Percorso Inps Lezione 17: contravvenzioni e misure di sicurezza penali

Slide da Funzione Pubblica Cgil Formazione Concorsi su Percorso Inps Lezione 17. Il Pdf esamina le contravvenzioni penali relative all'attività sociale della Pubblica Amministrazione e le misure di sicurezza previste dal codice penale, utile per concorsi pubblici in Diritto.

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PERCORSO INPS
LEZIONE 17
Videolezione 17.3 Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della PA - Le misure di
sicurezza - Le misure di prevenzione
Introduzione
Salve, in questa lezione passeremo in rassegna:
le ipotesi di reati contravvenzionali previste dal codice penale e concernenti l’attività sociale
della PA
e le misure di sicurezza previste dal codice penale
Le contravvenzioni
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione sono previste nella parte
speciale del codice penale, in particolare nel Libro III, Titolo II, agli artt. 731-734 c.p.
Fatta eccezione per l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.), che
punisce (con una modesta ammenda) la condotta di chi, gravato degli obblighi di autorità e di vigilanza su
soggetto minore, ometta di impartirgli o di fargli impartire la formazione scolastica elementare
obbligatoria, le restanti disposizioni normative mirano a tutelare, sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale del nostro Paese.
Nello specifico queste contravvenzioni sono:
danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Vediamo ciascuna di queste 3 ultime contravvenzioni in maggior dettaglio
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è regolato dall’art. 733 c.p.
Questa norma punisce con l’arresto fino ad un anno o alternativamente con l’ammenda la condotta di
chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o la cosa propria di cui conosca il
rilevante valore. La fattispecie di reato è tuttavia integrata laddove dal fatto derivi un nocumento al
patrimonio storico, artistico, archeologico, e storico nazionale.
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è l'interesse della collettività al godimento dei beni culturali di
interesse nazionale.
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Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da parte del soggetto che sia
proprietario ovvero, secondo la prevalente dottrina, possessore o detentore del bene: che ne abbia, cioè, la
disponibilità.
È, inoltre, un reato a forma libera e di evento, integrato laddove dal fatto derivi un nocumento al
patrimonio storico, artistico e culturale nazionale.
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
La distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto è regolata dall’art. 733 bis c.p.
Questa norma punisce con l’arresto fino a diciotto mesi, congiunto all’ammenda, la condotta di chiunque,
al di fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone la conservazione.
Il bene giuridico oggetto di tutela normativa è l’ambiente, la salute dell’uomo e più in generale
l’ecosistema.
La disposizione tuttavia va integrata, quanto alla definizione di habitat, dalla previsione contenuta nell’art.
1, c. 3, D.Lgs. n. 121 del 2011, introduttivo della fattispecie in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell’ambiente. In particolare, per disposizione normativa, “per 'habitat all'interno di un sito
protetto' s’intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela
speciale a norma dell'art. 4, §§ 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat
di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4,
della direttiva 92/43/CE”.
Trattasi di reato comune ed a condotta libera. Anche in questo caso, trattandosi di contravvenzione, sotto il
profilo soggettivo è sufficiente la mera colpa.
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
La Distruzione o deturpamento di bellezze naturali è regolata dall’art. 734 c.p.
Questa norma punisce con l’ammenda chiunque mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze naturali di luoghi soggetti a speciale protezione dell’Autorità.
Anche in tale ipotesi trattasi di reato comune a forma libera punito anche solo a titolo di colpa.
Le misure di sicurezza: caratteri generali
Passiamo adesso ad analizzare le misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza sono misure previste dal codice penale, in particolare nel Titolo VIII del Libro I,
applicabili nei confronti di soggetti ritenuti “socialmente pericolosi”. Presupposto di applicabilità di tali
misure, dunque, è la pericolosità sociale del soggetto.
Deve poi trattarsi di un soggetto che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, e ciò
indipendentemente dalla circostanza che, per quel fatto, egli sia stato o meno condannato all’esito di un
giudizio penale.

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Anteprima

Introduzione alle Contravvenzioni e Misure di Sicurezza

Salve, in questa lezione passeremo in rassegna:

  • le ipotesi di reati contravvenzionali previste dal codice penale e concernenti l'attività sociale della PA
  • e le misure di sicurezza previste dal codice penale

Le Contravvenzioni

Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione sono previste nella parte speciale del codice penale, in particolare nel Libro III, Titolo II, agli artt. 731-734 c.p.

Fatta eccezione per l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.), che punisce (con una modesta ammenda) la condotta di chi, gravato degli obblighi di autorità e di vigilanza su soggetto minore, ometta di impartirgli o di fargli impartire la formazione scolastica elementare obbligatoria, le restanti disposizioni normative mirano a tutelare, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale del nostro Paese.

Nello specifico queste contravvenzioni sono:

  • danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
  • distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
  • distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Vediamo ciascuna di queste 3 ultime contravvenzioni in maggior dettaglio ...

Danneggiamento al Patrimonio Archeologico, Storico o Artistico Nazionale

Il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è regolato dall'art. 733 c.p.

Questa norma punisce con l'arresto fino ad un anno o alternativamente con l'ammenda la condotta di chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o la cosa propria di cui conosca il rilevante valore. La fattispecie di reato è tuttavia integrata laddove dal fatto derivi un nocumento al patrimonio storico, artistico, archeologico, e storico nazionale.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è l'interesse della collettività al godimento dei beni culturali di interesse nazionale.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da parte del soggetto che sia proprietario ovvero, secondo la prevalente dottrina, possessore o detentore del bene: che ne abbia, cioè, la disponibilità.

È, inoltre, un reato a forma libera e di evento, integrato laddove dal fatto derivi un nocumento al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale.

Distruzione o Deterioramento di Habitat all'Interno di un Sito Protetto

La distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto è regolata dall'art. 733 bis c.p.

Questa norma punisce con l'arresto fino a diciotto mesi, congiunto all'ammenda, la condotta di chiunque, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone la conservazione.

Il bene giuridico oggetto di tutela normativa è l'ambiente, la salute dell'uomo e più in generale l'ecosistema.

La disposizione tuttavia va integrata, quanto alla definizione di habitat, dalla previsione contenuta nell'art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 121 del 2011, introduttivo della fattispecie in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. In particolare, per disposizione normativa, "per 'habitat all'interno di un sito protetto' s'intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, §§ 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

Trattasi di reato comune ed a condotta libera. Anche in questo caso, trattandosi di contravvenzione, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la mera colpa.

Distruzione o Deturpamento di Bellezze Naturali

La Distruzione o deturpamento di bellezze naturali è regolata dall'art. 734 c.p.

Questa norma punisce con l'ammenda chiunque mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali di luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità.

Anche in tale ipotesi trattasi di reato comune a forma libera punito anche solo a titolo di colpa.

Le Misure di Sicurezza: Caratteri Generali

Passiamo adesso ad analizzare le misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza sono misure previste dal codice penale, in particolare nel Titolo VIII del Libro I, applicabili nei confronti di soggetti ritenuti "socialmente pericolosi". Presupposto di applicabilità di tali misure, dunque, è la pericolosità sociale del soggetto.

Deve poi trattarsi di un soggetto che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, e ciò indipendentemente dalla circostanza che, per quel fatto, egli sia stato o meno condannato all'esito di un giudizio penale.

La legge, inoltre, stabilisce anche i casi in cui tali misure possono essere applicate nei riguardi di soggetti socialmente pericolosi, ma che abbiano commesso un fatto non previsto dalla legge come reato (art. 202 c.p.). È questa ad esempio l'ipotesi di reato c.d. impossibile previsto dall'art. 49 c.p.

Ma che cosa si intende per soggetto "socialmente pericoloso"?

Può definirsi "socialmente pericoloso" il soggetto non imputabile o non punibile che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato (ovvero che abbia commesso un fatto non previsto dalla legge come reato, nel caso in cui la legge preveda l'applicabilità della misura), quando, sulla base di un giudizio prognostico e valutate le circostanze di cui all'art. 133 c.p., può ritenersi che commetta nuovi reati.

Dunque, diversamente dalla pena, che ha una finalità tipicamente retributiva e sanzionatoria per un fatto commesso, le misure di sicurezza hanno riguardo alla attitudine del soggetto a commettere nuovi reati: hanno pertanto una finalità social preventiva, potendo essere applicate anche nei confronti di soggetti assolti, perché ad esempio non imputabili, laddove il fatto commesso risulti comunque espressione di una pericolosità sociale del suo autore.

Le Misure di Sicurezza: Presupposti di Applicabilità

Per quanto riguarda i presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza, anche per queste valgono i principi fondamentali del sistema penale, e cioè:

  • il principio di legalità, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto ad una misura di sicurezza che non sia prevista dalla legge
  • ed il principio di tassatività, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto ad una misura di sicurezza al di fuori dei casi da stabiliti dalla legge

È la legge in definitiva che stabilisce quali sono i casi ed i presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza.

Quanto invece al principio di irretroattività, la sua applicabilità alle misure di sicurezza è controversa in dottrina.

L'art. 200 c.p. invero, con riferimento al tempo, prevede che le misure di sicurezza sono disciplinate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione. Inoltre, introducendo l'ipotesi in cui il tempo della applicazione della misura sia diverso rispetto a quello della sua concreta esecuzione, stabilisce che si applica la legge vigente al momento della esecuzione. Dal tenore della disposizione deriva che, se in ossequio al principio di irretroattività in materia penale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto dalla legge come reato, tuttavia può applicarsi una misura di sicurezza per un reato per il quale, nel momento in cui fu commesso, non era prevista alcuna misura ovvero era prevista una misura diversa o anche con modalità meno afflittive, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività.

Le misure di sicurezza sono poi distinte in due categorie, a seconda che incidano in misura maggiore o minore sulla libertà personale del soggetto, comprimendola, ovvero sul solo patrimonio:

  1. misure di sicurezza personali
  2. misure di sicurezza patrimoniali

Trattiamo anche queste misure di sicurezza più approfonditamente ...

Misure di Sicurezza Personali

Partiamo dalle misure di sicurezza personali.

Queste a loro volta si distinguono in:

  • detentive
  • e non detentive (art. 215 c.p.)

a seconda della loro incidenza sotto il profilo della libertà personale.

Sono misure di sicurezza personali detentive:

  • l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
  • l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia
  • il ricovero in un manicomio giudiziario
  • il ricovero in un riformatorio giudiziario

Sono, invece, misure di sicurezza non detentive:

  • la libertà vigilata
  • il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province
  • il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
  • l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato

Vediamo in dettaglio ciascuna di queste misure appena elencate ...

Misure di Sicurezza Personali Detentive - Assegnazione a Colonia Agricola o Casa di Lavoro

Per quanto riguarda l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, tale misura può essere disposta nei confronti di:

  • soggetti che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
  • coloro i quali, parimenti dichiarati e non sottoposti a misura, commettono un nuovo delitto non colposo espressione della permanente abitualità o professionalità a delinquere
  • persone condannate o prosciolte negli altri casi previsti dalla legge (artt. 216-218 c.p.)

Misure di Sicurezza Personali Detentive - Assegnazione a Casa di Cura e Custodia

L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia può essere disposta nei confronti dei condannati per delitto non colposo a pena diminuita in caso di:

  • infermità psichica parziale
  • cronica intossicazione da alcool o stupefacenti
  • sordomutismo (artt. 219-221 c.p.)

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