Documento sulla Legislazione per il Concorso Scuola. Il Pdf approfondisce la legislazione scolastica italiana, partendo dagli articoli della Costituzione relativi all'istruzione, delineando i principi dell'autonomia scolastica e il diritto allo studio, utile per concorsi pubblici in Diritto.
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LEGISLAZIONE PER IL CONCORSO SCUOLA
COSTITUZIONE:
ARTICOLI SPECIFICI SULLA SCUOLA
ART 9: LO stato ha il compito di farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini
ART 33: disciplina i seguenti principi dell'istituzione scolastica
ART 34: disciplina i seguenti principi dell'istituzione scolastica
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE La costituzione all'art 34 comma 1 sancisce l'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE per 8 anni, questo nei primi anni del 2000 viene ridefinito e ampliato e non venne più visto solamente come un diritto soggettivo, ma anche come un dovere sociale, che come tale è passibile di sanzioni. Fu la L. 296/2006 che innalzò l'obbligo a 10 anni ovvero fino ai 16 anni di età, tra i 16 e i 18 anni è possibile completare il percorso in una scuola, nella formazione professionale regionale o nell'apprendistato.
DIRITTO ALLO STUDIO La costituzione all'art 34 comma 3-4 afferma il diritto dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi economici di raggiungere i gradi più alti degli studi e il dovere della Repubblica di rendere effettivo questo diritto con sovvenzioni economiche e borse di studio; questo vale sia per la scuola (borse di studi, fornitura gratuita di libri scolastici, servizi agevolati come trasporti e mensa, misure di accompagnamento per i disabili, esonero dal pagamento delle tasse scolastiche) che per l'università.
D.LGS. 13 aprile 2017 n 63 dà nuove informazioni riguardo il diritto allo studio e il potenziamento della CARTA DELLO STUDENTE (carta nominativa che attesta lo status di studente in Italia e all'estero e che dona sconti e agevolazioni, nella secondaria di 2 grado è integrata con i servizi postali e attivata come borsellino elettronico).
Nella COSTITUZIONE ITALIANA, l'art 117 sancisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche dandogli facoltà di prendere decisioni autonome nel rispetto di norme nazionali e regionali. L'art 33 da invece autonomia maggiore alle università e alle scuole di alta formazione, le quali possono darsi ordinamenti autonomi.
AUTONOMIA SOLASTICA La prima volta che si parla di AUTONOMIA e nell'art 21 della L. 59/1997 anche detta LEGGE BASSANINI, questa doveva servire per riformare il sistema scolastico in termini di modernità ed efficienza.
Per dare attuazione all'art 21 viene emanato il DPR 8 marzo 1999 n 275 che ha introdotto il regolamento in materia di autonomia scolastica definita come garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale.
Il processo dell'autonomia scolastica prosegue poi con la L.COST. 3/2001 che distribuisce alle varie amministrazioni (stato, scuole, enti territoriali) le loro competenze. Le scuole riducendo i rapporti unidirezionale con il ministero,
AUTONOMIA DIDATTICA Art 4 DPR 275/99 Con il riconoscimento dell'autonomia didattica, sono venuti meno i PROGRAMMI NAZIONALI sostituiti da INDICAZIONI NAZIONALI e orientamenti per i vari ordini di scuola; queste indicazioni vengono recepiti dalle scuole che li adattano ai propri percorsi formativi, questo avviene soprattutto con la stesura del POF.
Grazie all'autonomia didattica le scuole possono:
Per attuare pienamente l'autonomia didattica la L. 107/2015 ha istituito l'ORGANICO DELL'AUTONOMIA. Esso è funzionale alle esigenze formative delle scuole e si compone di: posti comuni, posti per il sostegno, posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Questi docenti sono individuati dalle scuole che fissano il numero in base all'offerta formativa tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità. Essi concorrono alle realizzazione del PTOF. Tali docenti possono essere usati anche in classi di concorso diverse dalle proprie a discrezione del DS.
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA Art 5 DPR 275/99 È espressione della LIBERTA' PROGETTUALE della scuola. Grazie all'autonomia organizzativa le scuole possono:
La L. 107/2015 da alle scuole alcuni strumenti alle scuole per il raggiungimento degli obbiettivi formativi:
Ogni scuola grazie all'autonomia organizzativa adotta criteri flessibili di svolgimento delle attività nel rispetto delle finalità predefinite nel PTOF ma anche nel rispetto degli alunni e delle loro esigenze formative.
AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO Art 6 DPR 275/99 Le scuole possono esercitare questo tipo di autonomia sia singolarmente che associate tra loro tenendo conto del contesto sociale, culturale ed economico delle realtà locali in cui si trovano.
Grazie all'autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo le scuole possono:
In ambito scolastico, gli elementi del processo di ricerca e sperimentazione servono per rispondere adeguatamente alle esigenze educative degli alunni, alle attese delle famiglie e del territorio migliorando il processo di apprendimento e insegnamento. Le scuole, possono anche potenziare lo scambio di documenti e informazioni con collegamenti con gli istituti regionali di ricerca, università o enti pubblici e privati.
AUTONOMIA FINANZIARIA Art 21 DPR 275/99 Consiste nella gestione autonoma dei fondi pervenuti da contributi statali, tasse e contributi degli studenti e altre forme di autofinanziamento.
Le scuole godono di AUTONOMIA CONTABILE, AMMINISTRATIVA e DI BILANCIO; La DOTAZIONE FINANZIARIA ESSENZIALE delle scuole è costituita dall'assegnazione dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico e possono essere usate solamente per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento.
Ma le scuole, provvedono anche all'utilizzo di risorse finanziarie che derivano sia da entrate proprie che da altri finanziamenti siano essi pubblici o o privati.
Le risorse finanziarie dello stato non sono tuttavia mai sufficienti quindi il D.LGS. 297/1994 prevede che il consiglio di istituto possa prevedere FORME DI AUTOFINANZIAMENTO, questi nella realtà si tramutano in CONTRIBUTI RICHIESTI AGLI STUDEN TI all'atto dell'iscrizione e che si aggiungono alle tasse scolastiche e che servono per finanziarie le varie attività formative della scuola.
Mentre le tasse scolastiche sono obbligatorie solo negli ultimi due anni della secondaria superiore (dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione), i contributi possono essere obbligatori solo quando sono rimborsi di spese fatte dalla scuola come assicurazione e costi di segreteria. I contributi volontari invece possono essere usate per l'ampliamento dell'attività formativa.
La gestione finanziaria della scuola proprio come per le aziende deve ispirarsi ai criteri di: EFFICACIA, EFFICIENZA e di ECONOMICITA'. La scuola gode anche di AUTONOMIA NEGOZIALE in quanto il DS rappresentante della scuola e con l'autorizzazione del consiglio di istituto può: chiedere finanziamenti, accendere mutui, accettare eredità e donazioni, acquistare e vendere immobili, aderire a consorzi e reti di scuole.
RETI DI SCUOLE Art 7 DPR 275/99 Nell'ambito dell'autonomia le scuole sia singolarmente che collegate in rete (RETI DI SCUOLE) possono stipulare convenzioni con università, enti territoriali, associazioni o agenzie per la realizzazione di determinati obbiettivi.
Le scuole possono quindi promuovere ACCORDI DI RETE che possono avere per oggetto: