Adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni in Diritto

Documento dall'Università sull'adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni. Il Pdf, un approfondimento di Diritto per l'Università, esamina l'adempimento, l'incapacità delle parti, la mora del creditore e le obbligazioni pecuniarie, distinguendo debiti di valuta e di valore.

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ADEMPIMENTO, E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (23)
L'adempimento
L'adempimento è l'attiviconsistente nell'eseguire la prestazione che forma oggetto interesse
dell'obbligazione.
Con l'adempimento l'obbligazione si estingue perchè l'interesse del creditore, suo fondamento è
scopo, è realizzato.
Conseguentemente il debitore è liberato.
Proprio per questo effetto liberatorio, il debitore che adempie ha interesse che il pagamento risulti in
modo certo.
Egli può perciò chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza, ci la dichiarazione scritta con cui
il creditore riconosce di aver ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita ad un determinato
credito (art. 1199).
La quietanza è un atto non negoziale, ma semplicemente è una dichiarazione di scienza e non di
volontà, che ha valore di confessione.
L’adempimento e l’incapacità di agire:
L'autore dell'adempimento è colui che fa la prestazione che solitamente è il debitore.
Tuttavia cosa succede se questo è incapace d'agire? Secondo la regola l'adempimento è regolare ed
efficace e il debitore non può chiedere la restituzione (art. 1191).
La ragione è che l'adempimento non è un atto di autonomia, ma è un comportamento obbligato,
quindi in questo caso non è importante che il soggetto abbia quella capacità di valutare il senso e le
conseguenze delle proprie azioni, che occorre invece quando il soggetto fa una libera scelta.
Il problema dell'incapacità può porsi anche riguardo al destinatario dell'adempimento e ci come
trattare l'adempimento fatto ad un soggetto incapace di agire.
Come regola, si tratta di un adempimento inefficace che non libera il debitore, infatti la ricezione
dell'adempimento è un atto di autonomia perché implica valutazioni e decisioni del soggetto e
soprattutto perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione
ricevuta, o addirittura di disperderla.
Per tutelare il creditore, la legge parte perciò dal presupposto che il pagamento fatto al creditore
incapace non libera il debitore; questi può liberarsi solo se prova che ciò che è stato pagato è stato
rivolto a vantaggio dell'incapace (art.1190).
In concreto il debitore deve provare che la prestazione ricevuta dal creditore incapace, è rimasta
integra fino alla presa di controllo del rappresentante o fino al recupero della capacidi intendere e
di volere.
L’adempimento del terzo:
Di regola l'adempimento è fatto dal debitore, ma qualche volta può essere fatto anche da un terzo
estraneo all'obbligazione.
Tale fenomeno può corrispondere a situazioni diverse:
La prestazione, anziché essere eseguita personalmente dal debitore, è eseguita da un
collaboratore del debitore, per conto di lui.
Es: Il titolare dell'officina meccanica, fa riparare l'auto dai suoi dipendenti.
La prestazione può essere eseguita anche da un terzo che non sia un collaboratore del
debitore.
Le ragioni che spingono all'adempimento del debito altrui possono essere molteplici:
- La richiesta del debitor , fondata su qualche rapporto avente con il terzo;
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- Il desiderio del terzo di aiutare il debitore per affetto;
- Un interesse proprio al terzo (socio di maggioranza che paga i debiti della sua società)
L'adempimento del terzo è efficace ed estingue l'obbligazione anche se il creditore si oppone; una
regola che privilegia l'interesse del debitore a liberarsi dall'obbligazione.
Il creditore può rifiutare tale adempimento soltanto in due casi:
1. Se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore;
2. Se anche il debitore si oppone all'adempimento del terzo
L'adempimento del terzo, a differenza di quello del debitore, non è un atto dovuto, ma bensì voluto,
quindi è necessaria la capacità d'agire.
Il pagamento con surrogazione:
L'adempimento del terzo può dare luogo al fenomeno del pagamento con surrogazione: questo si
verifica quando il terzo, che ha pagato un debito altrui, subentra in luogo del creditore soddisfatto
nel suo diritto verso il debitore.subentra nei diritti del creditore
La surrogazione del terzo può avvenire in vari modi che portano a distinguere due tipologie di
surrogazione:
1. La surrogazione volontaria: si produce per iniziativa delle parti del rapporto obbligatorio e
può avvenire:
- Per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento dal terzo, dichiara di surrogarlo
nel proprio diritto (art. 1201);
- Per volontà del debitore, il quale, prendendo a mutuo il denaro necessario per pagare il
creditore, surroga il mutuante nel diritto di quest’ultimo (art. 1202);
2. La surrogazione legale: si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi elencati
dall'art. 1203;
Il destinatario dell’adempimento, adempimento del terzo:
Il destinatario dell'adempimento è il soggetto che riceve la prestazione, e di regola coincide con i
creditore, ma in certi casi è giustificato che l'adempimento sia fatto a un terzo, diverso dal creditore
(Es. pagamenti fatti al commesso, non al titolare)
Tuttavia possono esserci anche casi in cui l'adempimento fatto ad un terzo si presenta come
anomalo: sono i casi in cui il terzo non è legittimato a ricevere l'adempimento, in base a uno dei
criteri previsti dall'art. 1181 c.1.
Sorge allora il problema di conciliare l'interesse del debitore (che ha pagato, anche se ha pagato
male) a essere liberato e l'interesse del creditore (che non ha ricevuto la prestazione) a realizzare il
suo credito.
Al riguardo valgono alcune regole:
La regola generale: questa viene dettata nell'interesse del creditore e specifica che il
pagamento a un terzo estraneo non libera il debitore e di conseguenza il creditore conserva il
diritto di ricevere da lui la prestazione;
Eccezioni: la regola a volte subisce alcune eccezioni nell’interesse del debitore, che è
liberato:
- Se il creditore ratifica il pagamento fatto al terzo o comunque ne approfitta (art.1188 c.2);
- Se si tratta di pagamento a creditore apparente, cifatto ad una persona che, in base a
circostanze univoche, appariva legittimata a riceverlo, sempre che il debitore fosse in buona
fede (Es. Un falso commesso)

