditore dell'ente.
La contabilità economico - patrimoniale si pone un duplice obiettivo: quantificare, con riferimento all'intervallo temporale considerato, il risultato economico (Ricavi meno costi d'esercizio, ossia il reddito di esercizio) ed il connesso capitale di funzionamento, ossia il patrimonio dell'ente (consistenza patrimoniale). Rispetto alla contabilità finanziaria c'è un duplice aspetto di osservazione che consente di rilevare anche la natura dell'entrata e dell'uscita monetaria. I fatti esterni di gestioni sono osservati con il fine di determinare il risultato economico conseguito nel periodo ed il connesso capitale di funzionamento. L'esercizio rappresenta l'intervallo temporale (generalmente l'anno solare) cui riferire la determinazione del reddito, ed indica l'insieme delle operazioni svolte all'interno di tale arco di tempo.