Legislazione Scolastica Italiana: Riforme Chiave dal 1859 al 2015

Documento sulla legislazione scolastica italiana. Il Pdf descrive le principali leggi scolastiche italiane, dalla Legge Casati del 1859 alla Riforma della Buona Scuola del 2015, utile per lo studio del Diritto a livello universitario.

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LEGISLAZIONE SCOLASTICA
LEGGE CASATI-1859
Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico
dello stato italiano la
responsabilità dell’educazione del popolo.
Si colloca nel contesto sociale della seconda metà dell’800, ovvero
l’illuminismo.
Considerato un vero e proprio codice dell’istruzione, questo
provvedimento prevedeva
l’estensione del decreto al Regno d’Italia nel 1859 e rimase in
vigore fino al 1923,
(varata Riforma Gentile).
L’obiettivo principale era dare un minimo di istruzione alla
popolazione analfabeta
attraverso il metodo di insegnamento trasmissivo mnemonico dove
l’insegnate
trasmetteva le sue conoscenze ai suoi allievi senza consentir loro di
esprimersi.
Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità
dell’istruzione attraverso
cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo (78 % della
popolazione) ma non lo
debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato
del tutto in quanto:
-Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica
– assenza di sanzioni
– viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in
base alle proprie
disponibilità economiche, dappertutto precarie.
La scuola elementare venne articolata in due bienni, dopo le
elementari poi il sistema si
divideva in ginnasio, a pagamento e in scuole tecniche.
Questo risultava molto classista dato che portava alla rinuncia agli
studi da parte dei figli
delle famiglie meno agiate. E la stessa applicazione della legge fu
disomogenea
all’interno del paese, dato che dipendeva dalla disponibilità
finanziaria dei Comuni. Di
fatto non portò miglioramenti ma si notò un notevole peggioramento
dell’analfabetismo.
LEGGE COPPINO-1877:
Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le
scuole.
Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni (3^
elementare),
ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti
manca la coscienza popolare della necessità e della valenza
dell’istruzione.
Impostazione laica, abolizione dell’insegnamento religioso
sostituito dallo
studio delle prime nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino.
Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.
LEGGE ORLANDO 1904
-Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
– Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe
elementare
Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni
con modesti
bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così
l’istituzione delle
scuole.
L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre
maggiore forza il
convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la
formazione e
l’istruzione dei cittadini.
LEGGE CREDARO n. 407 del 1911
La scuola elementare diventa un servizio statale.
Viene istituito il Liceo Scientifico (liceo moderno)
RIFORMA GENTILE – 1923
Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al
primo conflitto
mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare
un nuovo assetto

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Anteprima

Legislazione Scolastica Italiana

Legge Casati - 1859

Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano la responsabilità dell'educazione del popolo. Si colloca nel contesto sociale della seconda metà dell'800, ovvero l'illuminismo. Considerato un vero e proprio codice dell'istruzione, questo provvedimento prevedeva l'estensione del decreto al Regno d'Italia nel 1859 e rimase in vigore fino al 1923, (varata Riforma Gentile). L'obiettivo principale era dare un minimo di istruzione alla popolazione analfabeta attraverso il metodo di insegnamento trasmissivo mnemonico dove l'insegnate trasmetteva le sue conoscenze ai suoi allievi senza consentir loro di esprimersi. Viene introdotto il Principio dell'Obbligatorietà e gratuità dell'istruzione attraverso cui viene affrontato il problema dell'analfabetismo (78 % della popolazione) ma non lo debella perché il principio dell'obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto:

  • Vi è l'assenza di prescrizione della frequenza scolastica
  • assenza di sanzioni
  • viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie disponibilità economiche, dappertutto precarie.

La scuola elementare venne articolata in due bienni, dopo le elementari poi il sistema si divideva in ginnasio, a pagamento e in scuole tecniche. Questo risultava molto classista dato che portava alla rinuncia agli studi da parte dei figli delle famiglie meno agiate. E la stessa applicazione della legge fu disomogeneaall'interno del paese, dato che dipendeva dalla disponibilità finanziaria dei Comuni. Di fatto non portò miglioramenti ma si notò un notevole peggioramento dell'analfabetismo.

Legge Coppino - 1877

  • Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.
  • Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni (3^ elementare), ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti
  • manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell'istruzione.
  • Impostazione laica, abolizione dell'insegnamento religioso sostituito dallo studio delle prime nozioni sui doveri dell'uomo e del cittadino.

Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.

Legge Orlando 1904

  • Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
  • Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l'istituzione delle scuole.

L'Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e l'istruzione dei cittadini.

