Slide dall'Università sul Trust. Il Pdf approfondisce il concetto di Trust, la sua regolamentazione in Italia e la Legge di Jersey, con focus sugli articoli 21 e 24. Questo documento di Diritto è utile per studenti universitari.
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· L'Italia ha ratificato la CONVENZIONE DELL'AJA (1 luglio 1985) con la
Legge 16 ottobre 1989 n. 364
· Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai
trusts e sul loro riconoscimento
La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola
il suo riconoscimento
· Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il
costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee
nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
•
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
•
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
· b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire
o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di
beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.r
TRUSTEE
BENEFI
CIARIO
/ BENI
1
DISPONENTE
TRUST
SCOPO
GUARDIANO. ATTO GIURIDICO UNILATERALE ALLO SCOPO DI ATTUARE UN
PROGETTO DI GESTIONE DEI BENI CONFERITI E SEGREGATI CON UN
VINCOLO DI DESTINAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI
· SEGREGAZIONE:
I BENI IN TRST SONO SEPARATI E DISTINTI RISPETTO AL PATRIMONIO:
- DEL DISPONENTE
- DEL TRUSTEE
- DEL BENEFICIARIO
Futuri potenziali creditori di tali soggetti non possono aggredire i beni
conferiti in trust
· L'operazione può tendere verso due obiettivi:
1) il perseguimento di un interesse specifico
2) il sostegno di specifiche persone (figli, nipoti, genitori) indicate come
beneficiari dei beni tutelati
· Si distingue tra:
- trust commerciale: finalizzato a risolvere questioni imprenditoriali
- trust liberale: istituito per esigenze personali, legate essenzialmente
all'ambito familiare del disponente
· Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle
disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi
delle circostanze del caso.
. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la
categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.
· Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.
Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:
· a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;
b) della situazione dei beni del trust;
c) della residenza o sede degli affari del trustee;
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.
· La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e
l'amministrazione del trust.
In particolare, la legge dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la
trasmissione delle funzioni di trustee;
· d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.
· Prevede i doveri del trustee
· La disposizione prevede che il trustee deve agire con la "dovuta diligenza come farebbe una persona prudente, al
meglio delle sue capacità e competenze e osservando la massima buona fede". Non credo che questa affermazione
lasči spazio a dei dubbi interpretativi.
· L'articolo 21 prosegue poi nel modo seguente: "salvo quanto previsto da questa legge e dalle disposizioni del trust, il
trustee DEVE preservare il valore dei beni in trust e, per quanto sia ragionevole, incrementare il valore di questi beni".
· Inoltre il trustee deve:
- mantenere un rendiconto e registrazioni (contabili) accurate della propria gestione;
- mantenere i beni in trust separati dal suo patrimonio personale e individualmente identificabili rispetto a
qualsiasi altro bene in trust di cui egli sia trustee.
Prevede anche i divieti
Il trustee NON deve:
- direttamente o indirettamente ricavare alcun utile personale dal suo ufficio di trustee;
- procurare o permettere che qualsiasi altro soggetto possa direttamente o indirettamente ricavare alcun utile
personale da tale ufficio di trustee o nel suo interesse compiere una qualsiasi operazione , tanto con il trustee
quanto avente ad oggetto
i
beni in trust,
che possa procurargli un utile personale.
Prevede i poteri del trustee e, in particolare, dispone che:
· un trustee ha sui beni in trust gli stessi poteri di una persona
fisica che agisca come il proprietario effettivo di tali beni;
· I| trustee debba esercitare i suoi poteri nell'esclusivo
interesse dei beneficiari e in conformità con le disposizioni
del trust;
· le disposizioni di un trust possono richiedere che il trustee
debba ottenere il consenso di un altro soggetto prima di
esercitare un potere od una facoltà discrezionale (per
ricoprire questo ruolo solitamente viene nominato un
Guardiano).
· Il trust della legge "dopo di noi"
· È costituito per l'assistenza, la cura e la protezione di soggetti con
disabilità grave.
· Nell'atto istitutivo devono essere indicati espressament:
· il beneficiario con disabilità grave, al quale devono essere rivolte le
cure e le attività assistenziali
· il beneficiario del fondo residuo, al quale viene attribuito il fondo in
trust al termine della vita del trust, momento che normalmente si
verifica alla morte del soggetto disabile.
· Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come
trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale
del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in
qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.
· Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
· b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua
bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
· d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi
derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del
trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.
· Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la
iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò
non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver
luogo.
· La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per
situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.
In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con
l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.
· Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del
secondo paragrafo del presente articolo.