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Anteprima

L'adempimento

L'adempimento è l'attività consistente nell'eseguire la prestazione che forma oggetto interesse dell'obbligazione. Con l'adempimento l'obbligazione si estingue perchè l'interesse del creditore, suo fondamento è scopo, è realizzato. Conseguentemente il debitore è liberato. Proprio per questo effetto liberatorio, il debitore che adempie ha interesse che il pagamento risulti in modo certo. Egli può perciò chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza, cioè la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di aver ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita ad un determinato credito (art. 1199). La quietanza è un atto non negoziale, ma semplicemente è una dichiarazione di scienza e non di volontà, che ha valore di confessione.

L'adempimento e l'incapacità di agire

L'autore dell'adempimento è colui che fa la prestazione che solitamente è il debitore. Tuttavia cosa succede se questo è incapace d'agire? Secondo la regola l'adempimento è regolare ed efficace e il debitore non può chiedere la restituzione (art. 1191). La ragione è che l'adempimento non è un atto di autonomia, ma è un comportamento obbligato, quindi in questo caso non è importante che il soggetto abbia quella capacità di valutare il senso e le conseguenze delle proprie azioni, che occorre invece quando il soggetto fa una libera scelta. Il problema dell'incapacità può porsi anche riguardo al destinatario dell'adempimento e cioè come trattare l'adempimento fatto ad un soggetto incapace di agire. Come regola, si tratta di un adempimento inefficace che non libera il debitore, infatti la ricezione dell'adempimento è un atto di autonomia perché implica valutazioni e decisioni del soggetto e soprattutto perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione ricevuta, o addirittura di disperderla. Per tutelare il creditore, la legge parte perciò dal presupposto che il pagamento fatto al creditore incapace non libera il debitore; questi può liberarsi solo se prova che ciò che è stato pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art.1190). In concreto il debitore deve provare che la prestazione ricevuta dal creditore incapace, è rimasta integra fino alla presa di controllo del rappresentante o fino al recupero della capacità di intendere e di volere.

L'adempimento del terzo

Di regola l'adempimento è fatto dal debitore, ma qualche volta può essere fatto anche da un terzo estraneo all'obbligazione. Tale fenomeno può corrispondere a situazioni diverse:

  • La prestazione, anziché essere eseguita personalmente dal debitore, è eseguita da un collaboratore del debitore, per conto di lui. Es: Il titolare dell'officina meccanica, fa riparare l'auto dai suoi dipendenti.
  • La prestazione può essere eseguita anche da un terzo che non sia un collaboratore del debitore.

