Documento dall'Università sull'adempimento e altre cause di estinzione delle obbligazioni. Il Pdf, un approfondimento di Diritto per l'Università, esamina l'adempimento, l'incapacità delle parti, la mora del creditore e le obbligazioni pecuniarie, distinguendo debiti di valuta e di valore.
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L'adempimento è l'attività consistente nell'eseguire la prestazione che forma oggetto interesse dell'obbligazione. Con l'adempimento l'obbligazione si estingue perchè l'interesse del creditore, suo fondamento è scopo, è realizzato. Conseguentemente il debitore è liberato. Proprio per questo effetto liberatorio, il debitore che adempie ha interesse che il pagamento risulti in modo certo. Egli può perciò chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza, cioè la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di aver ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita ad un determinato credito (art. 1199). La quietanza è un atto non negoziale, ma semplicemente è una dichiarazione di scienza e non di volontà, che ha valore di confessione.
L'autore dell'adempimento è colui che fa la prestazione che solitamente è il debitore. Tuttavia cosa succede se questo è incapace d'agire? Secondo la regola l'adempimento è regolare ed efficace e il debitore non può chiedere la restituzione (art. 1191). La ragione è che l'adempimento non è un atto di autonomia, ma è un comportamento obbligato, quindi in questo caso non è importante che il soggetto abbia quella capacità di valutare il senso e le conseguenze delle proprie azioni, che occorre invece quando il soggetto fa una libera scelta. Il problema dell'incapacità può porsi anche riguardo al destinatario dell'adempimento e cioè come trattare l'adempimento fatto ad un soggetto incapace di agire. Come regola, si tratta di un adempimento inefficace che non libera il debitore, infatti la ricezione dell'adempimento è un atto di autonomia perché implica valutazioni e decisioni del soggetto e soprattutto perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione ricevuta, o addirittura di disperderla. Per tutelare il creditore, la legge parte perciò dal presupposto che il pagamento fatto al creditore incapace non libera il debitore; questi può liberarsi solo se prova che ciò che è stato pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art.1190). In concreto il debitore deve provare che la prestazione ricevuta dal creditore incapace, è rimasta integra fino alla presa di controllo del rappresentante o fino al recupero della capacità di intendere e di volere.
Di regola l'adempimento è fatto dal debitore, ma qualche volta può essere fatto anche da un terzo estraneo all'obbligazione. Tale fenomeno può corrispondere a situazioni diverse:
Le ragioni che spingono all'adempimento del debito altrui possono essere molteplici:
L'adempimento del terzo è efficace ed estingue l'obbligazione anche se il creditore si oppone; una regola che privilegia l'interesse del debitore a liberarsi dall'obbligazione. Il creditore può rifiutare tale adempimento soltanto in due casi:
L'adempimento del terzo, a differenza di quello del debitore, non è un atto dovuto, ma bensì voluto, quindi è necessaria la capacità d'agire.
L'adempimento del terzo può dare luogo al fenomeno del pagamento con surrogazione: questo si verifica quando il terzo, che ha pagato un debito altrui, subentra in luogo del creditore soddisfatto nel suo diritto verso il debitore.subentra nei diritti del creditore La surrogazione del terzo può avvenire in vari modi che portano a distinguere due tipologie di surrogazione:
Il destinatario dell'adempimento è il soggetto che riceve la prestazione, e di regola coincide con i creditore, ma in certi casi è giustificato che l'adempimento sia fatto a un terzo, diverso dal creditore (Es. pagamenti fatti al commesso, non al titolare) Tuttavia possono esserci anche casi in cui l'adempimento fatto ad un terzo si presenta come anomalo: sono i casi in cui il terzo non è legittimato a ricevere l'adempimento, in base a uno dei criteri previsti dall'art. 1181 c.1. Sorge allora il problema di conciliare l'interesse del debitore (che ha pagato, anche se ha pagato male) a essere liberato e l'interesse del creditore (che non ha ricevuto la prestazione) a realizzare il suo credito. Al riguardo valgono alcune regole:
La prestazione deve essere eseguita esattamente e cioè rispettando tutte le modalità:
Una prestazione che non osserva queste modalità dà luogo ad un adempimento inesatto, che è una forma di inadempimento.
Con la dazione in pagamento il debitore eccezionalmente si libera dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella formante oggetto della sua obbligazione. L'effetto liberatorio si produce solo a due condizioni (art. 1197 c.1):
Se la diversa prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore deve al creditore, le stesse garanzie che il venditore deve al compratore circa l'integrità di quanto trasferito.
Quanto al termine dell'adempimento bisogna distinguere a seconda che il titolo dell'obbligazione indichi oppure no il termine per l'esecuzione della prestazione:
Il termine può avere un valore diverso, come regolatore del tempo dell'adempimento, a seconda dell'interesse a cui è funzionale. Si distingue:
Anche quando il termine è a favore del debitore, questo incorre ugualmente nella decadenza del termine se diventa insolvente o fa venire meno le garanzie che aveva dato. In tal caso il creditore può chiedere l'adempimento immediato (art. 1186). Il computo del termine dell'adempimento si fa con gli stessi criteri dettati per calcolare il termine This document is available free of charge on StuDocu.comdella prescrizione. Fino alla scadenza del termine (che non sia a favore del creditore), il creditore non è esigibile; lo diventa solo alla scadenza. Il termine di pagamento ha implicazioni economico-sociali particolarmente serie quando si tratta di obbligazioni pecuniarie aventi natura di debiti commerciali, cioè di debiti di un'impresa verso un'altra che le ha fornito beni o servizi: se l'impresa creditrice riceverà il pagamento in un tempo troppo lungo, avrà difficoltà a pagare a sua volta i propri debiti e rischierà di entrare in crisi. Il legislatore, applicando delle direttive europee, ha affrontato questo problema tramite il d.lgs. 231/200, il quale:
Quanto al luogo dell'adempimento, valgono le eventuali indicazioni del titolo da cui nasce l'obbligazione, oppure quelle desumibili dalla natura della prestazione. In mancanza di tali indicazioni valgono i criteri fissati dalla legge (art. 1182 c.2-4):
Se il debitore ha verso il creditore più debiti dello stesso genere e il pagamento fatto non basta a estinguerli tutti, può essere importante definire a quali debiti esso vada riferito, in modo da sapere quali debiti sono estinti e quali sopravvivono. L'imputazione del pagamento è l'individuazione del debito a cui si riferisce un determinato pagamento, col risultato che quel debito risulta estinto. I criteri da seguire sono i seguenti:
Molto spesso l'adempimento risulta impossibile per il debitore se manca una certa cooperazione del creditore. Generalmente quest'ultimo dà questa cooperazione, in quanto è nel suo stesso interesse, ma non può escludersi il fatto che talora eviti di darla per diverse ragioni, per esempio per semplice dimenticanza o trascuratezza, ma anche qualche suo preciso contro interesse. In questi casi l'impossibilità di adempiere può pregiudicare i legittimi interessi del debitore, ovvero: