Edilizia residenziale pubblica
Con l'espressione edilizia residenziale
pubblica ci si riferisce comunemente a tre
tipologie di operazioni edilizie che vedono
l'attivazione della pubblica
amministrazione per offrire ai cittadini
immobili abitativi in proprietà, in locazione
o in superficie.
Le 3 tipologie di E.R.P.
- Edilizia residenziale sovvenzionata: l'ente pubblico
edifica direttamente il fabbricato, mediante finanziamenti
integralmente pubblici.
- Edilizia residenziale agevolata: l'amministrazione
incentiva l'edificazione residenziale attribuendo
specifiche agevolazioni creditizie alle imprese
costruttrici.
- Edilizia residenziale convenzionata (spesso
confusa con la precedente): in entrambe l'immobile
abitativo è realizzato dal privato. In caso di edilizia
convenzionata, tuttavia, l'ente pubblico non offre
agevolazioni creditizie ma attribuisce direttamente beni o
contributi all'impresa costruttrice: ad es. sconti sugli
oneri di urbanizzazione e/o sul costo delle aree.
Edilizia residenziale convenzionata (L. 10/77 + D.P.R. 380/2001)
Accordo tra gli operatori privati del settore edile (spesso
le cooperative) e i comuni
- contenimento dei costi
relativi all'acquisto di un'abitazione -> agevolare
l'accesso alla prima casa da parte di specifiche
categorie sociali.
Vincoli imposti dalle amministrazioni locali
- prezzo di vendita dell'immobile
- requisiti richiesti per i potenziali acquirenti
(normalmente di tratta età/reddito/stato civile)
Soprattutto negli ultimi anni la legge finanziaria ha
individuato nell'edilizia convenzionata uno degli
strumenti volti ad agevolare l'acquisto della prima casa
da parte delle giovani coppie.
Condizioni edilizia convenzionata
Abitazioni piano edilizia convenzionata:
edificate su terreni di proprietà privata (no
riscatti o espropri di pubblica necessità);
nella maggioranza dei casi: opere di
urbanizzazione previste per la zona a
carico delle cooperative o imprese
coinvolte nella realizzazione degli alloggi
Vincoli per gli acquirenti
- obbligo di residenza nell'abitazione
acquistata
- il divieto di possedere altre abitazioni nella
provincia di riferimento e nei territori
confinanti
- divieto di vendere o affittare l'abitazione
per un periodo di cinque anni.
Verificare sempre la convenzione
- Durata convenzione (20 - 30 anni)
- Vincolo temporale inalienabilità (solitam. 5
anni)
- Ev. prezzo imposto per la
rivendita/locazione e criteri di calcolo da
parte del Comune
- Ev. requisiti per i nuovi acquirenti (reddito,
residenza, acquisto prima casa ecc.)
Note operative
- MAI fidarsi delle informazioni e delle
rassicurazioni del proprietario o del costruttore
- Consultare SEMPRE rogito e convenzione
- Farsi SEMPRE rilasciare per iscritto dal Comune
il prezzo di rivendita/locazione, se imposto dalla
convenz.
- MAI mettere in vendita/locazione l'immobile ad
un prezzo più alto di quello imposto dalla
convenzione
- Rifiutarsi di trattare l'immobile se il proprietario
intende violare la convenzione