Documento di Università su Lo Statuto Dell'imprenditore Commerciale. Il Pdf, di Diritto, esplora il registro delle imprese, il patrimonio sociale e le diverse tipologie di società, incluse quelle lucrative e mutualistiche.
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È quel complesso di norme che riguardano l'imprenditore commerciale. Come abbiamo visto ci sono diversi statuti, uno applicabile all'imprenditore in generale, questo per l'imprenditore commerciale e poi altri specifici per singoli settori merceologici.
Gli stakeholders hanno sempre necessità di disporre di informazioni vere e non contestabili che riguardano le caratteristiche di un'impresa.
Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta dal legislatore attraverso l'introduzione del sistema della pubblicità legale: rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate dalla legge, determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa.
In tal modo le relative informazioni sono rese pubbliche e diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza legale (cd. Conoscibilità legale).
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previste dal cod. civ. 1942.
L'entrata in vigore del registro delle imprese era subordinata all'emanazione di un regolamento di attuazione che ha tardato ad arrivare. Durante i lunghi anni di attesa ha trovato applicazione il "regime transitorio" previsto dallo stesso Codice civile. Regime basato sull'iscrizione nei "registri dicancelleria" presso il tribunale e caratterizzato dall'esonero temporaneo dell'iscrizione degli imprenditori commerciali individuali (sistema di pubblicità legale solo per le società commerciali).
Successivamente vennero introdotte delle forme di pubblicità per le società di capitali e per le società cooperative: per le prime fu prevista nel 1969 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni a responsabilità limitata (Busarl), in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese (cancelleria del tribunale) mentre per le seconde nel 1973 la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (Busc).
Era prevista come ulteriore forma di pubblicità notizia, l'iscrizione nell Registro delle ditt, tenuto dalle camere di commercio.
La situazione finalmente si sblocca con la legge 580/1993 che istituisce il registro delle imprese che diventa pienamente operante nel 1997.
Oggi l'unico strumento di pubblicità legale delle imprese è il registro delle imprese, che presenta alcune differenze rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:
È istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio, sotto controllo del "conservatore del registro delle imprese" nominato dalla camera stessa; il controllo dell'attività del conservatore è svolta da un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori NON agricoli per i quali l'iscrizione produce gli effetti di pubblicità legale:
Le sezioni speciali sono state introdotte in seguito, man mano che si sono venute a consolidare nuove tipologie di imprese; ad oggi sono presenti:
I fatti e gli atti da registrare nel registro delle imprese sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa - Tipicità degli atti da registrare. Essi riguardano, essenzialmente, gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa nonché la struttura ed organizzazione della società. Sono poi soggette a registrazione tutte le modifiche di elementi già iscritti. NON è consentita la registrazione di atti non previsti dalla legge.
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha sede. L'iscrizione può essere chiesta dall'interessato o avvenire d'ufficio. D'ufficio può essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha definitivamente cessato l'attività e ciò risulti da una serie di circostanze indicate dalla legge.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve controllare sia che la documentazione sia formalmente regolare (regolarità formale), sia l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità sostanziale). L'iscrizione avviene mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta.
L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.
L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di Pubblicità legale (= rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa)
Ha efficacia costitutiva totale(=produttivo di effetti sia per le parti sia per i terzi)l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative
L'iscrizione nella sezione straordinaria ha funzione di Pubblicità notizia ovvero l'iscrizione consente di rendere conoscenza dell'atto o del fatto iscritto, ma NON lo rende di per sé opponibile ai terzi: l'effettiva conoscenza deve essere sempre provata.
Questa disciplina è stata modificata nel 2001 per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le società semplici esercenti attività agricola - per queste categorie l'iscrizione ha efficacia di pubblicità legale.
Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d'impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.
La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria e disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con l'esclusione dei piccoli imprenditori. Le società commerciali e le "imprese sociali" sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche se non esercitano attività commerciale.
Si ricordi che le scritture contabili sono disciplinate anche dalla legge tributaria ma con alcune differenze sia per quanto riguarda i soggetti obbligati sia per quanto riguarda i criteri da utilizzare e le scritture da tenere.
Il legislatore ha stabilito quali sono le scritture contabili obbligatorie. Il principio generale è che l'imprenditore debba tenere tutte le scritture "richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa"; in ogni caso devono essere tenuti libro giornale e libro degli inventari nonché copia originale della corrispondenza commerciale. Devono essere conservate per 10 anni.
Il libro giornale è un registro cronologico-analitico: le operazioni devono essere registrate nell'ordine in cui sono compiute indicando la data. Può essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa e non è necessario registrare separatamente ciascuna operazione omogenea compiute nella giornata.
Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico: deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Esso ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore: deve quindi contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa.
L'inventario si chiude con il bilancio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico.
Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio alla fine di ciascun anno e gli utili conseguiti o le perdite sofferte nel medesimo esercizio.
Il rispetto del principio generale impone anche la tenuta di altre scritture, come i l libro mastro dove le singole operazioni non sono registrate cronologicamente ma sistematicamente (per tipo di operazione, per cliente ... ), libri di magazzino che registra le entrate/uscite delle merci e il libro cassa che evidenzia le entrate/uscite di denaro.