Interventi per difficoltà legate a rapporti di coppia, gravidanza e nascita

Documento universitario su interventi per difficoltà legate a rapporti di coppia, gravidanza e nascita. Il Pdf esamina il ruolo del consultorio familiare, le normative sul matrimonio, la separazione e il divorzio, e le misure di protezione contro la violenza domestica, utile per lo studio del Diritto a livello universitario.

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15 pagine

CAPITOLO 8: INTERVENTI PER DIFFICOLTA’ LEGATE A RAPPORTI DI COPPIA, GRAVIDANZA, NASCITA
Il consultorio familiare
Il consultorio familiare è stato istituito dalla L. 405/1975, Istituzione dei consultori familiari, che lo definisce un
servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, i cui scopi sono:
- Assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi della
coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte dalla coppia e dal singolo in merito alla
procreazione responsabile;
- La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere la prevenzione della gravidanza consigliando i metodi ed i
farmaci adatti a ciascun caso.
Con la L. 40/2004 vengono aggiunte le seguenti funzioni:
- L’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
- L’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare.
La titolarità delle funzioni dei consultori è in capo alle ASL. Le funzioni sono svolte da medici specialisti in ostetricia e
ginecologia, ostetriche, infermieri, psicologi e assistenti sociali.
I principali ambiti di intervento sono:
-attività di promozione della salute
- La contraccezione;
- L’assistenza alla gravidanza e alla nascita;
- L’interruzione volontaria della gravidanza;
-attività di consulenza alla donna nell’età post fertile
- Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili;
- Informazioni su adozione nazionale e internazionale e affido familiare;
- Sessualità;
- Diritto di famiglia;
- Problemi legati alla vita di coppia
- Andrologia
-servizi di mediazione familiare.
Matrimonio, separazione legale, divorzio
Il matrimonio è un istituto giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone che
vogliono condividere un medesimo progetto di vita. Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si
acquisisce lo status di coniuge.
Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra le due persone che si sposano,
libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’ufficiale di stato civile.
Matrimonio tra minorenni
Di regola il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età.
C’è la possibilità di celebrare il matrimonio anche quando uno o entrambi i membri della coppia abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, a seguito di una autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni, rilasciata dopo
un’apposita valutazione. Il minore coniugato acquisisce lo status di minorenne emancipato. Il Tribunale può
richiedere ai servizi sociali un’indagine psico-sociale volta a verificare la fondatezza della motivazione e del progetto
di vita che è sotteso all’istanza di matrimonio, il ricorso è spesso legato alla volontà di portare a termine una
gravidanza e di formalizzare, con il matrimonio, la costituzione di una
famiglia.
L’indagine del servizio sociale, effettuata attraverso colloqui con componenti delle famiglie dei giovani oggetto
d’indagine e visite domiciliari da compiersi in collaborazione con lo psicologo, dovrà analizzare:
- Le condizioni oggettive di vita della coppia e delle famiglie d’origine: livello d’istruzione, condizioni abitative,
economiche;
- Le relazioni tra i due giovani e le famiglie di appartenenza: condivisione del progetto, consenso dei genitori, le
risorse messe a disposizione di entrambi;
- Il livello di maturità e le potenziali capacità genitoriali dei ragazzi e la loro capacità di vivere in autonomia;
-la portata del progetto familiare: su quali risorse si poggia, sia economiche sia umane
- Gli eventuali sostegni messi in atto dalla rete dei servizi.
È importante leggere con gli interessati la relazione, prima di inviarla al Tribunale: può costituire uno stimolo alla
riflessività in un clima di fiducia e di doppia trasparenza, sia verso il Tribunale sia verso i minori e le loro famiglie.
Separazione dei coniugi
La separazione dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile e dal codice di procedura civile
che rispetto a questa materia sono stati modificati da norme specifiche:
- L. 151/1975, Riforma del diritto di famiglia;
- L. 74/1987, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio;
- L. 54/2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli;
- L. 219/2012, disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali e D.Lgs. 154/2013, revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione.
-L. 55/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni
effetti propri del matrimonio: si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e coabitazione.
Altri effetti invece permangono o vengono limitati.
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due
coniugi; per cui è possibile che i coniugi si separano per avvenimenti esterni che si frappongono alla coppia. La
separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio tanto che è possibile riconciliarsi, facendo cessare gli
effetti prodotti dalla stessa.
Col DLn. 134/2014, convertito in L. 164/2014 sono state introdotte profonde modifiche nelle modalità di
separazione e divorzio. In particolare, in caso di separazione congiunta e divorzio congiunto (quando c'è accordo tra
gli ex coniugi sulle condizioni di separazione e divorzio) sono state introdotte due nuove modalità per ottenere la
separazione e il divorzio: la dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile e la negoziazione assistita matrimoniale.
-Con la dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono separarsi mediante un semplice accordo
davanti all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro o del luogo in cui il matrimonio è stato
trascritto. Questo accordo non è possibile se sono presenti figli minori, figli maggiorenni portatori di disabilità grave
o economicamente non autosufficienti, non è possibile inoltre prendere accordi di natura patrimoniale. Trascorsi
trenta giorni dalla prima comparizione, i coniugi vengono invitati a confermare la propria volontà e successivamente
l'atto viene trascritto nei registri di Stato Civile. In questo tipo di procedura l'assistenza legale è facoltativa.
La Convenzione di negoziazione assistita è un accordo tra i coniugi, che vengono assistiti da almeno un avvocato,
con cui vengono definite congiuntamente le condizioni di separazione, L'avvocato, dopo aver esperito un tentativo di
conciliazione, trasmette l'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, che, in assenza di figli,
comunica il nulla osta alla prosecuzione del procedimento. In caso di presenza di figli minori, maggiorenni con
disabilità grave o economicamente non autosufficienti, il Procuratore valuta se l'accordo rispetta l'interesse dei figli.
Se lo ritiene idoneo, rilascia un'autorizzazione per proseguire il procedimento, in caso contrario viene fissata
un'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la separazione segue poi la procedura
tradizionale. L'accordo viene poi trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri.
Separazione di fatto
Può accadere che i genitori decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso al giudice quindi senza
formalità, ponendo in essere la separazione di fatto: moglie e marito vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno
si occupa del proprio destino disinteressandosi dell’altro. Tale separazione non produce alcune effetto sul piano
giuridico.
Separazione legale
A differenza della separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e
patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. I mutamenti riguardano:
- Le questioni patrimoniali relative alla comunione dei beni;