Le ragioni che spingono all'adempimento del debito altrui possono essere molteplici:

  • La richiesta del debitor , fondata su qualche rapporto avente con il terzo; This document is available free of charge on StuDocu.com- Il desiderio del terzo di aiutare il debitore per affetto;
  • Un interesse proprio al terzo (socio di maggioranza che paga i debiti della sua società)

L'adempimento del terzo è efficace ed estingue l'obbligazione anche se il creditore si oppone; una regola che privilegia l'interesse del debitore a liberarsi dall'obbligazione. Il creditore può rifiutare tale adempimento soltanto in due casi:

  1. Se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore;
  2. Se anche il debitore si oppone all'adempimento del terzo

L'adempimento del terzo, a differenza di quello del debitore, non è un atto dovuto, ma bensì voluto, quindi è necessaria la capacità d'agire.

Il pagamento con surrogazione

L'adempimento del terzo può dare luogo al fenomeno del pagamento con surrogazione: questo si verifica quando il terzo, che ha pagato un debito altrui, subentra in luogo del creditore soddisfatto nel suo diritto verso il debitore.subentra nei diritti del creditore La surrogazione del terzo può avvenire in vari modi che portano a distinguere due tipologie di surrogazione:

  1. La surrogazione volontaria: si produce per iniziativa delle parti del rapporto obbligatorio e può avvenire:
    • Per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento dal terzo, dichiara di surrogarlo nel proprio diritto (art. 1201);
    • Per volontà del debitore, il quale, prendendo a mutuo il denaro necessario per pagare il creditore, surroga il mutuante nel diritto di quest'ultimo (art. 1202);
  2. La surrogazione legale: si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi elencati dall'art. 1203;

Il destinatario dell'adempimento

Il destinatario dell'adempimento è il soggetto che riceve la prestazione, e di regola coincide con i creditore, ma in certi casi è giustificato che l'adempimento sia fatto a un terzo, diverso dal creditore (Es. pagamenti fatti al commesso, non al titolare) Tuttavia possono esserci anche casi in cui l'adempimento fatto ad un terzo si presenta come anomalo: sono i casi in cui il terzo non è legittimato a ricevere l'adempimento, in base a uno dei criteri previsti dall'art. 1181 c.1. Sorge allora il problema di conciliare l'interesse del debitore (che ha pagato, anche se ha pagato male) a essere liberato e l'interesse del creditore (che non ha ricevuto la prestazione) a realizzare il suo credito. Al riguardo valgono alcune regole:

  • La regola generale: questa viene dettata nell'interesse del creditore e specifica che il pagamento a un terzo estraneo non libera il debitore e di conseguenza il creditore conserva il diritto di ricevere da lui la prestazione;
  • Eccezioni: la regola a volte subisce alcune eccezioni nell'interesse del debitore, che è liberato:
    • Se il creditore ratifica il pagamento fatto al terzo o comunque ne approfitta (art.1188 c.2);
    • Se si tratta di pagamento a creditore apparente, cioè fatto ad una persona che, in base a circostanze univoche, appariva legittimata a riceverlo, sempre che il debitore fosse in buona fede (Es. Un falso commesso)

Le modalità dell'adempimento

La prestazione deve essere eseguita esattamente e cioè rispettando tutte le modalità:

  • Quantitative: vale la regola che la prestazione va eseguita integralmente, anche quando la prestazione è divisibile; se il debitore offre un pagamento parziale, il creditore se vuole può accettarlo come accanto, tuttavia è anche libero di rifiutarlo (art. 1181);
  • Qualitative: il debitore è tenuto ad eseguire proprio la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, e non può liberarsi offrendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore;
  • Nel tempo e nel luogo stabiliti

Una prestazione che non osserva queste modalità dà luogo ad un adempimento inesatto, che è una forma di inadempimento.

La dazione in pagamento

Con la dazione in pagamento il debitore eccezionalmente si libera dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella formante oggetto della sua obbligazione. L'effetto liberatorio si produce solo a due condizioni (art. 1197 c.1):

  1. Che il creditore accetti di ricevere la prestazione diversa al posto di quella dovuta;
  2. Che la diversa prestazione sia effettivamente eseguita;

Se la diversa prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore deve al creditore, le stesse garanzie che il venditore deve al compratore circa l'integrità di quanto trasferito.

Il termine dell'adempimento

Quanto al termine dell'adempimento bisogna distinguere a seconda che il titolo dell'obbligazione indichi oppure no il termine per l'esecuzione della prestazione:

  • Se il titolo fissa un termine la prestazione va eseguita in tale termine;
  • Se il titolo non indica alcun termine la regola è che l'adempimento può essere richiesto immediatamente, tranne che l'adempimento immediato sia escluso dagli usi o dalla natura della prestazione, in tal caso le parti concordano fra di loro il termine, oppure questo viene fissato dal giudice (art. 1183).

Il termine può avere un valore diverso, come regolatore del tempo dell'adempimento, a seconda dell'interesse a cui è funzionale. Si distingue:

  • Se il termine è stabilito a favore del debitore: il debitore non può adempiere oltre quel termine ma non è tenuto a farlo prima;
  • Se il termine è stabilito a favore del creditore: il creditore può esigere il pagamento prima della scadenza (art. 1185 c.1), mentre il debitore non può liberarsi offrendo l'adempimento anticipato;
  • Se il termine è stabilito a favore di entrambi: sia il debitore sia il creditore hanno il diritto che la prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine e possono rifiutare un adempimento anticipato;
  • In mancanza di diversa indicazione del titolo il termine si considera a favore del debitore (art. 1184).

Anche quando il termine è a favore del debitore, questo incorre ugualmente nella decadenza del termine se diventa insolvente o fa venire meno le garanzie che aveva dato. In tal caso il creditore può chiedere l'adempimento immediato (art. 1186). Il computo del termine dell'adempimento si fa con gli stessi criteri dettati per calcolare il termine This document is available free of charge on StuDocu.comdella prescrizione. Fino alla scadenza del termine (che non sia a favore del creditore), il creditore non è esigibile; lo diventa solo alla scadenza. Il termine di pagamento ha implicazioni economico-sociali particolarmente serie quando si tratta di obbligazioni pecuniarie aventi natura di debiti commerciali, cioè di debiti di un'impresa verso un'altra che le ha fornito beni o servizi: se l'impresa creditrice riceverà il pagamento in un tempo troppo lungo, avrà difficoltà a pagare a sua volta i propri debiti e rischierà di entrare in crisi. Il legislatore, applicando delle direttive europee, ha affrontato questo problema tramite il d.lgs. 231/200, il quale:

  • Fissa termini di pagamento ragionevolmente brevi (30 giorni dal ricevimento del bene o del servizio), in caso di ritardo
  • Fa scattare interessi di mora a un tasso prefissato;
  • Stabilisce che gli accordi in deroga, peggiorativi per il creditore, devono essere provati per iscritto e sono comunque nulli se risultano gravemente iniqui a danno del creditore.

Il luogo dell'adempimento

Quanto al luogo dell'adempimento, valgono le eventuali indicazioni del titolo da cui nasce l'obbligazione, oppure quelle desumibili dalla natura della prestazione. In mancanza di tali indicazioni valgono i criteri fissati dalla legge (art. 1182 c.2-4):

  • Il criterio generale è che l'obbligazione si adempie al domicilio del debitore.
  • Esso però subisce delle deroghe quando:
  • L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, che si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava alla nascita dell'obbligazione;
  • L'obbligazione di pagare una somma di denaro che si adempie presso il domicilio del creditore.

L'imputazione del pagamento

Se il debitore ha verso il creditore più debiti dello stesso genere e il pagamento fatto non basta a estinguerli tutti, può essere importante definire a quali debiti esso vada riferito, in modo da sapere quali debiti sono estinti e quali sopravvivono. L'imputazione del pagamento è l'individuazione del debito a cui si riferisce un determinato pagamento, col risultato che quel debito risulta estinto. I criteri da seguire sono i seguenti:

  • La scelta del debitore: quando paga, ha la facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare con il pagamento;
  • In mancanza di scelta si applicano una serie di criteri legali: se alcuni debiti sono scaduti e altri no il pagamento è imputato a quelli scaduti, a quelli meno garantiti, ecc. (art. 1193 c.2).

La mora del creditore

Molto spesso l'adempimento risulta impossibile per il debitore se manca una certa cooperazione del creditore. Generalmente quest'ultimo dà questa cooperazione, in quanto è nel suo stesso interesse, ma non può escludersi il fatto che talora eviti di darla per diverse ragioni, per esempio per semplice dimenticanza o trascuratezza, ma anche qualche suo preciso contro interesse. In questi casi l'impossibilità di adempiere può pregiudicare i legittimi interessi del debitore, ovvero:

  • L'interesse a evitare spese e danni;

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