Slide dall'Istituto Statale "Augusto Monti" sulla normativa D.Lgs 81/2008 per la sicurezza sul lavoro. Il Pdf, utile per lo studio del Diritto nella Scuola superiore, illustra le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
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Uno dei temi principali della Legge 107 è l'introduzione dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ASL) Lo studente in "alternanza" è equiparabile a tutti gli effetti al lavoratore (art. 2 D.lgs 81/2008) pertanto la scuola provvede alla formazione degli studenti, in materia di sicurezza del lavoro 52
Pertanto, l'opportunità culturale, garantita da tale legge, è quella di riconoscere agli studenti il diritto di "imparare lavorando" La principale valenza dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO consiste nel facilitare e orientare lo studente a comprendere l'attività professionale dei diversi settori e ambiti aziendali
Il disegno di legge "La Buona Scuola" prevedeva 200 ore di alternanza obbligatoria nell'ultimo triennio, da svolgere in parte nel corso dell'anno scolastico e in parte durante la sospensione delle attività didattiche. Le ultime modifiche governative e ministeriali hanno ridotto il numero di ore in 90
Il D. Lgs. 81/2008 riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e si applica: · Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere; · Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. Riconosce il principio dell'effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un'effettività di doveri e l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299) 00
LE FIGURE: > RESPONSABILITA' OPERATIVE: DATORE DI LAVORO, PREPOSTO, LAVORATORE RESPONSABILITA' CONSULTIVE SPP: RSPP - ASPP - MC - RLS
RESPONSABILITA' OPERATIVE:
DATORE DI LAVORO: Organizza il lavoro di altre persone OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: · La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR); . La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi. Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente esclusa, rimane in capo al DL l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16)
PREPOSTO: Vigila e sorveglia la corretta esecuzione delle attività lavorative in sicurezza Il preposto (persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa) PREPOSTO
è tenuto a: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza informare i loro superiori diretti; verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature che dei dispositivi di protezione;
LAVORATORE: Esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza. Ai lavoratori sono equiparati soci di coop., tirocinanti, studenti, soggetti esterni, nei casi in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori. (art. 2 comma 1, lett. a), D. Lgs. 81/2008). DEFINIZIONE E PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI E SOGGETTI EQUIPARATI (dal D. Lgs. 81/2008 artt. 2 e 20) I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro pertanto: osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale; utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle apparecchiature, dei DPI e condizioni di pericolo, si adoperano per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e incombente dandone notizia al RLS; · non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori; „partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL; si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs. 81/08 o disposti dal Medico Competente (MC). I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento corredata di foto, dati anagrafici e nome del DL. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano attività nel medesimo luogo. Cans/o
DEFINIZIONE, STRUTTURA E COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP (artt. 2, 31, 32, 33, D.lgs 81/2008) Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP è organizzato dal DL, gli addetti ed i responsabili del SPP devono possedere le capacità e i requisiti professionali richiesti dalla legge (e frequentare i corsi di formazione previsti), essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il SPP deve: >individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; > elaborare, per quanto di propria competenza, le misure preventive e protettive previste dal documento di valutazione dei rischi; > elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; > proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; > partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; > fornire le informazioni dovute ai lavoratori.
DEFINIZIONI E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP (artt. 2, 31, 32, 33, D.lgs 81/2008) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dalla legge e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L'RSPP viene designato dal DL per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e per assicurare l'adempimento dei compiti dello stesso SPP. RSPP D.Lgs 81/08
DEFINIZIONI E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS (artt. 2, 47, 50, D.lgs 81/2008) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; in sede di contrattazione collettiva se ne stabiliscono tempo, strumenti per esercitare i compiti, il numero e le modalità di designazione. In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori. Nel computo del numero dei lavoratori non sono conteggiati gli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c del D. Lgs. 81/2008.
DEFINIZIONI E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS (artt. 2, 47, 50, D.lgs 81/2008) LE SUE ATTRIBUZIONI SONO: Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività; >essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; > ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; > promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; > essere consultato in merito all' organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all'attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; R.L.S.