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Il consultorio familiare

Il consultorio familiare è stato istituito dalla L. 405/1975, Istituzione dei consultori familiari, che lo definisce un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, i cui scopi sono:

  • Assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
  • La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte dalla coppia e dal singolo in merito alla procreazione responsabile;
  • La tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
  • La divulgazione delle informazioni idonee a promuovere la prevenzione della gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Con la L. 40/2004 vengono aggiunte le seguenti funzioni:

  • L'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
  • L'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

La titolarità delle funzioni dei consultori è in capo alle ASL. Le funzioni sono svolte da medici specialisti in ostetricia e ginecologia, ostetriche, infermieri, psicologi e assistenti sociali. I principali ambiti di intervento sono:

  • attività di promozione della salute
  • La contraccezione;
  • L'assistenza alla gravidanza e alla nascita;
  • L'interruzione volontaria della gravidanza;
  • attività di consulenza alla donna nell'età post fertile
  • Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili;
  • Informazioni su adozione nazionale e internazionale e affido familiare;
  • Sessualità;
  • Diritto di famiglia;
  • Problemi legati alla vita di coppia
  • Andrologia
  • servizi di mediazione familiare.

Matrimonio, separazione legale, divorzio

Il matrimonio è un istituto giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone che vogliono condividere un medesimo progetto di vita. Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquisisce lo status di coniuge. Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra le due persone che si sposano, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell'ufficiale di stato civile.

Matrimonio tra minorenni

Di regola il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età. C'è la possibilità di celebrare il matrimonio anche quando uno o entrambi i membri della coppia abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di una autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni, rilasciata dopo un'apposita valutazione. Il minore coniugato acquisisce lo status di minorenne emancipato. Il Tribunale può richiedere ai servizi sociali un'indagine psico-sociale volta a verificare la fondatezza della motivazione e del progetto di vita che è sotteso all'istanza di matrimonio, il ricorso è spesso legato alla volontà di portare a termine una gravidanza e di formalizzare, con il matrimonio, la costituzione di una famiglia. L'indagine del servizio sociale, effettuata attraverso colloqui con componenti delle famiglie dei giovani oggetto d'indagine e visite domiciliari da compiersi in collaborazione con lo psicologo, dovrà analizzare:

  • Le condizioni oggettive di vita della coppia e delle famiglie d'origine: livello d'istruzione, condizioni abitative, economiche;
  • Le relazioni tra i due giovani e le famiglie di appartenenza: condivisione del progetto, consenso dei genitori, lerisorse messe a disposizione di entrambi;
  • Il livello di maturità e le potenziali capacità genitoriali dei ragazzi e la loro capacità di vivere in autonomia;
  • la portata del progetto familiare: su quali risorse si poggia, sia economiche sia umane
  • Gli eventuali sostegni messi in atto dalla rete dei servizi.

È importante leggere con gli interessati la relazione, prima di inviarla al Tribunale: può costituire uno stimolo alla riflessività in un clima di fiducia e di doppia trasparenza, sia verso il Tribunale sia verso i minori e le loro famiglie.

Separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile e dal codice di procedura civile che rispetto a questa materia sono stati modificati da norme specifiche:

  • L. 151/1975, Riforma del diritto di famiglia;
  • L. 74/1987, Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio;
  • L. 54/2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli;
  • L. 219/2012, disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali e D.Lgs. 154/2013, revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.
  • L. 55/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

La separazione non pone fine al matrimonio, ne fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio: si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e coabitazione. Altri effetti invece permangono o vengono limitati. Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi; per cui è possibile che i coniugi si separano per avvenimenti esterni che si frappongono alla coppia. La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio tanto che è possibile riconciliarsi, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa. Col DLn. 134/2014, convertito in L. 164/2014 sono state introdotte profonde modifiche nelle modalità di separazione e divorzio. In particolare, in caso di separazione congiunta e divorzio congiunto (quando c'è accordo tra gli ex coniugi sulle condizioni di separazione e divorzio) sono state introdotte due nuove modalità per ottenere la separazione e il divorzio: la dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile e la negoziazione assistita matrimoniale.

