Lo Statuto Dell'imprenditore Commerciale, registro imprese e tipi di società

Documento di Università su Lo Statuto Dell'imprenditore Commerciale. Il Pdf, di Diritto, esplora il registro delle imprese, il patrimonio sociale e le diverse tipologie di società, incluse quelle lucrative e mutualistiche.

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3 LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
È quel complesso di norme che riguardano l’imprenditore commerciale. Come abbiamo visto ci
sono diversi statuti, uno applicabile all’imprenditore in generale, questo per l’imprenditore
commerciale e poi altri specifici per singoli settori merceologici. !
Gli stakeholders hanno sempre necessità di disporre di informazioni vere e non contestabili che
riguardano le caratteristiche di un’impresa."
Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta dal legislatore attraverso l’introduzione
del sistema della pubblicità legale: rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità
predeterminate dalla legge, determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa."
In tal modo le relative informazioni sono rese pubbliche e diventano opponibili a chiunque
indipendentemente dall’eettiva conoscenza legale (cd. Conoscibilità legale). !
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole
e delle società commerciali previste dal cod. civ. 1942."
L’entrata in vigore del registro delle imprese era subordinata all’emanazione di un regolamento di
attuazione che ha tardato ad arrivare. Durante i lunghi anni di attesa ha trovato applicazione il
“regime transitorio” previsto dallo stesso Codice civile. Regime basato sull’iscrizione nei “registri
dicancelleria” presso il tribunale e caratterizzato dall’esonero temporaneo dell’iscrizione degli
imprenditori commerciali individuali (sistema di pubblicità legale solo per le società commerciali).
Successivamente vennero introdotte delle forme di pubblicità per le società di capitali e per le
società cooperative: per le prime fu prevista nel 1969 la pubblicazione nel Bollettino uciale delle
società per azioni a responsabilità limitata (Busarl), in aggiunta all’iscrizione nel registro delle
imprese (cancelleria del tribunale) mentre per le seconde nel 1973 la pubblicazione nel Bollettino
uciale delle società cooperative (Busc). !
Era prevista come ulteriore forma di pubblicità notizia, l’iscrizione nell Registro delle ditt, tenuto
dalle camere di commercio. !
La situazione finalmente si sblocca con la legge 580/1993 che istituisce il registro delle imprese
che diventa pienamente operante nel 1997."
Oggi l’unico strumento di pubblicità legale delle imprese è il registro delle imprese, che presenta
alcune dierenze rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:!
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Oggi il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità legale di tutte le imprese, infatti
l’iscrizione è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici,
inizialmente solo con eetti di mera pubblicità-notizia, ma oggi con eetti di pubblicità legale
anche per gli imprenditori agricoli. !
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La tenuta del registro delle imprese è adata alle camere di commercio, coin conseguente
cessazione dei compiti di pubblicità legale. !
-
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche in modo da garantire la tempestività
dell’informazione su tutto il territorio nazionale. "
È istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, sotto controllo del
“conservatore del registro delle imprese” nominato dalla camera stessa; il controllo dell’attività del
conservatore è svolta da un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di
provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali. "
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori NON agricoli per i quali l’iscrizione produce
gli eetti di pubblicità legale: !
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Imprenditori individuali commerciali non piccoli !
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Tutte le società tranne quella semplice !
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I consorzi fra imprenditori con attività esterna !
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I GEIE (gruppi europei di interesse economico) con sede in Italia !
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Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale !
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Le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione "
Le sezioni speciali sono state introdotte in seguito, man mano che si sono venute a consolidare
nuove tipologie di imprese; ad oggi sono presenti: !
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Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori (qui vengono iscritti anche "
gli imprenditori artigiani già iscritti all’albo) = imprenditori che con la riforma del 1993 erano
esonerati/ l’iscrizione aveva solo la funzione di pubblicità-notizia (imprenditori agricoli
individuali, piccoli imprenditori e società semplici). !
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Sezione speciale delle società
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tra professionisti (società tra avvocati e società di professionisti
con ecacia di pubblicità notizia). !
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Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività
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di direzione e coordinamento= è la sezione
dedicata alla pubblicità
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dei legami societari di gruppo. !
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Sezione speciale delle imprese sociali !
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Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera= le società di capitali
possono pubblicare la traduzione di atti per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito. La
pubblicazione in lingua straniera è facoltativa. !
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Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori di certificati (devono rispettare i "
requisiti fissati dal D.L. 179/2012) !
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Sezione speciale delle PMI innovative (Società di capitalI o cooperative che non presentano i "
requisiti per essere considerate start-up). Ad esse non si applicano tutti i benefici previsti per le
start-up innovative "
FATTI E ATTI DA REGISTRARE
I fatti e gli atti da registrare nel registro delle imprese sono specificati da una serie di norme e
sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell’impresa Tipicità degli atti da registrare."
Essi riguardano, essenzialmente, gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa
nonché la struttura ed organizzazione della società. Sono poi soggette a registrazione tutte le
modifiche di elementi già iscritti. NON è consentita la registrazione di atti non previsti dalla legge. "
PROCEDURA
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha sede.
L’iscrizione può essere chiesta dall’interessato o avvenire d’ucio. D’ucio può essere disposta
la cancellazione di un’impresa che ha definitivamente cessato l’attività e ciò risulti da una serie di
circostanze indicate dalla legge. "
Prima di procedere all’iscrizione, l’ucio deve controllare sia che la documentazione sia
formalmente regolare (regolarità formale), sia l’esistenza e la veridicità dell’atto o del fatto
(regolarità sostanziale). Liscrizione avviene mediante inserimento dei dati nella memoria
dell’elaboratore elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali per la
visione diretta. "
L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative. "
EFFETTI !
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di Pubblicità legale (= rendere di pubblico dominio
determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa) !
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Ecacia dichiarativa di regola l’iscrizione nella sezione ordinaria ha ecacia dichiarativa, "
rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità dell’atto o del fatto: i fatti e gli atti
soggetti a registrazione sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione
(ecacia positiva immediata). Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno opporre
l’ignoranza del fatto o dell’atto iscritto. Un parziale temperamento a tale regola è, tuttavia,
previsto per le società di capitali: l’opponibilità diventa infatti piena solo dopo 15 gg
dall’iscrizione nel registro delle imprese e durante tale periodo i terzi sono ammessi a provare di
essere stati nell’impossibilità di avere conoscenza dell’atto iscritto (art. 2448). L’omessa
iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (ecacia negativa). !
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Ecacia costitutiva in alcune ipotesi, tassativamente previste, l’iscrizione produce eetti
ulteriori e più rilevanti !

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Lo Statuto dell'Imprenditore Commerciale

È quel complesso di norme che riguardano l'imprenditore commerciale. Come abbiamo visto ci sono diversi statuti, uno applicabile all'imprenditore in generale, questo per l'imprenditore commerciale e poi altri specifici per singoli settori merceologici.

Gli stakeholders hanno sempre necessità di disporre di informazioni vere e non contestabili che riguardano le caratteristiche di un'impresa.

Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta dal legislatore attraverso l'introduzione del sistema della pubblicità legale: rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate dalla legge, determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa.

In tal modo le relative informazioni sono rese pubbliche e diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza legale (cd. Conoscibilità legale).

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previste dal cod. civ. 1942.

L'entrata in vigore del registro delle imprese era subordinata all'emanazione di un regolamento di attuazione che ha tardato ad arrivare. Durante i lunghi anni di attesa ha trovato applicazione il "regime transitorio" previsto dallo stesso Codice civile. Regime basato sull'iscrizione nei "registri dicancelleria" presso il tribunale e caratterizzato dall'esonero temporaneo dell'iscrizione degli imprenditori commerciali individuali (sistema di pubblicità legale solo per le società commerciali).

Successivamente vennero introdotte delle forme di pubblicità per le società di capitali e per le società cooperative: per le prime fu prevista nel 1969 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata (Busarl), in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese (cancelleria del tribunale) mentre per le seconde nel 1973 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (Busc).

Era prevista come ulteriore forma di pubblicità notizia, l'iscrizione nell Registro delle ditt, tenuto dalle camere di commercio.

La situazione finalmente si sblocca con la legge 580/1993 che istituisce il registro delle imprese che diventa pienamente operante nel 1997.

Oggi l'unico strumento di pubblicità legale delle imprese è il registro delle imprese, che presenta alcune differenze rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:

  • Oggi il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità legale di tutte le imprese, infatti l'iscrizione è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici, inizialmente solo con effetti di mera pubblicità-notizia, ma oggi con effetti di pubblicità legale anche per gli imprenditori agricoli.
  • La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio, coin conseguente cessazione dei compiti di pubblicità legale.
  • Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche in modo da garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

È istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, sotto controllo del "conservatore del registro delle imprese" nominato dalla camera stessa; il controllo dell'attività del conservatore è svolta da un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali.

Sezione Ordinaria del Registro Imprese

Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori NON agricoli per i quali l'iscrizione produce gli effetti di pubblicità legale:

  • Imprenditori individuali commerciali non piccoli
  • Tutte le società tranne quella semplice
  • I consorzi fra imprenditori con attività esterna
  • I GEIE (gruppi europei di interesse economico) con sede in Italia
  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
  • Le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione

Sezioni Speciali del Registro Imprese

Le sezioni speciali sono state introdotte in seguito, man mano che si sono venute a consolidare nuove tipologie di imprese; ad oggi sono presenti:

  • Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori (qui vengono iscritti anche gli imprenditori artigiani già iscritti all'albo) = imprenditori che con la riforma del 1993 erano esonerati/ l'iscrizione aveva solo la funzione di pubblicità-notizia (imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori e società semplici).
  • Sezione speciale delle società tra professionisti (società tra avvocati e società di professionisti con efficacia di pubblicità notizia).
  • Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento= è la sezione dedicata alla pubblicità dei legami societari di gruppo.
  • Sezione speciale delle imprese sociali
  • Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera= le società di capitali possono pubblicare la traduzione di atti per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito. La pubblicazione in lingua straniera è facoltativa.
  • Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori di certificati (devono rispettare i requisiti fissati dal D.L. 179/2012)
  • Sezione speciale delle PMI innovative (Società di capitalI o cooperative che non presentano i requisiti per essere considerate start-up). Ad esse non si applicano tutti i benefici previsti per le start-up innovative

Fatti e Atti da Registrare

I fatti e gli atti da registrare nel registro delle imprese sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa - Tipicità degli atti da registrare. Essi riguardano, essenzialmente, gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa nonché la struttura ed organizzazione della società. Sono poi soggette a registrazione tutte le modifiche di elementi già iscritti. NON è consentita la registrazione di atti non previsti dalla legge.

Procedura di Registrazione

Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha sede. L'iscrizione può essere chiesta dall'interessato o avvenire d'ufficio. D'ufficio può essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha definitivamente cessato l'attività e ciò risulti da una serie di circostanze indicate dalla legge.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve controllare sia che la documentazione sia formalmente regolare (regolarità formale), sia l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità sostanziale). L'iscrizione avviene mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta.

L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.

Effetti della Registrazione

L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di Pubblicità legale (= rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa)

  • Efficacia dichiarativa - di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell'opponibilità dell'atto o del fatto: i fatti e gli atti soggetti a registrazione sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione (efficacia positiva immediata). Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno opporre l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto. Un parziale temperamento a tale regola è, tuttavia, previsto per le società di capitali: l'opponibilità diventa infatti piena solo dopo 15 gg dall'iscrizione nel registro delle imprese e durante tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto iscritto (art. 2448). L'omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (efficacia negativa).
  • Efficacia costitutiva - in alcune ipotesi, tassativamente previste, l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti

Ha efficacia costitutiva totale(=produttivo di effetti sia per le parti sia per i terzi)l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative

  • Ha efficacia costitutiva parziale(=produttivo di effetti solo per i terzi)la registrazione della deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di una snc
  • Efficacia normativa - in alcuni casi l'iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. È il caso delle snc e sas che vengono ad esistenza anche se non registrate, ma la mancata registrazione impedisce che operi il regime di autonomia patrimoniale - società irregolare

L'iscrizione nella sezione straordinaria ha funzione di Pubblicità notizia ovvero l'iscrizione consente di rendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma NON lo rende di per sé opponibile ai terzi: l'effettiva conoscenza deve essere sempre provata.

Questa disciplina è stata modificata nel 2001 per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le società semplici esercenti attività agricola - per queste categorie l'iscrizione ha efficacia di pubblicità legale.

Le Scritture Contabili

Obblighi delle Scritture Contabili

Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d'impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.

La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria e disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con l'esclusione dei piccoli imprenditori. Le società commerciali e le "imprese sociali" sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche se non esercitano attività commerciale.

Si ricordi che le scritture contabili sono disciplinate anche dalla legge tributaria ma con alcune differenze sia per quanto riguarda i soggetti obbligati sia per quanto riguarda i criteri da utilizzare e le scritture da tenere.

Il legislatore ha stabilito quali sono le scritture contabili obbligatorie. Il principio generale è che l'imprenditore debba tenere tutte le scritture "richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa"; in ogni caso devono essere tenuti libro giornale e libro degli inventari nonché copia originale della corrispondenza commerciale. Devono essere conservate per 10 anni.

Il libro giornale è un registro cronologico-analitico: le operazioni devono essere registrate nell'ordine in cui sono compiute indicando la data. Può essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa e non è necessario registrare separatamente ciascuna operazione omogenea compiute nella giornata.

Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico: deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Esso ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore: deve quindi contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa.

L'inventario si chiude con il bilancio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico.

Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio alla fine di ciascun anno e gli utili conseguiti o le perdite sofferte nel medesimo esercizio.

Il rispetto del principio generale impone anche la tenuta di altre scritture, come i l libro mastro dove le singole operazioni non sono registrate cronologicamente ma sistematicamente (per tipo di operazione, per cliente ... ), libri di magazzino che registra le entrate/uscite delle merci e il libro cassa che evidenzia le entrate/uscite di denaro.

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