Testo Unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 165/2001: organizzazione e reclutamento

Documento sul Testo Unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 165 2001. Il Pdf analizza il Decreto Legislativo 165/2001, focalizzandosi su organizzazione degli uffici, rapporti di lavoro e reclutamento del personale, utile per concorsi pubblici di Diritto.

Mostra di più

19 pagine

Testo unico del pubblico impiego D.Lgs. 165 2001
Diritto (Economico) - Amministrazione, Finanza e Marketing (Scuola superiore - Italia)
Scansiona per aprire su Studocu
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Testo unico del pubblico impiego D.Lgs. 165 2001
Diritto (Economico) - Amministrazione, Finanza e Marketing (Scuola superiore - Italia)
Scansiona per aprire su Studocu
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Salvatore Borelli (salvatoreborelli79@yahoo.it)
lOMoARcPSD|16862963


!"# $% &%"'( )*%"+% &%, -%+(
.
 
a) Accrescere l' delle amministrazioni in relazione a quella degli uci e servizi dei Paesi dell'UE
b) Razionalizzare il , contenendo la spesa per il personale entro i vincoli di nanza pubblica
c) Realizzare il miglior ulizzo delle , assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipenden
/0
!,
%
 1100 ! ,+%!
!"# $+"%
" 2
..23
4!#
a) Funzionalità rispe#o ai compi e ai programmi, nel perseguimento degli obie$vi di ecienza, ecacia ed economicità
b) Ampia %essibilità, garantendo adegua margini alle determinazioni operave e gesonali
c) Collegamento delle a$vità degli uci, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione
d) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrava
e) Armonizzazione degli orari di servizio e apertura degli uci con le esigenze dell'utenza e gli orari delle PA dei Paesi dell'UE
!"# (!0+ &(%!(5%)(6%!%""+7**&%,+
 $
%$28!
&'(
/11!
&(8!
&8!
!"9# %%!%--++&%"%,+# ))%%0"! "%:+$7-%+%(!(0+0 *%&%"'
)*#18
+83!"+
a) Decisioni in materia di a$ normavi e l'adozione dei relavi a$ di indirizzo interpretavo ed applicavo
b) Denizione di obie$vi, priorità, piani, programmi e dire$ve generali per l'azione amministrava e per la gesone
c) Individuazione di risorse umane, materiali ed economico-nanziarie e riparzione tra uci di livello dirigenziale generale
d) Denizione dei criteri generali in materia di ausili nanziari a terzi e di determinazione di tari+e e canoni a carico di terzi
e) Nomine, designazioni ed a$ analoghi ad essi a#ribui da speciche disposizioni
f) Richieste di pareri alle autorità amministrave indipenden ed al Consiglio di Stato
""(*+
/!
"+884
',;
!
#!
!"# +"(!(%+!5 %-- -%+(
"+11
!.
!
Scaricato da Salvatore Borelli (salvatoreborelli79@yahoo.it)
lOMoARcPSD|16862963

Visualizza gratis il Pdf completo

Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.

Anteprima

Testo Unico del Pubblico Impiego D.Lgs. 165 2001

Diritto (Economico) - Amministrazione, Finanza e Marketing (Scuola superiore - Italia) Scansiona per aprire su Studocu Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo. Scaricato da Salvatore Borelli (salvatoreborelli79@yahoo.it)Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle PA, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle Regioni e delle Province autonome, al fine di:

  • Accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella degli uffici e servizi dei Paesi dell'UE
  • Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa per il personale entro i vincoli di finanza pubblica
  • Realizzare il miglior utilizzo delle risorse umane, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti

Per "amministrazioni pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti, scuole e istituzioni educative, aziende ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti i del SSN, l'ARAN e il CONI.

ART. 2 - FONTI

Le PA definiscono, secondo principi di legge e tramite atti organizzativi secondo i loro ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

  • Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità
  • Ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali
  • Collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione
  • Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa
  • Armonizzazione degli orari di servizio e apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e gli orari delle PA dei Paesi dell'UE

ART. 3 - PERSONALE IN REGIME DÌ DIRITTO PUBBLICO

Rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di Polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. Il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. Il rapporto di impiego di professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti.

ART. 4 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO. FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano:

  • Decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo
  • Definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione
  • Individuazione di risorse umane, materiali ed economico-finanziarie e ripartizione tra uffici di livello dirigenziale generale
  • Definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe e canoni a carico di terzi
  • Nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni
  • Richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato

Alle PA i cui organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 5 - POTERE DI ORGANIZZAZIONE

Le PA assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure di gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con capacità e poteri del privato datore di lavoro. This document is available on studocu Scaricato da Salvatore Borelli (salvatoreborelli79@yahoo.it)Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi, anche al fine di proporre l'adozione di interventi correttivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E FABBISOGNI DI PERSONALE

Le PA definiscono l'organizzazione degli uffici, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le PA adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo. Nell'ambito del piano, le PA curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste. Nelle amministrazioni statali, il piano, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre PA, il piano, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dai propri ordinamenti. Le PA che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

ART. 6-BIS - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PA

Le PA, nonché gli enti finanziati dallo Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno vigilano sull'applicazione del presente articolo.

ART. 6-TER - LINEE DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite linee di indirizzo per orientare le PA nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. Con riguardo alle Regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. Ciascuna PA comunica le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali al Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla loro adozione. In assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle PA di procedere alle assunzioni.

ART. 7 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Le PA garantiscono pari opportunità tra uomini e donne e assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza sul lavoro. Le PA garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, contrastando ogni forma di violenza morale o psichica, e la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. Le PA curano la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della PA. Le PA individuano criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici, a favore di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e impegnati in attività di volontariato. Le PA non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. È fatto divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le PA possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di 4 presupposti:

  • L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla PA conferente, a obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
  • La PA deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di usare le risorse umane disponibili al suo interno
  • La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata Scaricato da Salvatore Borelli (salvatoreborelli79@yahoo.it)

Non hai trovato quello che cercavi?

Esplora altri argomenti nella Algor library o crea direttamente i tuoi materiali con l’AI.