  • Con la dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono separarsi mediante un semplice accordo davanti all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro o del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto. Questo accordo non è possibile se sono presenti figli minori, figli maggiorenni portatori di disabilità grave o economicamente non autosufficienti, non è possibile inoltre prendere accordi di natura patrimoniale. Trascorsi trenta giorni dalla prima comparizione, i coniugi vengono invitati a confermare la propria volontà e successivamente l'atto viene trascritto nei registri di Stato Civile. In questo tipo di procedura l'assistenza legale è facoltativa.

La Convenzione di negoziazione assistita è un accordo tra i coniugi, che vengono assistiti da almeno un avvocato, con cui vengono definite congiuntamente le condizioni di separazione, L'avvocato, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, trasmette l'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, che, in assenza di figli, comunica il nulla osta alla prosecuzione del procedimento. In caso di presenza di figli minori, maggiorenni con disabilità grave o economicamente non autosufficienti, il Procuratore valuta se l'accordo rispetta l'interesse dei figli. Se lo ritiene idoneo, rilascia un'autorizzazione per proseguire il procedimento, in caso contrario viene fissata un'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e la separazione segue poi la procedura tradizionale. L'accordo viene poi trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri.

Separazione di fatto

Può accadere che i genitori decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso al giudice quindi senza formalità, ponendo in essere la separazione di fatto: moglie e marito vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino disinteressandosi dell'altro. Tale separazione non produce alcune effetto sul piano giuridico.

Separazione legale

A differenza della separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. I mutamenti riguardano:

  • Le questioni patrimoniali relative alla comunione dei beni;
  • Il diritto al mantenimento per l'ex coniuge;
  • Il diritto agli alimenti per l'ex coniuge;
  • L'assegnazione della casa familiare;
  • L'affidamento dei figli e il loro mantenimento.

La separazione legale può essere una separazione consensuale fra i coniugi, ovvero si accordano tra loro rispetto alle condizioni della separazione prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure una separazione giudiziale se tale accordo non è possibile. In entrambi i casi ci si rivolge al Tribunale ordinario. La separazione consensuale può essere presentata anche senza l'assistenza dell'avvocato; mentre per quella giudiziale c'è bisogno dell'assistenza di un avvocato.

Separazione giudiziale

Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non si possa pertanto realizzare una separazione consensuale, può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi, ed. è possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che ci sia stata la violazione degli obblighi conseguenti al matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, ecc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto. Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto a ottenere l'assegno dí mantenimento e perde la maggior parte dei diritti di successione. La prima udienza per la separazione giudiziale prevede che i coniugi si presentino di persona davanti al Presidente del Tribunale e avviene con le stesse modalità della separazione consensuale. Anche per il caso di separazione giudiziale, il Presidente del Tribunale può adottare i provvedimenti necessari e urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario e il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza. C'è la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi subito dopo la prima udienza, con sentenza non definitiva, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche dopo l'avvio del procedimento, non può invece accadere il contrario. Durante la procedura istruttoria il giudice, per assumere le decisioni più opportune nell'interesse dei minori, può disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), avvalendosi di esperti nel campo della psicologia e del servizio sociale, oppure può incaricare il servizio sociale dell'ente pubblico di effettuare un'indagine psico-sociale sulle condizioni degli ex coniugi e dei minori. Qualora il conflitto tra gli ex coniugi sia tale da rendere pregiudizievole la condizione dei figli minori, il giudice può disporre il loro affidamento al servizio sociale: è il servizio sociale che prende le decisioni in merito al percorso scolastico, alla salute, agli eventuali allontanamenti per le vacanze. Questi interventi del servizio sociale, su incarico dell'autorità giudiziaria, possono aver luogo in tutte le fasi del procedimento di separazione, compresi i ricorsi per la modifica delle condizioni riguardanti i rapporti tra i genitori e i figli minori, già decise. L'assistente sociale, agendo su mandato dell'autorità giudiziaria, può assumere informazioni da diversi soggetti che interagiscono con i minori, anche senza acquisire il consenso dei genitori, è importante che l'assistente sociale limiti il più possibile il peso del suo potere nella relazione con la famiglia.

Assegno di mantenimento e diritto agli alimenti nella separazione

Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento. L'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge che deve erogare tale assegno sia in condizioni economiche di poterlo versare. In caso di inadempienza, su richiesta del beneficiario, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta. Se vi sono giustificati motivi il giudice può modificare o revocare la corresponsione dell'assegno. Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento. Tuttavia avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento, corrispondono a una somma sufficiente a permettere la sussistenza) se si trova in uno stato di povertà o indigenza.

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