Slide sulla Riforma del Lavoro Sportivo, che analizza il D.Lgs. 36/2021 e le sue modifiche. Il Pdf, utile per lo studio universitario di Diritto, illustra la necessità di tutelare i lavoratori sportivi dilettantistici e definisce i concetti di lavoratore sportivo e volontario.
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RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioniLa riforma dello Sport nasce dall'esigenza di fornire adeguata
regolamentazione e puntuale tutela anche a coloro che prestano attività
sportiva nel settore dilettantistico, ossia nell'ambito di organizzazioni sportive
prive del settore professionistico.
In quest'ultimo contesto, infatti, la maggior parte delle organizzazioni sportive,
non potendo stipulare contratti di lavoro subordinato con i propri atleti, si era
avvalsa di "compensi sportivi" erogati sotto forma di premi e rimborsi spesa e
gli atleti erano in toto sprovvisti di tutte le tutele derivanti da un contratto di
lavoro subordinato.
Tutte le altre attività, anche svolte con carattere continuativo e oneroso,
ma in federazioni che non prevedono il professionismo, rientrano in
attività dilettantistiche/non professionistiche.
Diverso trattamento economico > No contratto, ma solo rimborsi
spese, indennità o premi.
I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche
rientrano fra i c.d. redditi diversi elencati all'articolo 67, comma 1, lett.
m) del TUIR.
«Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi
erogati [ ... ] nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle
Federazioni sportive nazionali [ ... ] dagli enti di promozione sportiva [ ... ] e
da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto».
JOTE
JEG
Federica Pellegrini, Francesca
ex
campionessa Piccinini,
del nuoto.
ex pallavolista
Una
carriera
da italiana, nel ruolo
'dilettante'
in di schiacciatrice.
quanto
la
FIN Anche la FIPAV
non
ha
mai
(Federazione
Italiana
Nuoto) adottato
il
non
è
mai stata professionismo
riconosciuta come per
i
propri
federazione
atleti.
professionistica.
In data 27 aprile 2022, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato, con il C.U. n. 226/A, il
riconoscimento del professionismo anche per le donne, sia pure limitatamente alla massima
serie nazionale (i.e. Serie A Femminile), a poco più di un anno dall'approvazione del D. Lgs. 28
febbraio 2021 n. 36.
Lara Lugli / Volley Pordenone
Nel marzo 2019, la giocatrice aveva comunicato al
suo club l'impossibilità a proseguire la stagione
perché incinta, risolvendo dunque il vincolo.
Per le atlete di volley, non professioniste, non era
prevista nessuna forma di garanzia a tutela della
maternità.
L'atleta aveva poi chiesto alla società, oggi Maniago
Pordenone, di saldare il rateo rimborso spese di
febbraio (circa mille euro) che ancora non aveva
ricevuto nonostante fosse scesa in campo.
Il club però oltre
a non aver ottemperato
all'ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice,
aveva, altresì, convenuto in giudizio la stessa,
ritenendo di aver subito un danno, poiché, al
momento dell'ingaggio, la giocatrice non aveva
comunicato "la propria intenzione di avere figli".
Successivamente, la società ha deciso di rinunciare
all'azione nei confronti dell'atleta, così adempiendo ai
propri obblighi economici.
COPPA IT
FRECCIAKO
& MAPE
LIA
SS
Il Presidente federale, Giuseppe Manfredi, ha così
commentato la soluzione del caso:
"È assolutamente inaccettabile considerare la
maternità
quale giusta
causa di risoluzione
contrattuale imputabile a una futura mamma. Posso
inoltre anticipare che nel prossimo Consiglio federale
sarà proposta la costituzione di una Commissione
Pari opportunità, finalizzata in primo luogo, al
monitoraggio, la promozione e il sostegno dei diritti
delle atlete".
PREVALE LA SOSTANZA, NON LA FORMA!
Art. 25 D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo : "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gare che, senza alcuna distinzione
di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva
verso un corrispettivo".
DEFINIZIONE ELASTICA DI LAVORATORE SPORTIVO
E' tale ogni soggetto tesserato che svolge verso un corrispettivo mansioni rientranti, sulla base
dei regolamenti dei singoli enti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva,
con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Atleta
Allenatore
UOMO O DONNA
Istruttore
E' LAVORATORE SPORTIVO
Direttore Tecnico
Direttore Sportivo
SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO
Preparatore atletico
Direttore di gara
ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO
Ne consegue che le organizzazioni sportive potranno avvalersi di:
Volontario
Lavoratore sportivo
Colui che non percepisce alcun compenso ma
solo il rimborso delle spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di
residenza del percipiente.
colui che percepisce
un
corrispettivo per l'attività sportiva svolta.
PRESUNZIONI
Art. 27 D.Lgs. 36/2021 pone una presunzione legale
stabilendo che: "nei settori
professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e
continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato".
Detta presunzione, che riguarda solo gli atleti, può essere superata in TRE ipotesi:
Art. 28 D.Lgs. 36/2021 pone una un'ulteriore presunzione legale stabilendo che:
"nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro
autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i
seguenti argomenti:
FORMA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Nessuna particolare modifica rispetto alla previsione di cui alla L.91/1981
Il rapporto si costituisce attraverso l'assunzione diretta dell'atleta da parte della società
sportiva e le parti sottoscrivono un contratto in forma scritta - ad substantiam -, e tipico,
ossia redatto secondo lo schema predisposto ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva
Nazionale / Disciplina Sportiva Associata e dalle Organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale per la categoria sportiva interessata.
Detto contratto, entro 7 giorni dalla stipulazione dovrà essere depositato presso la
Federazione Sportiva Nazioale o la Disciplina Sportiva Associata ai fini dell'approvazione;
vanno , altresì, depositati tutti i contratti ulteriori stipulati tra società sportiva e lavoratore
sportivo dunque anche quelli aventi ad oggetto il diritto d'immagine, o quelli pubblicitari.
L'approvazione è condizione di efficacia del contratto
ESISTE ANCORA LA FIGURA DEL VOLONTARIO?
Il volontario sostituisce la figura dell'amatore ed è colui che svolge la propria opera nel
settore sportivo gratuitamente.
Ne consegue che le spese sostenute direttamente dal volontario in favore dell'ente
sportivo a titolo di vitto, alloggio o viaggio potranno essergli rimborsate nel limite di
€ 150,00 mensili e tale attività è totalmente incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
subordinato o autonomo in favore dello stesso ente sportivo.
APPRENDISTATO NELLO SPORT
Art. 30 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e
per il certificato di specializzazione tecnica superiore.
I limiti di età per i giovani atleti sono:
Lo scopo della norma è garantire non solo la crescita sportiva, ma anche culturale ed educativa del giovane,
nonché garantire una preparazione professionale che favorisca il suo accesso nel mercato del lavoro al
termine della carriera sportiva agonistica.
Art. 31 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che, se al termine del contratto di apprendistato il giovane stipula un
contratto di lavoro sportivo. senza soluzione di continuità rispetto a quello di apprendistato, l'ente sportivo
che lo "assume" dovrà corrispondere il PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA in favore della società o
associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto attività di formazione.