Documento di Diritto universitario sui vizi di legittimità dell'atto amministrativo, in particolare lo sviamento e l'eccesso di potere. Il Pdf esamina le figure sintomatiche dell'eccesso di potere, come l'errore dei fatti e il difetto di motivazione, e discute il potere di revoca della Pubblica Amministrazione.
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L'illegittimità dell'atto amministrativo, cui consegue l'annullabilità, è ricondotta ai tre vizi di legittimità: violazione di legge, incompetenza, ed eccesso di potere (l. n. 241 del 1990, cit., art. 21 octies; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 26). L'eccesso di potere faceva inizialmente riferimento all'ipotesi di straripamento di potere, cioè al caso in cui la P.A. avesse adottato un provvedimento al di fuori delle proprie attribuzioni, ossia non avendone il potere. Il Consiglio di Stato, sulla scorta dell'esperienza del Conseil d'Etat francese, estese la portata della locuzione, riferendola anche al c.d. sviamento di potere (detournement de pouvoir), cioè all'ipotesi in cui la P.A. avesse perseguito un interesse diverso da quello contemplato dalla legge attributiva del potere. L'ipotesi più grave della mancanza assoluta del potere fu invece ricondotta al regime di nullità dell'atto amministrativo (l. n. 241 del 1990, cit., art. 21-septies, co. 1).
L'eccesso di potere è una nozione complessa dalla quale emerge l'esigenza di consentire un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali, senza tuttavia consentire al giudice di sostituire la propria valutazione a quella riservata all'amministrazione. In tal senso il sindacato sull'eccesso di potere, rivolgendosi al "corretto" esercizio della discrezionalità, rappresenta il limite oltre il quale le scelte amministrative sono « opzioni di merito », insindacabili in sede di controllo di legittimità. In termini generali il merito amministrativo è ricondotto a valutazioni di opportunità ed individua l'ambito "libero" della scelta tra le diverse opzioni egualmente legittime, ossia conformi a tutti i principi e i limiti che vincolano l'esercizio della discrezionalità. L'eccesso di potere è inizialmente presentato come "sviamento di potere", nozione che sanziona il perseguimento in concreto di una finalità diversa da quella che la legge assegna in astratto all'amministrazione. Più in generale è possibile rilevare come l'eccesso di potere si palesi nella lesione dei principi generali rivolti al corretto esercizio della discrezionalità (logicità, ragionevolezza, proporzionalità, coerenza, completezza dell'iter logico, adeguata informazione, ecc.). Di conseguenza, se ripercorrendo il processo logico seguito dall'amministrazione la decisione appare irragionevole o incomprensibile, il provvedimento risulta illegittimo per eccesso di potere. Per individuare il vizio dell'eccesso di potere la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato le c.d. "figure sintomatiche", cioè situazioni che sono sintomo, indizio di un cattivo esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Tali figure non sono previste dal legislatore e non devono considerarsi un numero chiuso, ma aperto a successive elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina. Verranno di seguito indicate le principali fattispecie di figure sintomatiche di eccesso di potere.
La violazione di legge è considerata una categoria generale residuale perché in essa confluiscono i vizi che non sono qualificabili come incompetenza (relativa) o eccesso di potere. Essa raggruppa tutte le ipotesi di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative contenute in fonti di rango primario o secondario (leggi, regolamenti, statuti, ecc .. ) che definiscono i profili vincolati, formali e sostanziali del potere. Per "legge" deve intendersi qualsiasi enunciato giuridico contenuto nella Costituzione, nelle norme dell'Unione europea, nelle leggi ordinarie o negli atti aventi forza di legge, oppure nelle leggi regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, o ancora nei regolamenti amministrativi del governo (art. 4, 2° co., c.c.), delle autonomie locali o di altri enti pubblici.
Altro vizio di legittimità è il vizio di incompetenza. In particolare, risulta viziato da incompetenza relativa l'atto amministrativo emanato da un organo amministrativo che non ha la potestà di provvedere, ma appartiene comunque allo stesso ramo di Amministrazione che è competente. L'incompetenza può essere: per materia: viene violato il criterio di riparto delle competenze basato sull'oggetto del provvedimento (ad es. concessione edilizia emanata dalla giunta comunale anziché dal dirigente); per grado: la potestà di provvedere è attribuita ad un organo superiore o inferiore a quello che ha provveduto; per territorio: il provvedimento è stato emanato da un organo che non ha competenza su un certo territorio; per valore: viene violato il criterio di riparto delle competenze basato sul valore del provvedimento. L'incompetenza assoluta si ha nell'ipotesi in cui l'atto promani da un organo del tutto estraneo all'Amministrazione che ha il potere di provvedere. L'incompetenza assoluta è causa di nullità.
I provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dal fatto di esser espressione del potere dell'autorità e, anche dopo l'adozione di un provvedimento amministrativo, gli apparati pubblici conservano il potere autoritativo, potendo, in tal modo, incidere in via unilaterale sul provvedimento de quo. Posto che non vi è un diretto riferimento normativo contente il fondamento giuridico del potere della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti, si è cercato di ricostruire l'origine dello stesso alla luce dei principi generali. Secondo un primo orientamento, il potere di riesame costituiva espressione di un'attività dell'amministrazione nei confronti dei propri atti, da esercitare al fine di verificare la legittimità e, più in generale, la rispondenza all'interesse pubblico, delle precedenti determinazioni amministrative. La tesi appena esposta, soprattutto qualora applicata al procedimento d'ufficio, finiva per qualificare tale atto come espressione di un potere vincolato al mero accertamento della illegittimità del procedimento, in contrasto con il carattere discrezionale dell'istituto. Un secondo orientamento, in analogia a principi esistenti in altri ordinamenti, individuava il fondamento del riesame nel potere della Pubblica Amministrazione di impugnare davanti a sé i propri provvedimenti (cd. autoimpugnativa), finendo così per ritenere doveroso e non discrezionale l'eliminazione del provvedimento illegittimo. Second il prevalente orientamento, invece, il potere di riesaminare gli atti amministrativi è stato qualificato quale manifestazione dell'autotutela amministrativa. Questa è l'ipotesi dell'autotutela decisoria, caratterizzata dalla adozione di provvedimenti amministrativi per risolvere conflitti attuali o potenziali derivanti dalla adozione di precedenti provvedimenti. Tale autotutela deve essere tenuta distinta dalla autotutela esecutiva che consiste, invece, nella possibilità per l'Amministrazione di portare ad esecuzione coattivamente le proprie determinazioni. In entrambi i casi l'autotutela è espressione del potere di autodichia dell'amministrazione. Espressione di tale potere è altresì la cd. "autotutela possessoria", con la quale la Pubblica Amministrazione può emettere ordinanze dirette al ripristino della disponibilità dei beni pubblici in favore della collettività (anche oltre i limiti temporali che il privato deve rispettare con il termine di un anno dalla alterazione o dalla turbativa.