Legge Credaro n. 407 del 1911

La scuola elementare diventa un servizio statale. Viene istituito il Liceo Scientifico (liceo moderno)

Riforma Gentile - 1923

Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assettoorganico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l'assetto scolastico ispirandosi all'ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista. La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono:

  • Estensione dell'obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5 anni e corso di avviamento professionale di 3 anni per chi non accede alle medie.
  • Scuole speciali per sordi e ciechi
  • JRiformulazione di tutti i programmi scolastici con enfatizzazione dell'aspetto umanistico.
  • Istituzione del Liceo Scientifico, Magistrale e dell'esame di maturità per l'accesso all'università.
  • Insegnamento obbligatorio della religione cattolica.
  • Rigidi controlli per inadempienze dell'obbligo scolastico.
  • Istituzione dell'istituto Magistrale per la preparazione dei maestri elementari.
  • La scuola superiore è riservata a pochi privilegiati (migliori per censo e classe sociale)
  • Solo il Liceo Classico permette l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle classi meno abbienti è riservata l'educazione del lavoro (scuola di avviamento professionale).

Le Riforme Successive

La Nascita della Scuola Media

Legge 1859 del 1962: SCUOLA MEDIA UNICA. Il principio costituzionale dell'obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione impartita almeno per 8 anni (ovvero dal 6° al 14º anno d'età) trova la sua attuazione in questa legge che istituisce la scuola media unica e obbligatoria. L'istruzione obbligatoriasuccessiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media che ha durata di 3 anni ed è definita scuola secondaria di I grado.

La Scuola Materna Statale

La L. 444 del 1968 (LA SCUOLA MATERNA STATALE) istituisce la Scuola materna statale che "accoglie bambini in età prescolastica, da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia". Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre precedentemente l'istruzione prescolastica era affidata ad enti locali, ecclesiastici, privati e spesso era a pagamento.

Il Tempo Pieno

La L. n. 820 del 1971 (IL TEMPO PIENO) istituisce la SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO. Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione.

I Decreti Delegati

L. n. 477 del 1973: (I DECRETI DELEGATI) Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del '68. I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 (nº 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche che riguardano:

  • Istituzione e riordinamento di organi collegiali della Scuola per ogni ordine e grado
  • Stato giuridico del personale della scuola statale
  • Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
  • Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale
  • [?] Stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.

I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l'organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.

L'Integrazione degli Alunni Handicappati

L. 517/1977 (L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI) Con la LEGGE 517/1977 il principio dell'uguaglianza (Art. 3 della Costituzione) trova riscontro concreto nell'ambito scolastico in quanto sancisce che per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati. Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno). Sirompecosìl'impostazionedidatticaindividualisticatradizionaleperco nsentire l'apertura delle classi e la collegialità dell'insegnamento. Anche la L. QUADRO SULL'HANDICAP n. 104/92 affronta la problematica dell'handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni,concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili. In particolare l'art. 13 garantisce il diritto all'istruzione delle persone diversamente abili in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni universitarie attraverso la programmazione coordinata dei sevizi scolastici con i servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativi.

La Scuola degli Anni Novanta

La Riforma dell'Ordinamento della Scuola Elementare

L. 148/90 LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE Con la Legge n. 148 del '90 si attua la RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE: la scuola elementare concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si propone dunque di gettare le basi per lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone l'alfabetizzazione culturale. La legge istituzionalizza l'organizzazione didattica del modulo di 3 docenti ogni 2 classi, designando 3 opzioni organizzative per le famiglie (modulo, tempo lungo e tempo pieno).

Il Testo Unico della Scuola

Lo scopo del testo unico è quello di raccogliere ed ordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione. Esso è emanato dal Governo con la legge delega 121 del 91 poi con la legge 126 del 93. È bene ricordare che il Testo Unico non esaurisce in se la disciplina in materia scolastica, vi sono infatti altre fonti che completano il quadro normativo scolastico, quali: DPR 10/4/87 n. 207: disposizioni contrattuali, normative del pubblico impiego.DPR 10/1/57 n. 3; D.Lgs 3/2/93 n. 29 e succ. modifiche; D. Lgs. 30/3/01 n.165: disciplina del pubblico impiego, applicazione anche per il personale docente.

La Carta dei Servizi Scolastici

Si colloca in un contesto di progressiva sensibilizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di usufruire di prestazioni efficienti ai cittadini: infatti con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 la Pubblica Amministrazione adotta la Carta dei Servizi Pubblici come codice di autoregolamentazione allo scopo di garantire ai cittadini il godimento dei diritti. Anche la scuola italiana adotta la Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7/5/95) punto di partenza del processo normativo che ha portato all'autonomia scolastica. La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d'identità della scuola, un documento informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve risultare trasparente e conoscibile). È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del servizio scolastico sono definiti "utenti", l'istruzione non è vista più come un valore concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire. Con la carta dei servizi ogni scuola si impegna ad un servizio + orientato allo studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi standard di qualità quali:

  • uguale possibilità di accesso e fruizione dei servizi scolastici, con maggiore impegno nei confronti di alunni in particolari situazioni;
  • imparzialità e regolarità dei servizi scolastici;
  • Jpartecipazione alle scelte scolastiche;
  • efficienza e trasparenza delle decisioni di politica educativa;

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