Slide da Funzione Pubblica Cgil Formazione Concorsi su Percorso Inps Lezione 17. Il Pdf esamina le contravvenzioni penali relative all'attività sociale della Pubblica Amministrazione e le misure di sicurezza previste dal codice penale, utile per concorsi pubblici in Diritto.
Mostra di più8 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Salve, in questa lezione passeremo in rassegna:
Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione sono previste nella parte speciale del codice penale, in particolare nel Libro III, Titolo II, agli artt. 731-734 c.p.
Fatta eccezione per l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.), che punisce (con una modesta ammenda) la condotta di chi, gravato degli obblighi di autorità e di vigilanza su soggetto minore, ometta di impartirgli o di fargli impartire la formazione scolastica elementare obbligatoria, le restanti disposizioni normative mirano a tutelare, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale del nostro Paese.
Nello specifico queste contravvenzioni sono:
Vediamo ciascuna di queste 3 ultime contravvenzioni in maggior dettaglio ...
Il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è regolato dall'art. 733 c.p.
Questa norma punisce con l'arresto fino ad un anno o alternativamente con l'ammenda la condotta di chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o la cosa propria di cui conosca il rilevante valore. La fattispecie di reato è tuttavia integrata laddove dal fatto derivi un nocumento al patrimonio storico, artistico, archeologico, e storico nazionale.
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è l'interesse della collettività al godimento dei beni culturali di interesse nazionale.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da parte del soggetto che sia proprietario ovvero, secondo la prevalente dottrina, possessore o detentore del bene: che ne abbia, cioè, la disponibilità.
È, inoltre, un reato a forma libera e di evento, integrato laddove dal fatto derivi un nocumento al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale.
La distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto è regolata dall'art. 733 bis c.p.
Questa norma punisce con l'arresto fino a diciotto mesi, congiunto all'ammenda, la condotta di chiunque, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone la conservazione.
Il bene giuridico oggetto di tutela normativa è l'ambiente, la salute dell'uomo e più in generale l'ecosistema.
La disposizione tuttavia va integrata, quanto alla definizione di habitat, dalla previsione contenuta nell'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 121 del 2011, introduttivo della fattispecie in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. In particolare, per disposizione normativa, "per 'habitat all'interno di un sito protetto' s'intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, §§ 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".
Trattasi di reato comune ed a condotta libera. Anche in questo caso, trattandosi di contravvenzione, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la mera colpa.
La Distruzione o deturpamento di bellezze naturali è regolata dall'art. 734 c.p.
Questa norma punisce con l'ammenda chiunque mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali di luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità.
Anche in tale ipotesi trattasi di reato comune a forma libera punito anche solo a titolo di colpa.
Passiamo adesso ad analizzare le misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza sono misure previste dal codice penale, in particolare nel Titolo VIII del Libro I, applicabili nei confronti di soggetti ritenuti "socialmente pericolosi". Presupposto di applicabilità di tali misure, dunque, è la pericolosità sociale del soggetto.
Deve poi trattarsi di un soggetto che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, e ciò indipendentemente dalla circostanza che, per quel fatto, egli sia stato o meno condannato all'esito di un giudizio penale.
La legge, inoltre, stabilisce anche i casi in cui tali misure possono essere applicate nei riguardi di soggetti socialmente pericolosi, ma che abbiano commesso un fatto non previsto dalla legge come reato (art. 202 c.p.). È questa ad esempio l'ipotesi di reato c.d. impossibile previsto dall'art. 49 c.p.
Ma che cosa si intende per soggetto "socialmente pericoloso"?
Può definirsi "socialmente pericoloso" il soggetto non imputabile o non punibile che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato (ovvero che abbia commesso un fatto non previsto dalla legge come reato, nel caso in cui la legge preveda l'applicabilità della misura), quando, sulla base di un giudizio prognostico e valutate le circostanze di cui all'art. 133 c.p., può ritenersi che commetta nuovi reati.
Dunque, diversamente dalla pena, che ha una finalità tipicamente retributiva e sanzionatoria per un fatto commesso, le misure di sicurezza hanno riguardo alla attitudine del soggetto a commettere nuovi reati: hanno pertanto una finalità social preventiva, potendo essere applicate anche nei confronti di soggetti assolti, perché ad esempio non imputabili, laddove il fatto commesso risulti comunque espressione di una pericolosità sociale del suo autore.
Per quanto riguarda i presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza, anche per queste valgono i principi fondamentali del sistema penale, e cioè:
È la legge in definitiva che stabilisce quali sono i casi ed i presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza.
Quanto invece al principio di irretroattività, la sua applicabilità alle misure di sicurezza è controversa in dottrina.
L'art. 200 c.p. invero, con riferimento al tempo, prevede che le misure di sicurezza sono disciplinate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione. Inoltre, introducendo l'ipotesi in cui il tempo della applicazione della misura sia diverso rispetto a quello della sua concreta esecuzione, stabilisce che si applica la legge vigente al momento della esecuzione. Dal tenore della disposizione deriva che, se in ossequio al principio di irretroattività in materia penale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto dalla legge come reato, tuttavia può applicarsi una misura di sicurezza per un reato per il quale, nel momento in cui fu commesso, non era prevista alcuna misura ovvero era prevista una misura diversa o anche con modalità meno afflittive, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività.
Le misure di sicurezza sono poi distinte in due categorie, a seconda che incidano in misura maggiore o minore sulla libertà personale del soggetto, comprimendola, ovvero sul solo patrimonio:
Trattiamo anche queste misure di sicurezza più approfonditamente ...
Partiamo dalle misure di sicurezza personali.
Queste a loro volta si distinguono in:
a seconda della loro incidenza sotto il profilo della libertà personale.
Sono misure di sicurezza personali detentive:
Sono, invece, misure di sicurezza non detentive:
Vediamo in dettaglio ciascuna di queste misure appena elencate ...
Per quanto riguarda l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, tale misura può essere disposta nei confronti di:
L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia può essere disposta nei confronti dei condannati per delitto non colposo a pena diminuita in caso di: