Il rapporto di lavoro e il principio lavorista nella Costituzione italiana

Slide da Hub Scuola sul rapporto di lavoro. Il Pdf esplora il diritto al lavoro e il principio lavorista, analizzando il ruolo della Costituzione italiana per la scuola superiore di Diritto, con uno schema riassuntivo dei principi costituzionali.

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Il rapporto
di lavoro
Il diritto
al lavoro

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Anteprima

Il diritto al lavoro

Il principio lavorista

L'articolo 1 della Costituzione italiana sancisce il principio lavorista con la frase «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Il lavoro, inteso come ogni attività o funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società, è il valore centrale posto alla base non solo dell'ordinamento democratico, ma anche del sistema economico.

Il lavoro, in quanto mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo, è inoltre riconosciuto come diritto fondamentale dall'articolo 4 della Costituzione e rappresenta il primo tra i diritti sociali. Infatti esso è la principale fonte di reddito con cui ogni cittadino riesce a garantire la propria autonomia e libertà dal bisogno, condizioni che consentono l'esercizio di ogni altro diritto costituzionale. Non si tratta però di un vero e proprio diritto sog- gettivo "perfetto": infatti, una persona disoccupata non può rivolgersi all'au- torità giudiziaria per ottenere il lavoro. L'articolo 4 stabilisce piuttosto una direttiva per il legislatore. È infatti compito dello Stato intervenire nel mercato e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, realizzando l'obiet- tivo della piena occupazione e la tutela dei lavoratori. Sempre in base all'articolo 4, il lavoro non è solo finalizzato al conseguimento di un reddito e alla realizza- zione delle proprie aspirazioni, ma costituisce anche un dovere di solidarietà, in applicazione anche del principio solidaristico espresso nell'articolo 2. Ognuno ha il dovere morale di svolgere, secondo le proprie capacità e le proprie inclinazioni, un'attività che contribuisca alla creazione del benessere collettivo e al progresso sociale.

Art. 1 Il lavoro è un valore fondante della Repubblica Principio lavorista nella Costituzione Art. 4 Il lavoro è un diritto fondamentale Negli articoli relativi ai rapporti economici Art. 2 Principio solidarista: il lavoro è un dovere di solidarietà sociale (artt. 35-47) la Costituzione prevede una par- ticolare tutela per i lavoratori subordinati, in quanto categoria più debole del sistema pro- duttivo. Infatti, il lavoro dipendente crea una condizione di disparità tra il lavoratore e il da- tore di lavoro, che detiene i mezzi di produzio- Art. 35 Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ne. La tutela costituzionale ristabilisce l'equili- brio tra le parti (realizzazione dell'uguaglianza sostanziale; art. 3 Cost.), a favore della catego- ria economicamente più debole. Nell'articolo 35 si afferma l'impegno dello Stato a curare la formazione e la crescita professionale dei lavoratori, di fondamentale importan- za per consentire un inserimento qualificato nel mercato del lavoro. Si sottolinea inoltre il rilievo internazionale della tutela del lavoratore, che avviene attraverso l'adesione dell'Italia a convenzioni internazionali che regolano condizioni di la- voro, diritti sindacali e retribuzione.

SCOPRILO TU! Che cos'è l'Oil? Quali funzioni svolge? Cercalo su internet SCU Infine, si garantisce la libertà di emigrazione e la tutela dei lavoratori italiani all'estero, oltre al divieto di discriminare i lavoratori sulla base della loro nazio- nalità. Principi rafforzati con la liberà di circolazione dei lavoratori della UE e la parità di trattamento, rispetto ai lavoratori italiani, attribuita ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti.Il diritto del lavoro è l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano il rapporto di lavoro con la finalità di tutelare il lavoratore, che si trova in una condizione di inferiorità ed è quindi la parte contrattualmente più debole.

Fonti del diritto del lavoro

GLOSSARIO Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Accordo tra i sindacati, che rappresentano i lavoratori, e le associazioni dei datori di lavoro che definisce il trattamento giuridico ed economico di ciascuna categoria di lavoratori subordinati FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO Sovranazionali Legislative Contrattuali

  • Trattati internazionali
  • Costituzione
  • Direttive e regolamenti UE
  • Atti aventi forza di legge
  • Contratto individuale
  • Regolamenti attuativi
  • Leggi ordinarie
  • Contratto collettivo nazionale di lavoro

La tutela dei lavoratori nella Costituzione

Il lavoro è tutelato dalla Costituzione, che garantisce i diritti dei lavoratori, e da una molteplicità di fonti sovranazionali, interne e di natura contrattuale. In base al principio solidaristico, il lavoro non è solo un diritto ma anche un dovere: ciascuno è chiamato, in base alle proprie capacità, a partecipare al progresso materiale e spirituale della società.

Diritto alla retribuzione

Il principale diritto del lavoratore garantito dalla Costituzione è il diritto alla retribuzione (art. 36 Cost.). Diversamente dagli altri contratti a prestazioni cor- rispettive, il contratto di lavoro necessita di una particolare attenzione da parte del legislatore, poiché da esso dipende il sostentamento del lavoratore, la sua salute, la sua qualità di vita familiare e sociale. La Costituzione fissa quindi due parametri vincolanti per determinare la retribuzione:

  • proporzionalità: il lavoratore ha diritto a essere remunerato in modo corri- spondente al numero di ore lavorative eseguite, al tipo di mansioni svolte, al ruolo e alla responsabilità ricoperti;
  • sufficienza: la retribuzione deve essere tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
La retribuzione minima, prevista dai contratti collettivi per ciascuna categoria, concretizza questi due principi, stabilendo una soglia al di sotto della quale la retribuzione del lavoratore non può essere stabilita dal contratto individuale.

Durata della giornata lavorativa e riposo

Lo stesso articolo stabilisce la riserva di legge riguardo alla determinazione della durata massima della giornata lavorativa, al fine di tutelare il benessere psicofisico del lavoratore ed evitare forme di sfruttamento. Attualmente, il d.lgs. 66/2003 fissa l'orario di lavoro a 40 ore settimanali; la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare nell'arco della settimana le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore. Anche il diritto al riposo garantisce la salute fisica e mentale del lavoratore: consente di ritemprare le energie e rende possibile condurre la vita familiare, affettiva e sociale. Al lavoratore spettano 11 ore di riposo giornaliero consecuti- vo, normalmente coincidenti con le ore notturne, oltre a delle pause intermedie DD OK 0 5) 8) La legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa

durante la giornata lavorativa. Il lavoratore ha poi diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica. Infine, il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo più lungo: le ferie, regolate dalla legge e dai Ccnl. A ciascun lavoratore deve essere in ogni caso garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, di cui almeno due consecutive. Il riposo settimanale e le ferie annuali sono diritti irrinunciabili: in questo modo viene tutelato il lavoratore che per bisogno o necessità, potrebbe essere indotto ad accettare condizioni sfavorevoli.

Tutela dei lavoratori deboli

La Costituzione sancisce una tutela differenziata per particolari categorie di la- voratori, che per la loro condizione psicofisica, di età anagrafica o di periodi di vita (donna in gravidanza), si trovano in una condizione di svantaggio nel mercato del lavoro. LA TUTELA DEI LAVORATORI DEBOLI Donne art. 37 Cost. Minori art. 37 Cost. Inabili art. 38 Cost.

  • Pari diritti e, a parità di lavoro, pari retribuzione
  • Tutela e sostegno della maternità: - congedi di maternità, parentale e per malattia; - riposi giornalieri; - astensione dal lavoro; - divieto di lavoro notturno
  • Salvaguardia dello sviluppo psicofisico
  • A parità di lavoro, pari retribuzione
  • Limite minimo di età per il lavoro salariato (16 anni, dopo l'istruzione obbligatoria, salvo eccezioni)
  • Divieto di lavori pesanti e pericolosi
  • Diritto all'educazione e all'avviamento professionale
  • Diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
  • Integrazione sociale
  • Collocamento mirato (quote di riserva nella Pubblica amministrazione e nelle imprese private più grandi)

Diritti sindacali

Spesso gli scioperi sono accompagnati da manifestazioni di protesta GLOSSARIO Precettazione Provvedimento amministrativo con cui la pubblica autorità impone limitazioni all'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali 3. I diritti sindacali La Costituzione attribuisce ai lavoratori importanti strumenti a tutela dei pro- pri diritti: la libertà di organizzarsi in sindacati (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40). I sindacati sono associazioni non riconosciute di lavoratori, che agiscono col- lettivamente per la protezione degli interessi della categoria rappresentata. I la- voratori possono liberamente costituire sindacati, aderirvi e svolgere attività di propaganda. La libertà sindacale comprende anche il diritto del singolo di non aderire a un sindacato e di cessare di farne parte. Di conseguenza l'assunzione del lavoratore non può dipendere dalla sua iscrizione o meno a un sindacato. L'esercizio delle libertà sindacali è ampiamente regolato dalla 1. 300/1970 detta "statuto dei lavoratori". Lo sciopero consiste nell'astensione collettiva e organizzata dal lavoro e costitui- sce un efficace mezzo di rivendicazione di natura economica e anche di protesta politica. Il lavoratore che partecipa allo sciopero non può subire il licenziamento o essere sanzionato; ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e gli viene applicata una ritenuta in busta paga proporzionata alla durata dello sciopero. Alcune categorie di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali, come sanità, protezione civile, trasporti pubblici e amministrazione della giustizia, possono, con l'attuazione di uno sciopero, arrecare gravi disagi e, in alcuni casi, anche danno e pericolo alla popolazione. In questo caso, l'esercizio del diritto di scio- pero non è libero, ma regolamentato dalla legge (1. 146/1990; 1. 182/2015) che prevede alcune limitazioni, come per esempio l'obbligo di preavviso, la garanzia dei servizi minimi indispensabili e la "precettazione" con cui il Prefetto può or- dinare l'immediato ritorno al lavoro degli scioperanti.

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